Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Possesso della certificazione di parità di genere e attribuzione del punteggio premiale

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Possesso della certificazione di parità di genere e attribuzione del punteggio premiale

15- Principiando dallo scrutinio del ricorso principale, il Collegio, melius re perpensa anche alla luce delle allegazioni depositate delle parti in vista del merito, lo ritiene infondato.

16- Viene anzitutto esaminato il primo motivo di ricorso, che è infondato.

16.1- L’art. 108, comma 7 del d.lgs. 36 del 2023 dispone che “I documenti di gara […] indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. […] Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l’affidamento ad operatori economici con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento […] Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”.

16.2- Detto in altri termini, già dal tenore letterale della suddetta disposizione è da escludere che il legislatore abbia previsto che, in caso di partecipazione sotto forma di RTI, il punteggio aggiuntivo legato all’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere sia attribuibile esclusivamente qualora tutti i componenti del raggruppamento dispongano delle necessarie certificazioni.

16.3- D’altronde, non versandosi in ipotesi di requisiti di partecipazione di ordine generale il cui possesso è richiesto a tutti i componenti il RTI, si ritiene valevole il principio generale per cui tale clausola di vantaggio, ove posseduta da un’impresa, partecipa dei suoi benefici in tema di punteggio anche gli altri componenti del raggruppamento, coerentemente con la ratio che informa la stessa ragion d’essere di tali tipologie di operatori economici, nel senso cioè di ampliare la platea dei possibili concorrenti consentendo ai soggetti privi dei requisiti necessari di partecipare singolarmente alla gara o di accedervi in associazione con altri operatori economici anche al fine di acquisire esperienze ed elementi curriculari da poter spendere in successivi affidamenti (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28.8.2018, n. 5292), oltre che con la natura stessa del RTI nel senso di implicare la creazione di un’unica soggettività giuridica comportando e dunque l’unicità del centro di imputazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 12.11.2024, n. 9032).

16.4- In tale ottica, risulta anche inconsistente l’asserita distonia della contestata previsione del bando rispetto agli obiettivi di incentivazione della riduzione del divario di genere. Per un verso, infatti, l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo discende proprio all’adozione di siffatte misure mediante opportuna certificazione; per altro verso, seguendo la prospettazione della ricorrente si perverrebbe ad una irragionevole penalizzazione proprio di quelle imprese che, nonostante abbiano adottato politiche di genere, si precluderebbero l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il sol fatto di aver partecipato alla gara in forma di RTI e per giunta con altro operatori che, per loro scelta aziendale, non perseguano politiche di genere, e dunque per ragioni del tutto contingenti e comunque estranee alla propria sfera decisionale in termini di policy aziendale.

16.5- Peraltro,la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente a conforto della propria tesi si attaglia alla ben diversa ipotesi del ricorso all’avvalimento in riferimento al possesso di detta certificazione, circostanza che però, oltre ad essere vietata dallo stesso regolamento di gara, non ricorre nel caso di specie.

16.6- Conclamata la legittimità della predetta clausola del bando, risulta infondato l’ulteriore profilo di doglianza in tema di discriminazione del punteggio attribuito alla ricorrente. Difatti -in disparte la possibile inammissibilità della doglianza in quanto impingente in valutazioni di merito di pertinenza della Commissione soprattutto laddove si indica il punteggio ritenuto congruo– è lo stesso tenore della clausola che, non prevedendo gradazioni o disarticolazioni, faculta la Commissione (se non addirittura le impone) ad attribuire il medesimo punteggio ai raggruppamenti a prescindere dal fatto che tutti o alcuni dei componenti dispongano della precitata certificazione.

17- Viene quindi scrutinato il secondo motivo, che è infondato.

