1.- Nell’impugnata interdittiva si premette che è titolare della maggioranza delle quote della Società ricorrente, svolgente attività di costruzione di edifici, l’amministratore unico-OMISSIS- e che possiede la minoranza delle quote-OMISSIS-
È evidenziato in esordio che l’amministratore unico è il figlio convivente di -OMISSIS-, i cui germani sono coniugati:
a) con -OMISSIS- sorella “del noto boss del clan -OMISSIS-” (-OMISSIS-);
b) con -OMISSIS-, destinatario del provvedimento di sequestro dei beni in data 4/2/2014 e di ordinanza di custodia cautelare per associazione mafiosa (-OMISSIS- a sua volta direttamente destinataria di un provvedimento di sequestro di beni).
Vengono disattese le osservazioni procedimentali (con le quali si rappresentava che l’amministratore unico non era coinvolto in alcuna vicenda giudiziaria e il mero rapporto di parentela non poteva fondare la prognosi di contaminazione criminale), ponendo in rilievo le valutazioni compiute dal Gruppo Interforze nella seduta del 29/7/2022 e gli esiti degli ulteriori accertamenti delle forze di polizia, dai quali emerge che:
– l’amministratore unico ha percepito, dal 14/12/2020 al 31/1/2022, reddito da lavoro dipendente dalla -OMISSIS- destinataria di provvedimento interdittivo e in amministrazione controllata dall’1/12/2011 al 7/2/2018;
– la socia di minoranza è stata controllata, in data 26/12/2018 e 2/9/2019, in compagnia di -OMISSIS-, nipote degli indicati pluripregiudicati per associazione di stampo mafioso e anch’egli percettore di reddito di lavoro dipendente dalla suddetta Società, come il genitore dei soci della Società ricorrente.
Sulla base di tali presupposti, viene valutata “la contiguità di -OMISSIS-, madre convivente dell’amministratore unico dell’impresa, -OMISSIS-, e della sua famiglia con la criminalità organizzata. Rilevante dunque appare, nel caso di interesse, il rapporto di parentela dei soci dell’impresa con soggetti su cui gravano precedenti ostativi ai sensi della normativa antimafia”.
In questo contesto, è affermato che:
– “i rapporti di parentela sussistenti tra i soci della società in esame e soggetti controindicati assumono un’intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica” (cfr. Consiglio di Stato 5765/21)”;
– “relativamente ai pregressi rapporti di dipendenza lavorativa del -OMISSIS- amministratore unico dell’impresa in esame, rispetto a società, quale la -OMISSIS-, attinta da provvedimento interdittivo antimafia, per giurisprudenza costante, uno degli indici del tentativo di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa – di per sé sufficiente a giustificare l’emanazione di una […?] ritenute esposte al rischio di influenza criminale, in ragione della valenza sintomatica attribuibile a cointeressenze economiche particolarmente pregnanti”.
Con le censure articolate è contestata, come detto, la valenza dei fattori individuati, significando che l’amministratore unico non è mai risultato coinvolto in alcuna vicenda giudiziaria né controllato in compagnia di persone gravate da pregiudizi di polizia, sicché il giudizio della Prefettura si risolve in “una sorta di collegamento di tipo parentale “a catena” fino a giungere a soggetti nemmeno conosciuti dal legale rappresentante” (pag. 3 del ricorso).
È ulteriormente contestato che possano assumersi quali validi elementi indiziari il non meglio precisato rapporto professionale con la Società destinataria di provvedimento interdittivo, ovvero gli isolati risalenti controlli di polizia dell’altro socio con soggetti pregiudicati.
In sintesi, la ricorrente sconfessa soprattutto la rilevanza del rapporto parentale e dequota il valore degli altri fattori (pregresso rapporto professionale e controlli di polizia).
Le censure non si prestano a favorevole considerazione.
Dal quadro delineato dalla Prefettura spicca un contesto familiare che, lungi dal potersi ritenere insignificante, denota un intreccio di interessi che muove dal legame di parentela e si connota per la contiguità con esponenti della criminalità organizzata e la fattiva partecipazione di ciascun componente della famiglia alla conduzione di affari in maniera illecita.
Muovendo dal ruolo della -OMISSIS- risulta che ne sono stati dipendenti l’amministratore unico della Società ricorrente, il genitore e il soggetto pregiudicato controllato con l’altra socia.
Non rileva che si tratti di lavoro dipendente, potendo costituire tale forma lo strumento che maschera a fini elusivi un possibile più diretto e penetrante ruolo nell’impresa, escludendo solo formalmente compiti di direzione, che di fatto vengono esercitati.
Tale estesa compartecipazione di più soggetti all’attività della Società in questione, destinataria di provvedimento interdittivo e posta per lungo tempo in amministrazione controllata, fa sì che possano trarsene elementi di valenza indiziaria che, uniti al contesto familiare di forte contaminazione criminale, inducono a ritenere plausibile il rischio di contaminazione criminale anche della Società ricorrente, nell’ottica di anticipata tutela a cui sono preordinate le misure di prevenzione amministrativa.
In altri termini, se il rapporto di parentela di per sé solo considerato è un fattore neutro, non altrettanto può dirsi allorquando lo stesso si accompagni a un complesso intreccio di compartecipazione di più soggetti della famiglia agli stessi affari, così da lasciar presumere con sufficiente attendibilità che le Società da essi costituite siano riconducibili ad un’unica regia clanica (cfr., tra le altre, da ultimo Cons. Stato – sez. III, 20/10/2025 n. 8115: “sebbene di regola si escluda che il semplice rapporto di parentela possa ex se costituire un sintomo di condizionamento mafioso (non essendo accettabile un’inferenza logica basata sul presupposto che il parente di un mafioso sia necessariamente anch’egli un mafioso: cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 ottobre 2023, n. 8781), tuttavia esso può anche da solo fondare la prognosi infiltrativa, laddove assuma una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”, specie in alcune aree territoriali ed economiche: cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2024, n. 248; id., 7 agosto 2023, n. 7625; id., 7 agosto 2023, n. 7599; id., 21 giugno 2022, n. 5086)”).
Per le considerazioni che precedono il ricorso va dunque respinto, sussistendo nondimeno valide ragioni per disporre la compensazione per intero delle spese di giudizio.
TAR CAMPANIA – NAPOLI, I – sentenza 21.01.2026 n. 415