Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Servizi di architettura e ingegneria di lavori, Individuazione del progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici e discrezionalità della P.A.

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Servizi di architettura e ingegneria di lavori, Individuazione del progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici e discrezionalità della P.A.

1.Il ricorso non è fondato.

1.1. Procedendo con l’esame dell’unico motivo di impugnazione, complesso e articolato, il Collegio non può che ribadire quanto già osservato in sede di esame della domanda cautelare, avvalorato anche dal Consiglio di Stato nell’esame dell’appello cautelare.

Invero, nel caso di specie, non viene in rilievo alcuna falsa applicazione dei CAM, né l’illegittimo intervento da parte del RUP con il chiarimento interpretativo reso in corso di gara.

In primo luogo, si deve osservare che l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella individuazione del livello di esperienza nella progettazione degli aspetti ambientali ed energetici degli edifici che le è necessario per la specifica esigenza da soddisfare con la procedura di gara e, conseguentemente, delle certificazioni idonee ad attestare tale esperienza. Ciò, tuttavia, non implica di per sé alcuna violazione diretta dei C.A.M. (v. art. 2.7 del DM 23 giugno 2022 n. 256), posto che questi ultimi consentono all’Amministrazione di riconoscere un punteggio premiale a fronte di certificazioni rilasciate “da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024”, ma non impongono di ritenere premiabile qualsiasi certificazione che soddisfi tale requisito, prescindendo da una valutazione in concreto del livello di esperienza e delle competenze attestate dalla certificazione stessa.

In questa logica, è del tutto inconferente la documentazione prodotta da parte ricorrente in data 8 luglio 2025 e rilasciata dal Green Build Council Italia, posto che non è in discussione l’astratta riconducibilità del certificato “Leed Green Associate” alla previsione basilare dei C.A.M. Ciò che è avvenuto nel caso di specie, è che la Stazione appaltante ha legittimamente chiarito quali fossero le certificazioni necessarie affinché un soggetto, incluso nel gruppo di lavoro degli operatori economici, potesse essere considerato progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici, rimanendo nell’ambito di una consentita attività interpretativa della disciplina di gara e in coerenza con quanto indicato, in passato, anche dal Ministero dell’Ambiente in relazione ai CAM dettati dal D.M. 11 gennaio 2017. Si tratta di una valutazione discrezionale e tecnica, illustrativa di quanto richiesto dal bando e correlata alla specifica esigenza rilevante nel caso concreto, sindacabile dal giudice amministrativo nei consueti limiti della irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà, del travisamento dei fatti e del difetto di istruttoria o di motivazione.

Siffatti vizi, tuttavia, non sono emersi nel caso concreto, né tantomeno specificamente valorizzati dai ricorrenti che, al contrario, hanno proposto una interpretazione della disciplina di gara tale per cui qualsiasi certificazione, astrattamente riconducibile alla previsione dei C.A.M., avrebbe dovuto essere premiata con il punteggio aggiuntivo. Né, tantomeno, è condivisibile la tesi per la quale il RUP e la Commissione hanno esercitato una discrezionalità che non gli è attribuita, atteso che il primo ha illustrato il requisito richiesto dalla disciplina di gara in coerenza con il suo oggetto, mentre la seconda non ha attribuito il punteggio tabellare non riscontrando la corrispondenza tra la certificazione prodotta e quella domandata dalla Stazione Appaltante.

Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

2. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità della fattispecie trattata.

TAR SARDEGNA, II – sentenza 06.08.2025 n. 689 

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