17.1- Il Collegio richiama anzitutto la consolidata giurisprudenza per cui:

-) “(…)per giurisprudenza consolidata, in merito all’attribuzione del punteggio, la Commissione di gara svolge un compito valutativo di carattere tecnico-discrezionale, il cui esito è sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il risultato non sia manifestamente illogico, irrazionale, irragionevole, arbitrario ovvero fondato su un manifesto travisamento dei fatti (tra le tante Cons. Stato, V, 30 aprile 2015, n. 2198) ovvero che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione (Cons. Stato, sez. III, 24 settembre 2013, n. 4711), non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo – in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri – non può sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte (Cons. Stato, V 26 maggio 2015, n. 2615; Tar Campania Napoli 2 luglio 2019 n. 3620; Tar Marche Ancona 10/02/2020, n. 114)” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, 12.2.2025, n. 345);

-) “La valutazione delle offerte da parte della P.A. è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico, e, come tale, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale e i criteri non siano trasparenti ed intellegibili” (Consiglio di Stato, Sez. III, 7.5.2025, n. 3894);

-) “La valutazione della coerenza delle migliorie dell’offerta compete al seggio di gara, il cui prudente apprezzamento è sindacabile nei limiti del manifesto travisamento dei fatti o dell’illogicità del giudizio, atteso che spetta alla commissione di gara, nell’attività di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali, ai fini della loro riconduzione nell’ambito delle varianti inammissibili o delle semplici migliorie (anche per quanto attiene all’apprezzamento delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta e la sua rispondenza alle esigenze della stazione appaltante), un ampio margine di discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta; il giudice amministrativo non può anteporre la sua idea tecnica al giudizio, non erroneo né illogico, formulato dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto, essendo quest’ultimo espressione di una discrezionalità sindacabile nei soli limiti dell’illogicità della soluzione o dell’evidente travisamento dei suoi presupposti” (Consiglio di Stato, Sez. V, 17.4.2025, n.3345; id., 5.8.2025, n.6915);

17.2- Nello specifico, quanto al sub-criterio 1a) “Proposte migliorative per il pregio tecnico ed estetico delle opere di finitura interna”, rientrante nell’ambito del criterio di valutazione “Qualità funzionale” e per il quale si prevede un massimo di 10 punti, il disciplinare prevede “Nel rispetto delle caratteristiche stabilite dalla normativa vigente e negli elaborati di progetto, ferme restando le caratteristiche dimensionali, materiche e formali ivi definite, il concorrente dovrà descrivere le soluzioni volte all’incremento ed alla valorizzazione del pregio tecnico e della durabilità dell’opera fornendo una illustrazione chiara ed esaustiva della qualità dei materiali e dei prodotti offerti. Sarà attribuito maggior punteggio alle soluzioni che meglio evidenziano l’incremento prestazionale ed estetico conseguito rispetto alle previsioni progettuali anche con riferimento al rating ai sensi del protocollo ITACA, cioè l’adozione di materiali locali (criterio B.4.10) e materiali certificati (criterio B.4.11)”.

17.2.1- Come già osservato, la ricorrente enfatizza la propria proposta di un sistema di resina ad alte prestazioni particolarmente idonea per zone ad alto traffico come la scuola, conforme ai CAM e dotata di certificazione CE (contestando la valenza migliorativa del linoleum scelto dalla ricorrente che non avrebbe aumentato la performance d’uso rispetto alla resina) oltre ad ulteriori accorgimenti su altri materiali di finitura (quali l’uso di malte e massetti ecocompatibili, conformi ai protocolli ambientali) ritenendo il punteggio ottenuto illegittimamente penalizzante rispetto alla valenza qualitativa di tale proposta.

17.2.2- Non di meno, per come formulata, la censura è priva di fondamento.

Il predetto sub-criterio, per il quale parte ricorrente ha ottenuto n. 5 punti e il RTI aggiudicatario n. 6 punti, prevede un coacervo di elementi –quali l’incremento e valorizzazione del pregio tecnico e della durabilità dell’opera, con maggior punteggio per le soluzioni con incremento tanto prestazionale quanto estetico con riferimento al rating del Protocollo ITACA attinente ai criteri attinenti l’uso di materiali locali (B.4.10) e di materiali certificati (B.4.11)- valutabili comunque in termini complessivi e dunque in unità di sintesi.

17.2.3- Orbene -premesso che parte ricorrente focalizza le proprie argomentazioni sulle caratteristiche della propria offerta tecnica deducendone l’eccessiva valutazione al ribasso senza però contestare né l’ammissibilità né la valenza migliorativa dell’offerta della controinteressata- ritiene il Collegio che, in un contesto nel quale, per un verso, la proposta della ricorrente ha ottenuto una valutazione positiva in termini di miglioria, per altro nessuna offerta ha raggiunto il punteggio massimo ed ancora la differenza dei punteggi tra le due offerte risulta anche alquanto contenuta, la censura si esaurisce in un apprezzamento di puro merito -peraltro conseguenza di una impropria parcellizzazione del sub-criterio rispetto alla pluralità di descrittori- sfociante in una personale valutazione, alternativa a quella resa dalla Commissione di gara e dunque inammissibile in sede giurisdizionale.

