Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Gare, principio di invarianza : nozione e finalità

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Gare, principio di invarianza : nozione e finalità

1. Con ricorso notificato in data 5 gennaio 2026 e depositato il successivo 7 gennaio, la società ricorrente ha impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe, onde conseguirne l’annullamento, previa sospensione cautelare; ha chiesto, altresì, l’accertamento e la declaratoria dell’inefficacia del contratto, ove nelle more sottoscritto, e del diritto a ottenere la revisione del calcolo per la determinazione della soglia di anomalia con le operazioni consequenziali; nell’ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento del danno in forma specifica, ha chiesto che venga accertato e dichiarato il diritto al risarcimento del danno per equivalente.

1.1. A tal fine, ha rappresentato:

– di aver partecipato alla procedura aperta indetta dal Comune di Catania secondo il criterio del minor prezzo per l’affidamento dei lavori aventi ad oggetto “interventi di riqualificazione dell’assetto viario della zona industriale di Catania. – Blocco palma I e Blocco Passo Martino CIG B84947920E”;

– che, espletata la gara de qua in data 27.10-30.10.2025, la Commissione perveniva alla proposta di aggiudicazione dell’appalto in favore della G.M.P. COSTRUZIONI in forza del ribasso proposto pari al 32,2349%, a fronte della determinazione della soglia di anomalia fissata al 32,2350%;

– di aver inoltrato in data 4.11.2025 richiesta di correzione delle operazioni di gara, stante la mancata considerazione quale unica offerta (c.d. blocco unitario), delle offerte recanti identico ribasso, rientranti nel taglio delle ali;

– che, con nota prot. n. 549947 del 2.12.2025, l’Amministrazione appaltante rigettava la superiore richiesta di riesame degli esiti di gara e riformulazione della graduatoria, adducendo, ai fini del calcolo della soglia di anomalia, l’utilizzo del c.d. criterio assoluto e non del c.d. criterio del blocco unitario e argomentando come il d.lgs. n. 36/2023 non escludesse l’applicazione di uno dei due criteri;

– che l’aggiudicazione dell’appalto de quo a favore della società controinteressata veniva disposta in data 11.12.2025 e comunicata il successivo 19.12.2025.

2. A sostegno del gravame, l’esponente ha dedotto i seguenti motivi:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 e dell’Allegato II.2 del Dl.gs. 36/2023 quanto al taglio delle ali da effettuare in presenza di offerte di uguale valore di ribasso – Violazione e falsa applicazione dei punti IV.2.1 (criterio di aggiudicazione) del bando di gara, 14 (criterio di aggiudicazione) del disciplinare di gara del disciplinare di gara telematico, ove interpretati nel senso di conteggiare tutte le offerte di eguale valore di ribasso non considerandole quale unica offerta (c.d. blocco unitario) – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Sviamento e straripamento – Arbitraria deviazione dal metodo matematico.

In tesi, l’Amministrazione avrebbe errato nel calcolo del 10% delle offerte da accantonare ai fini dell’individuazione della soglia di anomalia, in spregio all’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, alle disposizioni di cui all’Allegato II.2, nonché ai principi consolidati nella giurisprudenza maggioritaria in materia.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente, infatti, anche sotto la vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici continuerebbe a trovare applicazione il metodo del c.d. taglio delle ali, atteso che la disciplina attuale riproduce, nella sostanza, quella previgente di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016. Ne discenderebbe che, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare le offerte recanti un identico ribasso come un’unica offerta, applicando il criterio del c.d. blocco unitario, e non già il c.d. criterio assoluto, che impone la considerazione distinta delle singole offerte anche quando caratterizzate dal medesimo ribasso.

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 e dell’Allegato II.2 del Dl.gs. 36/2023 – Violazione e falsa applicazione dei punti IV.2.1 (criterio di aggiudicazione) del bando di gara, 14 (criterio di aggiudicazione) del disciplinare di gara e 7 del disciplinare di gara telematico, sotto altro profilo – Violazione del principio dell’auto-vincolo della stazione appaltante e del contrarius actus.

Ad avviso della società ricorrente, l’utilizzo del c.d. criterio assoluto da parte della stazione appaltante sarebbe illegittimo in quanto non previsto dalle regole della procedura, cui l’Amministrazione era tenuta a uniformarsi; né risulterebbe un atto contrario, ulteriore e diverso, teso a modificare le regole fissate con la lex di gara.

