(omissis) ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data (omissis) per il pagamento della somma di € 45.882,34, in virtù di contratto di mutuo fondiario per notar (omissis) del 6.8.2008, n. 6621 di repertorio e n. 2678 di raccolta.
Parte opponente ha eccepito: 1) (omissis) della clausola relativa ai tassi di interesse – violazione art. 644 c.p. e 1815 c.c. – violazione artt. – 821 – 1284 – 1346– 1418 c.c – violazione artt. 116 e 117 commi 4 e 6 DLgs n. 385/1993 – violazione art. 6 Delibera CICR del 9.2.2000 – violazione artt. 3,4,5 e 6 della (omissis) 1993/13/CE; 2) Illegittimità della decadenza dal beneficio del termine.
Parte opponete ha concluso chiedendo: “accertare e dichiarare l’inesistenza in capo alla convenuta del diritto di credito per cui è causa; – (omissis) e dichiarare nullo e privo di qualsiasi giuridica efficacia per i motivi esposti in narrativa l’atto di precetto notificato in data (omissis)” (omissis) è infondata. (omissis) della clausola relativa ai tassi di interesse – violazione art. 644 c.p. e 1815 c.c. – violazione artt. – 821 – 1284 – 1346– 1418 c.c – violazione artt. 116 e 117 commi 4 e 6 DLgs n. 385/1993 – violazione art. 6 Delibera CICR del 9.2.2000 – violazione artt. 3,4,5 e 6 della (omissis) 1993/13/CE Dalla documentazione in atti e dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio dott.ssa (omissis) risulta quanto segue. (omissis) ha stipulato in data (omissis) con atto per notar (omissis) un contratto di mutuo fondiario dell’importo di € 63.000,00 con (omissis) S.A.
Tale contratto prevede la concessione di un mutuo per un importo di euro 63.000,00, per la durata di 180 mesi, con restituzione della somma mutuata mediante 240 rate mensili posticipate di ammortamento, ciascuna rata è maggiorata di euro 5,00 per spese d’incasso e di euro 5,00 per gestione amministrativa.
Viene pattuito un tasso di interesse corrispettivo iniziale del 5,03% maggiorato di 3 punti percentuali (8,03%). Detto tasso sarà soggetto a revisione mensile con relativo adeguamento della rata, sulla base della media delle quotazioni “dell'(omissis) 365 -3 mesi lettera” per il periodo compreso tra il 70 esimo e il 40 esimo giorno antecedente a quello di scadenza della rata , rilevata da “(omissis) 24 Ore “ per tale periodo. Il tasso applicato per il calcolo della rata è pari a tale media maggiorata di tre punti percentuali su base annua e diviso 12 (omissis).
Viene indicato un I.S.C (indicatore sintetico di costo) pari all’8,91%.
Viene poi definita la clausola relativa al tasso di mora, questo sarà pari a 2,5 punti percentuale in più rispetto al tasso applicato alla rata scaduta.
Parte opponente ha eccepito la nullità del mutuo ex art 117 tub per mancata indicazione del tipo di ammortamento; indeterminatezza della rata, per mancata specificazione del metodo di calcolo; necessità di applicare il tasso di interessi sostitutivo, nonché usurarietà del tasso di interessi.
Dalla documentazione in atti risulta che parte opponente ha onorato le rate dalla n. 1 alla n. 116.
Il contratto di mutuo fondiario prevede la concessione di un mutuo per un importo di euro 63.000,00, per la durata di 180 mesi, con restituzione della somma mutuata mediante 240 rate mensili posticipate di ammortamento, ciascuna rata è maggiorata di euro 5,0 0 per spese d’incasso e di euro 5,00 per gestione amministrativa.
Viene pattuito un tasso di interesse corrispettivo iniziale del 5,03% maggiorato di 3 punti percentuali. (8,03%). Detto tasso sarà soggetto a revisione mensile con relativo adeguamento della rata, sulla base della media delle quotazioni “dell ‘(omissis) 365 -3 mesi lettera” per il periodo compreso tra il 70 esimo e il 40 esimo giorno antecedente a quello di scadenza della rata , rilevata da “(omissis) 24 Ore “ per tale periodo . Il tasso applicato per il calcolo della rata è pari a tale media maggiorata di tre punti percentuali su base annua e diviso 12 (omissis).
Parte opponente deduce che la mancata allegazione al contratto di mutuo del piano di ammortamento determinerebbe l’indeterminatezza del tasso di interesse.
Tale contestazione è infondata.
