*Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Polizze claims made in ambito medico, violazione degli obblighi informativi e responsabilità precontrattuale

*Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Polizze claims made in ambito medico, violazione degli obblighi informativi e responsabilità precontrattuale

9. Il ricorso va accolto.

9.1. Il solo motivo di ricorso è fondato, sia pure una volta espuntone l’irrilevante – se non inammissibile – riferimento alla violazione della norma sul riparto dell’onere della prova.

9.1.1. Nello scrutinarlo, occorre muovere da quanto affermato – di recente – da questa Corte, la quale ha sottolineato che l’art. 1892 cod. civ. è “espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall’assicurato la uberrima bona fides, in quanto solo l’assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all’assicuratore di valutare l’intensità del rischio e fissare il relativo premio”, di talché “la reticenza gravemente colposa dell’assicurato non è sanata dalla circostanza che il contratto non gli imponesse espressamente un onere di discovery”, e ciò perché siffatto onere “discende dalla legge e non dal contratto, ed è inderogabile in quanto – essendo preordinato a garantire l’equilibrio tra premio e rischio – è dettato nell’interesse dell’intera massa degli assicurati e non dell’assicuratore” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 6 febbraio 2025, n. 3010, non massimata).

Difatti, “poiché l’assicuratore non conosce il rischio che assume, ha bisogno di qualcuno che glielo descriva. E questi non può che essere l’assicurato, alle cui dichiarazioni l’assicuratore è libero di prestar fede senza ulteriori adempimenti”, in particolare non avendo “l’onere di sindacare l’onestà dell’assicurato” o “di indagare su eventuali reticenze dell’assicurato al momento della stipula”, come “si desume – tra gli altri – dagli artt. 1892 e 1909 cod. civ.”; esse, infatti, sancendo “la perdita o la riduzione del diritto all’indennizzo nelle ipotesi ivi previste di inesatta descrizione del rischio o del valore della cosa assicurata, non subordinano affatto la decadenza dell’assicurato all’assenza di indagini ad hoc da parte dell’assicuratore. Lo stesso è a dirsi per la previsione di cui all’art. 1898 cod. civ., la quale nel caso di aggravamento del rischio pone un onere di informazione a carico dell’assicurato, ma non un obbligo di indagine a carico dell’assicuratore. Obbligo del resto superfluo, perché la sanzione della reticenza dell’assicurato (o del contraente) è già nel sistema e rappresentata dalla perdita del diritto all’indennizzo” (così Cass. Sez. 3, ord. 24 luglio 2024, n. 20658, non massimata).

9.1.2. È, dunque, in tale contesto – nel quale l’obbligo di “uberrima bona fides”, gravante sull’assicurato, di riferire tutte le circostanze che influiscono sulla determinazione del rischio (e, quindi, sulla quantificazione del premio), può persino prescindere dalla previsione di apposita clausola contrattuale, nel caso di specie, peraltro, presente – che deve essere ricostruita la portata dell’impegno assunto dal Dott. O., in forza dell’art. 17 delle Condizioni generali di assicurazione.

Orbene, poiché detto articolo subordinava l’operatività della garanzia in favore del sanitario, per fatti suscettibili di comportarne la responsabilità professionale, alla duplice (alternativa) condizione che l’assicurato “non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie”, ovvero che “non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti di detta responsabilità”, risulta errato quanto affermato dalla Corte. Ovvero, che la garanzia potesse, nella specie, operare, giacché il dott. O., al momento della stipula del contratto “non aveva ricevuto alcuna richiesta di risarcimento dai familiari del sig. A.D. (pervenuta solo successivamente, in data 23 giugno 2013) e neppure era a conoscenza delle valutazioni medico-legali espresse nella relazione del collegio di periti nominati dalla Procura della Repubblica di Vigevano nel procedimento penale n. 1149/2012”.

La clausola contrattuale suddetta, infatti, dava rilievo anche solo alla mera “percezione”, da parte dell’assicurato, della sussistenza dei presupposti della propria responsabilità. Evenienza, questa, dotata di autonomo rilievo, rispetto alla “conoscenza” di richieste di risarcimento, da apprezzarsi, oltretutto, da parte della Corte territoriale, anche alla luce delle peculiari caratteristiche della presente vicenda. Essa, in particolare, avrebbe dovuto stabilire se la sussistenza di quella “percezione” non fosse desumibile – secondo quel “giudizio sintetico a posteriori”, ai quali è dato ricorrere nell’interpretare la portata delle clausole contrattuali del contratto di assicurazione (cfr., sul punto, Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2022, n. 21217, Rv. 667020-01) – da talune circostanze di fatto. E in particolar modo dalla circostanza che, appena tre giorni prima della conclusione del contratto – destinato a coprire anche vicende pregresse alla sua stipulazione, in deroga all’ordinario modello di cui all’art. 1917 cod. civ. (operante, di regola, solo per i fatti accaduti durante il tempo dell’assicurazione), ciò che pertanto conferiva carattere particolarmente cogente a quello obbligo di “uberrima bona fides” di cui sopra si diceva – si era verificato l’inaspettato decesso del paziente in relazione a quella che è stata (poi) accertata essere la “grave imperizia” del sanitario.

L’omissione di tale verifica implica, quindi, l’imperfetta applicazione dell’art. 1892 cod. civ. e la fondatezza del motivo, sia pure sotto questo ben circoscritto profilo.

10. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, in applicazione del seguente principio di diritto:

“l’art. 1892 cod. civ. è espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall’assicurato la uberrima bona fides, in quanto solo l’assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all’assicuratore di valutare l’intensità del rischio e fissare il relativo premio, di talché la clausola contrattuale che subordini l’operatività della garanzia in favore dell’assicurato, per fatti suscettibili di comportarne la responsabilità professionale, alla duplice (alternativa) condizione che il medesimo «non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie», ovvero che «non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti di detta responsabilità», deve essere interpretata attribuendo a tale seconda condizione autonoma rilevanza rispetto alla prima, con conseguente obbligo di separata verifica anche di quella”.

11. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi degli intimati L. D., R. D. e M. L. F., oltre che della vittima “primaria” dell’illecito, A.D., ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Cass. civ., III, ord., 07.11.2025, n. 29456

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live