Non condurrebbero a diversa conclusione i rilievi contenuti in seno alla nota prot. n. 549947 del 2.12.2025, di rigetto della richiesta della parte ricorrente di correzione delle operazioni di gara, relativi all’esecuzione automatica, da parte della piattaforma telematica, dei calcoli corrispondenti in applicazione del metodo scelto ed indicato negli atti di gara tra quelli previsti dall’allegato II.2.; ciò in quanto i vincoli derivanti dalla pre-impostazione della piattaforma telematica utilizzata dalla stazione appaltante per effettuare i calcoli (mero strumento tecnico di ausilio alle attività istruttorie del seggio di gara tramite l’utilizzo di algoritmi conformi al disciplinare) non sarebbero suscettibili di valutazione alla stregua di regole della gara, che sarebbero esclusivamente quelle contenute nel disciplinare.

Infine, secondo la società ricorrente, fuori contesto sarebbe il riferimento all’art. 121, d.p.r. 207/2019, contenuto nella già citata nota di riscontro prot. n. 549947 del 2.12.2025, in quanto la ricorrente ha dedotto, con la richiesta di correzione, la violazione dell’art. 54 e del metodo A dell’allegato II.2, essendo l’art. 121 cit., piuttosto, richiamato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha affermato la regola del cd. blocco unitario.

In ogni caso, parte ricorrente sottolinea di avere impugnato, per mero tuziorismo, le previsioni del bando di gara e del disciplinare, in relazione ai criteri di aggiudicazione per dedurne la violazione di legge in quanto in contrasto con l’art. 54 e con l’Allegato II.2 del d. lgs. n. 36/2023.

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 108 comma 12 del Dl.gs. 36/2023 – Eccesso di potere- Ingiustizia manifesta.

Ad avviso della deducente, inoltre, la prospettazione circa la pretesa violazione del principio di invarianza sancito dalla normativa calendata, fatta propria dall’Amministrazione a sostegno del diniego di correzione delle operazioni di gara, risulterebbe illegittima sia in ragione della presentazione dell’istanza di correzione in data 4.11.2025 – dunque in un momento antecedente all’adozione del provvedimento di aggiudicazione, intervenuta in data 11.12.2025 -, sia poiché la suddetta istanza riguarderebbe esclusivamente il concreto modus procedendi seguito dalla commissione di gara nell’applicazione del c.d. taglio delle ali ai fini della determinazione della soglia di anomalia, senza in alcun modo incidere sulle ammissioni o esclusioni degli operatori economici partecipanti alla procedura.

IV. Violazione e falsa applicazione del principio del risultato – Eccesso di potere per sviamento, travisamento e carenza dei presupposti.

Infine, il diniego di correzione impugnato risulterebbe illegittimo nella parte in cui richiama il principio di risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, atteso che tale principio non sarebbe idoneo a legittimare deroghe alle previsioni della lex specialis, né, nel rispetto del c.d. auto-vincolo, a sanare violazioni delle regole di gara previamente stabilite.

3. Il Comune di Catania si è costituito in giudizio in data 12.01.2026 con atto di mera forma e, con successiva memoria del 24.01.2026, ha eccepito, in via preliminare, la “inammissibilità” del ricorso per tardività, assumendo che lo stesso sarebbe stato notificato oltre il termine decadenziale di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del verbale delle operazioni di gara relative alle sedute pubbliche del 27.10.2025 – 30.10.2025, nonché per violazione del c.d. principio di invarianza di cui all’art. 108, comma 2, d.lgs. n. 36/2023; nel merito, ha concluso per la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto del gravame, previo rigetto dell’istanza cautelare.

4. In data 26.01.2026 si è costituita la società controinteressata, la quale ha, preliminarmente, eccepito: a) l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere, deducendo che la ricorrente agirebbe al solo fine di ottenere una riedizione parziale della procedura di gara, esclusivamente finalizzata al subentro nel contratto di appalto de quo all’esito di un sorteggio tra la propria offerta e quella, identica, di altro operatore economico; ne conseguirebbe, pertanto, che nella fattispecie in esame verrebbe in rilievo una mera chance e non già un interesse finale e concreto all’aggiudicazione dell’appalto; b) l’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione della lex specialis nella parte in cui prevedeva il contestato metodo di calcolo della soglia di anomalia, anche alla luce del c.d. principio di invarianza, nonché per omessa impugnazione, tra gli atti gravati, della scheda “Informazioni”, contenente la determinazione della stazione appaltante di adottare, ai fini del calcolo della soglia di anomalia, il “Metodo A (taglio delle ali con criterio assoluto delle offerte pari anomale)”, anche ai sensi dell’art. 1 del bando di gara e degli artt. 1.4, 10 cpv. e 11.1 del disciplinare di gara; c) nel merito, ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. Con ulteriore memoria prodotta in vista della camera di consiglio, parte ricorrente ha replicato alle eccezioni in rito delle controparti, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

6. Alla camera di consiglio del 28.01.2026, avvisate le parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

7. Il Collegio ritiene di poter definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm. e avendone dato avviso alle parti in udienza.

