Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Riscossione quota latte e intimazione di pagamento della cartella esattoriale

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Riscossione quota latte e intimazione di pagamento della cartella esattoriale

1. Il ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento indicata in epigrafe davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.

A sostegno del ricorso sono stati dedotti sia motivi attinenti al merito della pretesa creditoria (inclusa l’eccezione di prescrizione) sia motivi relativi ad asseriti vizi di forma della procedura di riscossione.

Con decreto Presidenziale n. 312/2022 e successiva ordinanza n. 407/2022 questo Tribunale ha disposto adempimenti istruttori a carico delle parti, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato e rinviando ad un’altra camera di consiglio per l’ulteriore trattazione della domanda cautelare.

Con ordinanza n. 1092/2022 questo Tribunale ha definitivamente accolto la domanda cautelare.

In vista dell’udienza pubblica, il ricorrente ha dato atto dell’intervenuto annullamento giurisdizionale, ai fini del ricalcolo, di tutte le imputazioni di prelievo presupposte all’atto di intimazione impugnato e ha insistito nella domanda di annullamento di quest’ultimo. AGEA, da un lato, ha dato atto dell’intervenuto annullamento giurisdizionale solamente delle imputazioni di prelievo relative alle annate 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 – riferendo di avere provveduto al “discarico” parziale della cartella e che avrebbe provveduto al ricalcolo in ottemperanza alle sentenze di annullamento – e dall’altro, ha affermato la legittimità del provvedimento impugnato con riguardo alle imputazioni di prelievo relative alle annate 1997/1998, 1998/1999 e 2002/2003 (cfr. relazioni depositate in data 16.11.2022 e in data 23.05.2025).

All’udienza pubblica del 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il Collegio ritiene di dovere pronunciare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, c.p.a., una sentenza non definitiva, decidendo la causa in relazione alle annate 2002/2003, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 e disponendo incombenti istruttori per l’ulteriore trattazione della causa in relazione alle annate 1997/1998 e 1998/1999, per le quali la causa non risulta matura per la decisione.

3. Con riguardo alle annate 2002/2003, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, occorre esaminare per prima l’eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso, tenuto conto che dal suo eventuale accoglimento quest’ultimo otterrebbe un esito del giudizio più favorevole (inesigibilità del credito) rispetto alla mera caducazione dell’intimazione impugnata ai fini del ricalcolo.

L’eccezione è infondata.

La pendenza e la definizione nelle more del presente processo dei giudizi instaurati avverso le imputazioni di prelievo relative alle annate 2002/2003, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 e la cartella di pagamento presupposta all’intimazione impugnata (sentenza n. 5848/2023 del Consiglio di Stato) non consentono, infatti, di ritenere decorso il termine di prescrizione della pretesa creditoria azionata da AGEA.

Sul punto, si richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “…il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”) e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, “Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione” e “Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore (odierno appellato) ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria (come quello di impugnazione dell’originaria cartella di pagamento). Tale lettura pare, invero, confortata sia dal dato letterale dello stesso art. 2943, comma 1 c.c. (che ricollega l’interruzione della prescrizione alla sola notificazione dell’atto introduttivo del giudizio senza indicare il soggetto che deve iniziare lo stesso) sia dalla ratio della previsione che è quella di mettere in quiescenza il meccanismo prescrizionale fintanto che l’accertamento dell’an o quantum della pretesa creditoria risulta ancora sub judice. Inoltre, detta lettura sembra meglio sposarsi con l’esigenza di conciliare il dettato codicistico “comune” con la struttura impugnatoria del giudizio amministrativo che ha ad oggetto un provvedimento con il quale l’amministrazione ha in precedenza esercitato il suo potere secondo lo schema del diritto potestativo stragiudiziale (senza dimenticare che, peraltro, nella materia de qua, si ha una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo adito con cognizione naturalmente estesa all’intero rapporto controverso) (Cons. di Stato, sent. n. 4989/2024, cfr. punto 5.5 della motivazione).

Nel caso di specie, il termine di prescrizione del credito risulta essere stato interrotto con la proposizione dei giudizi avverso gli atti presupposti all’intimazione impugnata, i quali sono stati definiti nelle more del presente processo. Di conseguenza, alcuna prescrizione può ritenersi maturata in relazione alla pretesa creditoria di AGEA, anche a prescindere dagli atti interruttivi adottati da quest’ultima nel corso della procedura di riscossione.

4. Nel merito, accertata la non maturazione della prescrizione dei crediti relativi alle annate 2002/2003, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, si deve rilevare in via assorbente l’intervenuto annullamento giurisdizionale, ai fini del ricalcolo, delle relative imputazioni di prelievo presupposte all’intimazione impugnata per effetto delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 10303/2022, 3960/2022, 3958/2022, 3957/2022 e 3961/2022, che ne hanno ravvisato il contrasto con il diritto eurounitario.

