Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Gravi illeciti professionali ex artt. 95 e 98 co. 3 lett. g) del codice dei contratti, frode nelle pubbliche forniture ed esclusione dall’appalto

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Gravi illeciti professionali ex artt. 95 e 98 co. 3 lett. g) del codice dei contratti, frode nelle pubbliche forniture ed esclusione dall’appalto

Rilevato che, pur nell’ambito della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare, il ricorso per motivi aggiunti non pare assistito dal necessario fumus di fondatezza, in quanto il provvedimento di esclusione da ultimo impugnato, adottato a seguito del riesame in contraddittorio con la ricorrente (anche in ottemperanza dell’ordinanza n. 1000/2025), risulta immune dai vizi denunciati ed in linea con quanto dispone l’art. 95 del codice dei contratti, atteso che il grave illecito professionale commesso risulta avvalorato (secondo quanto previsto dall’art. 98 co. 3 lett- g del codice) da una sentenza penale (sia pure non definitiva) di condanna per il reato di cui all’art. 356 c.p. (rilevante ai sensi dell’art. 94 del codice dei contratti) che sarebbe stato commesso proprio nei confronti dell’odierna resistente;

Rilevato, quanto alle misure di self cleaning, che il soggetto che ha riportato la condanna risulta tutt’ora presidente del CdA della ricorrente con la conseguente possibilità di orientarne gli indirizzi;

Rilevato, quanto al merito dell’esclusione, che la gravità della condotta posta in essere dalla ricorrente nell’esecuzione del precedente appalto risulta proporzionata alla decisione di procedere all’esclusione, dovendosi limitare il sindacato giurisdizionale sull’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione alla palese irragionevolezza, tenuto conto dei rigidi presupposti dettati dalla legge che in questo caso ricorrono tutti, trattandosi di servizio di refezione scolastica;

Rilevato che le spese della fase seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.

TAR CAMPANIA – NAPOLI, VIII – ordinanza 06.09.2025 n. 1880

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