Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Azienda di famiglia e diritto di prelazione

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Azienda di famiglia e diritto di prelazione

1.- Con il primo motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c. si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 230 bis c.c. perché la Corte di appello aveva errato nel ritenere incompatibile con l’istituto dell’impresa familiare la sospensione della posizione lavorativa del singolo partecipante, affermando che l’interruzione della prestazione lavorativa fa venir meno la partecipazione all’impresa familiare e, quindi, il diritto di prelazione, quando, al contrario, solo la liquidazione della quota recide in maniera definitiva ed irretrattabile il vincolo con l’impresa medesima.

1.1. Il motivo è infondato, nei termini di seguito precisati, anche ai sensi dell’art.3844 comma c.p.c.

In realtà – nonostante alcuni impropri riferimenti alla sospensione dell’attività lavorativa e ad una sua asserita incompatibilità con l’istituto della partecipazione all’impresa familiare – deve ritenersi che la Corte abbia voluto sostenere, ed abbia in effetti sostenuto, che solo la definitiva cessazione della collaborazione (ovvero del rapporto del familiare con l’impresa familiare) determina il diritto alla liquidazione e con esso l’estinzione del diritto di prelazione riconosciuto dall’art.230bis, 5 comma c.c.

Basti osservare che, come risulta dalle riportate premesse in fatto, la Corte ha accertato che la ricorrente aveva interrotto la sua attività nell’azienda di famiglia alla fine del 2008 senza più riprenderla e puntava ad ottenere soltanto la liquidazione della c.d. quota di partecipazione.

Come questa Corte ha già accertato con la sentenza n. 17639/2016 (richiamata dalla stessa Corte di appello), “in tema di lavoro familiare, ai fini dell’individuazione del limite temporale del perdurare del diritto di prelazione e riscatto di cui al comma 5 dell’art. 230 bis c.c. deve aversi riguardo, in virtù del rinvio all’art. 732 c.c., al momento della liquidazione della quota, il quale coincide con il consolidarsi, alla cessazione del rapporto con l’impresa familiare, del diritto di credito del partecipe a percepire la quota di utili e di incrementi patrimoniali riferibili alla sua posizione, restando irrilevante la data del passaggio in giudicato della sentenza che su quel diritto ha statuito, in ragione del prodursi degli effetti della medesima alla data dello scioglimento del rapporto”.

Occorre dunque chiarire, in diritto, che la mera sospensione della prestazione non è di per sé incompatibile con la partecipazione all’impresa familiare e che solo con la cessazione definitiva della partecipazione all’impresa familiare maturi il diritto alla liquidazione e cessi anche alla stessa data il diritto di prelazione.

Ora va pure ricordato che l’art.230 bis c.c. stabilisce che il diritto di partecipazione “può essere liquidato in danaro alla cessazione per qualsiasi causa della prestazione del lavoro ed altresì in caso di alienazione dell’azienda”; e giova perciò evidenziare che la predetta “partecipazione” del collaboratore familiare altro non è che il diritto ad una quota di utili, beni, incrementi (ivi compreso l’avviamento) maturati in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (cfr. Cass. n. 6721 del 15/03/2017 e n. 27108 del 15/11/2017).

Occorre quindi chiarire sul punto che allo scopo di individuare il termine finale del diritto al riscatto, non rilevi il momento (successivo) della materiale e concreta liquidazione della quota di partecipazione, costituente un diritto di credito la cui liquidazione potrebbe seguire a lunga distanza dalla data della maturazione del diritto che si verifica, come già detto, con la cessazione della collaborazione, data in cui lo stesso diritto si consolida e diviene esigibile.

Ciò che, dunque, conta ai fini della determinazione del limite temporale del perdurare del diritto di prelazione e riscatto, è invero la cessazione dell’attività di lavoro a cui segue la successiva liquidazione.

Sul piano della ratio legis, sarebbe invero contraddittorio ed in contrasto con logica conservativa (e produttivistica) dell’azienda – che presiede allo stesso istituto del diritto di prelazione a favore del familiare – attribuire rilevanza ai fini dell’estinzione del diritto di prelazione al momento della liquidazione del diritto di credito (il che può anche avvenire a distanza di molto tempo alla cessazione, anche a seguito di una eventuale controversia giudiziale) piuttosto che al momento precedente che segna la cessazione della prestazione dell’attività di lavoro per qualsiasi causa da parte del familiare.

Oltre tutto, sul piano soggettivo, la legge (art. 230 bis,5 comma c.c.) è pure esplicita nell’attribuire il diritto di prelazione ai “partecipi di cui al primo comma” dell’art. 230bis c.c. e quindi soltanto “ai familiari che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare”; confermando, anche per tale via, che il diritto di prelazione può essere attribuito solo se persista il fatto concreto relativo alla prestazione di un’attività di lavoro continuativa, che viene meno ovviamente soltanto con la cessazione definitiva della medesima condizione di fatto (a prescindere quindi tanto da una mera sospensione, tanto da una eventuale futura liquidazione del diritto di credito).

Il diritto di riscatto ex art 230bis c.c. va quindi attribuito ai familiari che sono partecipi all’impresa col lavoro (nell’azienda o nella famiglia), i quali dovranno poi esercitarlo nei termini e nei modi stabiliti dall’art.732 c.c. richiamato dalla medesima norma.

