Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Preliminare di vendita di quote sociali e convivenza della clausola penale e della caparra confirmatoria

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Preliminare di vendita di quote sociali e convivenza della clausola penale e della caparra confirmatoria

1. Le vicende processuali

Oikos S.r.l., A. M. e Al. M. in data 19.7.2021 hanno convenuto in giudizio Ellemme S.p.A.: gli attori -complessivamente titolari, in via diretta e indiretta, dell’intero capitale di Francia 99 S.r.l. (qui, “Francia 99”)- agiscono nelle vesta di promissari venditori delle rispettive quote sociali a favore della convenuta -promissaria acquirente- in virtù delle scritture private dell’8.6.2018 e 15.4.2019.

In particolare, hanno lamentato l’inadempimento di Ellemme agli obblighi preliminari di pagamento della caparra confirmatoria e dell’acconto sul prezzo nonché all’obbligo di stipulazione del definitivo.

Hanno quindi chiesto: (i) in via principale, l’accertamento della risoluzione di diritto del contratto preliminare ex art. 1454 c.c., con condanna al pagamento della caparra confirmatoria residua e al risarcimento del maggior danno (i.e. distinte in: compensi professionali, imposta sostitutiva da rivalutazione quote, ritardo nell’affare); (ii) in subordine al mancato riconoscimento del danno da ritardo nell’affare, la condanna al pagamento di interessi moratori sull’acconto del prezzo.

La convenuta si è costituita con comparsa di risposta depositata il 3.2.2022, contestando le pretese avversarie. In particolare, ha eccepito l’alternatività del rimedio risolutivo al recesso, con trattenimento di caparra confirmatoria secondo l’art. 1385 c.c. rispetto a quello risolutorio; la nullità della pattuizione sul risarcimento del maggior danno sub lett. r) del contratto preliminare; in ogni caso, l’insussistenza del diritto al risarcimento del danno. La convenuta ha inoltre chiesto in via riconvenzionale: (i) l’accertamento della risoluzione di diritto del contratto preliminare ex art. 1353 c.c. o, comunque, ai sensi della lett. r) del medesimo; (ii) in ogni caso, la condanna alle restituzioni della caparra confirmatoria versata.

Il giudice istruttore ha assegnato alle parti i termini richiesti ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, ritenuta la causa già matura per la decisione senza bisogno di istruzione, sulla precisazione delle conclusioni rassegnate ha rimesso la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.

2. Il contratto preliminare e l’interpretazione delle sue clausole

2.1. Come accennato, la lite trae titolo dal contratto preliminare per la compravendita di quote sociali (qui, il “contratto preliminare”) tra Oikos – già Blecco S.r.l.-, A. M. e Al. M. (promissari venditori, qui attori) ed Ellemme (promissaria acquirente, qui convenuta).

Oggetto del preliminare è l’intero capitale sociale – direttamente o indirettamente – detenuto dalle attrici in Francia 99 s.r.l., ovvero:

– la quota di Oikos: i.e. 20% di Francia 99 (detenuta al 100% da Chi Quadro S.r.l.);

– la quota di A. M.: i.e. il 40% di Francia 99;

– la quota di Al. M.: i.e. il 40% di Francia 99.

Il regolamento preliminare dell’operazione è stato cristallizzato in due successive scritture private – l’una del 8.6.2018, l’altra del 15.4.2019 – di cui la seconda va ritenuta quale novazione oggettiva della prima.

Pur in assenza di un riferimento espresso, sussistono indici inequivoci indiziari della volontà novativa comune delle parti (cfr. art. 1230 c.c.) ed in particolare:

– la lett. v) della scrittura del 15.4.2019, secondo cui “Le parti dichiarano che la presente scrittura privata […] con i relativi allegati contiene tutti gli accordi, le intese e le pattuizioni presi tra le Parti in relazione al suo oggetto e supera, sostituendoli, tutti gli accordi (verbali o scritti) eventualmente presi in precedenza in relazione a tale oggetto”;

– la lettura sistematica della scrittura del 15.4.2019, che riproduce estensivamente i contenuti della scrittura 2018, salve alcune variazioni, in particolare il prezzo ed il termine per la stipulazione del contratto definitivo, posticipato;

– il comportamento delle parti antecedente la stipulazione della scrittura 15.4.2019, da cui si deduce il comune intendimento di superare l’originario assetto dell’operazione, regolandolo altrimenti (si vedano in proposito la proposta di proroga ed il sollecito del pagamento di Al. e A. M. -il 9.10.2018- cfr. doc. attori n. 3 e la risposta di Ellemme -il 12.10.2018- cfr. doc. attori n. 3).

