*Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Liquidazione del danno da ritardo e applicazione e corresponsione degli interessi compensativi

*Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Liquidazione del danno da ritardo e applicazione e corresponsione degli interessi compensativi

1.1. Il signor -OMISSIS- ha proposto ricorso dinnanzi al TAR Salerno per l’ottemperanza alla sentenza n.372/2022 emessa dal Tribunale Civile di Salerno, recante la condanna della Gestione Liquidatoria ex ASL 48 “… al risarcimento dei danni in favore di -OMISSIS- che si liquidano come in parte motiva nella somma complessiva di € 271.653,50 risultante al momento del sinistro (-OMISSIS- 1984). Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi” ponendo altresì “le spese di C.T.U. a carico della parte convenuta soccombente – Gestione Liquidatoria ex USL 48”.

1.2. La Gestione Liquidatoria si è costituita nel giudizio di primo grado dando atto che successivamente all’instaurazione del giudizio – con decreto -OMISSIS- 2023 adottato dal Commissario liquidatore dell’ex U.S.L. 48 – sarebbe stata integralmente soddisfatta la pretesa azionata.

In base ai propri calcoli – compensando quanto dovuto in base alla sentenza e quanto elargito a titolo di rendita vitalizia, nonché di quanto elargirà a tale titolo fino all’anno 2050 – riteneva di nulla dovere al -OMISSIS-.

1.3. Il ricorrente (con memoria notificata) contestava la correttezza dei calcoli eseguiti dalla Gestione Liquidatoria in asserita conformità con il contenuto della sentenza ottemperanda, e ritenendo non pienamente satisfattivo il detto decreto -OMISSIS- 2023 adottato dal Commissario liquidatore dell’ex U.S.L. n. 48, ha insistito nella richiesta d’ottemperanza dell’azionata sentenza, con declaratoria di nullità in parte qua del gravato decreto.

1.4. Il Tar ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania che costituitasi in giudizio ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere poiché la Gestione Liquidatoria resistente avrebbe dato piena esecuzione al dictum giudiziale, alla stregua dei conteggi di cui al citato decreto.

1.5. Il Tar Salerno, ha pertanto disposto una prima Verificazione incaricando il Direttore (o un suo delegato) della Ragioneria Territoriale dello Stato della Regione Campania (R.T.S. di Salerno), quale organo locale del M.E.F. Successivamente, sull’opposizione della Gestione Liquidatoria che ha contestato l’attività del verificatore e censurato la mancata instaurazione del contraddittorio tra le parti, il Tar ha disposto la rinnovazione della verificazione all’esito della quale il verificatore ha concluso nel senso che residuerebbe in favore del ricorrente ancora un credito di € 135.884,71, fermi restando gli interessi legali, da corrispondere in aggiunta fino al soddisfo.

1.7. Infine con sentenza n.127 del 17 gennaio 2025 il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza proposto dal signor -OMISSIS- recependo la conclusione raggiunta dall’organismo di verificazione “nel senso che l’Amministrazione soccombente deve corrispondere al Sig. -OMISSIS- la residua somma quantificata in € 135.884,71, fermo restando il calcolo degli interessi legali fino al soddisfo”.

2.1. Con atto notificato il 24 febbraio 2025 e depositato il giorno successivo, la Gestione Liquidatoria ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, articolando un unico motivo di gravame così rubricato:

I) Violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 372/2022 del 31/01/2022 – Travisamento dei fatti – Illogicità manifesta – Contraddittorietà – Violazione art. 112 c.p.c. – Omessa motivazione sulle eccezioni di parte resistente in primo grado – Motivazione apparente – Errores in iudicando.

In sostanza l’appellante ritiene la sentenza viziata per avere il giudice di prime cure acriticamente recepito gli erronei risultati della verificazione; sostiene al riguardo di avere integralmente e correttamente ottemperato alla sentenza del G.O. e di nulla più dovere pagare, con la conseguenza che il Tar avrebbe dovuto respingere il ricorso di primo grado.

2.2. Si è costituito in appello il signor -OMISSIS-, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso in appello per difetto dello ius postulandi atteso che la procura versata sarebbe affetta da nullità.

2.3. Si è costituita in giudizio la Regione Campania con atto di mero stile, con il quale ha genericamente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha comunque insistito per l’accoglimento dell’appello proposto dalla Gestione Liquidatoria.

