Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Asta pubblica, richiesta di chiarimenti di un concorrente e proroga del termine di presentazione dell’offerta disposta dalla P.A. procedente

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Asta pubblica, richiesta di chiarimenti di un concorrente e proroga del termine di presentazione dell’offerta disposta dalla P.A. procedente

1. Con decisione a vendere n. 26 adottata in data 12 marzo 2025, il Ministero della Difesa, Agenzia Industrie Difesa, decideva di procedere all’alienazione tramite asta pubblica di n. 1219 armi portatili non più in uso, messe a disposizione dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

In data 18 marzo 2025 veniva pubblicato il relativo Avviso di asta pubblica per la vendita delle armi dismesse, ai sensi del Regio Decreto n. 827 del 1924, per un valore complessivo pari ad Euro 380.000,00, I.V.A. esclusa, ai soggetti interessati e dotati dei necessari requisiti legali (doc. 1 ric.).

La gara si sarebbe svolta interamente sulla piattaforma ASP di Acquisti in Rete PA.

L’avviso di gara fissava, tra l’altro, i seguenti termini:

– 24 marzo 2025, ore 10:00, per la proposizione di quesiti scritti (art. 6 dell’Avviso, “Documentazione, informazioni e chiarimenti”, il quale prevedeva che i chiarimenti richiesti sarebbero stati forniti dalla Stazione Appaltante prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte);

– 27 marzo 2025, ore 10:00, per la presentazione (a pena di irricevibilità) delle offerte.

2. In data 26 marzo 2025 (alle ore 18:29) presentava domanda di partecipazione la società, odierna ricorrente, The Four Company S.r.l. (doc. 3 ric.), che aveva già esperito, in data 25 marzo 2025, il sopralluogo preventivo (c.d. Bidder’s survey).

3. Successivamente, in data 27 marzo 2025, alle ore 10:04, veniva pubblicata sulla piattaforma un comunicato della Stazione Appaltante (doc. 4 ric.), con il quale si informava della avvenuta proroga del termine per la presentazione delle offerte, al fine di consentire alla S.A. di fornire “adeguata risposta” ai chiarimenti pervenuti in ossequio al principio di trasparenza e “par condicio”; il termine veniva quindi prorogato al 3 aprile 2025, ore 10:00.

4. La società The Four Company S.r.l. inviava in data 2 aprile 2025 apposita nota alla Stazione Appaltante (doc. 5 ric.), con la quale censurava la disposta proroga dei termini, ritenendo che ne difettassero i presupposti giuridici e riservandosi ogni azione in merito.

Nella risposta fornita in data 9 aprile 2025 (doc. 6 ric.) la S. A. precisava che nel caso di specie si trattava di un contratto attivo della Pubblica Amministrazione, con conseguente inapplicabilità puntuale delle previsioni del Codice dei contratti pubblici. Nel contempo l’Agenzia Industrie Difesa (di seguito AID) affermava di aver improntato la propria condotta (al fine di garantire il più ampio rispetto dei principi di par condicio, trasparenza e di risultato) alle norme contenute nel D.Lgs. 36/2023, in applicazione del principio di eterointegrazione normativa.

5. In data 9 aprile 2025, venivano pubblicati tramite MePA gli esiti della gara in questione (doc. 7 ric), dai quali risultava che due sole società avevano partecipato, l’odierna ricorrente e la società Nuova Jager S.r.l.; quest’ultima risultava aver presentato la propria domanda di partecipazione soltanto in data 2 aprile 2025, ore 12:15 (doc. 8 ric.), avendo beneficiato, quindi, dell’avvenuta proroga del termine per la presentazione delle offerte.

6. L’esito della selezione era il seguente: aggiudicazione alla Nuova Jager S.r.l. per l’offerta di un corrispettivo globale di acquisto di Euro 401.000,00, appena superiore al prezzo di Euro 400.991,20 offerto dalla seconda classificata The Four Company.

7. Quest’ultima presentava il 10 aprile 2025 apposita istanza di accesso a tutti gli atti della gara ottenendo tempestivamente la documentazione richiesta (doc. 9 ric.).

