Ritenuto, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase, che sia apprezzabile il fumus di fondatezza della domanda, in quanto:
– l’interpretazione logico-letterale della disposizione, contenuta nell’art. 17, lett. e), del Disciplinare di gara, sembra prima facie deporre nel senso che la presentazione della dichiarazione contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza sia una facoltà dell’operatore economico, posta a tutela del know-how;
– conseguentemente l’assenza di tale documento non sembra poter inficiare la validità dell’offerta presentata dalla ricorrente, producendo come unica conseguenza legale, espressamente prevista anche dalla lex specialis (cfr. primo capoverso della cit. lett. e), l’autorizzazione implicita all’accesso integrale agli atti da parte dei controinteressati, senza necessità di ulteriori interlocuzioni;
Ritenuto che sussista, altresì, ai fini della concessione dell’invocata tutela cautelare, l’ulteriore presupposto del danno grave e irreparabile,insito nelle pregiudizievoli conseguenze per la ricorrente derivanti dall’impugnato provvedimento di esclusione; peraltro, la chiesta sospensione del provvedimento di esclusione dalla gara non comporta pregiudizio per la prosecuzione della procedura de qua;
Ritenuto, per quanto innanzi, di accogliere l’istanza cautelare e, per l’effetto, di sospendere il provvedimento di esclusione impugnato, con spese della fase compensate
TAR PUGLIA – LECCE, II – ordinanza 15.01.2026 n. 30