In sostanza, non è dato evincere, dalle allegazioni della ricorrente alcuna sperequazione o evidente sproporzione che comporti un indebito vantaggio per la controinteressata o, di contro, un detrimento per la ricorrente da apprezzarsi in termini di irragionevolezza, illogicità o manifesta arbitrarietà.

17.2.4- Le suesposte conclusioni possono peraltro trovare conferma nel fatto che, come replicato ex adverso ed evincibile dalla corrispondente offerta tecnica, anche il linoleum naturale proposto dall’aggiudicataria è dichiarato come certificato Ecolabel UE e coerente con i criteri ITACA B.4.10 e B.4.11, ed è altresì previsto l’impiego di piastrelle in gres antibatterico dotato di certificazioni EPD di Tipo III e coerente con i criteri B.4.10 (in quanto reperito presso fornitori locali situati entro i 150 km dal sito di intervento) e B.4.11, ed ancora l’utilizzo di bio-intonaci naturali certificati Biosafe e EPD nonché di controsoffitti acustici sempre rispondenti ai suddetti criteri ITACA.

17.2.5- Per completezza, del tutto irrilevante, nell’economia della fattispecie controversa, è la questione in ordine alla “provenienza locale” dei materiali offerti dall’aggiudicataria in riferimento al criterio B.4.10 del protocollo ITACA, in riferimento alla quale la ricorrente, nella memoria

del 26.1.2026 -in replica alle deduzioni della controinteressata che, nella memoria del 24.1.2026, aveva fatto riferimento alla provenienza da “produttori” locali- ha obiettato che non esistono produttori locali suddetti materiali nel raggio di 150 km dall’intervento.

In primo luogo, come già osservato, il tema su cui si annoda la censura attiene all’asserita penalizzazione dell’offerta della ricorrente e non anche al ben diverso tema del contenuto dell’offerta dell’aggiudicatario, aspetto estraneo al tenore della censura.

In disparte ciò, la questione è comunque del tutto irrilevante in quanto la controinteressata, nella replica del 30.1.2026, ha precisato che l’espressione “produttori” (in luogo di “fornitori”) locali costituiva un mero errore materiale negli scritti difensivi.

In ogni caso, l’offerta dell’aggiudicataria -si ribadisce, non attinta da specifica censura sul punto- faceva riferimento a “fornitori” locali e tale dato -peraltro a fronte di una previsione del bando che, si osserva in termini di obiter dictum giacché non oggetto di censura, esprimendosi in termini di “adozione di materiali locali” è compatibile con la provenienza locale tanto dei “produttori” quanto dei “fornitori”- rende la contestazione della ricorrente del tutto irrilevante.

Peraltro, come già osservato, anche la questione della provenienza dei materiali non costituisce oggetto di specifica ed atomistica valutazione, ma rientra piuttosto nel coacervo degli elementi oggetto di valutazione in unità di sintesi.

17.3- Quanto al sub-criterio 1c), recante “Proposte migliorative sugli impianti tecnologici previsti in progetto finalizzate al conseguimento del risparmio energetico ed all’ottimizzazione delle prestazioni funzionali”, il disciplinare prevede “Il concorrente potrà presentare una proposta tecnica di miglioramento generale delle prestazioni energetiche complessive dell’edificio attraverso la massimizzazione delle qualità dei materiali, delle apparecchiature e all’abbattimento delle emissioni acustiche, della continuità di funzionamento e manutenibilità degli impianti e del sistema di supervisione per il controllo informatizzato e la contabilizzazione energetica, fatte salve le caratteristiche prestazionali minime del progetto esecutivo. Il concorrente potrà presentare proposte migliorative che consentano di migliorare la ventilazione e la qualità dell’aria si legga criterio D.2.5. del protocollo ITACA, l’illuminazione naturale (si legga criterio D.4.1 del protocollo ITACA) fatte salve le caratteristiche prestazionali minime del progetto esecutivo. Sarà valutata positivamente l’implementazione e/o miglioramento del sistema fotovoltaico. Le proposte migliorative dovranno essere comprovate da apposite certificazioni e documentazione tecnica”.

