Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Servizio di distribuzione automatica di bevande calde e fredde e prodotti alimentari preconfezionati mediante installazione e gestione di appositi distributori automatici ed esclusione per omessa allegazione all’offerta tecnica della Relazione dei Criteri Ambientali Minimi

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Servizio di distribuzione automatica di bevande calde e fredde e prodotti alimentari preconfezionati mediante installazione e gestione di appositi distributori automatici ed esclusione per omessa allegazione all’offerta tecnica della Relazione dei Criteri Ambientali Minimi

Il CROB ha indetto una procedura aperta per l’affidamento quinquennale (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande calde e fredde e prodotti alimentari preconfezionati, da svolgersi mediante installazione e gestione di appositi distributori automatici.

Il Disciplinare di gara ha previsto:

-il valore complessivo stimato di € 733.824,00;

-il canone annuo di minimo € 20.000,00;

-il costo della manodopera stimato di € 28.017,60;

-all’art. 17, le modalità di preparazione dell’Offerta Tecnica;

-all’art. 19, il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante l’attribuzione di massimo 75 punti per l’offerta tecnica (di cui massimo 5 punti per ognuno dei 3 criteri di valutazione, relativi ai Criteri Ambientali Minimi, di cui 2 criteri con punteggio fisso per il possesso di due distinte certificazioni di qualità) e di massimo 25 punti per l’offerta economica, in base al maggiore canone annuale offerto.

Con provvedimento del 19.9.2025 (notificato con pec di pari data 19.9.2025) la Commissione giudicatrice ha escluso la Matarrese Service S.r.l. dalla predetta procedura aperta, per l’omessa allegazione all’offerta tecnica della Relazione dei Criteri Ambientali Minimi, redatta ai sensi del paragrafo 2.1.1 dell’allegato al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 6.11.2023 e prescritta, a pena di esclusione, dal punto 17 del disciplinare di gara.

Successivamente, il Responsabile del procedimento con nota prot. n. 8182 del 15.10.2025 ha respinto l’istanza di autotutela della Matarrese Service S.r.l. del 29.9.2025, richiamando la predetta disposizione del Disciplinare di gara, con la puntualizzazione che non poteva essere effettuato il soccorso istruttorio.

La Matarrese Service S.r.l. con il presente ricorso, notificato il 17.10.2025 presso l’indirizzo di posta elettronica IPA [email protected] e depositato il 24.10.2025, ha impugnato il suddetto provvedimento di esclusione e la predetta reiezione dell’istanza di autotutela, deducendo:

1) l’eccesso di potere per illogicità;

2) la violazione del principio del soccorso istruttorio ex art. 101 D.Lg.vo n. 36/2023.

Con Ordinanza n. 108 del 6.11.2025 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, disponendo l’ammissione con riserva della società ricorrente alle fasi delle valutazioni dell’offerta tecnica ed economica.

Con memoria del 12.1.2026 la società ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, facendo presente, che, dopo aver notificato in data 6.11.2025 la predetta Ordinanza cautelare n. 108 del 6.11.2025, la stazione appaltante non aveva adottato alcun provvedimento.

All’Udienza Pubblica del 28.1.2026 il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è fondato, con riferimento al primo motivo di impugnazione.

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per illogicità, in quanto nell’offerta tecnica:

A) nel paragrafo “Relazione sulle specifiche tecniche dei distributori”, a pag. 3, era stato precisato che “sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi”;

B) nel paragrafo “Relazione sulle modalità di gestione del servizio”, a pag. 5, era stato specificato che “a corredo di tutte le macchine vengono posizionati idonei contenitori portarifiuti, predisposti per la raccolta differenziata”;

C) nelle pagine da 13 a 15 era stato indicato il possesso delle certificazioni TQS-Vending 14001 e UNI EN ISO 14001, per i quali il Disciplinare di gara aveva prestabilito l’attribuzione di 5 punti per ognuno dei predetti due certificati, mentre, con riferimento all’altro elemento di valutazione, relativo ai Criteri Ambientali Minimi, di carattere discrezionale, “Prodotti a Km. 0”, per il quale il Disciplinare di gara aveva prestabilito l’assegnazione di massimo 5 punti, l’offerta tecnica, rispettando il paragrafo 2.1.1 dell’allegato al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 6.11.2023, aveva specificato i prodotti offerti, allegando in calce all’offerta tecnica la relativa documentazione descrittiva di tali prodotti offerti;

D) pertanto, la Relazione dei Criteri Ambientali Minimi doveva intendersi incorporata nell’offerta tecnica.

Tale motivo va accolto, in quanto:

-il paragrafo 2.1.1 dell’allegato al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 6.11.2023, rubricato “Relazione CAM”, statuisce che “l’aggiudicatario elabora una Relazione CAM in cui, per ogni criterio ambientale di cui al presente documento, descrive le scelte adottate e le verifiche di conformità, allegando la relativa documentazione”;

-tale paragrafo 2.1.1 fa parte del capitolo “Criteri ambientali minimi per i servizi di ristoro con l’installazione e la gestione di macchine distributrici di alimenti e bevande”, composto anche dai paragrafi: 2.1 “Specifiche tecniche”; 2.1.2 “Distributori automatici di spremute”; 21.3 “Distributori di acqua di rete”; 2.1.4 “Distributori di acqua calda e bevande calde”; 2.1.5 “Consumi energetici e gas refrigeranti”; e 2.1.6 “Imballaggi”;

-il predetto paragrafo 2.1 “Specifiche tecniche”, dando “indicazioni alla stazione appaltante”, precisa che “i criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell’art. 57, comma 2, D.Lg.vo n. 36/2023”;

-tale art. 57, comma 2, D.Lg.vo n. 36/2023 statuisce che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali “attraverso l’inserimento di specifiche tecniche, contenute nei Criteri Ambientali Minimi, definiti per specifiche categorie di appalti con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, tenuti in considerazione ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;

-la lex specialis della gara, oggetto della controversia in esame, nell’ambito della disciplina del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha previsto i seguenti 3 elementi di valutazione, relativi ai Criteri Ambientali Minimi:

1) possesso del certificato TQS-Vending 14001;

2) possesso del certificato UNI EN ISO 14001;

3) “Prodotti biologici a Km. 0”, per almeno uno dei prodotti indicati nel paragrafo 2.2.2 del suddetto allegato al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 6.11.2023;

-pertanto, poiché la ricorrente ha sostanzialmente rispettato il punto 17 del disciplinare di gara, nella parte in cui prescrive, a pena di esclusione, di allegare all’offerta tecnica la Relazione dei Criteri Ambientali Minimi, redatta ai sensi del paragrafo 2.1.1 dell’allegato al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 6.11.2023, in quanto ha incorporato tale Relazione CAM all’interno della Relazione dell’offerta tecnica, non poteva essere esclusa dalla gara.

Solo per completezza, va precisata l’infondatezza del secondo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione del principio del soccorso istruttorio ex art. 101 D.Lg.vo n. 36/2023, perché non era stato consentito alla ricorrente, di sanare l’omessa allegazione all’offerta tecnica della Relazione dei Criteri Ambientali Minimi, in quanto le lett. a) e b) del comma 1 del predetto art. 101 D.Lg.vo n. 36/2023 statuiscono espressamente che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato, per integrare e/o sanare le omissioni dei documenti, che compongono sia l’offerta tecnica, sia l’offerta economica.

A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame e per l’effetto l’annullamento dell’impugnato provvedimento di esclusione della ricorrente Matarrese Service S.r.l. dalla procedura aperta di cui è causa.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

TAR BASILICATA, I – sentenza 05.02.2026 n. 43

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