2.4. Anche il Ministero della Salute si è costituito con atto di mera forma.

2.5. Con ordinanza n. 995 del 14 marzo 2025 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla Gestione Liquidatoria sospendendo l’efficacia della sentenza appellata.

2.5. In vista dell’udienza camerale di trattazione, hanno depositato memorie sia l’appellante Gestione Liquidatoria, sia il signor -OMISSIS-.

2.6. All’udienza camerale del 3 luglio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.

3. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta dal signor -OMISSIS- per asserito difetto dello ius postulandi, sul rilievo che la procura versata in atti è così concepita: “Io sottoscritto ing. Gennaro Sosto, nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno, nomino l’avv. Gennaro Galietta e l’avv. Claudia Vuolo quali difensori e procuratori speciali dell’ASL Salerno … “

Sostiene l’appellato che a nulla rileverebbe la circostanza che l’art. 1 della L.R. Campania 02/09/1996, n. 22 (BURC n. 55 del 9 settembre 1996) dispone: “Ai direttori generali delle A.S.L. vengono affidate – ai sensi dell’articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 – le funzioni di legale rappresentante delle gestioni liquidatorie delle soppresse U.S.L. ricomprese nell’ambito territoriale delle rispettive Aziende”; e ciò perché nella procura l’ing. Sosto dichiara espressamente di agire nella qualità di legale rappresentante della ASL Salerno (e non di Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria ex U.S.L. N. 48 di Cava De’ Tirreni), ed in tale veste nomina appunto i difensori della ASL Salerno.

3.1. L’eccezione è infondata.

In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale (nel caso in esame una norma di legge regionale) e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. 

Nel caso in esame non è contestato dall’appellato, né contestabile, che in virtù della citata norma di legge regionale il Direttore della ASL Salerno sia anche il legale rappresentante della Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. N. 48 di Cava Dé Tirreni; il che riduce l’eccezione a un rilievo di mero carattere formale sulla corretta spendita della qualità del conferente la procura, non essendo invece contestata la sussistenza in concreto del potere di rappresentanza processuale della Gestione Liquidatoria in capo all’ing. Gennaro Sosto.

Rileva al riguardo il Collegio, che nella procura è espressamente specificato che essa viene conferita per proporre appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Campania Sez Staccata di Salerno n.127/2025 del 17/01/2025 contro -OMISSIS-; sicché lo specifico riferimento alla sentenza da appellare resa a definizione di un giudizio in cui era appunto parte la Gestione Liquidatoria (e non la ASL Salerno), unitamente al disposto di cui all’art.1 della L.R. n.22/1996, rende inequivocabile, indipendentemente dalla imprecisa spendita della qualità del conferente, l’identità del medesimo e la veste da questi ricoperta per conferire il mandato e proporre il mezzo di gravame.

L’eccezione deve pertanto essere respinta.

4. Può passarsi all’esame del merito dell’appello.

4.1. La sentenza n.372/2022 del 31/01/2022 del Tribunale Civile di Salerno, oggetto di ottemperanza, ha testualmente statuito che: “va riconosciuto in favore di -OMISSIS- a titolo di danno non patrimoniale l’importo pari ad €.271.653,50. Nella liquidazione del danno derivante da responsabilità contrattuale, in caso di ritardo nell’adempimento deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (c.d. “lucro cessante”) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass. Civ., n. 2796/2000). Deve, quindi, essere operata, sulla base degli indici I.S.T.A.T., una devalutazione dell’importo al momento dell’illecito, per poi rivalutarlo anno per anno, sulla base dei medesimi indici fino all’attualità, e, sulle somme così ottenute, calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale”.

La questione controversa afferisce, appunto, all’importo da utilizzare quale base di calcolo per il conteggio degli interessi.

Il TAR (aderendo alle conclusioni del verificatore) ha preso come dato di partenza per il calcolo degli interessi la somma individuata dalla sentenza, ossia € 271.653,50; prima il Verificatore l’ha devalutata all’-OMISSIS- del 1984 (pervenendo così all’importo di € 95.720,05,) e poi l’ha rivalutata al gennaio 2022, nuovamente approdando all’importo iniziale di € 271.653,50. Quest’ultimo importo è quello da cui è partito per calcolare gli interessi maturati anno per anno a far data dal 1984. In sostanza il Verificatore ed il Tar Campania hanno calcolato gli interessi a partire dal 1994 sulla sorte di € 271.653,50, che è quanto è stato riconosciuto nella sentenza del tribunale civile quale valore del risarcimento al momento della liquidazione.