17.3.2- La ricorrente argomenta nel senso non sarebbe stata adeguatamente valorizzata, quanto al criterio D 2.5 del protocollo ITACA “Ventilazione e qualità dell’aria”, la propria proposta di installare un’unica UTA (Unità di trattamento dell’aria) nonostante la sua idoneità al raggiungimento, negli ambienti principali, della categoria I di qualità dell’aria (elevando così il criterio 5 da “Sufficiente” a “Ottimo”) rispetto alla soluzione dell’aggiudicataria di mantenere n. 6 unità di 3.500 mc/h ciascuna, che però non importerebbe alcun miglioramento nel suddetto criterio D 2.5 oltre, a suo dire, a risultare meno performanti quanto ad emissioni acustiche e manutenzione. Ancora, la ricorrente contesta la mancata valorizzazione, da parte della Commissione di gara, della propria proposta di installare un ascensore di nuova generazione ad elevata efficienza.

17.3.3- Orbene, anche con riferimento a tale doglianza sono mutuabili le obiezioni esposte in riferimento al criterio 1a).

17.3.4- Difatti, anche il predetto sub-criterio -per il quale parte ricorrente ha ottenuto n. 9 punti e il RTI aggiudicatario n. 12 punti su un massimo di 15 punti- prevede un coacervo di elementi -quali il miglioramento generale delle prestazioni energetiche complessive dell’edificio da apprezzare tramite la massimizzazione delle qualità dei materiali, delle apparecchiature e l’abbattimento delle emissioni acustiche, nonché la continuità di funzionamento e manutenibilità degli impianti e del sistema di supervisione per il controllo informatizzato e la contabilizzazione energetica, il miglioramento della ventilazione e della qualità dell’aria giusto criterio D.2.5. del protocollo ITACA ed ancora l’illuminazione naturale come da criterio D.4.1 del medesimo protocollo, prevedendosi quindi la positiva valutazione dell’implementazione e/o del miglioramento del sistema fotovoltaico- valutabili sempre complessivamente e dunque in unità di sintesi.

17.3.5- In tale ottica -premesso che parte ricorrente focalizza le proprie argomentazioni sulle caratteristiche della propria offerta, in tesi valutata al ribasso, senza però contestare l’ammissibilità dell’offerta della controinteressata o la sua valenza migliorativa- ritiene il Collegio che, in un contesto nel quale la proposta della ricorrente ha conseguito una valutazione positiva in termini di miglioria, mentre nessuna offerta ha raggiunto il punteggio massimo e la differenza dei punteggi tra le due offerte risulta alquanto contenuta, anche detta doglianza, per come formulata, si esaurisce in un apprezzamento di merito -peraltro dovuta ad una impropria parcellizzazione del sub-criterio da parte della ricorrente- sfociante in un personale confronto comparativo, alternativo a quello reso dalla Commissione, inammissibile in sede giurisdizionale, oltre che, si ribadisce, confinato ad alcuni soltanto dei molteplici aspetti valorizzabili nell’ambito del sub-criterio, senza fornire, di contro, elementi utili ad evidenziare -rispetto al complesso dei punti rientranti nel detto sub-criterio-una sperequazione o un’evidente sproporzione che ridondi in indebito vantaggio per la controinteressata o, di contro, detrimento per la ricorrente in termini di irragionevolezza, illogicità o manifesta arbitrarietà.

17.3.6- Le conclusioni da ultimo rassegnate possono trovare conferma nel fatto che, come replicato ex adverso ed evincibile dalla corrispondente offerta tecnica, il RTI aggiudicatario ha offerto un sistema di climatizzazione integrato coerente con i criteri B.1.3 (energia primaria) e C.1.2 (emissioni), un sistema di ventilazione meccanica controllata settorializzata composto da n. 6 UTA indipendenti, evidenziando che esso consentirebbe ventilazione per zone anche in termini di miglioramento di igiene e comfort termico e riduzione di consumi energetici ed emissioni sonore, coerente con il criterio D.2.5 (ventilazione e qualità dell’aria) e D.3.3 (comfort indoor), ma ha altresì proposto, nell’ambito del criterio, il potenziamento dell’impianto fotovoltaico da 129 moduli (con un incremento del 20% dell’energia prodotta) e l’introduzione di impianto solare termico con 4 collettori sottovuoto e accumulo da 1000 litri, per la produzione di acqua calda sanitaria.