8. La controversia si impernia sulla questione della modalità utilizzata dalla stazione appaltante per effettuare la verifica di anomalia in punto di accantonamento delle offerte con minore e maggiore ribasso, allorquando all’interno delle ali sono presenti offerte recanti identico ribasso.

9. In particolare, la ricorrente contesta l’aggiudicazione in favore della G.M.P. COSTRUZIONI s.r.l. in quanto la Commissione di gara, in tesi, avrebbe errato nell’effettuare il calcolo del 10% delle offerte da accantonare per il c.d. taglio delle ali, conteggiando distintamente (c.d. criterio assoluto), anziché una volta soltanto (c.d. blocco unitario), le offerte degli operatori economici aventi lo stesso ribasso e ricadenti all’interno delle ali (in particolare, della c.d. ala di minor ribasso).

10. Ritiene preliminarmente il Collegio che non siano fondate le eccezioni in rito sollevate dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata.

11. L’eccezione di tardività del ricorso, secondo cui il termine per l’impugnazione decorre dalla pubblicazione dei verbali, non può trovare accoglimento alla luce del nuovo Codice dei Contratti pubblici approvato con il d. lgs. n. 36/2023, che trova applicazione nel caso di specie.

In particolare, l’art. 120 del codice del processo amministrativo – come sostituito dall’art. 209, co. 1, lett. a), del d. lgs. n. 36/2023 – stabilisce, al comma 2, che “Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice”.

L’art. 36, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici prevede, a sua volta, che “1. L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90.

2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate”.

Va anche richiamato l’art. 90 del detto codice dei contratti pubblici, il quale al comma 1 stabilisce che “1. Nel rispetto delle modalità previste dal codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall’adozione:

a) la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, corredata di relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;

b) l’aggiudicazione all’aggiudicatario;

c) l’aggiudicazione e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o parti dell’accordo quadro a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

d) l’esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell’offerta;

e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera c)”.

11.1. Alla stregua della normativa testualmente riferita e oggi vigente, “il termine per l’impugnazione decorre dal momento in cui l’operatore economico viene a conoscenza del provvedimento di aggiudicazione e degli aspetti che ne rendono evidente l’immediata e concreta lesività per la sua sfera giuridica” (Cons. St., sez. V, n. 10250 del 23.12.2025).

11.2. Il combinato disposto della normativa su richiamata, da una parte, persegue l’obiettivo di evitare i c.d. ricorsi “al buio”, ponendosi in linea con l’orientamento espresso dal giudice euro unitario (cfr. Consiglio di Stato sez. V, sent. n. 8352/2024) e, dall’altra mira ad assicurare certezza nella determinazione del dies a quo.

In altri termini, come affermato da giurisprudenza qui condivisa, “la prescritta combinazione tra i due adempimenti – la comunicazione digitale dell’aggiudicazione ex art. 90, e l’innovativa “messa a disposizione” in piattaforma dell’offerta dell’aggiudicataria – è finalizzata da un lato a garantire la conoscenza e la trasparenza della procedura, con l’immediata e contestuale conoscenza sia del soggetto aggiudicatario, sia dell’offerta del predetto e degli atti di gara; dall’altro lato, ad avere un sicuro ancoraggio del termine per proporre impugnazione” (cfr. T.A.R. Palermo Sicilia sez. I, sent. n. 1087/2025).

11.3. Nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, peraltro, a parere del Collegio, “solo il provvedimento di aggiudicazione, conclusivo del procedimento amministrativo principiato con il bando di gara (e, ancor prima, con la determina a contrarre), è atto idoneo a modificare la situazione giuridica soggettiva dei partecipanti non esclusi dalla procedura: ne discende che la parte che intende lamentare una lesione della propria sfera giuridica è onerata di impugnare nei termini di legge l’aggiudicazione, non già i verbali di gara, ancorché conosciuti in precedenza, perché trattasi di meri atti presupposti, interni al procedimento, dunque senza rilevanza definitoria del rapporto giuridico tra p.a. e privato.

Solo al momento dell’impugnazione dell’atto terminativo, peraltro, l’interessato potrà fare valere le doglianze fondate sul ritenuto, errato procedimento amministrativo (scansionato nelle sue fasi interne dall’adozione degli atti endoprocedimentali)” (T.A.R. Palermo Sicilia sez. III, sent. n. 2900/2025).

11.4. Non si ritengono pertinenti i precedenti giurisdizionali richiamati dal Comune resistente (id est, Cons. giust. amm. Sicilia, sent. n. 552/2025; id., ord. n. 311/2024), atteso che la fattispecie ivi esaminata dal Giudice d’Appello atteneva all’impugnazione di un verbale recante l’esclusione di un concorrente, la cui estromissione era intervenuta prima del calcolo della soglia di anomalia, al fine di evitare la cristallizzazione della media una volta adottata l’aggiudicazione definitiva.