2. Con il secondo motivo si deduce ex art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, perché la Corte non avrebbe tenuto conto di alcuni fatti decisivi (come l’assenza di atti di recesso dall’impresa familiare; l’assenza di liquidazione degli utili) che se presi in considerazione e correttamente valutati avrebbero confermato la mera sospensione della collaborazione (limitata nel tempo, oltretutto, per il solo anno 2009 per motivi di salute della G.M.G.) che, quindi, non poteva ritenersi definitivamente interrotta.

3. Con il terzo motivo si sostiene ex art.360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1324 e 1362 c.c. perché la Corte di appello avrebbe commesso un errore interpretativo degli atti unilaterali, con specifico riferimento alla comunicazione del 19.1.2009 inoltrata dalla G.M.G. per il tramite del proprio legale in cui manifestava la propria volontà di sospendere temporaneamente la collaborazione dell’impresa familiare per ragioni di salute (chiedendo di esercitare i suoi diritti di partecipazione all’impresa) e non già di interrompere la sua partecipazione alla stessa.

3.1. Il secondo ed il terzo motivo, da valutarsi unitariamente per la connessione delle censure, sono rivolti ad una rivisitazione degli accertamenti di merito e dei fatti e come tali essi sono inammissibili. Nel caso in esame la Corte ha valutato complessivamente le prove prodotte ed il comportamento delle parti e con una motivata valutazione di merito ha attribuito maggiore valore ai fini della soluzione della questione ad alcuni elementi di prova piuttosto che ad altri.

Come è noto, il potere di selezionare e valutare le prove idonee ai fini della dimostrazione del fatto appartiene al giudice di merito e non può essere sindacato in questa sede di legittimità; mentre i motivi in oggetto, sotto l’apparente deduzione di error in iudicando o in procedendo, denunciano vizi relativi all’accertamento dei fatti, alla valutazione delle prove ed alla individuazione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione; valutazione che la Corte di merito come già rilevato ha effettuato motivatamente, sottoponendo al proprio prudente e discrezionale vaglio critico le emergenze probatorie prodotte dalle parti.

Questa Corte di legittimità non potrebbe sostituirsi al giudice di appello e ritenere inesistenti le circostanze di fatto dichiarati esistenti dalla Corte di appello e necessarie per integrare la fattispecie giuridica rilevante ai fini della sospensione piuttosto che della cessazione della collaborazione; e quindi ripetere le valutazioni delle circostanze di fatto, o riesaminare il materiale probatorio o il contenuto degli atti già valutati in maniera motivata dalla Corte d’appello.

Nel caso in esame peraltro, i medesimi motivi, laddove reclamano pure l’omessa valutazione di “alcuni fatti decisivi”, incorrono in un ulteriore vizio di inammissibilità atteso che la Corte di appello ha valutato il fatto storico dedotto relativo alla intervenuta cessazione della collaborazione pervenendo ad una conclusione differente da quella ipotizzata dalla ricorrente. Come è noto il nuovo testo dell’art.360 n. 5 c.p.c. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto decisivo, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (v., tra molte, Cass. SS.UU. n. 3670 del 2015 e n. 14477 del 2015Cass. n. 21439 del 2015).

4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. posto che la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine a domande subordinate formulate dalla ricorrente in primo grado e riproposte con la memoria di costituzione in appello.

4.1. Il motivo è fondato avendo la ricorrente richiamato nella propria memoria di costituzione in appello “tutte le domande e richieste gradatamente proposte in sede di ricorso ex art. 414 c.p.c. anche sotto il profilo istruttorio che devono intendersi espressamente qui richiamate, trascritte e riproposte”.

Pur dinanzi a tale chiara ed espressa volontà di riproposizione di tutte le domande subordinate già avanzate in primo grado, la Corte di appello ha affermato il contrario sostenendo che la ricorrente intendesse rinunciare alla domanda subordinata relativa alla liquidazione della quota, violando così gli artt. 112 e 346 c.p.c. che impongono al giudice di provvedere su tutte le domande ed eccezioni che la parte, pur pienamente vittoriosa in primo grado, abbia riproposto in appello (cfr. Sez. U. n. 13195 del 25/05/2018: “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo”).

5.- Per le ragioni esposte va quindi accolto il quarto motivo di ricorso mentre vanno rigettati gli altri; con enunciazione del seguente principio di diritto: “In tema di lavoro nell’impresa familiare, ai fini dell’individuazione del limite temporale del perdurare del diritto di prelazione sull’azienda, che l’art. 230 bis5 comma c.c. riconosce ai partecipi che, ai sensi del primo comma, prestano la propria attività di lavoro in via continuativa nella famiglia o nell’impresa familiare, si deve avere riguardo al momento della cessazione definitiva dell’attività di lavoro e non tanto dell’eventuale successiva liquidazione della quota di partecipazione, che costituisce soltanto un diritto di credito del partecipe”.

6.- La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione al motivo accolto con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo il quale dovrà procedere alla prosecuzione della causa in conformità agli indicati principi e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

7.- Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

Cass. civ., lav., ord., 22.12.2025, n. 33596

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