Al riguardo, si deve sottolineare che l’affermazione di AGEA contenuta nella relazione depositata in data 16.11.2022 – per la quale la sentenza del Tar Lazio n. 2133/2016 di rigetto del ricorso proposto dal ricorrente avverso l’imputazione di prelievo riguardante l’annata 2002/2003 sarebbe passata in giudicato (cfr. pag. 3) – risulta smentita dalla produzione in giudizio da parte del ricorrente della sentenza del Consiglio di Stato n. 10303/2022 con la quale è stata riformata la citata pronuncia del Tar Lazio e annullata, ai fini del ricalcolo, la predetta imputazione di prelievo (nell’epigrafe della sentenza del Giudice d’appello viene indicato tra gli appellanti anche il ricorrente, cfr. doc. 9-ter ricorrente).

Tali intervenuti annullamenti giurisdizionali comportano la parziale illegittimità, in via derivata, dell’intimazione impugnata nella parte relativa alle annate 2002/2003, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, quale atto di riscossione conseguenziale.

Al riguardo, in analoghe controversie, la giurisprudenza ha chiarito quanto segue: “In linea con la giurisprudenza tributaria della Corte di cassazione (sez. V, n.7259 del 2017) i cui principi sono applicabili al caso di specie (considerato che la riscossione delle c.d. quote latte avviene secondo la disciplina dell’iscrizione a ruolo), va ribadito che opera l’istituto dell’invalidità caducante, nel senso che l’annullamento dell’atto accertativo del debito travolge anche gli atti successivi che quello presuppongono. Infatti, nell’ambito del fenomeno generale dell’invalidità derivata, è utile ricordare, si deve distinguere tra la figura dell’invalidità caducante (o caducazione per rifrazione) e quella dell’invalidità ad effetto viziante. La figura dell’invalidità caducante si delinea allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente (nel senso che non occorre una ulteriore specifica impugnativa) tali atti successivi strettamente e specificamente collegati al provvedimento presupposto. L’effetto caducante può essere ravvisato solo quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione – consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti. Ne discende che nessun onere di impugnazione degli atti successivi alla imputazione del prelievo supplementare gravava sulla parte privata. D’altronde, la tesi dell’efficacia caducante affonda le sue radici nella storica distinzione dottrinale tra invalidità ad effetto caducante (dove il nesso di presupposizione è talmente forte da comportare la caducazione dell’atto a valle a seguito dell’annullamento di quello presupposto «a monte») ed invalidità ad effetto viziante, la quale richiede l’apposita impugnativa anche dell’atto applicativo. 9.-Ora, nel caso di specie, poiché gli atti di prelievo sono stati annullati e poiché essi costituivano unico presupposto degli atti «a valle», i soggetti preposti alla riscossione non potevano, per quelle annualità, emettere intimazioni di pagamento quale quella impugnata. Ciò al di là della intervenuta impugnazione o meno della cartella di pagamento che si fosse frapposta tra l’atto di imputazione del prelievo e l’intimazione di pagamento. Qui la questione non è – come invece rilevato dalle appellanti –tanto quella del regime dell’atto c.d. anticomunitario (ossia se esso sia «nullo» o «annullabile»), quanto gli effetti prodotti dal nesso di presupposizione tra atto «impositivo» a monte e atti, «esecutivi», a valle. In tema di riscossione dei tributi (la cui disciplina, come si è detto, è applicabile alle c.d. «quote latte» giusta art. 1, comma 525, l. n. 228 del 2012 e rinvio ivi contenuto al d.P.R. n. 602 del1973), l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell’atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione. 9.1. È appena il caso di aggiungere che, venuto meno il titolo originario e prima che (dal ricalcolo cui deve procedere Agea, a valle dell’annullamento degli atti di prelievo, anche ai sensi dell’art. 10 bis del d.l. 69 del2023) se ne formi uno nuovo, sostitutivo del primo, la riscossione costituirebbe un indebito oggettivo” (Cons. di Stato, sent. n. 645/2024).

In applicazione di tali principi, l’intimazione impugnata risulta pertanto parzialmente illegittima per invalidità derivata dalle imputazioni di prelievo presupposte relative alle annate 2002/2003, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 – annullate in sede giurisdizionale, ai fini del ricalcolo, per contrasto con il diritto eurounitario – con conseguente assorbimento, per ragioni di pregiudizialità logica, delle ulteriori censure proposte dal ricorrente con riferimento alla parte del provvedimento impugnato riferita alla predette annate.