11.5. In definitiva, non sussistendo nel caso de quo alcun onere di immediata impugnazione del “Verbale n. 1 – Seduta pubblica del 27/10/2025 – 30/10/2025”, il ricorso, notificato il 5.01.2026, e dunque entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione a mezzo PEC, avvenuta il 19.12.2025, del provvedimento di aggiudicazione (determinazione n. 05/LLPP/487 del 11-12-2025), deve ritenersi tempestivo, con conseguente infondatezza dell’eccezione di tardività sollevata dalla resistente.

12. Deve essere scrutinata, a questo punto, l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse a ricorrere dedotta dalla società controinteressata.

12.1. In sintesi, secondo la prospettazione della controinteressata, la ricorrente difetterebbe di un interesse attuale e concreto in quanto, anche in caso di integrale accoglimento del ricorso e di conseguente rideterminazione della soglia di anomalia, la stessa non conseguirebbe direttamente l’aggiudicazione dell’appalto, dovendo soggiacere al meccanismo del sorteggio di cui all’Allegato II.2, n. 3), previsto in caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso; l’utilità perseguita dalla ricorrente sarebbe, dunque, meramente eventuale e aleatoria, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per mancato superamento della cd. prova di resistenza.

12.2. L’eccezione è infondata.

12.3. Ritiene, infatti, il Collegio che parte ricorrente abbia comprovato, tramite il deposito in giudizio di un dettagliato prospetto di calcolo (si veda all. 7 “Simulazione Calcolo Soglia Anomalia”) – nell’ipotesi di accoglimento della domanda di annullamento – la sussistenza di una ragionevole probabilità di conseguire l’utilità finale, in quanto la stessa si troverebbe a concorrere con un solo altro operatore economico (ATI COGER SOC. COOP. VLG), mediante sorteggio, come previsto dal disciplinare di gara al punto 14, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, avendo entrambe le società offerto un identico ribasso pari a 32,2356% (cfr. su questione analoga, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 2593 del 13.10.2020). Tale prospetto/simulazione, peraltro, non è stato specificamente adeguatamente contestato né dall’Amministrazione resistente, né dall’aggiudicataria, odierna controinteressata, con le conseguenze processuali di cui all’art. 64, co.2, cod. proc. amm..

13. Priva di pregio è, altresì, l’ulteriore eccezione frapposta sia dall’Amministrazione resistente sia dalla controinteressata di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di invarianza espressamente sancito dall’art. 108, comma 12, d.lgs. n. 36/2023.

13.1. La citata disposizione normativa stabilisce che “Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell’eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara”.

13.2. Tale disposizione, come chiarisce la Relazione illustrativa allo Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, si pone “in sostanziale continuità con la regola vigente”, vale a dire con la disciplina recata dall’art. 95, comma 15, del d. lgs. n. 50 del 2016.

13.3. La richiamata previsione – che scolpisce il c.d. “principio di invarianza”, nel senso della “cristallizzazione delle offerte” e della “immodificabilità della graduatoria” – mira a sterilizzare, per comune intendimento, l’alterazione della trasparenza e della correttezza del confronto concorrenziale.

13.4. In più occasioni, questo Tribunale (ex multis, T.A.R. Catania, sez. I, sent. n. 2642/2024; id, sent. 1071/2024; id, n. 2913/2020; id, n. 2593/2020) ha chiarito come il principio di invarianza obbedisca alla duplice e concorrente finalità:

a) garantire, per un verso, continuità alla gara e stabilità ai suoi esiti, onde impedire che la stazione appaltante debba retrocedere il procedimento fino alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, cioè di quella soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta si presume senz’altro anomala, situazione che ingenererebbe una diseconomica dilatazione dei tempi di conclusione della gara correlata a un irragionevole dispendio di risorse umane ed economiche;

b) impedire, o comunque vanificare, in prospettiva antielusiva, la promozione di controversie meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non utilmente collocatisi in graduatoria, mossi dall’unica finalità, una volta noti i ribassi offerti e quindi gli effetti delle rispettive partecipazioni in gara sulla soglia di anomalia, di incidere direttamente su quest’ultima traendone vantaggio.

13.5. In altri termini, la norma in qui in rilievo è rivolta a: “paralizzare gli effetti riflessi sulla soglia di anomalia, derivanti da modifiche incidenti a posteriori sul novero degli operatori economici legittimamente partecipanti. A questo scopo può in particolare essere valorizzato l’impiego del verbo atecnico “intervenire”: “Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale…”, come appunto riferito ai riflessi sulla soglia di anomalia e la conseguente graduatoria di gara derivanti da modifiche concernenti le imprese in precedenza ammesse a presentare l’offerta. Questi effetti riflessi, utilizzati consapevolmente ed in modo strumentale da operatori economici che altrimenti non potrebbero conseguire l’aggiudicazione, sono appunto quelli che il legislatore ha inteso limitare per contrapposte legittime esigenze di stabilità delle situazioni giuridiche derivanti dalla gara” (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1117).