Individuata la fonte del contratto preliminare nella scrittura privata del 15.4.2019. Quest’ultima prevede in particolare:

– alle lettere b) e c), il “prezzo” della compravendita delle quote sociali, così determinato:

per la quota di Oikos: € 2.800.000,00, di cui € 210.000,00 a titolo di caparra confirmatoria (cfr. lett. b);

per le quote di A. e Al. M.: € 2.600.000,00, di cui € 140.000,00 a titolo di caparra confirmatoria (cfr. lett. c).

– alle lettere b) e c), la “caparra confirmatoria”, così convenuta:

€ 150.000,00 alla firma della scrittura privata, di cui: € 90.000,00 per la quota di Oikos (cfr. lett. b), € 30.000,00 per la quota di A. M., € 30.000,00 per la quota di Al. M. (cfr. lett. c);

€ 50.000 entro 15 giorni dalla firma della scrittura privata, di cui: € 30.000,00 per la quota di Oikos (cfr. lett. b), € 10.000,00 per la quota di A. M., € 10.000,00 per la quota di Al. M. (cfr. lett. c);

€ 150.000 entro 60 giorni dalla firma della scrittura privata, di cui: € 90.000,00 per la quota di Oikos (cfr. lett. b), € 30.000,00 per la quota di A. M., € 30.000,00 per la quota di Al. M. (cfr. lett. c).

Sul punto, ritiene il Tribunale che si tratti di un regolamento composito di “caparra confirmatoria”: di natura reale rispetto alla dazione di € 150.000,00, in quanto ancorata temporalmente alla firma della scrittura privata stessa; obbligatoria per la promessa di rimanenti € 200.000,00, da adempiere entro un termine successivo alla stipulazione.

– alla clausola sub lett. r) la tipica dinamica della caparra confirmatoria,

prevedendo

-“se l’inadempimento sarà imputabile alla Promissaria acquirente, i Promittenti venditori avranno diritto di trattenere la caparra confirmatoria di cui ai punti b) e c);

– se l’inadempimento sarà imputabile anche solo ad uno dei Promittenti venditori, la Promissaria acquirente avrà diritto alla sola restituzione di un importo pari all’intera caparra indicata ai punti b) e c) […]”;

– alla lettera r), ultima locuzione, una clausola penale ex art. 1383 c.c. di pari importo della caparra

ritagliata esattamente secondo la disciplina legale, prevedendo, in caso di inadempimento dell’accipiens, non la restituzione del doppio, ma del tandundem, e, per entrambe le parti, salvo il maggior danno (“Inoltre, costituendo la caparra l’importo minimo dovuto all’altra Parte per l’inadempimento, ciascuna Parte potrà attivarsi per richiedere il maggior danno”).

Osserva in proposito il Collegio che:

– le parti possono cristallizzare nello stesso contratto sia una clausola penale sia una caparra confirmatoria;

– nel caso in esame la clausola penale è stata fissata nello stesso ammontare delle somme previste a titolo di caparra;

– solo così interpretando la disposizione qui esaminata si può ritenere che la stessa non sia nulla secondo il criterio interpretativo di cui all’art. 1367 c.c. (giacché ove ritenuta caparra confirmatoria non sarebbe consentito prevedere un danno maggiore).

– alla lettera k), il “termine” per la stipulazione del contratto definitivo:

stabilito al 31.7.2019.