8. Con ricorso notificato al Ministero della Difesa (AID) e alla Nuova Jager S.r.l. in data 8.5.2025 e depositato il giorno 19 successivo, la The Four Comany S.r.l. ha adito questo Tribunale domandando l’annullamento dell’aggiudicazione per i seguenti motivi:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 13 II CO. COD. APP., ART. 92 COD. APP., ART. 97 COST, CONSIDERANDO 81 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE, LEX SPECIALIS), ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, VIZIO DI MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA CONCESSIONE DELLA PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

In assenza di un presupposto normativo, sia generale che speciale, che consentisse alla Stazione Appaltante di concedere la proroga del termine, quest’ultima deve ritenersi del tutto arbitraria e tale da configurare, pertanto, un autentico eccesso di potere.

Ciò sarebbe, nella specie, di particolare evidenza poiché la proroga del termine per le offerte non è stata richiesta da alcuna impresa ma decisa d’ufficio dall’AID a fronte di una richiesta di chiarimenti pervenuta con congruo anticipo in data 20 marzo 2025; la Stazione Appaltante ha incomprensibilmente atteso l’intervenuta scadenza del termine (27 marzo) per rispondere al quesito (con una risposta che non era affatto impegnativa, considerata l’ovvietà del quesito stesso). Al riguardo la ricorrente evidenzia che, in ragione dei principi di efficienza e par condicio, non tutte le richieste di chiarimento possono portare ad una proroga dei termini, essendo invece necessario che tali chiarimenti riguardino “informazioni supplementari significative”, come affermato dall’art. 92 del Codice contratti richiamato dalla stessa Amministrazione; deriva da tale chiara previsione come sia necessario un duplice requisito affinché dei semplici chiarimenti possano portare ad una proroga: in primo luogo, gli stessi devono riguardare informazioni “supplementari” (cioè questioni non espressamente e chiaramente previste dal bando); in secondo luogo, è necessario che tali informazioni appaiano “significative” (con ciò intendendosi che le stesse debbano oggettivamente essere rilevanti per la formulazione dell’offerta).

I chiarimenti richiesti si traducevano, nella specie. nel seguente quesito: “se le armi, dopo l’aggiudicazione, devono essere deformate o distrutte dalla ditta aggiudicatrice.”. Peraltro venivano richiesti, non dalla Nuova Jager, ma da un soggetto che non ha poi neanche preso parte alla gara; difettavano, quindi, entrambi i requisiti previsti dall’art. 92 del Codice dei contratti, concernendo informazioni che non erano né supplementari né rilevanti.

La società ricorrente, per quanto precede, denuncia una radicale violazione del principio della par condicio dei partecipanti, avendo di fatto penalizzato un Operatore Economico diligente a favore invece di uno negligente: l’odierna ricorrente rispettava puntualmente tutte le scadenze del bando di gara e presentava tempestivamente la propria domanda di partecipazione; non così l’Operatore Economico poi risultato aggiudicatario, il quale, esperto professionale in un settore (commercializzazione delle armi) ove opera da molti anni, non aveva certo la necessità del suddetto chiarimento per poter partecipare e configurare correttamente la sua offerta.

2) VIOLAZIONE DI LEGGE, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, ECCESSO DI POTERE PER TARDIVITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLA PROROGA.

Il termine per la presentazione delle offerte scadeva il giorno 27 marzo 2025, alle ore 10:00. Da quanto risulta dalla piattaforma MePA, la proroga risulta formalizzata dalla S.A. in data 27 marzo 2025, ore 10:04.

L’atto di proroga è dunque successivo allo spirare del termine che si è inteso prorogare.

L’intervenuta proroga del termine dopo l’avvenuta scadenza di esso è contraria a principi consolidati che vedono il potere “de quo” ormai consumato una volta scaduto il termine e, inoltre, costituisce un vizio che potrebbe aver comportato “…anche una lesione della segretezza dell’offerta presentata dalla ricorrente, che è garantita dal sistema MePA sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte nonché, in caso di proroga, per tutta la durata della stessa.”.