13.6. Viceversa, nel caso in esame, la contestazione mossa dalla ricorrente, lungi dall’investire strumentalmente la platea dei partecipanti, involge il concreto modus procedendi della commissione nell’effettuare il c.d. taglio delle ali al fine di individuare la soglia di anomalia.

13.6.1. Ebbene, in siffatta ipotesi, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio intende dare continuità, al ricorrente non risulta preclusa “la possibilità di contestare il calcolo delle medie e delle soglie compiuto nel corso della procedura ovvero la non corretta applicazione dei criteri tecnici e matematici previsti dalla lex specialis, al fine di ottenere la correzione dei risultati in sede giurisdizionale; allo stesso modo, non è precluso alla Stazione appaltante l’esercizio del potere di autotutela con la correzione dei medesimi calcoli non correttamente effettuati, una volta avvedutasi degli errori commessi. Ciò che la norma impedisce è la “variazione” cioè il ricalcolo delle medie e delle soglie ma non la nuova e corretta “determinazione” delle stesse, con la conseguenza che risulta consentito il controllo amministrativo e giurisdizionale di legittimità sulle operazioni compiute in sede di calcolo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 11 ottobre 2021, n. 6821)” (T.A.R. Campania, Salerno, sentenza n. 2 del 2025)” (Consiglio di Stato sez. III, sent. n. 87/2026).

13.6.2. In altri termini, “se l’applicazione del principio di invarianza precludesse – come argomentano le parti resistente e controinteressata – il sindacato giurisdizionale in merito alla detta contestazione, la norma di cui all’art. 95, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si esporrebbe a serissimi dubbi di ortodossia costituzionale finendo per costituire, in definitiva un insuperabile ostacolo al diritto di azione contro gli atti della pubblica amministrazione (artt. 24 e 113 Cost). Si deve aggiungere che nel caso che occupa il ricorso introduttivo non mira a “variare” la soglia di anomalia quanto a procedere ad una sua nuova “determinazione” conforme ai parametri normativi: orbene, precludere l’invocata tutela giurisdizionale (e, dunque, il controllo di legittimità sulle operazioni compiute dalla commissione) in – asserita – applicazione del principio dell’invarianza della soglia significherebbe, in definitiva, sottrarre al sindacato giurisdizionale l’azione dell’Amministrazione in parte qua e precludere la tutela demolitoria a chi si ritenga leso, in frontale contrasto con i principi costituzionali ed eurounitari, oltre che alla stessa ratio del principio di invarianza, per come sopra ricostruito (cfr. cit. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 13 ottobre 2020, n. 2593) (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 dicembre 2020, n. 3575)” (Consiglio di Stato sez. III, sent. n. 6821/2021).

13.7. Occorre puntualizzare come “la disciplina della c.d. “invarianza della soglia di anomalia” riguardi una fattispecie oggettivamente diversa da quella della contestazione sul piano della legittimità applicativa dei criteri di calcolo della soglia di anomalia, che sono e restano dettati dalla legge e, come tali, sono sottoponibili a valutazione di legittimità per come concretamente applicati. Né del resto può ritenersi legittima sulla scorta di un “principio di conservazione degli atti di gara” interpretato in senso massimalista, un’aggiudicazione fondata su un calcolo della soglia di anomalia (magari anche palesemente) erroneo” (TAR Puglia, Bari, Sez. I, sent. n. 872/2020).

13.8. Dalle richiamate coordinate ermeneutiche consegue, a giudizio del Collegio, che il perimetro di operatività del citato art. 108, d.lgs. n. 36/2023, norma che l’Amministrazione e la controinteressata assumono violata, non si estende alla fattispecie in esame, riguardante l’applicazione delle regole di calcolo della soglia di anomalia.

13.9. Peraltro, la ricorrente aveva già fatto rilevare la ritenuta illegittimità dell’operato della stazione appaltante in un momento precedente all’aggiudicazione, precisamente in sede di richiesta di correzione delle operazioni di gara, il che, per un verso, evidenzia l’assenza di strumentalità nel caso di specie, per un altro, giustifica ancor più la necessità di possibile tutela, altrimenti frustrata, avvalorando diversamente i rappresentati dubbi di legittimità costituzionale della interpretazione prospettata dalle parti resistenti.

14. Parimenti priva di pregio è l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata per la mancata tempestiva impugnazione della lex specialis nella parte in cui prevede il metodo di calcolo della soglia di anomalia.