Rimane tuttavia ferma la necessità che l’Amministrazione proceda alla doverosa attività di rideterminazione secondo quanto disposto nelle sentenze di annullamento delle imputazioni di prelievo relative alle annate sopra indicate, tenuto anche conto che, come già rilevato in analoghe controversie da questo Tribunale, la mancata ottemperanza a tali sentenze “…espone per altro lo Stato italiano ad ulteriori censure da parte dell’Unione europea che da anni considera l’Italia in infrazione in materia; basti ricordare che la Corte dei Conti, nel programma di controllo per l’anno 2024, così descrive l’annosa problematica dei recuperi nei confronti degli allevatori che non hanno rispettato il sistema delle quote latte: “La cattiva gestione delle quote latte si è tradotta in un esborso nei confronti dell’Unione europea, al 2014, di oltre 4,4 miliardi. Per il periodo precedente la campagna lattiera 1995-1996, l’onere si è scaricato sull’erario, mentre le somme recuperabili nei confronti degli allevatori – anticipate all’Unione a carico della fiscalità generale – superano l’importo di 2.537 milioni. L’accollo dello Stato si configura come violazione non solo della regolamentazione dell’Unione europea ma, altresì, degli obiettivi della sua politica economica, indirizzati all’efficiente organizzazione del mercato lattiero-caseario. Scopo dell’indagine è di attualizzare gli esiti della precedente relazione che ha rilevato un’inerzia e una prassi amministrativa non conformi alla necessità di una decisa attività di recupero, con rilevante incremento della probabilità che, con il passare del tempo, lo stesso recupero diventi impossibile, con il rischio della traslazione dell’onere finanziario dagli allevatori inadempienti alla fiscalità generale e conseguente imputazione di danno erariale nei confronti degli amministratori pubblici inadempienti” (Tar Piemonte, sent. n. 1137/2025).

5. Con riguardo invece alle annate 1997/1998 e 1998/1999 la causa non risulta matura per la decisione e il Collegio ritiene necessario disporre incombenti istruttori per l’ulteriore trattazione della causa.

In particolare, si deve rilevare quanto segue:

– il ricorrente deduce l’intervenuto annullamento delle imputazioni di prelievo relative alle annate in questione per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 918/2020, la quale è stata resa nei confronti dell’associazione “Comitato Spontaneo Produttori Latte” (CO.S.P.LAT.) ma produrrebbe effetti anche nei confronti dello stesso ricorrente quale socio della predetta associazione (cfr. doc. 7 ricorrente);

– AGEA deduce invece che le imputazioni di prelievo relative alle annate in questione risulterebbero definitive in quanto il ricorso proposto direttamente dal ricorrente avverso le stesse è stato, in parte, dichiarato inammissibile e improcedibile e, in parte, respinto dalla sentenza di questo Tribunale n. 431/2014 (passata in giudicato);

– ADER ha prodotto in giudizio un estratto di ruolo dal quale sembrerebbero essere stata “sgravate” le somme dovute a titolo di capitale (cfr. doc. 2 deposito del 7.05.2025).

Tenuto conto di tali apparenti contraddizioni emerse dalle difese e dalle produzioni documentali delle parti, il Collegio ritiene necessario ai fini della decisione relativa alle annate 1997/1998 e 1998/1999:

– ordinare alle Amministrazioni resistenti di chiarire, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza non definitiva, se permane la materia del contendere in relazione alle predette annate, come sembrerebbe dalle difese svolte nelle relazioni depositate, o se invece l’intimazione impugnata è stata “sgravata” relativamente alle predette annate, come sembrerebbe dall’estratto di ruolo prodotto, specificando in tal caso in base a quale provvedimento giurisdizionale sarebbe avvenuto lo “sgravio”;

– invitare le parti – nell’ipotesi in cui dovesse risultare ancora sussistente la materia del contendere in relazione alle annate in questione alla luce dei chiarimenti di cui al punto precedente – a prendere posizione, nei termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., sull’estensione soggettiva degli effetti della sentenza Consiglio di Stato n. 918/2020 e sul possibile conflitto di giudicati sopra evidenziato;

– fissare per la prosecuzione della trattazione del ricorso con riguardo alle annate in questione l’udienza pubblica del 18 marzo 2026.

6. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso:

– deve essere accolto con riferimento alle annate 2002/2003, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, e per l’effetto, deve essere annullata l’intimazione impugnata nella parte relativa a tali annate, ferma restando la non maturazione della prescrizione della pretesa creditoria di AGEA e il doveroso riesercizio del potere da parte di quest’ultima secondo quanto indicato nelle sentenze di annullamento delle imputazioni di prelievo relative alle predette annate;

– deve essere oggetto di ulteriore trattazione con riferimento alle annate 1997/1998 e 1998/1999 all’esito degli adempimenti istruttori sopra indicati (cfr. supra par. 5).

7. Le spese di lite saranno regolate con la sentenza che definirà la restante parte del giudizio.

TAR PIEMONTE – TORINO I – sentenza 08.10.2025 n. 1372

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