Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Fornitura di strumentazione informatica e illegittimità del provvedimento di aggiudicazione per la violazione della previsione della rilevanza essenziale del requisito dell’efficienza energetica delle apparecchiature offerte contenuta nella lex specialis

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Fornitura di strumentazione informatica e illegittimità del provvedimento di aggiudicazione per la violazione della previsione della rilevanza essenziale del requisito dell’efficienza energetica delle apparecchiature offerte contenuta nella lex specialis

1. La società Converge ha partecipato alla gara indetta da ESTAR (Ente di supporto tecnico -amministrativo regionale della Toscana) per la stipula di una convenzione finalizzata alla fornitura di PC fissi e portatili a vari enti regionali, classificandosi al terzo posto in relazione al lotto n.1.

1.1. In particolare, nella gara rivestiva rilevanza essenziale il requisito dell’efficienza energetica delle apparecchiature offerte risultante da apposito certificato ETEC (relativo al consumo energetico tipico) prodotto da un laboratorio accreditato che i concorrenti dovevano presentare a pena di esclusione.

1.2. In corso di gara, la Converge ha inoltrato alla Stazione appaltante un’istanza di autotutela con la quale segnalava che le offerte presentate dalle prime due imprese in graduatoria Sistemi HW e SW (prima) e Hitech (seconda) non risultavano conformi alle prescrizioni della lex specialis. Relativamente all’offerta presentata dalla seconda classificata, Converge evidenziava che il certificato ETEC allegato si riferiva ad un modello di PC, Acer Veriton X4710G, diverso da quello indicato nella offerta: Acer Veriton X4710GT.

1.3. La Stazione appaltante, dopo aver preso atto della segnalazione, ha annullato l’aggiudicazione alla prima classificata (escludendola dalla gara), mentre ha chiesto ad Hitech chiarimenti in ordine alla diversità fra il modello di PC di cui alla certificazione ETEC e quello offerto.

1.4. La Hitech, in risposta alla richiesta, ha prodotto una dichiarazione con la quale il produttore (ACER) ha affermato che il modello fornito al laboratorio di certificazione consisteva in una piattaforma sample (di preproduzione) della famiglia di prodotto serie Veriton X4710G/GT di cui era stata modificata la componentistica per poter effettuare i vari test e rispettare i valori di benchmark e che quindi la certificazione ETEC era conforme a quanto richiesto dal capitolato. In sostanza, il prototipo portato in laboratorio, una volta effettuato il test, sarebbe poi stato industrializzato e offerto in gara come modello Veriton X4710GT.

1.5. ESTAR, ritenendo plausibile che il test relativo al consumo energetico fosse stato effettuato su un modello pre-sale, ha infine proceduto ad aggiudicare la commessa alla Hitech con provvedimento n. 556 del 29 aprile 2025.

2. La Converge ha impugnato dinanzi al Tar di Firenze la determina di aggiudicazione con un ricorso integrato da motivi aggiunti affidato a diversi profili di censura tutti concentrati sulla circostanza che il valore ETEC dichiarato in gara dalla Hitech non fosse quello relativo all’apparecchiatura offerta.

3. Il Tar, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 1397 del 2025), ha accolto il ricorso ed i connessi motivi aggiunti, respingendo invece il ricorso incidentale proposto dalla Hitech tendente a denunciare l’irregolarità dell’offerta della ricorrente per carenza della certificazione TCO (certificazione globale di sostenibilità).

3.1. Più nel dettaglio, lo stesso Tribunale ha rilevato che la certificazione ETEC presentata dall’aggiudicataria si riferiva a due modelli di PC diversi (l’attestazione allegata si riferiva ad uno specifico modello del catalogo del costruttore ACER, cioè il Veriton X4710G, e dunque poteva produrre i suoi effetti solo in relazione a tale prodotto non corrispondente a quello offerto).

3.2. Secondo il Tar, se era pur vero che il prodotto industriale poteva essere offerto sul mercato con diverse configurazioni che indicavano la presenza di differenti componentistiche, in ogni caso per ciascuna specifica configurazione, individuata da un codice, numero, suffisso, sigla o altro nell’ambito del catalogo, il produttore avrebbe dovuto comunicare al pubblico le caratteristiche della propria gamma di prodotti. Nel caso di specie, invece, ciò non risultava essere avvenuto in quanto ad essere certificato era stato il PC Acer Veriton X4710G senza alcun riferimento ad una specifica configurazione dello stesso individuata dal catalogo del produttore.

4. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello la Hitech sulla base di due motivi di appello relativi al capo della sentenza con il quale il Tar ha affermato che il certificato ETEC fosse riferito ad un prodotto diverso e alla parte della decisione relativa al rigetto del suo ricorso incidentale.