14.1. Occorre premettere che “L’immediata impugnazione è configurabile al cospetto di clausole della lex specialis che precludano la possibilità di partecipare alla gara (clausola autoescludente) oppure di formulare un’offerta seria e consapevole (clausole impeditive); al di fuori di tali evenienze si tratterebbe di impugnare clausole di cui è lecito sospettare la illegittimità, ma che non risultano altrettanto immediatamente lesive in quanto non impediscono né la partecipazione né la formulazione dell’offerta, con il logico corollario che per l’impugnazione occorrerà attendere gli esiti della gara, momento, questo, nel quale è dato ravvisare una lesione immediata e diretta della situazione giuridica del soggetto interessato” (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 8156/2025).

14.2. In questo senso, nessun onere d’impugnativa immediata del bando sorge allorché la lesione dell’interesse del concorrente nasce non direttamente da clausole chiaramente escludenti inserite nel bando, ma dalla valutazione che l’amministrazione fa in sede applicativa della regola della lex specialis.

Sulla scorta della prevalente giurisprudenza, infatti, soggiacciono all’onere della immediata impugnazione le sole clausole che impediscano la partecipazione o impongano oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati ovvero che rendano impossibile la stessa formulazione dell’offerta, mentre per le altre previsioni, comprese quelle concernenti i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi, l’interesse al ricorso nasce con gli atti che ne facciano applicazione, quali l’esclusione o l’aggiudicazione definitiva a terzi, in quanto effettivamente lesivi della situazione giuridica tutelata (Cons. Stato, sez. III, sent. n. 6264 del 19 luglio 2022).

14.3. D’altro canto, nella fattispecie de qua, la legge di gara non esprimeva alcun favor dell’Amministrazione per l’operatività del c.d. criterio assoluto ai fini del calcolo della soglia di anomalia, limitandosi il bando di gara nella Sezione IV: Procedura, al punto “IV.2.1) Criterio di aggiudicazione” a statuire che: “Il metodo applicato per l’individuazione delle offerte anomale di cui all’Allegato II.2 è il metodo A”.

14.4. Va respinta, inoltre, l’eccezione dedotta dalla controinteressata di inammissibilità per omessa impugnazione della scheda “Informazioni”, pubblicata sul “sito istituzionale del Comune di Catania” e, in tesi, “consultabile da tutti gli OO.EE partecipanti alla gara d’appalto”, “contenente la determinazione volitiva” della Stazione appaltante di voler adottare quale “Algoritmo offerte anomale” il “Metodo A (Taglio delle ali con criterio assoluto offerte pari anomale)”.

14.5. Invero, detta scheda non risulta né allegata né facente parte degli atti che regolano la procedura di gara (da individuarsi, ai sensi dell’art. 82 del vigente codice dei contratti, nei seguenti documenti: a) il bando, l’avviso di gara o la lettera d’invito; b) il disciplinare di gara; c) il capitolato speciale; d) le condizioni contrattuali proposte), emergendo, piuttosto, dalla lettura della stessa la sua natura meramente informativa.

14.5.1. La stessa comunque non era idonea a introdurre il metodo di determinazione della soglia, in quanto l’art. 54, co. 2, del codice, che “contiene la parte più innovativa della disposizione” (cfr. Relazione al Codice), introduce l’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere negli atti di indizione della procedura da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, oltre alla opzione per l’esclusione automatica delle offerte, anche il metodo matematico di determinazione della soglia di anomalia, individuato – a scelta delle medesime stazioni appaltanti – tra uno dei tre indicati nell’allegato II.2.

Non risulta, peraltro, chiarito in atti ove tale scheda esattamente fosse allocata, né il percorso per individuarla in maniera certa.

14.5.2. D’altronde, nessuna omissione di impugnativa al riguardo è rinvenibile in quanto parte ricorrente ha comunque impugnato “il bando di gara e l’allegato disciplinare per quanto di interesse, ed in particolare le disposizioni regolanti la procedura di aggiudicazione, ove fossero interpretate ed intese difformemente alle previsioni della legge primaria, ed in senso contrario a quello propugnato con il presente ricorso”, e ciò tempestivamente per quanto sopra rilevato.

15. Passando al merito della questione, è materia del contendere la legittimità dell’aggiudicazione disposta dal Comune di Catania in favore della controinteressata nell’ambito della procedura aperta con modalità telematica e con il criterio del prezzo più basso in relazione ai lavori in epigrafe indicati, di importo a base d’asta inferiore alla soglia comunitaria.

16. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ritiene che erroneamente la commissione di gara abbia mancato di considerare quale unica offerta (cd. blocco unitario) le offerte recanti identico ribasso, rientranti nel taglio delle ali, sì da precluderle la possibilità di conseguire, previo sorteggio, l’aggiudicazione ove il calcolo fosse stato effettuato legittimamente nel senso prospettato in ricorso (come sviluppato nel documento “simulazione calcolo soglia anomalia”).