9. In data 25.5.2025 si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa.

10. In data 26.5.2025 ha prodotto ulteriori documenti la società ricorrente.

11. In data 28.5.2025 si è tenuta la camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare, all’esito della quale la Sezione ha disposto, con ordinanza n. 3001/2025 la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti in epigrafe impugnati perché:

– “la pretesa della società ricorrente non appare, “prima facie”, destituita di fondamento laddove evidenzia che la proroga del termine per la presentazione delle offerte è stata disposta quando detto termine era ormai spirato ed è motivata in fatto (in modo che appare inadeguato) soltanto sulla base delle necessità di dare riposta ad una domanda di chiarimenti di un operatore economico che appariva (oggettivamente) di pronta e immediata soluzione e alla quale l’Amministrazione ha dato tardivo riscontro”;

–  “…tale condotta pone delle oggettive criticità in rapporto alla previsione dell’art. 12 della “lex specialis” che fissava espressamente la scadenza delle offerte al giorno 27 marzo 2025, ore 10:00, a pena di irricevibilità e al principio di imparzialità dell’azione amministrativa, poiché in tal modo si è consentito ad altra impresa (diversa da quella che aveva richiesto i chiarimenti) di rientrare in gioco dopo lo spirare del termine”.

12. In data 25.6.2025 si è costituita in giudizio la controinteressata Nuova Jager S.r.l. la quale ha, in primo luogo, eccepito il mancato rispetto dei termini per la fissazione della camera di consiglio cautelare la quale è stata fissata nel presunto rispetto del “termine breve” proprio del rito appalti (anche perché come “rito appalti” il ricorso era stato erroneamente iscritto da parte ricorrente) quando, in realtà, trattandosi dell’affidamento di un contratto di alienazione di beni mobili in mano pubblica e, cioè, di un contratto “attivo” della p.A., si è al di fuori dell’ambito applicativo del Codice Appalti di cui al d.lgs. n. 36 del 2023 e del corrispondente rito abbreviato di cui all’art. 120 c.p.a.

La controinteressata non ha però ritenuto di impugnare, per tale motivo, l’ordinanza cautelare cha pure ha accolto la domanda della società ricorrente.

13. È opportuno subito osservare che il vizio afferente al rito, pur correttamente segnalato dalla società controinteressata, è però da riferire alla sola fase cautelare che si è ormai esaurita con l’adozione della menzionata misura sospensiva e non ha, viceversa, alcuna conseguenza sul successivo sviluppo del giudizio e sul pieno esercizio del diritto di difesa della controinteressata, così come della resistente, che hanno potuto pienamente esercitare le proprie facoltà difensive nel giudizio di merito, nel quale risultano rispettati tutti i termini processuali, parametrati sul rito ordinario, esulando la presente fattispecie (affidamento di un contratto attivo della p.A.) dalla categoria degli “atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici…relativi a pubblici lavori, servizi o forniture” a cui fa riferimento l’art. 120, comma 1, c.p.a.

14. Ciò chiarito sulla questione processuale, si rileva che, nelle proprie difese, la società controinteressata ha contro-dedotto quanto segue:

– l’articolo 6 dell’Avviso prevedeva la possibilità, per gli operatori economici potenzialmente interessati, di chiedere chiarimenti all’Amministrazione e di poterlo fare fino alle ore 10:00 del 24/03/2025, avvalendosi della piattaforma telematica; le risposte alle richieste di chiarimenti, viceversa, potevano essere fornite dalla S.A. sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (ore 10:00 del 27/03/2025);

– l’articolo 6 non è stato impugnato dalla ricorrente;

– se l’Amministrazione non avesse differito il termine di presentazione delle offerte senza avere fornito risposta alla richiesta di chiarimento (il quale, come visto, era stato chiesto tempestivamente da una impresa terza), la gara sarebbe stata viziata proprio perché, in tal caso, l’apertura delle offerte sarebbe avvenuta in violazione di un espresso disposto normativo previsto dall’Avviso a cui le partecipanti si erano obbligate a sottostare;