La tesi dell’appellante Gestione Liquidatoria è invece che “La base di calcolo avrebbe dovuto essere piuttosto € 95.720,05, che, in base a quanto stabilito dallo stesso Organismo di verificazione (cfr. all. n. 3), è il valore del risarcimento liquidato devalutato sino all’-OMISSIS- 1984”.

5. L’appello è fondato

In base alla pressoché pacifica giurisprudenza della Cassazione civile, nelle obbligazioni di valore la liquidazione del danno da ritardo, nella forma degli interessi compensativi, deve essere effettuata sulla base degli indici ISTAT prendendo come base di calcolo la somma devalutata al momento dell’illecito e opportunamente rivalutata anno per anno sino alla data della decisione, e sulle somme così ottenute vanno calcolati anno per anno gli interessi al tasso legale.

Come già rilevato in sede di appello cautelare, nel caso di specie l’organo di verificazione ha dapprima operato una devalutazione della somma di € 271.653,50 (pari ad € 95.720,05 ad -OMISSIS- 1984) per poi rivalutarla al gennaio 2022, sicché in definitiva ha assunto come base di calcolo la stessa somma liquidata da ultimo nella sentenza di € 271.653,50, che però corrisponde alla somma rapportata all’attualità e non già al momento della commissione dell’illecito (-OMISSIS- del 1984) e su di essa ha operato il calcolo degli interessi.

Tale metodo di computo non appare condivisibile poiché rivalutazione e maturazione degli interessi devono procedere di pari passo nelle obbligazioni di valore sino alla trasformazione in obbligazione di valuta che avviene nel momento della effettiva liquidazione.

A nulla, poi, rileva quanto argomentato dall’appellato, secondo il quale nel dispositivo della sentenza non è replicato il riferimento – contenuto invece nella parte motiva – alla procedura di devalutazione dell’importo originario di € 271.653,50 quantificato come risarcimento del danno; dal che se ne dovrebbe inferire che il Tribunale Civile di Salerno abbia voluto individuare proprio detto importo quale base su cui calcolare gli interessi legali.

In disparte il rilievo che nel caso in esame non è denunciato, né è altrimenti configurabile, alcun “contrasto” tra motivazione e dispositivo, è principio pacifico in giurisprudenza che “Poiché il dispositivo ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione, il contrasto tra motivazione e dispositivo non può che essere sciolto nel senso della prevalenza sul dispositivo della motivazione”; orbene, nel caso in esame il Tribunale di Salerno ha diffusamente spiegato in motivazione il procedimento della devalutazione adottandolo espressamente come criterio di calcolo degli interessi.

Ne consegue, in definitiva, che le doglianze proposte dalla parte appellante si rivelano fondate, avendo l’Amministrazione, con il decreto -OMISSIS- 2023 adottato dal Commissario liquidatore dell’ex U.S.L. in corso di causa, effettivamente soddisfatto la pretesa azionata nei termini stabiliti in sentenza.

6. Vanno poi esaminati i motivi presentati in primo grado dall’appellato Signor -OMISSIS- e non esaminati dal giudice di prime cure.

Preliminarmente va rilevato che i suddetti motivi sono ammissibili in quanto “Ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., la riproposizione in appello dei motivi di censura non esaminati dal giudice di primo grado, o dallo stesso dichiarati assorbiti, non richiede che la parte vittoriosa in primo grado proponga appello incidentale, poiché tale riproposizione può avvenire anche con semplice memoria non notificata, purché depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio (Consiglio di Stato sez. II, 11/10/2021, n.6786).

A nulla dunque rileva – come erroneamente eccepito dalla Gestione Liquidatoria – che la sentenza sia stata notificata dal -OMISSIS- il 24/01/2025, rilevando invece quale termine di decadenza quello della costituzione in giudizio (11/03/2025) che è avvenuta nei termini di legge, ancorché dimidiati.