Segnatamente, ad avviso di parte ricorrente, la sostanziale identità testuale tra il novellato art. 54, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e il previgente art. 97 del d.lgs. 50/2016 imponeva di applicare, ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta, il c.d. taglio delle ali secondo il criterio del blocco unitario.

16.1. Al fine di delibare tale motivo di ricorso, occorre effettuare una breve disamina del quadro normativo vigente in materia.

16.2. Ai sensi dell’art. 54, comma 1, primo periodo del d.lgs. 36 del 2023 “Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”.

Il successivo comma 2 stabilisce che “Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell’allegato II.2”.

16.2.1. Come si evince dalla Relazione di accompagnamento del d.lgs. 36/2023, prezioso ausilio utile a ricercare “l’interpretazione autentica” delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici – e che costituisce «“materiale della legge” (Gesetzmaterial) che si propone come un vero e proprio manuale operativo per l’uso del nuovo codice, assorbendo anche la funzione di indirizzo attuativo sinora rivestita dalle “linee guida non vincolanti”», detta ultima disposizione consente alle stazioni appaltanti di scegliere, in via alternativa e senza necessità di motivazione, uno dei tre metodi di calcolo della soglia descritti nell’allegato II.2, con l’unica condizione di indicare negli atti indittivi il metodo prescelto, onde ridurre in misura significativa i rischi di manipolazione della soglia di anomalia, e, al contempo, assicurare il fondamentale bilanciamento tra il contenimento dei costi e l’ottenimento di una qualità dell’esecuzione del contratto adeguata alle esigenze della stazione appaltante.

16.2.2. L’art. 14 del disciplinare di gara concernente la procedura per cui è causa richiama espressamente il suddetto art. 54 del d.lgs. 36/2023, stabilendo che verrà disposta “…l’esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque […]. Il metodo applicato per l’individuazione delle offerte anomale di cui all’Allegato II.2 è il metodo A.”

16.3. Il Metodo A, come disciplinato dal suddetto allegato II.2, individua la modalità di calcolo della somma di anomalia, prevedendo:

– al punto 1), che “Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; […]”.

16.3.1 Dalla lettura della citata Relazione di accompagnamento al codice si desume che il Metodo A “replica esattamente il metodo introdotto, all’art. 97, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dalla lett. u), n. 1), dell’art. 1, comma 20, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 55 del 2019”. La scelta di mantenere la possibilità di ricorrere a questo metodo è volta a consentire alle stazioni appaltanti di ricorrere ad un metodo da loro già ampiamente utilizzato, riducendo le complessità di adeguarsi nell’immediato a sistemi potenzialmente più efficaci, ma anche più complessi quali quelli dei due metodi presentati di seguito come Metodo B e Metodo C.

16.4. Alla stregua di quanto sopra, viene quindi confermata dal legislatore codicistico la piena operatività del metodo del c.d. taglio delle ali (in tal senso cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 12.09.2024, n. 3010; conforme Cons. Stato sez. VII, 1.07.2024, n. 5780), con l’ulteriore conseguenza che non v’è ragione di discostarsi dai consolidati principi giurisprudenziali formatisi sotto la vigenza della norma previgente in materia (compreso il cd. criterio del blocco unitario), rispondendo anzi l’allineamento alla consolidata giurisprudenza all’esigenza avvertita dal Legislatore di consentire alle stazioni appaltanti di ricorrente a un criterio (con le relative implicazioni pratiche) già collaudato (e avallato dalla giurisprudenza).

Rileva, in particolare, il Collegio come la giurisprudenza amministrativa sia stata investita in molte occasioni (già nella vigenza dell’art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 121, comma 1, del d.p.r. n. 207/2010) della questione inerente il tema se nell’effettuare l’accantonamento delle ali – propedeutico al calcolo delle medie e alla determinazione della soglia di anomalia – l’Amministrazione sia tenuta a considerare come unica offerta solo le offerte con uguale ribasso a cavallo delle ali ovvero anche le offerte con uguale ribasso all’interno delle ali.

16.5. Detta questione è stata risolta dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 5 del 19 settembre 2017), che ha aderito, per ragioni testuali e sistematiche, al prevalente orientamento secondo cui le offerte di identico ammontare debbono essere accantonate sia nel caso in cui si collochino al margine delle ali che all’interno delle ali (cd. blocco unitario).

16.6. La giurisprudenza successiva si è adeguata al suddetto orientamento, anche nella vigenza dell’art. 97, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 20, lett. u), n. 3) del d.l. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 55/2019 (“qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare”), ritenendo come “La mancanza di una restrizione esplicita della fattispecie, riferita genericamente alle “una o più offerte di eguale valore”, e la locuzione “da accantonare” – diversamente da “accantonate”, che imporrebbe di considerare un elenco già dato di offerte ordinate per valore percentuale, rispetto al quale alla sola estremità potrebbe trovarsi un’offerta identica – manifestano l’intenzione del legislatore di adottare il cd. blocco unitario per le offerte con identico ribasso sia poste a cavallo delle ali, sia all’interno delle ali.