– la proroga, in altri termini, doveva essere concessa per rispettare la clausola che prevedeva la necessaria risposta a qualsivoglia chiarimento richiesto dai potenziali partecipanti, prima della presentazione delle offerte;

– anche con riferimento al più restrittivo articolo 92 d.lgs. 36 del 2023 (che riproduce l’ art. 79 del D. Lgs. n. 50/2016), la giurisprudenza ha chiarito che in presenza di quesiti tempestivamente proposti, a cui non è stata data risposta nei termini, la proroga o la riapertura dei termini costituisce atto vincolato, sicché non è configurabile un vizio di eccesso di potere per sviamento;

– cita le affermazioni dell’ANAC secondo cui “la concessione di una proroga dei termini rientra nella piena discrezionalità dell’amministrazione che valuta l’opportunità di concedere una proroga del termine fissato per la presentazione delle offerte, tenuto conto dell’opportuno bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, nonché delle specifiche circostanze di fatto del caso concreto, tra cui anche l’esigenza di concludere il procedimento entro un determinato periodo” (vd. Delibere Anac n.336 del 28 marzo 2018 e n. 1130 del 5 ottobre 2018)”;

– trattandosi di una procedura aperta (pubblicata on line con avviso il 18.3.2025) senza inviti, la concessione di un termine per offrire di soli nove giorni è palesemente contrario al principio appena enunciato; difatti, parte ricorrente avrebbe “approfittato del termine contrario al principio di favore per l’accesso al mercato, come dimostra il fatto che essa è stata l’unica offerente nel termine” (pag. 15 memoria controint.).

15. Parte resistente ha depositato i documenti afferenti alla procedura aperta per cui è causa in data 22.7.2025 e, successivamente, in data 6.9.2025, la propria memoria illustrativa.

All’udienza del 24 settembre 2025, dopo la discussione, il Collego ha trattenuto la causa in decisione.

16. La presente vertenza concerne la decisione a vendere n. 26 del 12 marzo 2025 con cui l’Agenzia Industrie Difesa (AID) ha disposto, ai sensi del R.D. 18 novembre 1924, n. 827, tramite asta pubblica in modalità Application Server Provider (ASP), la vendita di n. 1219 armi portatili non più in uso (dismesse), messe a disposizione dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Per quanto sopra esposto e non controverso tra le parti in causa, i fatti salienti della vicenda sono così sintetizzabili: in data 18 marzo è stata pubblicata sul portale la procedura di vendita n. 5184629, con il metodo delle offerte segrete al rialzo, con un prezzo a base d’asta pari ad Euro 380.000,00; l’avviso ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle richieste di chiarimenti al 24/03/2025 ore 10:00 e quello per la presentazione delle offerte al 27/03/2025, ore 10:00; il 20 marzo è pervenuta una richiesta di chiarimenti da parte di un operatore economico (che non ha poi preso parte alla selezione), a cui l’Agenzia ha dato riscontro tardivo soltanto il successivo 1 aprile, ben oltre il termine predetto del 27 marzo 2025.

Il 27 marzo, l’Agenzia ha disposto la proroga del termine per la presentazione delle offerte al 3 aprile 2025 ore 10:00.

La proroga è stata comunicata mediante pubblicazione sulla piattaforma nella apposita sezione, avvenuta lo stesso 27 marzo alle ore 10:04 (doc. 4).

Prima della scadenza del nuovo termine per la presentazione delle domande, l’odierna ricorrente, con nota del 2 aprile 2025 ha eccepito l’illegittimità e l’irritualità della proroga per le stesse ragioni che sono oggi ribadite e approfondite con il ricorso in esame.

Il successivo 9 aprile l’AID, nel riscontrare la predetta nota, ha rappresentato i presupposti normativi oltre che fattuali sui quali si è basata la sua decisione di prorogare il termine di scadenza delle offerte.

