Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Rinnovo e proroga dei contratti della PA : conseguenze sul riconoscimento economico del compenso revisionale

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Rinnovo e proroga dei contratti della PA : conseguenze sul riconoscimento economico del compenso revisionale

1. Il Collegio rileva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso introduttivo, in considerazione dell’assenza di un interesse attuale e concreto all’impugnazione del provvedimento adottato dall’Amministrazione resistente in data 9 maggio 2025.

Il tenore testuale della nota del Comune Prot. n. 0170518/2025 è invero inequivoco nel riconoscere l’adeguamento richiesto in relazione al periodo non oggetto di contestazione, rinviando la determinazione circa il riconoscimento della revisione per il primo anno di rinnovo contrattuale al pervenimento del parere richiesto ad A.N.A.C.: “considerando che la Stazione Appaltante è in attesa di ricevere riscontro anche da parte di ANAC alla richiesta di parere consultivo sull’applicabilità o meno della revisione al primo anno di rinnovo contrattuale, si ritiene di definire in via provvisoria il procedimento di cui alle Vs istanze citate, riconoscendo al momento l’adeguamento al periodo non oggetto di contestazione (2^ annualità) e riservandosi l’Amministrazione comunale in un secondo momento ad esprimersi definitivamente nel suo complessivo sulle due istanze di revisione prezzi riportate in oggetto”.

Appare evidente come la ricorrente non possa trarre alcuna utilità dall’annullamento di un provvedimento che le riconosce, a titolo provvisorio, parte dei compensi revisionali richiesti, riservando la definizione globale per gli ulteriori importi a un successivo momento in attesa del pervenimento di un parere richiesto ad altra Autorità.

Il provvedimento adottato in data 9 maggio 2025, lungi dall’opporre un diniego al riconoscimento della revisione invocata da Clean Solutions S.r.l., si limita dunque a rinviare la determinazione globale in relazione al periodo controverso, esplicando tuttavia effetti positivi in ordine al lasso temporale non oggetto di contestazione.

La nota impugnata con il ricorso introduttivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è pertanto assolutamente idonea ad assumere la natura di diniego parziale, a ciò ostandovi l’inequivoca valenza semantica tesa ad attribuire alla determinazione adottata carattere meramente transeunte senza alcun pregiudizio per il futuro riconoscimento anche degli ulteriori importi richiesti.

2. Ciò posto, il ricorso per motivi aggiunti interposto avverso il provvedimento del Comune di Bolzano di data 31.07.2025 è fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.

3. Il Collegio osserva come l’oggetto del presente giudizio sia essenzialmente incentrato sulla natura giuridica attribuibile alla determinazione adottata dal Comune in data 27 ottobre 2022 al fine di procrastinare il rapporto contrattuale intercorrente con Clean Solutions S.r.l.

La questione assume rilievo dirimente, in quanto la qualificazione di detta determinazione in termini di mera “proroga” anziché di “atto di rinnovo” incide sul riconoscimento della revisione dei prezzi per il primo anno del secondo triennio di esecuzione contrattuale, con conseguente applicazione nel relativo computo dell’aumento dei prezzi pari al 9,9% intervenuto nel periodo gennaio 2022 – gennaio 2023.

4. Tanto doverosamente precisato, la durata del rapporto negoziale trova espressa disciplina nell’art. 2 del contratto di data 30 gennaio 2020 (doc. 3 di parte ricorrente), a tenore del quale: “La durata del presente contratto è concordemente fissata dalle parti in tre anni a decorrere dal 1 febbraio 2020, giusta verbale di consegna di data 29 gennaio 2020. Il Comune di Bolzano si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a tre anni, per l’importo aggiudicato al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatrice mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario. La durata del contratto è prorogabile a discrezione del Comune di Bolzano di massimo ulteriori 6 mesi, quale tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016”.

Il successivo art. 3 contempla quindi una specifica clausola di revisione dei prezzi, secondo cui: “L’appaltatrice non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato, ad eccezione di quanto previsto all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La revisione dei prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale; essa verrà concordata tra le parti a seguito di apposita istruttoria, su istanza dell’appaltatrice adeguatamente motivata. Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei, tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati editi dalla Camera di Commercio di Bolzano”.

Sulla scorta del tenore di tali clausole l’Amministrazione resistente ha opposto il diniego alla revisione dei prezzi sollecitata da Clean Solutions S.r.l., richiamando espressamente l’operatività dell’ipotesi di “rinnovo” contrattuale disciplinata dal citato art. 2, comma 2 del testo negoziale.