Le offerte con identico ribasso poste all’interno delle ali devono pertanto, ai fini dell’accantonamento prodromico al calcolo della media, essere considerare secondo la regola del blocco unitario di cui all’art. 97 del d. lgs. n. 50 del 2016” (cfr. Cons. Giust. Amm., sent. n. 1170/2020; così anche Cons. St. n. 8252/2022).

16.7. Ritiene, quindi, il Collegio che il Metodo A dell’Allegato II.2, cui rinvia il citato art. 54 del d.lgs. n. 36/2023, applicato dalla stazione appaltante per la gara di che trattasi, di portata letterale identica al previgente art. 97, comma 2, lett. a) e avente la medesima ratio, nel solco di un principio quello del c.d. blocco unitario divenuto oramai di diritto vivente, non giustifica il ricorso al diverso criterio c.d. assoluto immotivatamente seguito dal Comune di Catania, in assenza, peraltro, di norma di gara di inequivoco tenore diverso.

16.7.1. Infatti, come sopra anticipato, il bando di gara nella Sezione IV: Procedura, al punto “IV.2.1) Criterio di aggiudicazione” e il disciplinare di gara al punto 14 statuivano che: “Il metodo applicato per l’individuazione delle offerte anomale di cui all’Allegato II.2 è il metodo A”; né altri atti della lex di gara esprimevano alcun favor dell’Amministrazione per l’operatività del c.d. criterio assoluto ai fini del calcolo della soglia di anomalia.

16.7.2. Né a diversa determinazione possono condurre le invocate (dalla parte controinteressata) “informazioni”, in tesi, rinvenibili nella piattaforma telematica, avente finalità informativa, ma che non integrano la legge di gara per quanto già sopra esposto (§ 14.4 e segg.).

16.7.3. In ogni caso, nessun rilievo può avere il richiamo dell’amministrazione alla piattaforma telematica Net4Market in uso all’Ente, su cui è stata indetta la gara de qua, che consentirebbe alla stazione appaltante di selezionare uno dei suddetti criteri, né le eventuali note di istruzione in essa contenute; ciò in quanto i vincoli derivanti dalla pre-impostazione della piattaforma telematica utilizzata dalla stazione appaltante per effettuare i calcoli o le istruzioni in essa contenute non possono essere considerati alla stregua di regole della gara, che sono solo quelle contenute nel disciplinare. La piattaforma costituisce un mero strumento tecnico di ausilio alle attività istruttorie del seggio di gara, per cui l’amministrazione è tenuta a predisporre una piattaforma utilizzando algoritmi conformi al disciplinare stesso, senza che eventuali difformità possano valere quale scusante (Tar Calabria, Catanzaro, 27 ottobre 2020 n. 1699; Delibera ANAC n. 183 del 3.03.2021).

17. Infine, come correttamente ritenuto dalla ricorrente (motivo sub 4), tale soluzione non contrasta in alcun modo con il principio del risultato, in quanto “il principio di risultato non potrebbe legittimare deroghe alla lex specialis”, che nel caso, come sopra esposto, non conduce a un criterio di calcolo diverso da quello qui ritenuto. “E invero, l’importanza del risultato nella disciplina dell’attività dell’amministrazione non va riguardata ponendo tale valore in chiave antagonista rispetto al principio di legalità, rispetto al quale potrebbe realizzare una potenziale frizione” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2866/2024)” (così T.A.R. Catania, n. 3042 del 2025).

18. La fondatezza dei superiori motivi, considerato che nessun rilievo è stato effettuato dalle parti resistenti in ordine alla simulazione di calcolo di anomalia depositata in giudizio da parte ricorrente, consente di accogliere la domanda demolitoria, con assorbimento delle ulteriori censure sin qui non esaminate.

19. Alla luce di quanto esposto discende l’illegittimità dell’atto di aggiudicazione e degli atti di gara impugnati nei limiti di interesse e il loro conseguente annullamento, con obbligo della rinnovazione del calcolo della soglia di anomalia da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni conformative contenute nella presente pronuncia, nonché delle operazioni consequenziali.

20. Non si dà luogo, invece alla declaratoria dell’inefficacia del contratto, atteso che, allo stato, non risulta la sua stipula né – ovviamente – a domande di risarcimento ulteriori a fronte dell’accoglimento di quella in forma specifica nei termini anzidetti.

21. Sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese tra le parti attesa la questione interpretativa della vicenda contenziosa e la sua novità.

TAR SICILIA – CATANIA, I – sentenza 16.02.2026 n. 479

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