Sul punto, vanno richiamati gli effetti convenzionalmente pattuiti in caso di suo inutile decorso, consistenti nella “decadenza” dalla stipulazione definitiva (cfr. lett. k) e la risoluzione del contratto preliminare (cfr. lett. r);

prorogabile fino al 30.9.2019 solo a determinate cumulative condizioni: “qualora entro la data del 31 luglio 2019 sia pervenuta da parte della promissaria acquirente una richiesta motivata dai tempi di erogazione del finanziamento bancario necessario ad acquisire le disponibilità per effettuare il pagamento del corrispettivo, accompagnata dal versamento di un acconto di € 300.000,00 […]”.

Sul punto, ritiene il Collegio che si tratti di una clausola che ammette la proroga del termine finale, subordinata ad un requisito soggettivo (i.e. l’iniziativa della promissaria acquirente), temporale (i.e. entro il 31.7.2019), causale (i.e. l’erogazione del finanziamento bancario) e reale (i.e. la dazione di un acconto).

Va dunque respinta l’eccezione della difesa di parte convenuta, secondo cui si tratterebbe questa di una clausola che sottopone il contratto ad una condizione sospensiva, ossia il conseguimento di un finanziamento bancario.

3. La concreta dinamica negoziale

3.1. La traditio di parte della caparra confirmatoria

Gli attori hanno incamerato € 190.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, avendo Ellemme corrisposto a titolo di caparra confirmatoria l’importo di € 110.000,00 in favore di Oikos e l’importo di € 80.000,00 in favore di A. M. e Al. M..

La circostanza non è contestata.

3.2 La reiterata proroga del termine per la stipula

Il termine contrattuale per la stipulazione del definitivo (i.e. 31.7.2019, con possibile proroga al 30.9.2019) è inutilmente spirato.

Il comportamento degli attori consente di inferirne la scelta di non avvalersene, determinando un differimento temporale delle conseguenze della sua inosservanza.

Vanno in proposito richiamate le seguenti comunicazioni alla convenuta:

– il sollecito a procedere alla stipulazione del contratto definitivo (con indicazione del notaio) entro il 30.9.2019, con diffida al pagamento immediato della caparra confirmatoria (la spedizione risale al 18.9.2019 e si è perfezionata il 20.9.2019; cfr. doc. attori n. 7);

– la missiva contenente la disponibilità alla proroga del termine finale, con diffida al pagamento della caparra confirmatoria entro il 10.10.2019 e la formalizzazione del rogito entro il 23.10.2019 (spedita il 3.10.2019, perfezionata il 7.10.2019, cfr. doc. attori n. 8);

– l’invito ad eseguire i pagamenti dovuti di caparra confirmatoria e acconto entro l’11.5.2020 e la stipulazione del contratto definitivo entro il 15.6.2020 (cfr. email del 4.5.2020, cfr. doc. attori n. 12);

– la diffida ad adempiere il pagamento di caparra confirmatoria e acconto entro il 30.11.2020 e la stipulazione del contratto definitivo entro il 21.12.2020 (perfezionata il 10.11.2020 – cfr. doc. attori n. 14);

– La dichiarazione d’intervenuta risoluzione del contratto e intimazione al pagamento del residuo della caparra confirmatoria (perfezionata il 15.12.2020 – cfr. doc. attori n. 15).

4.La domanda di accertamento dell’intervenuta risoluzione del contratto

Osserva il Collegio che il contratto preliminare -a seguito della dinamica negoziale sopra descritta- si è sciolto di diritto a seguito dell’ultima diffida ad adempiere all’obbligo di pagamento del saldo del prezzo e del perfezionamento del definitivo entro il successivo 21.12.2020 inviata da parte attrice in data 10.11.2020 (cfr. doc. 14 di parte attrice), rimasti inadempiuti.

L’inadempimento di Ellemme agli obblighi oggetto della diffida era grave, giacché avente ad oggetto l’unico obbligo a carico del promissario acquirente, ossia di procedere agli ulteriori pagamenti previsti nel programma negoziale e nelle attività propedeutiche alla stipulazione del definitivo.

La prima domanda svolta dagli attori è dunque fondata.

Sul punto non sono pertinenti le doglianze della convenuta dirette a paralizzare la pretesa di controparte in quanto:

(i) non sarebbe stato conseguito il finanziamento bancario necessario per concludere l’operazione: il contratto preliminare non è infatti subordinato a tale condizione sospensiva.