La soluzione adottata dall’Amministrazione resistente si pone tuttavia in radicale contrasto con l’approccio ermeneutico adottato da unanime giurisprudenza amministrativa ai fini della valutazione circa la sussistenza di una ipotesi di “rinnovo” ovvero di mera “proroga” contrattuale, con conseguente operatività della clausola di revisione dei prezzi.

Il discrimine tra i due istituti è invero valutato in maniera univoca esclusivamente sulla base degli effetti dell’atto, assumendo rilievo ai fini della configurabilità del rinnovo la realizzazione di una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti ed essendo al riguardo del tutto irrilevante il nomen iuris adottato. In caso di mero differimento del termine per la scadenza conclusiva del rapporto e in assenza di una negoziazione novativa atta a generare nuovi e distinti rapporti giuridici, per contro, ciò che viene a configurarsi è una ipotesi di mera proroga del previgente contratto.

Il Consiglio di Stato ha al riguardo infatti evidenziato che: “La distinzione tra proroga contrattuale e rinnovo deve essere fatta guardando agli effetti dell’atto: mentre la proroga del contratto, infatti, ha la mera funzione di spostare in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, mantenendo inalterato il regolamento negoziale, il rinnovo, al contrario, realizza una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, con un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 8 agosto 2018, n. 4867). Come chiarito dalla costante giurisprudenza che si è occupata del tema, si verte in ipotesi di proroga contrattuale allorquando vi sia una integrale conferma delle precedenti condizioni (fatta salva la modifica di quelle non più attuali), con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, per il resto regolato dall’atto originario; mentre ricorre l’ipotesi di rinnovo, quando interviene una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti che si conclude con una modifica delle precedenti condizioni (ex multis Cons. Stato, sez. III, n. 5059 del 2018; Cons. Stato, sez. VI, n. 3478 del 2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 8219 del 2019; Cons. Stato, sez. V, n. 3874 del 2020). Il rinnovo, dunque, in disparte il dato non determinante del nomen iuris formalmente attribuito dalle parti, si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorchè di contenuto analogo a quello originario. In assenza di tale negoziazione novativa, è qualificabile come proroga contrattuale l’accordo con cui le parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto, che per il resto continua ad essere regolato dall’atto originario; ed anche la circostanza che in tale accordo sia riportato il prezzo del contratto originario, che quindi rimane immutato, non costituisce affatto espressione di rinnovata volontà negoziale, ma circostanza idonea ad avvalorare ulteriormente l’intervenuta mera proroga del previgente contratto (Cons. Stato, sez. V, 3874 del 2020, Cons. Stato, sez. III, 24.3.2022, n. 2157). E’ stato, infatti, precisato che: “Il rinnovo contrattuale si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorchè di contenuto analogo a quello originario; in assenza di tale negoziazione novativa, è qualificabile come proroga contrattuale l’accordo con cui le parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto, che per il resto continua ad essere regolato dall’atto originario; ed anche la circostanza che in tale accordo sia riportato il prezzo del contratto originario, che quindi rimane immutato, non costituisce affatto espressione di rinnovata volontà negoziale, ma circostanza idonea ad avvalorare ulteriormente l’intervenuta mera proroga del previgente contratto” (Cons. Stato, sez. III, 24 marzo 2022, n. 2157)” (Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1635).

Nel caso di specie, in considerazione degli atti di causa, la determinazione adottata dall’Amministrazione comunale assume natura sostanziale di mera proroga, risultando del tutto inalterate le condizioni del contratto originario e presentando l’esclusivo effetto di procrastinare il termine di scadenza dell’affidamento.

La natura di proroga emerge altresì dall’assoluta assenza di una qualsivoglia negoziazione tra le parti delle condizioni contrattuali originarie, scaturendo il differimento temporale della scadenza del rapporto da una imposizione autoritativa e unilaterale dell’Amministrazione, senza alcuna facoltà per la ricorrente di ottenere una rimodulazione del prezzo.

L’approccio unilaterale adottato dall’Amministrazione si pone pertanto in radicale contrasto con la ratio sottesa all’istituto del “rinnovo”, ciò a maggior ragione laddove si consideri come il Comune di Bolzano, nell’ambito del provvedimento impugnato, ne abbia valorizzato la natura negoziale al fine di operare un distinguo rispetto all’ipotesi della “proroga”. La nota gravata in sede di motivi aggiunti, nel richiamare la giurisprudenza formatasi in materia, evidenzia testualmente che: “Va infine ricordato che la differenza tra rinnovo e proroga di contratto pubblico sta nel fatto che il primo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali; la seconda ha invece come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario”.

