1. Il ricorso principale è infondato.
La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 3 in favore di Sysmex Italia s.r.l., deducendo la violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, sul presupposto che nell’offerta tecnica della controinteressata compare, per alcuni prodotti («calibratori, controllori e materiali di consumo»), l’indicazione «in sconto merce», la quale avrebbe reso conoscibile alla Commissione di gara che una parte significativa della fornitura veniva offerta gratuitamente.
Al riguardo, occorre sottolineare che il divieto di commistione, di matrice giurisprudenziale e recepito dalla lex specialis, opera in concreto qualora l’offerta tecnica contenga elementi idonei a consentire alla Commissione di ricostruire, in termini diretti e significativi, l’entità economica dell’offerta, con la conseguente possibilità di condizionare la valutazione qualitativa (Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2023, n. 5203).
Difatti, secondo la giurisprudenza «la conoscenza di elementi economici da parte della Commissione di gara, nella fase della valutazione dell’offerta tecnica, che precede quella di valutazione dell’offerta economica, appare di per sé idonea a determinare anche solo in astratto un condizionamento dell’operato della Commissione medesima, alterando o perlomeno rischiando potenzialmente di alterare la serenità e l’imparzialità dell’attività valutativa della Commissione stessa.
Nondimeno, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il principio e le relative regole operative trovano applicazione, propter tenorem rationis, nei soli in casi in cui sussista effettivamente il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione, il che accade, appunto, solo laddove concorrano elementi di giudizio a carattere discrezionale (inerenti l’apprezzamento dei profili tecnici e qualitativi della proposta negoziale articolata dagli operatori economici in concorrenza) ed elementi di giudizio a rilevanza obiettiva ed automatica (quali sono quelli della componente economica dell’offerta) e, dunque, soltanto allorché il criterio di aggiudicazione (che ingloba entrambi i profili) sia […] quello della «offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo» (in questi termini Cons. Stato n. 5203/2023 cit.).
La stessa giurisprudenza, tuttavia, osserva che il divieto di commistione «non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara; in particolare, possono essere inseriti nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara […]: è, perciò, ammessa l’indicazione nell’offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il «prezzo» dell’appalto» (Cons. Stato n. 5203/2023 cit.).
Nella caso in esame si configura quest’ultima ipotesi, atteso che la censura dedotta dalla ricorrente è incentrata sull’omesso oscuramento della dicitura «in sconto merce», riportata nella versione dell’offerta economica inserita nella busta tecnica, che costituirebbe un c.d. “riferimento economico” non ammesso secondo la lex specialis.
Sul punto, deve chiarirsi che il c.d. sconto merce è una riduzione di prezzo concessa dal fornitore al cliente prima che avvenga la vendita, la quale si sostanzia in un incentivo offerto dal primo al secondo quando si contrattano grandi quantità di beni, ovvero quando si punta alla fidelizzazione della controparte contrattuale ovvero in occasione di promozioni commerciali.
Tale sconto non viene contabilizzato in quanto è applicato al prezzo di listino, determinando il prezzo effettivo di vendita. Ne è riprova indiretta la previsione di cui all’art. 15, comma 1, n. 2), d.P.R. 633/1972, a mente della quale, ai fini i.v.a., non concorre “a formare la base imponibile […] il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata”.
Se dunque è questa la natura dello sconto merce, non è condivisibile la tesi della ricorrente per la quale la sola indicazione della sua applicazione – destinata a concretizzarsi in una riduzione, dall’entità incerta, del prezzo dei beni offerti – sarebbe idonea a sviare la Commissione di gara nell’assunzione delle proprie determinazioni.
D’altro canto – come osserva la stessa ricorrente – nel disciplinare di gara, all’art. 15, è precisato che l’offerta tecnica deve contenere “g) Copia dell’offerta economica contenente l’elenco e la descrizione di tutti i prodotti offerti, con indicazione del codice commerciale, REF, CND, RDM, senza indicazione dei prezzi”, il che, all’evidenza, è avvenuto con l’oscuramento totale delle colonne intestate «Prezzo di listino a confezione», «% di sconto sul prezzo di listino» e «Prezzo offerto a confezione».
In estrema sintesi, i prezzi non sono stati esposti né erano ricavabili in ragione di uno sconto merce di cui, peraltro, non era visibile la relativa percentuale e che, conseguentemente, per le modalità secondo cui normalmente è calcolato, non può costituire nemmeno uno dei «riferimenti economici» propri dei documenti inseriti nelle buste tecniche, capaci di determinare da soli l’esclusione dalla procedura di gara in ragione di quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 15 del disciplinare di gara.
2. Alla luce delle considerazioni che precedono, che conducono alla reiezione della domanda di annullamento, va respinta anche la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente principale, attesa l’assenza di un danno ingiusto.
3. Il rigetto del ricorso principale rende improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza d’interesse.
4. In applicazione della regola della soccombenza, le spese del presente giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico della ricorrente.
TAR VENETO, III – sentenza 24.11.2025 n. 2159