4.1. Nel primo motivo di gravame, l’appellante sostiene che il valore di ETEC (consumo energetico) dell’apparecchiatura offerta era esattamente quello attestato dal laboratorio e dichiarato. L’offerta presentata si sarebbe infatti basata su una apparecchiatura ACER che in tutte le sue caratteristiche ed in tutti i documenti prodotti risultava conforme alla lex specialis. D’altra parte, il valore di ETEC avrebbe attestato il consumo energetico di una apparecchiatura e poteva variare a seconda della configurazione della macchina. Cosicché, poteva essere misurato solo ed esclusivamente dopo avere configurato l’apparecchiatura esattamente nel modo in cui essa sarebbe stata poi utilizzata (così da avere realmente contezza del consumo energetico dell’apparecchiatura oggetto di attestazione). L’attestazione ETEC resa dal laboratorio Eurofins non sarebbe stata quindi una certificazione di prodotto e non sarebbe stata collegabile in alcun modo ad un codice di vendita al consumo (in concreto, il certificato allegato all’offerta tecnica indicava il codice “ACER Veriton X4710G S/N: 24900252230 (VX4710_W)”, mentre la brochure del prodotto offerto indicava il codice “ACER VERITON X4710GT”, ma tale disallineamento non avrebbe modificato l’offerta, così come era desumibile anche dal chiarimento reso dal produttore ACER).

4.2. Con il secondo motivo, l’appellante contesta la decisione del Tar di respingere il suo ricorso incidentale fondato sulla circostanza che l’offerta della controinteressata fosse irregolare in quanto il suo certificato TCO relativo ai PC forniti era scaduto. Secondo il giudice di primo grado era invece da ritenersi legittima l’avvenuta ammissione dell’interessata alla luce del cd. soccorso istruttorio processuale, in quanto la certificazione TCO, poi depositata in giudizio, era in corso di validità al momento della presentazione della offerta e solo in corso di gara sarebbe poi scaduta. Per la ricorrente, inoltre, la presentazione di un certificato non in corso di validità avrebbe determinato una dichiarazione non veritiera.

5. La Converge ed ESTAR si sono costituite in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello (la Converge nel suo atto di costituzione ha anche ritualmente riproposto le censure assorbite dal Tar).

6. Tutte le parti costituite hanno depositato ulteriori memorie.

7. Con ordinanza n. 3050 del 29 agosto 2025 questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, con la seguente motivazione: “Ritenuto di mantenere la res adhuc integra per inibire nelle more la stipula del contratto da parte di tutti i concorrenti”.

8. La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026.

9. L’appello non è fondato.

10. Va, preliminarmente, osservato che il disciplinare e il capitolato tecnico della gara in esame prescrivevano che il valore ETEC dovesse essere riferito all’apparecchiatura “nella specifica configurazione offerta” e non ad un modello generale di prodotto. La certificazione ETEC, d’altra parte, tende proprio a misurare il consumo energetico della configurazione effettivamente testata, cioè dell’insieme dei componenti installati e delle impostazioni operative utilizzate nel ciclo di prova.

10.1. Nel caso specifico, la Stazione appaltante ne aveva richiesto la presentazione non con riferimento ad un modello di PC standard, ma in relazione ad una configurazione individuata dalla stessa (il capitolato tecnico prevedeva all’art. 4 che “i prodotti dovranno possedere la Certificazione TCO” e che “nella valutazione (..) si terrà conto del consumo energetico espresso in ETEC (…) dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta” e l’art. 16 del disciplinare aveva dettato specifiche indicazioni sul contenuto dell’offerta tecnica da caricare sulla piattaforma, prescrivendo, con riguardo al lotto 1, l’obbligo di produrre, tra l’altro, un “certificato prodotto da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, nel quale è riportato il valore di ETEC (consumo energetico) dell’apparecchiatura nella specifica configurazione offerta”.

10.2. Di conseguenza, secondo l’appellante e l’Amministrazione la certificazione di efficienza energetica sarebbe stata valida perché la stessa, in base alla lex specialis, non andava riferita ad un modello specifico del PC, ma ad una sua configurazione.

11. Di conseguenza, nel primo motivo di appello, la ricorrente censura la statuizione della sentenza impugnata secondo la quale l’allegazione alla sua offerta di un certificato ETEC riferito da un prodotto diverso da quello offerto equivaleva alla mancata presentazione del predetto certificato. 11.1. Tale censura non può essere condivisa. Come rilevato anche dal Tar, un certo articolo industriale può essere offerto sul mercato con diverse configurazioni che indicano la presenza di differenti componentistiche. Queste diverse articolazioni sono individuate da un codice, numero, suffisso, sigla o altro nell’ambito del catalogo con cui il produttore comunica al pubblico le caratteristiche della propria gamma di prodotti (e questo per evidenti ragioni di chiarezza). Nel caso in esame ciò non è avvenuto in quanto ad essere certificato è stato il PC Acer Veriton X4710G senza alcun riferimento ad una specifica configurazione dello stesso individuata dal catalogo del produttore (essendo incontestato che il prodotto testato fosse diverso da quello offerto, modello Veriton X4710GT).