La ricorrenza di una ipotesi di nuova pattuizione delle condizioni di contratto, inoltre, deve essere disattesa in applicazione della giurisprudenza tesa a escludere l’ammissibilità di tale istituto in assenza di un confronto concorrenziale ossequioso dei canoni dell’evidenza pubblica, essendo stato al riguardo affermato che il divieto di rinnovo rappresenta espressione “di un precetto di portata generale in base al quale il rinnovo dei contratti pubblici scaduti deve essere considerato alla stregua di un contratto originario, necessitante della sottoposizione ai canoni dell’evidenza pubblica, atteso che la procrastinazione meccanica del termine originario di durata del contratto ha l’effetto di sottrarre, in maniera intollerabilmente lunga, un bene economicamente contenibile alle dinamiche fisiologiche del mercato. Sul punto, questo Consiglio di Stato (sez. IV, sent. n. 6458 del 31 ottobre 2006) ha affermato che l’eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti scaduti “ha valenza generale e portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni dell’ordinamento che si risolvono, di fatto, nell’elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici” (Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1626).

Il differimento del termine di scadenza del rapporto contrattuale, in quanto disposto alle medesime condizioni contrattuali in essere, deve pertanto essere ritenuto comprensivo altresì della clausola di revisione dei prezzi di cui all’art. 3 del testo negoziale. Tale considerazione vale a maggior ragione laddove si consideri come la comunicazione di rinnovo sia intervenuta allorquando il diritto alla revisione dei prezzi era già maturato, per di più in assenza di contrarie indicazioni che, in ogni caso, dovrebbero essere ritenute irrilevanti.

Il mancato riconoscimento dell’anelato adeguamento dei prezzi nei termini auspicati dalla ricorrente, del resto, determinerebbe una situazione di radicale stravolgimento del sinallagma contrattuale, risolvendosi in una situazione di assoluta iniquità nel cui ambito la società appaltatrice, del tutto privata della facoltà di rinegoziare le condizioni del contratto, si vedrebbe costretta a svolgere il servizio in condizioni economiche penalizzanti e del tutto esorbitanti rispetto all’alea ricadente sull’operatore economico.

Né l’Amministrazione resistente, al fine ricondurre la disposta continuazione del rapporto negoziale all’istituto del “rinnovo”, può utilmente richiamare l’ulteriore facoltà di proroga contemplata dal quarto periodo del sopra richiamato articolo 2 del contratto, affermando che, ove avesse inteso avvalersi dell’istituto della proroga, avrebbe applicato detta disposizione. Tale clausola disciplina invero la distinta ipotesi, testualmente qualificata per l’appunto in termini di proroga, di differimento semestrale del termine di scadenza al fine di individuare il nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, ossia per finalità del tutto diverse da quelle sottese al prolungamento disposto dal Comune di Bolzano per ulteriori tre anni.

Trattasi, di tutta evidenza, di fattispecie distinta e richiamata dal contratto ai soli fini dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, per ciò stesso contrapposta alla precedente ipotesi di proroga erroneamente qualificata in termini di rinnovo, ove per contro la continuazione del rapporto ha ad oggetto un lasso temporale triennale (sull’irrilevanza del nomen iuris cfr. la sopra richiamata statuizione di cui a Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1635 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Nel caso di specie il prolungamento del rapporto contrattuale è stato espressamente disposto in applicazione della clausola contemplata dall’art. 2, comma 2 del contratto, reiteratamente evocata nel provvedimento gravato laddove è stato evidenziato l’iter che ha portato al diniego della revisione nei termini richiesti dalla ricorrente: “Conseguenzialmente con nota di data 28.10.2022 Prot. 295309 il Comune di Bolzano comunicava alla Clean Solutions srl che l’Amministrazione Comunale si avrebbe avvalso della facoltà di cui al comma 2 dell’art. 2 del contratto di appalto e che conseguenzialmente con nota di data 27.01.2023 prot. n. 26589, avendo comunicato l’intendimento del rinnovo subordinata alla verifica dei requisiti come da nota di 9 gennaio 2023, l’Ufficio Appalti e Contratti in attuazione della delibera della Giunta Comunale n. 741 di data 30.12.2022 aveva inoltrato alla Clean Solutions la bozza contrattuale per la stipula del nuovo contratto d’appalto come previsto dall’art. 2 comma 2. Con decorrenza dal 1° febbraio 2023 l’Amministrazione Comunale aveva firmato il nuovo contratto d’appalto ed inviato lo stesso alla Clean Solution. Anche se quest’ultima non ha controfirmato il nuovo contratto in questione, ad avviso della scrivente Amministrazione, tutte le richieste della Clean Solution inoltrate dopo il 1° febbraio 2023 devono comunque essere contestualizzate all’interno del contratto d’appalto rinnovato … 18.11.2024 e del 14.04.2025 si evidenzia che la Clean Solution con nota di data 14. Dicembre 2022 prot. n. 336603, quindi dopo la comunicazione dell’Amministrazione Comunale che quest’ultima si avrebbe avvalsa della facoltà di rinnovare il contratto prevista dall’art. 2 comma 2 e prima dell’inoltro della bozza contrattuale da parte dell’ufficio Appalti e Contratti …”.