Osserva in proposito il Collegio che il finanziamento è richiamato dalla clausola K del preliminare, ma solo a motivo della riserva di rinvio del termine ultimo per la sottoscrizione del rogito notarile, ove la promissaria acquirente entro il 31.7.2018 avesse fatto pervenire una richiesta di rinvio motivata dai tempi di erogazione del finanziamento bancario.

Non ricorrono quindi, nella fattispecie, l’ipotesi della condizione risolutiva ed il disposto dell’articolo 1353 c.c. Il chiaro tenore della clausola non consente di accedere alla tesi della convenuta;

(ii) all’iniziale diversa volontà della cessionaria di concludere l’acquisto di immobili di titolarità di Francia 99: con la sottoscrizione del preliminare Ellemme ha scelto di concludere una diversa operazione.

4. La domanda risarcitoria

5.1. Gli attori non hanno ritenuto di recedere e trattenere quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria, bensì si sono avvalsi della facoltà prevista dall”ultimo comma dell’art. 1385 c.c., ossia di chiedere la risoluzione ed il risarcimento del danno, rimedi che seguono le regole ordinarie.

Attesa l’alternatività dei rimedi del recesso con ritenzione di caparra confirmatoria -da un lato- e della risoluzione del contratto con risarcimento del danno -dall’altro- (cfr. art. 1385, co. 2 e 3, c.c.; Cass., sez. un., n. 533/2009), la domanda dell’attore di accertamento della risoluzione di diritto del preliminare inadempiuto è incompatibile con l’incameramento automatico della caparra confirmatoria, giacché il “risarcimento del danno è regolato dalle norme generali” (cfr. art. 1385, co. 3, c.c.).

5.2. Ciò precisato, la prima domanda svolta dagli attori, di condanna al pagamento della parte residua di caparra ancora dovuta ai singoli venditori e pertanto: € 100.000,00 in favore di Oikos, € 30.000,00 in favore di Al. M. ed € 30.000,00 in favore di A. M., va riqualificata come pretesa, di natura risarcitoria, di ottenere il pagamento della penale, come cristallizzata alla lettera r) del contratto, di pari importo della caparra confirmatoria.

Invero, tenuto conto della somma inizialmente ricevuta a diverso titolo (quale caparra), gli importi richiesti, pari ad ulteriori € 160.000,00, conducono esattamente ad € 350.000,00, ossia la somma pattuita -anche a titolo di penale- (cfr. lett. r, della scrittura privata).

Sulla scorta del regolamento preliminare sopra ricordato, vanno dunque accolte le domande attoree di condanna di Ellemme al pagamento di € 100.000,00 in favore di Oikos, € 30.000,00 a favore di Al. M. ed € 30.000 in favore di A. M., a titolo di clausola penale, dando atto che la restante parte, fino alla somma di € 350.000,00 è già stata conseguita (seppure consegnata a titolo di caparra, ossia ad Oikos per € 110.000,00 ad A. M. per € 40.000,00) e ad Al. M. per € 40.000,00).

5.3. È invece infondata la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del maggior danno rispetto all’importo della clausola penale, non essendo stato provato, come a breve, la riferibilità causale delle singole voci all’inadempimento di Ellemme e comunque un ammontare superiore a quello già cristallizzato nella penale stessa.

In particolare:

a. la posta di danno lamentata da A. e Al. M. per le somme pagate a titolo di imposta sostitutiva a seguito della rivalutazione delle quote societarie propedeutica alla cessione non è provata: è vero che la -minor- somma di € 246.913,35 è stata in effetti corrisposta all’Erario da parte attrice (cfr. docc. attrice n. 24 e 25), ma non sussiste il nesso eziologico con il preliminare sottoscritto con Ellemme. Tale pagamento corrisponde infatti all’esito di una scelta compiuta da A. e Al. M. per accedere poi ad un regime fiscale a loro più favorevole dell’imposta sostitutiva, ove le rispettive partecipazioni fossero state cedute ad un prezzo superiore al valore nominale, al fine di ridurre, appunto fiscalmente, la plusvalenza. In tal caso, infatti le imposte sostitutive da versare all’Erario vengono computate, a partire dalla legge n. 448/2001, sul valore rivalutato -più correttamente rideterminazione del costo fiscale- in luogo del costo storico, con applicazione di un’aliquota più agevolata a favore delle persone fisiche nel caso di cessione delle quote. Trattandosi appunto di una scelta al fine di massimizzare il profitto, manca il nesso causale diretto con l’inadempimento di Ellemme qui contestato;