6.1. In sintesi il signor -OMISSIS- muove dalla sentenza ottemperanda nella parte in cui aveva testualmente statuito:

“2) Accoglie la domanda attorea e, per l’effetto, condanna la Gestione Liquidatoria ex ASL 48 al risarcimento dei danni in favore di -OMISSIS- che si liquidano come in parte motiva nella somma complessiva di € 271.653,50 risultante al momento del sinistro (-OMISSIS- 1984). Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi. Sul totale così ottenuto decorrono gli interessi legali dalla data odierna fino all’effettivo pagamento. A tale somma andrà poi detratto quanto da -OMISSIS- percepito a titolo di indennizzo ai sensi della Legge n. 210/1992 (pari ad € 102.569,14) e quanto questi percepirà a titolo di rendita ai sensi della Legge n. 210/1992 per l’infermità riconosciutagli da emotrasfusioni nella sesta categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981.”

Sostiene che la sentenza civile non avrebbe fatto alcun richiamo alle indennità che percepirà in futuro il ricorrente, né il Ministero avrebbe fornito alcuna prova in ordine all’ammontare dell’indennità futura; inoltre sul punto si sarebbe ormai formato il giudicato, non essendo stata appellata la sentenza oggetto di ottemperanza, che, come noto, copre il dedotto ed il deducibile.

Ne conseguirebbe che sulla base degli atti di causa l’unico importo determinato nel suo esatto ammontare è solo ed esclusivamente l’importo di € 102.569,14, quale indennità concretamente già erogata a titolo di indennità. Il criterio dell’aspettativa di vita del ricorrente per determinare l’ammontare della rendita futura, invece, costituirebbe un fuor d’opera che non troverebbe alcun fondamento nella sentenza oggetto di ottemperanza.

6.2. Il motivo è infondato.

La sentenza ottemperanda è chiara nello stabilire che dalla somma liquidata secondo i sopra citati criteri deve essere detratto:

– “quanto da -OMISSIS- percepito a titolo di indennizzo ai sensi della Legge n. 210/1992 (pari ad € 102.569,14)”

– “e quanto questi percepirà a titolo di rendita ai sensi della Legge n. 210/1992 per l’infermità riconosciutagli da emotrasfusioni nella sesta categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981.”

Dunque, contrariamente a quanto dedotto dall’appellato, in sentenza è chiaramente statuito che la detrazione dal risarcimento contempla anche quanto egli percepirà in futuro a titolo di rendita ai sensi della Legge n. 210/1992; va poi osservato, che ancorché non determinato in sentenza l’esatto ammontare della rendita futura, questa è determinabile in base ai riferimenti normativi citati, tenuto conto che le rendite vitalizie non possono che essere calcolate sulle aspettative di vita del percipiente costituendo la morte un evento futuro certo nell’an ma incerto nel quando.

Al riguardo il Ministero della Salute con comunicazione del 30/05/2023 munita di attestazione ex art 2700 c.c. ha trasmesso un prospetto riferito alla sesta categoria della tabella A allegata al d.P.R. n.384/1981 nonché all’aspettativa di vita dell’appellante, che determina una rendita complessiva pari ad euro 355.278,22 per il periodo compreso tra il 2023 e il 2050, significando peraltro che “la stima è limitata ad un periodo di riferimento persino inferiore all’aspettativa di vita dell’interessato ma comunque sufficiente ad assorbire integralmente l’importo risarcitorio liquidato in sentenza …”

Peraltro l’appellante non deduce alcuna specifica censura né sull’importo determinato dal Ministero, né sul criterio di calcolo da esso utilizzato per determinare la rendita futura, non offrendo al riguardo alcun criterio alternativo a quello adottato dal Ministero.

Ne consegue pertanto che il decreto -OMISSIS-2023 del Commissario Liquidatore della ex U.S.L. n. 48 di Cava de’ Tirreni, nel recepire le indicazioni del Ministero, ha operato pedissequamente la detrazione prevista in sentenza, così adempiendo esattamente alla condanna di cui al titolo esecutivo posto in esecuzione.

7. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, l’appello è fondato e va accolto, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado va dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere.

8. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di appello, mentre resta ferma la condanna alle spese disposta in primo grado, atteso che l’ottemperanza è avvenuta da parte dell’Amministrazione solo nel corso del giudizio di primo grado, in particola con liquidazione disposta il 14.6.2023, dopo la notifica e il deposito del ricorso di primo grado (rispettivamente il 6 e il 7 giugno 2023).

CONSIGLIO DI STATO III – sentenza 23.09.2025 n. 7483

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