11.2. Né, d’altra parte, i chiarimenti offerti in sede di gara dall’aggiudicataria potevano ritenersi sufficienti. In risposta alle richieste dell’Amministrazione, l’aggiudicataria ha prodotto una dichiarazione del produttore (ACER) secondo la quale il PC sul quale sarebbe stato effettuato il test di efficienza energetica non si sarebbe identificato con il modello offerto Veriton X4710G, ma ad un prototipo rispondente alle caratteristiche tecniche richieste e che sarebbe poi stato industrializzato e immesso in commercio attraverso il modello oggetto dell’offerta presentata.

11.3. E, dunque, anche a voler prescindere dal fatto che tale circostanza non è stata esplicitamente dichiarata in sede di verifica e che i due modelli sono indicati nel sito del produttore come diversi quanto alle caratteristiche, l’adempimento relativo alla certificazione è stato comunque caratterizzato da una evidente ambiguità ed incertezza.

11.4. La stessa dichiarazione di ACER, non firmata (cfr. sub allegato 20 produzione della ricorrente in primo grado), si è riferita ad un modello diverso ed ha evidenziato “Che il modello fornito ad Eurofins SPA è una piattaforma sample (pre produzione) della famiglia di prodotto serie Veriton X4710G/GT. Abbiamo fatto arrivare un modello ad hoc modificando i componenti hardware all’interno per poter effettuare i vari test e rispettare i valori di benchmark ed Etec come richiesto da capitolato. A maggior conferma di quanto dichiarato sopra, il SIN e SNID del prodotto riportati nel documento test report (report number EPT.24.LVD.0110.2462006), non sono comuni a prodotti di produzione. Dal momento che i test effettuati hanno superato i valori richiesti, eventuali nuove produzioni verranno fatte sulla serie offerta in gara Veriton X4710GT replicando tutti i componenti hardware del modello utilizzato e testato da Eurofins SPA”.

11.5. La documentazione tecnica presentata dall’aggiudicataria in sede di offerta tecnica (richiesta a pena di esclusione ex art. 16 del disciplinare) ha però riguardato il modello Veriton X4710GT e non la “configurazione ad hoc”.

11.6. In definitiva, l’irregolarità rilevata dal Tar non si fonda, come sostenuto dalla ricorrente, sulla considerazione data al modello di PC, valutato in quanto tale (e ciò sarebbe stato in contrasto con il richiamo della lex specialis alla specifica configurazione), ma sulla evidente differenza e comunque incertezza del prodotto offerto (sul tema è peraltro necessario evidenziare che comunque i concorrenti erano onerati dell’obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c. e quindi di presentare un’offerta certa in tutti i suoi elementi).

12. Con il secondo motivo di appello, parte appellante censura la parte della sentenza relativa al rigetto del suo ricorso incidentale. La doglianza incidentale, come sopra indicato, si è concentrata, innanzitutto, sulla validità della certificazione TCO della ricorrente in primo grado che sarebbe scaduta prima della presentazione dell’offerta.

12.1. Nel corso del giudizio di primo grado, l’interessata ha però prodotto una certificazione con una scadenza successiva alla presentazione dell’offerta ed il Tar ha ritenuto che la presentazione potesse essere ammissibile nell’ambito del cd. soccorso istruttorio processuale.

12.2. La sentenza anche sul punto va condivisa nel senso che laddove, come nel caso di specie, siano stati contestati in giudizio dalla controinteressata i documenti ed elementi, allegati a comprova del requisito, deve ritenersi legittima, in coerenza con l’esercizio del diritto di difesa, la produzione di ulteriori elementi che, in chiave di specificazione, contribuiscano a chiarire l’infondatezza della tesi avversaria (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 5 maggio 2025, n. 3751).

12.3. Non tanto dunque il soccorso istruttorio processale, ma la possibilità di chiarire in giudizio il possesso del certificato, non essendo suscettibile tale evenienza, per la sua natura dichiarativa, di determinare modificazioni della struttura dell’offerta tecnica. Ed il fatto che la stessa certificazione sia poi scaduta in corso di gara non può ritenersi che abbia inciso sulla validità dell’offerta medesima (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 27 febbraio 2025, n. 1707).

12.4. La mera integrazione documentale è, d’altra parte, desumibile dal fatto che sussisteva il possesso effettivo della certificazione TCO al momento dell’offerta e soprattutto dalla circostanza che la lex specialis non imponeva la produzione del certificato (cfr. art. 16 del disciplinare sulla documentazione da presentare con l’offerta che non menzionava il TCO, ma solo che il prodotto fosse certificato in tal senso).

12.5. L’appellante lamenta poi che il Tar non abbia considerato che la controinteressata, producendo un certificato non valido al momento della presentazione dell’offerta, avesse reso una dichiarazione non veritiera. Il Collegio osserva che, come già sottolineato dal Tar, l’esistenza comunque di una certificazione in corso di validità escludeva l’ipotesi di una prospettazione falsa.

13. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.

14. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate in ragione della complessità tecnica della controversia.

CONSIGLIO DI STATO, III – sentenza 09.02.2026 n. 995

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