1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4 cod. proc. iv. in relazione all’art. 161 cod. proc. civ. e all’art. 111 Cost. Il ricorrente ritiene che la motivazione sia apparente in relazione al valore economico e, soprattutto, quanto al giudizio di complessità delle controversie trattate dal creditore opponente ai fini della liquidazione del compenso di cui all’art. 2, comma 1, d.m. n. 55/2014.
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n, 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014, nella parte in cui il decreto impugnato ha erroneamente stabilito che le controversie per le quali è stato liquidato il compenso fossero di valore indeterminabile di particolare complessità. Osserva il ricorrente che il tribunale non avrebbe indicato i criteri in base ai quali sarebbe stato raggiunto il giudizio di complessità, il quale deve tenere conto di eventuali contrasti giurisprudenziali e della corrispondenza con il cliente.
3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha riconosciuto il privilegio in relazione al diritto di credito dell’opponente per spese di trasferta e per rimborso forfetario.
4. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo, apparendo la motivazione della sentenza al di sotto del cd. «minimo costituzionale» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014). Il tribunale, come osservato dal ricorrente e ribadito in memoria, ha fondato la propria decisione in ordine alla particolare complessità della causa richiamando genericamente gli atti di causa («dall’esame degli atti processuali e dei relativi provvedimenti definitori, emerge inoltre come le controversie presentassero profili di particolare complessità ed avessero valore indeterminabile»). Correttamente il ricorrente si duole del fatto che, come ribadito in memoria, «il Tribunale non richiama, neppure per stralci, il contenuto degli invocati atti processuali, né dei provvedimenti giurisdizionali adottati», dovendo la motivazione dare conto degli atti di causa esaminati al fine di rendere percepibile il percorso logico seguito (Cass., n. 12664/2012). Né può ritenersi sufficiente il mero richiamo in narrativa ai giudizi in oggetto con riferimento al solo Ufficio giudiziario adito.
5. Il terzo motivo è fondato, posto che il privilegio spettante a un professionista esercente la professione di avvocato è applicabile il privilegio generale mobiliare di cui all’art. 2751-bis cod. civ. in relazione allo svolgimento della sua attività professionale e, ove si tratti di attività giudiziale, con riferimento alle sole voci qualificabili come compenso. Non sono, invece, coperte dal privilegio le spese, dato che il relativo credito non è riconducibile alla nozione di retribuzione dei professionisti (Cass., n. 6849/2011; Cass., n. 13849/2019).
6. Medesimo principio va applicato al rimborso forfetario delle spese generali, previsto dall’art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014, ove prevede che «oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione». Tale importo «costituisce una componente necessaria delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge», spese attinenti «a costi di carattere generale, nel senso che non sono strettamente inerenti alla singola pratica ma rientrano nelle spese necessarie per la conduzione dello studio» (Cass., Sez. U., n. 31030/2019). Il rimborso di tali importi non perde la natura di spesa – per quanto commisurata, ai soli fini della quantificazione, a forfait sull’importo dei compensi previsti dal comma 1 del medesimo art. 2 d.m. cit. – per cui, non essendo qualificabile come compenso, non può godere del relativo privilegio.
7. Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto:
«il rimborso forfetario di cui all’art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014, pur essendo commisurato per relationem all’importo del compenso per attività giudiziale spettante al difensore a termini dell’art. 2, comma 1, d.m. cit., costituisce spesa non specificamente inerente all’attività giudiziale prestata e, in quanto tale, non è assimilabile al compenso professionale, per cui non può godere del privilegio di cui all’art. 2751-bis cod. civ.». La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e deve essere cassata.
8. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo e al terzo motivo, cassandosi il decreto impugnato per nuovo esame in relazione alla liquidazione dei compensi e alla collocazione delle spese; al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.
Cass. civ., I, ord., 20.01.2026, n. 1138