17.3.7- In conclusione, non essendo contestato che entrambe le proposte delle concorrenti, pur nella loro diversità, hanno evidenziato soluzioni comunque migliorative, in assenza di più puntuali argomentazioni non è dato riscontrare l’illegittima sperequazione denunciata da parte ricorrente.

17.8- Da ultimo, anche il profilo di doglianza attinente alla mancata valorizzazione della fornitura dell’ascensore è infondato.

17.8.1- In primo luogo, è opportuno chiarire che la ricorrente ha contestato la mancata valorizzazione di tale fornitura esclusivamente con riferimento alla valutazione della propria offerta tecnica -in particolare con riferimento al predetto criterio di valutazione 1c)– non ha invece diretto le contestazioni avverso la valutazione o, più perspicuamente, la stessa ammissibilità in radice dell’offerta dell’aggiudicataria per il fatto di non aver espressamente indicato la fornitura di un ascensore.

17.8.2- Così perimetrata la censura, si ritengono riproponibili le considerazioni pocanzi esposte.

17.8.3- In primo luogo, infatti, anche ad ammettere, in via di ipotesi, che la fornitura di un ascensore con le caratteristiche prestazionali ed energetiche indicate dalla ricorrente rientri nell’ambito del medesimo criterio –circostanza che, per il vero, non può essere recisamente esclusa riferendosi detto criterio, nella sua generalità, anche agli “impianti tecnologici”– vi è però da considerare che né il sub-criterio né il relativo descrittore prevede l’obbligo di specifica valutazione, nell’ambito degli impianti tecnologici, della fornitura di un ascensore, dal momento che, a tutto concedere, gli unici riferimenti puntuali ragionevolmente evincibili dal descrittore attengono agli impianti di ventilazione dell’aria e all’impianto fotovoltaico.

Da ciò consegue che nessun obbligo aveva la Commissione di gara di valutare appositamente la predetta fornitura, la cui previsione, a tutto concedere, rientrerebbe nel più generale coacervo degli elementi valutabili, sempre in unità di sintesi, da parte della Commissione stessa.

18- L’infondatezza dei primi due motivi di ricorso comporta la scrutinabilità del terzo motivo, graduato in subordine da parte ricorrente.

18.1- La ricorrente contesta la legittimità della gara nel suo complesso affermando che:

-) la presenza degli ascensori va considerata obbligatoria negli edifici pubblici come le scuole, per garantire l’accessibilità e la sicurezza degli utenti;

-) l’art. 41 del d.lgs. n. 36/2023 specifica che la progettazione è volta ad assicurare, tra l’altro, “h) l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche” mentre l’art. 39 dell’Allegato I.7 statuisce che le verifiche della documentazione progettuale per ciascuna fase attengono anche alla compatibilità (lettera d) e nello attengono alla “funzionalità e fruibilità” (§ 2.3) e al “superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche” (§ 2.8);

-) ancora, l’art. 23 del D.P.R. n. 503 del 1996 stabilisce che “Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione”;

-) nella relazione tecnica allegata al progetto esecutivo posto a base di gara, sul rispetto delle prescrizioni della Legge 13/1989, del D.M. 236-1989 e del DPR 503 del 1996, laddove vengono descritti i criteri di progettazione per l’accessibilità, si afferma che “L’accessibilità è garantita per gli spazi 20 esterni, per il connettivo e i servizi, per le aule, spazio polifunzionale, spazi flessibili e l’auditorium, oltre che per gli uffici presenti all’interno dell’edificio. 3.1. Spazi interni: Ascensore: è previsto un ascensore che collega tutti i piani dell’edificio, avente cabina con dimensioni 140 x 110 cm e porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto” (doc. 7 pag. 4);

-) all’art. 21.3 del Capitolato Speciale d’appalto (CSA) tra gli “obblighi dell’appaltatore” è previsto quello di “allegare alla comunicazione di ultimazione dei lavori la dichiarazione di conformità di tutti gli impianti installati ex art. DM 37/2008 e il certificato di collaudo degli ascensori ex DPR 162/1999”;