A fronte dell’inequivoca volontà dell’Amministrazione, così come desumibile nel provvedimento gravato, non può pertanto attribuirsi una qualsivoglia rilevanza all’ipotesi di differimento disciplinata dal quarto periodo dell’art. 2 del contratto, dovendosi piuttosto ricondurre la determinazione adottata all’ulteriore fattispecie di proroga di cui al precedente comma 2.

A ben vedere, le stesse considerazioni volte a giustificare l’operato dell’Amministrazione resistente e a valorizzare la natura di rinnovo della determinazione impugnata in considerazione della presenza di specifica clausola di proroga prevista dal comma 4 della disposizione contrattuale, lungi dall’assumere valenza di vere e proprie deduzioni difensive, si risolvono in una “motivazione postuma” del provvedimento impugnato, del tutto inammissibile (sulla non ammissibilità della motivazione postuma mediante integrazione in sede giudiziale a mezzo di atti difensivi, da parte della appellante amministrazione cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 giugno 2023, nonché Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2023, n. 1096, secondo cui: “come noto, la costante giurisprudenza limita l’ammissibilità dell’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo al caso in cui questa sia stata effettuata mediante gli atti del procedimento oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida, restando invece inammissibile un’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio mediante atti processuali o, comunque, scritti difensivi (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2022, n. 10448)”.

La sostanziale natura di “proroga” propria della clausola evocata dall’Amministrazione comunale comporta l’applicabilità, per l’intero periodo di esecuzione dei servizi successivo al primo triennio, dell’adeguamento dei prezzi comprensivo della variazione intervenuta in relazione al primo anno di tale periodo. Nel nuovo computo dovrà pertanto essere preso altresì in considerazione l’aumento dei prezzi intervenuto nel lasso temporale gennaio 2022 – gennaio 2023, come già richiesto in sede procedimentale e ribadito in sede contenziosa.

5. Il secondo motivo aggiunto, attraverso il quale la ricorrente lamenta il difetto di motivazione circa il discostamento dal parere richiesto ad A.C.P., è a sua volta fondato e, per ciò stesso, meritevole di accoglimento.

L’Amministrazione comunale, nel corso dell’istruttoria procedimentale finalizzata alla determinazione della revisione del prezzo, ha ritenuto di coinvolgere – tra l’altro – l’Agenzia Provinciale per i contratti pubblici ai fini del rilascio di apposito parere consultivo afferente l’eventuale spettanza dell’adeguamento revisionale per il primo anno del secondo triennio contrattuale.

L’Agenzia interpellata, richiamando gli univoci approdi giurisprudenziali intervenuti in materia di distinzione tra rinnovo e proroga contrattuale, ha quindi fornito un riscontro di contenuto diametralmente opposto rispetto all’approccio adottato dall’Amministrazione comunale, evidenziando che: “Applicando le superiori coordinate ermeneutiche alla presente fattispecie concreta, ai fini della risoluzione del quesito bisognerà che l’ente richiedente valuti correttamente la natura della modifica del contratto ossia se, al di là del nomen juris utilizzato, si sia in presenza di un rinnovo contrattuale che faccia seguito ad interlocuzioni tra le parti che abbiano condotto ad una nuova negoziazione con modifica delle precedenti condizioni (all’interno delle quali potrà se si vorrà convenire una nuova clausola di revisione anche dello stesso contenuto di quella precedente) oppure un mero differimento del termine del contratto ossia una mera proroga agli stessi prezzi patti e condizioni dell’originario contratto di appalto, posto che nel primo caso di “rinnovazione contrattuale” è esclusa dalla giurisprudenza l’applicabilità della revisione prezzi (a meno che non venga espressamente convenuta in sede di rinnovo), mentre nella seconda ipotesi, avrà applicazione la disciplina dettata dal contratto originario di appalto ivi compresa quella sulla revisione del prezzo che dovrà essere quindi applicata anche al primo anno di proroga” (cfr. doc. 33 prodotto da Clean Solutions S.r.l.).