b. quanto al danno da compensi per la mediazione lamentato da Oikos per € 80.000,00 va osservato quanto segue. Quantomeno in via indiziaria, tale esborso sembra compatibile con il rapporto negoziale litigioso, attesa la produzione del titolo, che include il richiamo all’incarico a HouseMotive anche per partecipazioni sociali (cfr. doc. attori n. 17), nonché i riferimenti – non contrastanti- sia per l’oggetto sia per il dato temporale, al negozio oggetto di lite. Il relativo importo (cfr. la fattura emessa a saldo limitatamente a € 66.300 con relativo bonifico; cfr. doc. 23), è comunque inferiore alla clausola penale di € 350.000,00, oltre la quale scatta il diritto al maggior danno, anche sommato alla voce di pregiudizio di seguito esaminata;

c. quanto al danno da compensi professionali corrisposti al commercialista da Oikos per € 60.500,00 , parte attrice ha prodotto: (i) il titolo con cui si conferisce l’incarico professionale a Scorpio Management S.r.l., anche su partecipazioni sociali (cfr. doc. attori n. 18); (ii) le fatture di pagamento che, malgrado la genericità della descrizione, (cfr. doc. attori n. 20 e 221) sembrano compatibili -per intestazione, oggetto e periodo- con le attività propedeutiche all’affare in corso con Ellemme. Il relativo importo, anche ove sommato alla voce di cui al punto sub. b, è comunque inferiore alla somma dovuta a titolo di clausola penale, pari ad € 350.000,00.

La relativa domanda va dunque rigettata.

6. In via subordinata: il maggior danno per interessi

Parte attrice ha chiesto in via subordinata, nell’ipotesi di mancato riconoscimento del maggior danno per € 300.000,00, il danno da ritardo dell’affare sofferto, con condanna al pagamento degli interessi moratori su tale somma, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo 231/02 trattandosi di interessi fra imprenditori, dal 31 luglio 2019 (ai sensi della clausola K del Contratto 15 aprile 2019) al saldo.

Gli interessi di mora vanno riconosciuti sulle -minor – somme ancora dovute a titolo di penale dalla data dal 31.7.2019, data fissata per il perfezionamento del contratto, al saldo.

7. Le domande riconvenzionali della convenuta

Le domande riconvenzionali, anche in via subordinata, svolte dalla convenuta, alla luce delle considerazioni sopra svolte, vanno integralmente rigettate.

8. Il comando giudiziale e il governo delle spese di lite.

La convenuta va dunque condannata al pagamento della somma di € 100.000,00 in favore di Oikos S.r.l., € 30.000,00 a favore di Al. M., € 30.000 in favore di A. M..

E ciò oltre gli interessi moratori al tasso legale, secondo il d.lgs. 231/2002, maturati dal mancato pagamento (ossia dalla diffida ad adempiere, con termine a sottoscrivere il definitivo, ossia il 31.7.2019) al saldo.

All’accoglimento, nei limiti sopra indicati, delle domande attoree segue la condanna a carico della convenuta delle spese di lite, liquidate in solido a favore degli attori, assistiti da un’unica difesa.

La concreta liquidazione viene compiuta, in assenza di nota spese, secondo i medi del relativo scaglione di riferimento, in base alle somme di danno in concreto liquidate, in virtù della rapida scansione della lite e della natura delle questioni trattate

Le spese vive sono liquidate tenuto conto del contributo unificato corrisposto dagli attori, di cui vi è prova agli atti.

Trib. Milano, Impresa, sent., 26.02.2025, n. 1684

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