-) pur tuttavia nel caso di specie, contrariamente rispetto alla suddetta relazione ed al CSA, l’installazione dell’ascensore non veniva prevista né nel progetto esecutivo dell’opera né nel bando/disciplinare, con ciò contraddicendo la stessa relazione e vanificando l’obbligo previsto nel CSA stesso;

-) ancora, la mancata previsione di tale elemento essenziale tra gli interventi oggetto di contratto renderebbe illegittima l’intera gara, in quanto si darebbe luogo ad un’opera pubblica funzionalmente incompleta e non completamente fruibile, oltre a non poter essere corredata della necessaria agibilità in quanto in violazione della normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche (L. 13/1989, artt. 77 e ss. DPR 380/2001; D.M. 236/1989; art. 24 L. 104/1992; DPR 503/1996), espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico, volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici;

-) tale carenza non sarebbe sanabile mediante una successiva gara per l’installazione dell’ascensore, atteso che la legge di gara specifica la non divisibilità dell’intervento in lotti né è prevista detta opera tra quelle complementari.

18.2- Il Collegio, anche alla luce delle puntualizzazioni fornite analiticamente dalla resistente solo con la memoria depositata il 26.1.2026 in vista del merito, ritiene che, nei termini in cui è posta, la censura non si presti ad accoglimento.

18.3- In primo luogo, si precisa che parte ricorrente ha impugnato, oltre alla determinazione di aggiudicazione, il bando/disciplinare limitatamente al § 19.1 e il CSA limitatamente al § 21.1: tale aspetto adombrerebbe di per sé il dubbio sulla stessa ammissibilità della censura, laddove si consideri che il § 19.1 del bando pertiene al primo motivo di ricorso e il § 21.3 del CSA pertiene all’obbligo dell’appaltatore di allegare la dichiarazione di conformità dell’ascensore e dunque è del tutto neutro rispetto al tema contestato; di contro, la ricorrente, quantunque abbia dedotto l’illegittimità (rispetto al bando/disciplinare e al CSA) del progetto definitivo/esecutivo posto a base di gara non ha annoverato, tra gli atti impugnati, la determinazione dirigenziale n.4595 R.G. del 29.12.2023 (richiamata nelle premesse della determinazione a contrarre) con cui è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo a base di gara.

18.4- In disparte ciò, il motivo è infondato nel merito.

18.5- In primo luogo, occorre ricostruire il contenuto della lex specialis nel suo complesso.

18.5.1- Per quanto di interesse il bando/disciplinare prevede:

-) al § 2.1 l’indicazione della documentazione di gara composta, tra l’altro, dal progetto esecutivo (rectius progetto definitivo-esecutivo), il quale, si soggiunge per completezza, comprende al suo interno tra gli allegati il CSA;

-) al § 15.1, tra l’altro, che nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara “di accettare esplicitamente e totalmente tutta la documentazione di gara, i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal bando/disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale di Appalto, allegati e chiarimenti inclusi, conformandosi alle previsioni contenute nel progetto e di essere disponibile ad iniziare subito il servizio e ad eseguirlo anche in pendenza della stipula del contratto”;

-) al § 17, tra l’altro, che l’offerta tecnica “risulta vincolante per l’impresa partecipante, che, in caso di aggiudicazione, sarà tenuta alla sua realizzazione-deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara”.

18.5.2- Quanto al progetto definitivo/esecutivo, rientrante nella documentazione di gara, si osserva che:

-) la “Relazione tecnica relativa alle prescrizioni della legge n. 13/89, del D.M. 236/89 e D.P.R. 503/1996” allegata al progetto stesso e con la quale è stato certificato che le soluzioni adottate garantiscono il superamento delle barriere architettoniche nell’edificio considerato, quanto al criterio 3 “Criteri di progettazione per l’accessibilità” prevede che “L’accessibilità è garantita per gli spazi esterni, per il connettivo e i servizi, per le aule, spazio polifunzionale, spazi flessibili e l’auditorium, oltre che per gli uffici presenti all’interno dell’edificio” e al § 3.1 “Spazi interni” prevede tra l’altro: “Ascensore: è previsto un ascensore che collega tutti i piani dell’edificio, avente cabina con dimensioni 140 x 110 cm e porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto” (circostanza, questa, ammessa dalla stessa ricorrente);

-) ancora, dagli elaborati grafici al progetto esecutivo depositati in atti dall’amministrazione resistente si evince la presenza e l’operatività dell’ascensore dal punto di vista delle opere strutturali, essendo stati indicati i parametri geometrici delle opere architettoniche (doc. 10 alla produzione del 21.1.2026), tabella di verifica delle superfici (doc. 11 alla medesima produzione), impianto elettrico (doc. 12 alla medesima produzione), nonché i profili in tema di sicurezza ricavabili dalla relazione tecnica antincendio (doc. 13 alla medesima produzione).