A fronte di una prima determinazione orientata nel senso di richiedere apposito parere consultivo, l’Amministrazione comunale, una volta ottenuto riscontro contrario alla propria impostazione tesa a ravvisare la legittimità dell’istituto del cd. “rinnovo programmato” in presenza di mero differimento della scadenza contrattuale alle medesime condizioni (cfr. la nota del Comune di Bolzano di data 31.01.2023 prodotta dalla ricorrente sub doc. 14), ha quindi disatteso le conclusioni rassegnate da A.C.P., omettendo di dare conto delle ragioni poste a fondamento di tale scelta.

Ad avviso del Collegio la natura facoltativa e non vincolante del parere richiesto non esimeva in ogni caso l’Amministrazione procedente, in caso di discostamento dalle indicazioni dell’Autorità interpellata, dall’onere motivazionale sulla stessa incombente in merito alle ragioni del loro mancato recepimento.

Il Comune di Bolzano, nell’opporre il diniego alla revisione dei prezzi nei termini richiesti dalla ricorrente, ha per contro radicalmente omesso non solo di esplicitare le ragioni sottese a tale discostamento, bensì anche di menzionare l’esistenza del parere richiesto.

Tale parere, in quanto discordante con le determinazioni adottate dall’Amministrazione comunale, non può pertanto nemmeno assurgere a eterointegrazione della motivazione finale, sussistendo uno specifico obbligo di esplicitazione della scelta negativa al riguardo adottata. La giurisprudenza amministrativa è infatti pacifica nel ritenere che: “L’Autorità procedente ha, infatti, un obbligo di motivazione solo se disattende il parere (cfr., T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. III, sentenza n. 2185/2024), anche quello facoltativo (cfr., ex plurimis, T.A.R. Umbria, sentenza n. 588/2016). Nel momento in cui – come nel caso di specie – il parere è seguito, esso diviene motivazione della determinazione finale” (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 5 marzo 2025, n. 213).

Né il Comune di Bolzano può utilmente invocare il richiamo, nell’ambito del provvedimento impugnato, alla nota illustrativa di A.N.A.C. in relazione al bando tipo dell’anno 2020. Come già evidenziato al § 4, infatti, tale nota ribadisce espressamente il criterio discretivo tra proroga e rinnovo sulla scorta delle medesime coordinate ermeneutiche tracciate dall’univoco orientamento adottato dalla giurisprudenza amministrativa, incentrato sulla sussistenza o meno di una effettiva attività di rinegoziazione del testo contrattuale.

Ne consegue pertanto che l’assenza di un percorso argomentativo afferente le ragioni sottese al discostamento dal parere richiesto rende il provvedimento vieppiù oscuro e, per ciò stesso, del tutto illegittimo anche in relazione a tale specifico profilo.

6. In definitiva, le censure articolate in entrambi i motivi aggiunti di cui al ricorso di data 23 ottobre 2025 (depositato in data 24 ottobre 2025) sono fondate e denotano l’illegittimità delle determinazioni adottate dall’Amministrazione resistente con il provvedimento di diniego parziale adottato in data 31 luglio 2025, che deve essere conseguentemente annullato. All’annullamento di tale provvedimento si accompagna l’accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a., del diritto della ricorrente alla revisione del prezzo di appalto relativo al primo anno del secondo triennio contrattuale, con conseguente applicazione nel relativo computo dell’aumento dei prezzi intervenuto nel periodo gennaio 2022 – gennaio 2023 anche in ordine alla rideterminazione dell’adeguamento revisionale relativo al secondo anno e terzo anno, nel cui computo deve pertanto essere tenuta in considerazione e riconosciuta anche la variazione dei prezzi relativa al primo anno del secondo triennio di esecuzione contrattuale.

7. Le spese di giudizio seguono, come per legge, l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

T.R.G.A, BOLZANO – sentenza 12.01.2026 n. 3

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