La società Sorgente s.r.l. ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, della nota, prot. n. 159215 del 03.09.2025, a firma del Direttore del Distretto di Casarano della Asl di Lecce, avente ad oggetto “Comunicazione di modifica ordini NSO per fatturazione prestazioni OSS con IVA al 22% – Servizio di cure domiciliari, assistiti del Distretto di Casarano”.
A sostegno del ricorso, essa ha proposto i seguenti motivi:
1)Violazione della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Lecce n. 321 del 13/03/2025 e dell’accordo contrattuale. Incompetenza. Violazione del principio generale del contrarius actus nel regime di autotutela dei provvedimenti amministrativi. Violazione e falsa applicazione L. n. 241/1990. Difetto di motivazione e istruttoria. Eccesso e sviamento di potere. Erroneità presupposti. Violazione del giusto procedimento. Mancato avvio del procedimento. Contraddittorietà e illogicità dell’azione amministrativa. Violazione principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa. Disparità di trattamento.
2) Violazione ed errata applicazione dell’art. 10, commi 18 e 27-ter, del D.P.R. 26/10/1972 n° 633 e s.m.i. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Violazione degli artt. 32 della Costituzione Repubblicana, dell’art. 22 del D.P.C.M. 12/1/2017 sui L.E.A. e dei principi fondamentali in materia di assistenza sanitaria e sociosanitaria. Violazione art.88 del R. R. pugliese n. 4/2007 e s.m.i. e delle “Linee guida regionali per le cure domiciliari integrate”, allegate alla D.G.R. n. 630/2015. Eccesso di potere per irrazionalità manifesta, disparità di trattamento e difetto assoluto di motivazione.
3) Violazione ed errata applicazione dell’art. 11 della Legge 27/7/2000 n° 212 (Statuto dei diritti del contribuente) e s.m.i. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Violazione del diritto alla privacy e delle norme sul diritto alla riservatezza nei rapporti tra soggetti contraenti. Sviamento di potere. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Violazione L. n. 241/1990.
La Asl di Lecce, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Puglia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze si sono costituiti in giudizio, eccependo in rito, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice adito.
Alla camera di consiglio del 22.10.2025 il ricorso, previo avviso di inammissibilità ai sensi dell’art. 73, 3 comma, c.p.a., è stato trattenuto in decisione anche ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
La controversia oggetto di ricorso, come eccepito dalle Amministrazioni resistenti, non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Infatti, la nota gravata – recante l’invito alla ricorrente, in qualità di società di capitali, ad applicare, l’iva al 22% ai sensi del D.lgs. n. 633/1972, sull’importo delle prestazioni OSS dalla stessa erogate – non costituisce, contrariamente all’assunto attoreo, atto autoritativo unilaterale modificativo del prezzo contrattuale, come tale idoneo a radicare la giurisdizione in capo all’autorità giudiziaria amministrativa.
Nello specifico, infatti, l’oggetto del contendere – sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione del regime di esenzione Iva previsto dall’art. 10, c. 1, n. 18 e n. 27- ter del D.lgs. n. 633 del 1972 – involge posizioni giuridiche di diritto soggettivo afferenti alla fase esecutiva del contratto e come tali sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dal riferimento attoreo alla risposta resa dall’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello presentata dalla Asl di Lecce; e ciò in considerazione dell’art. 6, comma 1, del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 che esclude per quanto d’interesse, l’impugnabilità delle risposte agli atti di interpelli di cui all’art. 11 della Legge, 27 luglio 2000, n 212.
Sotto diverso profilo, deve rilevarsi come non sussistono i presupposti per la devoluzione della controversia dinanzi al giudice tributario.
L’art. 2, comma 1, del D.Lg. 31 dicembre 1992, n. 546 dispone la devoluzione alla giurisdizione tributaria della generalità delle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati.
L’art. 19 del medesimo D.lgs. n. 546/1992, rubricato “Atti impugnabili e oggetto del ricorso” contiene un elenco non tassativo degli atti impugnabili dinanzi le Commissioni Tributarie Provinciali. (cfr. Cass. Civ., n. 27582/2018; id. n. 26129/2017)
Secondo condivisibile giurisprudenza, ai fini del radicamento della giurisdizione tributaria: “è necessaria, da una parte, l’afferenza della controversia ad una questione di natura tributaria e, dall’altra, l’adozione da parte dell’Amministrazione Finanziaria di un atto con il quale la stessa porti a conoscenza del soggetto passivo una ben individuata pretesa tributaria, della quale siano analiticamente specificati i presupposti fattuali e giuridici (retta da una manifestazione di volontà impositiva pretensiva od oppositiva. (Cass. Civ., n. 13548/2015; n. 18008/2006),
Nel caso di specie, la nota impugnata non si sostanzia in un atto di imposizione tributaria in danno del ricorrente.
Né elementi di segno contrario posso trarsi dal richiamo alla procedura di interpello dell’Amministrazione finanziaria attivata dalla Asl resistente collocandosi la stessa in una fase precedente a quella dell’adempimento di una obbligazione tributaria; obbligazione questa che, come sopra detto, difetta nel caso in esame.
Pertanto, in materia di un diritto soggettivo – quale quello di cui si discorre – afferente alle modalità di fatturazione dei corrispettivi maturati e regolarmente pattuiti, in assenza di un atto di imposizione tributaria dell’Amministrazione finanziaria, la giurisdizione non può che appartenere al giudice ordinario.
In conclusione, sulla presente controversia va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale adito, dovendosi indicare nel giudice ordinario l’autorità munita di giurisdizione in materia, dinanzi alla quale la controversia potrà essere riassunta entro il termine di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.
Quanto alle spese, la natura in rito della decisione ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti.
TAR PUGLIA – LECCE, II – sentenza 24.10.2025 n. 1415