18.5.4- Dalla disamina del CSA si evince che:

-) il § 1, recante “Oggetto dell’appalto e definizioni” al § 1.1. dispone che “Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed ai progetti delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche, documentazioni tutte, delle quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L’opera è composta da uno stralcio principale e da uno complementare. La modalità di completamento dei lavori è regolamentata come da disciplinare di gara”;

-) § 21.3 prevede tra l’altro, in capo all’appaltatore, “l’obbligo di allegare alla comunicazione di ultimazione dei lavori la dichiarazione di conformità di tutti gli impianti installati ex art. DM 37/2008 e il certificato di collaudo degli ascensori ex DPR 162/1999 (si precisa che sono parte delle dichiarazioni di conformità la redazione degli elaborati As-Built di progetto). Nei casi in cui l’appaltatore abbia proposto delle variazioni al progetto, a seguito del benestare della Direzione Lavori, sarà a carico dell’appaltatore stesso la redazione degli aggiornamenti progettuali a firma di tecnico abilitato”;

-) il § 22.7 (in tema di “Obblighi speciali a carico dell’appaltatore”) dispone “Si stabilisce pertanto che: (a) quanto risulta negli elaborati dattiloscritti e negli elaborati grafici di progetto, definisce in modo necessario e sufficiente l’oggetto dell’appalto e consente all’Impresa un’idonea valutazione dell’appalto stesso; (b) le computazioni possono anche non comprendere tutti i particolari degli impianti e delle forniture con tutti i magisteri, l’appaltatore è tenuto perciò ad eseguire tutti i lavori necessari a rendere l’opera completa di tutti i particolari finiti a regola d’arte e funzionanti; (c) la rappresentazione grafica costituente il progetto esecutivo, per quanto accurata, non comprendere non può comprendere tutti i particolari delle lavorazioni e delle innumerevoli situazioni inerenti alla particolare posa dei materiali (es. tubazioni, linee e canalizzazioni, curvature per sottopassare e seguire l’andamento di travi ribassati o di pilastri ecc.); (d) la documentazione tecnica del progetto esecutivo illustra le caratteristiche dell’opera, le modalità esecutive e i dati dimensionali dei vari componenti. Non contiene i disegni costruttivi di cantiere e di montaggio”;

-) il successivo § 46 (recante “Documentazione finale e manuali d’uso”) dispone che “46.1 A lavori ultimati, al fine di permettere alla D.L. l’inizio delle operazioni necessarie all’espletamento del collaudo tecnico amministrativo ovvero al rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, l’Appaltatore deve fornire la documentazione finale qui sotto elencata […] 46.3 I disegni finali “As-Built”, dovranno essere aggiornati e perfettamente corrispondenti agli impianti realizzati, con l’indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature, componenti e materiali installati”;

-) infine, il § 48 (recante “Valutazione dei lavori a corpo”) dispone: “48.1 La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 48.2 Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo la regola dell’arte”.

18.6- Dalla lettura della legge di gara nel suo complesso -i cui documenti, non versandosi in ipotesi di contrasto o aporia che imporrebbe di individuare una prevalenza, possono ben integrarsi tra loro trovando entrambe applicazione (in argomento, ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 10.3.2025, n. 846) – possono svolgersi le seguenti considerazioni.

A) In primo luogo, non è corretto l’assunto di parte ricorrente per cui il progetto definitivo/esecutivo non preveda l’installazione di un ascensore, atteso che proprio nella precitata relazione è espressamente prevista l’installazione di un ascensore atto a collegare tutti i piani dell’edificio e indica le dimensioni della cabina e della luce minima: detta relazione, allegata al medesimo progetto, costituisce infatti parte integrante dello stesso e dunque della documentazione di gara.