Come suindicato, il contratto di mutuo ha un oggetto determinato, indicando chiaramente l’importo mutuato, la modalità di calcolo dell’interesse, la periodicità delle rate e le relative scadenze.
Da ciò discende l’irrilevanza del fatto che al contratto non sia allegato il piano di ammortamento.
Il piano di ammortamento non è infatti necessario, se sono indicati l’importo del mutuo, l’arco temporale dello stesso, la periodicità delle rate e il tasso di interesse ((omissis) Milano, 15. 9.2021; Cass. 12922/2020, che specifica che la redazione del piano di ammortamento non è un requisito formale di validità del titolo esecutivo).
Pertanto, essendo il contratto completo di tutte le indicazioni, il piano di ammortamento può essere ricavato in ogni momento sulla base dei dati contrattuali, né sarebbe del resto prevedibile, al momento della stipula del contratto, l’esatto ammontare delle rate future, trattandosi di mutuo a tasso variabile.
Quanto poi alle contestazioni relative all’applicazione di un piano di ammortamento alla francese e alle criticità di tale modalità di ammortamento, la giurisprudenza ha chiarito (Cass. S.U. 15340/24) che la mancata indicazione nel contratto del metodo di ammortamento alla francese o della capitalizzazione composta degli interessi debitori non determina la nullità del contratto per indeterminatezza del suo oggetto. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il fatto che, nell’ammortamento alla francese, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento non discende da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi (cd. effetto anatocistico) e pertanto non determina una maggior voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo su (omissis) e (omissis) ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.
Infine, parte opponente ha dedotto l’applicazione di tassi di interesse superiori a quelli pattuiti; interessi anatocistici di mora; usurarietà degli interessi.
Passando a valutare se i tassi pattuiti siano usurari va premesso che la commissione di estinzione anticipata è un costo solo eventuale del finanziamento, correlato ad eventi particolari (che esulano dal fisiologico svolgimento del rapporto), che non configura una spesa collegata all’erogazione del credito e non remunera il credito concesso dalla banca, ma rappresenta il corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni connessi al contratto. In sostanza essa è finalizzata a compensare il mancato guadagno prodottosi in capo al mutuante in ragione della liberazione anticipata del mutuatario e come tale non va computata ai fini della verifica di usurarietà.
Da ultimo anche la Cassazione ha affermato che la penale non entra a far parte del calcolo del TEG (cfr. Cass., 17 aprile 2023, n. 13228, in motivazione: «È ben vero che, a mente della l. 108 del 1996, art. 2, comma 1, le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la (omissis) d'(omissis) onde dar modo di stabilire ai sensi dell’art. 644 c.p. il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l’altro, le “remunerazioni a qualsiasi titolo” previste per l’operazione conclusa dal cliente, ma ciò non consente di estendere la norma anche alla penale per l’anticipata estinzione,
giacché essa, come bene hanno detto entrambi i giudici di merito, non costituisce un onere collegato all’erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l’anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell’anticipato scioglimento»).
Le spese di incasso e gestione amministrativa del mutuo, sono state previste con addebito mensile, per cui vanno addebitate mensilmente e non per l’intero alla stipula del contratto.
Il nominato consulente tecnico d’ufficio, tenuto conto di tutte le spese previste in contratto, con esclusione della commissione di anticipata estinzione, ed addebitando mensilmente le spese di incasso e gestione amministrativa, ha verificato: relativamente all’interesse corrispettivo che il (omissis) previsto nel contratto è pari a 8,843% e quindi non eccedente il tasso soglia dell’8,94%; relativamente all’interesse di mora che quello previsto al momento della sottoscrizione del contratto è pari a 10,53% e quindi non eccedente il tasso soglia di mora del 12,09% rata ( consulenza del dr.ssa (omissis).
Ne consegue il rigetto dei motivi di opposizione.
Illegittimità della decadenza dal beneficio del termine (omissis) opponente, come conseguenza della eccepita (ma non fondata) eccezione di nullità del taso di interesse, ha dedotto l’illegittimità della decadenza dal beneficio del termine, poiché non vi sarebbe stata alcuna morosità.
Orbene il rigetto dell’eccezione di nullità determina che la banca ha correttamente comunicato la decadenza del beneficio del termine.
Pertanto, l’opposizione va rigettata.
Spese Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022.; tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall’art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell’art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al (omissis) – scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00), le spese vanno così liquidate: fase di studio € 1.701,00 fase introduttiva € 1.204,00 fase istruttoria € 1.806,00 fase decisoria € 2.905,00 in totale per parte convenuta € 7.616,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%.
Trib. Potenza, sent., 10.11.2025, n. 2218