B) In secondo luogo, il CSA, costituente allegato al medesimo progetto esecutivo, richiama il progetto esecutivo e i relativi allegati anche quanto agli impianti tecnologici ed altresì indica espressamente la predisposizione del necessario, in termini di opere civili ed elettriche oltre che di dispositivi antincendio, per l’installazione dell’ascensore.

C) Da quanto ora esposto si ricava che, a tutto concedere, l’unica lacuna sarebbe costituita dal fatto che il bando/disciplinare e il CSA non prevedano expressis verbis l’installazione della macchina elevatrice, essendo le altre opere strutturali espressamente previste.

D) Non di meno, la carenza nel bando/disciplinare costituisce:

-) per un verso, circostanza irrilevante, in quanto detto documento non è deputato a contenere tutte le prestazioni e i singoli magisteri dedotti in appalto, essendo deputato eminentemente a fissare le regole di gara e i dettagli procedimentali;

-) per altro verso, circostanza in concreto insussistente in quanto, come osservato, il bando/disciplinare richiama, in termini di documenti di gara costituenti la lex specialis nel suo complesso- anche il progetto esecutivo, nell’ambito del quale uno degli allegati contempla appunto l’installazione dell’ascensore.

E) Neanche la mancata espressa previsione dell’installazione della macchina elevatrice nel CSA costituisce di per sé circostanza esiziale per la validità della procedura di gara, atteso che, per come osservato, il CSA richiama, come osservato, il progetto esecutivo con gli allegati (tra cui la relazione tecnica che prevede l’installazione di un ascensore) anche in termini di impianti tecnologici ed, in ogni caso, a termini del Capitolato l’aggiudicatario resta comunque obbligato alle lavorazioni e alle forniture tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata “a corpo” secondo la regola dell’arte, senza alcun compenso ulteriore, previsione idonea a comprendere anche l’installazione della macchina elevatrice, necessaria per assicurare la piena accessibilità dei locali e il deposito della relativa certificazione, circostanza che permette di inquadrare la sussistenza di un obbligo all’installazione dell’ascensore, idoneo a conseguire le relative certificazioni, nei termini essenzialmente dedotti nella legge di gara ed in particolare negli allegati del progetto definitivo/esecutivo.

Tutto ciò non tralasciando il dato che, laddove, in ipotesi, fosse sussistente un contrasto insanabile tra bando/disciplinare e progetto definitivo/esecutivo da un lato, e CSA dall’altro (si ribadisce, non sussistente nella fattispecie) non si avrebbe comunque una “vanificazione” del secondo da parte del primo, anche per il principio generale di prevalenza del bando/disciplinare sul CSA.

18.7- Alla luce di quanto ora esposto non si ritiene corretta l’affermazione a base della censura nel senso che, una volta che i lavori saranno completati, si pervenga ad un’opera priva degli elementi indispensabili per consentire il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche o ad un edificio non funzionale all’utenza e dunque contrastante rispetto all’art. 41, lettera h) e dell’art. 39 e punto 2.8 dell’allegato I.7 del d.lgs. n. 36 del 2023 oltre che con il principio di risultato di cui all’art. 1 del medesimo decreto ovvero con l’art. 23 del D.P.R. n. 503 del 1996, come invece affermato da parte ricorrente.

18.8- Per mera completezza, sul punto è irrilevante il contenuto del contratto stipulato tra le parti, che nella tesi della ricorrente corroborerebbe l’assenza di un ascensore perché non indicato tra le opere di completamento. Difatti, per le considerazioni dianzi esposte è da ritenere comunque che l’ascensore (rectius la macchina elevatrice) sia sussumibile nelle previsioni della legge di gara; inoltre, il contratto attiene esclusivamente al rapporto instaurato tra le parti e dunque all’adempimento delle relative obbligazioni -di modo che eventuali contestazioni che sorgessero sul punto sarebbero demandate alle apposite sedi giudiziarie- ma è inidoneo, a fronte dei rilievi dianzi esposti, ad inficiare la validità della gara.

19- Il ricorso principale va dunque rigettato e, in conseguenza di ciò, va rigettato anche l’atto di motivi aggiunti, atteso che in tale sede la ricorrente si limita a riproporre i medesimi vizi dedotto in ricorso principale, in termini di illegittimità derivata.

20- Le circostanze della controversia e l’andamento processuale giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

TAR CALABRIA – REGGIO CALABRIA, I – sentenza 17.02.2026 n. 115

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