17. Dagli elementi sopra passati in rassegna si perviene ad un primo assunto: il contratto che l’avviso di asta pubblica per cui è causa mira ad aggiudicare è la vendita, ai sensi del R.D. 18 novembre 1924, n. 827, di n. 1.219 armi portatili del Dipartimento Penitenziario, oggi non più in uso e, pertanto, concerne (non un appalto disciplinato dal d.lgs. n. 36 del 2023 ma) un “contratto attivo” della p.A., destinato cioè a produrre una entrata finanziaria a suo vantaggio e, in quanto tale, sottratto all’applicazione del Codice dei contratti pubblici che, all’art. 13, comma 2, stabilisce: “2.    Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.”.

Va osservato, nel contempo, che il comma 5 dello stesso art. 13 prevede che “5.    L’affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto [e, dunque anche il contratto di alienazione di armi per cui è causa] avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.” e, pertanto, dei principi del risultato (art. 1), della fiducia (art. 2) e dell’accesso al mercato (art. 3).

Non si applicano, invece, ai sensi del già menzionato comma 2 dell’art. 13, le specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici, a meno che non siano menzionate e recepite specificamente dagli atti di gara e, in ogni caso, nei limiti della compatibilità con i contratti pubblici di appalto, data la palese diversità causale tra quest’ultima categoria e quella dei cc.dd. contratti attivi.

18. Quest’ultimo aspetto è di primaria importanza per stabilire se l’AID abbia legittimamente disposto la proroga del termine e se, come dimostra di ritenere nella risposta data alla ricorrente con nota del 9.4.2025, l’atto di proroga debba ritenersi davvero “atto vincolato” alla cui adozione l’Agenzia era tenuta ai sensi di quanto prescritto dall’art. 92 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Precisamente, nella nota esplicativa de qua (doc. 6 ric.) l’AID afferma di avere agito “nel pieno rispetto dei principi sopra richiamati e delle normative, in particolare degli artt. 88 e 92 del D.Lgs. 36/2023”.

Si rammenta al riguardo che la prima disposizione richiamata prevede che “le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte (…)” mentre l’articolo 92 stabilisce espressamente l’obbligo di disporre la proroga del termine per la presentazione delle offerte, in misura adeguata e proporzionale, nel caso in cui “un operatore economico interessato a partecipare alla procedura di aggiudicazione abbia richiesto in tempo utile informazioni supplementari significative ai fini della preparazione dell’offerta e, per qualsiasi motivo, le abbia ricevute meno di sei giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle offerte”.

19. La tesi di parte resistente, come ribadita anche in corso di causa, è quindi che la menzionata proroga doveva essere obbligatoriamente disposta dall’Amministrazione quale atto vincolato, a fronte di un quesito tempestivamente formulato (anche se proveniente da impresa terza che non ha poi presentato domanda di partecipazione neanche nel termine prorogato) poiché “la mancata risposta, da parte di questa Agenzia, alle richieste pervenute sarebbe stata contraria ai dettati normativi del Codice, i quali mirano a garantire il rispetto dei principi del favor partecipationis e dell’accesso al mercato, risultando dunque in una violazione della par conditio competitorum” (vedi la citata nota AID del 9.4.2025).

Il Collegio non ritiene corretto tale tesi in quanto presuppone l’applicazione di una disposizione puntuale (quale è l’art. 92 del Codice dei contratti pubblici) che, viceversa: (i) era esclusa dal citato art. 13 (che come visto esclude l’applicazione delle disposizioni codicistiche ai contratti attivi della p.A., eccezion fatta per i generalissimi principi di cui ai primi tre articoli del d.lgs. n. 36 del 2023); (ii) non risultava materialmente recepita dall’Avviso per cui è causa.

Contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente e dalla società controinteressata, infatti, l’Avviso di Asta Pubblica dell’AID – che al punto 4 si limita a richiamare, nel quadro normativo di riferimento, soltanto l’art. 13, commi 2 e 5, del D.lgs. 36/2023, il D.P.R. n. 90 del 2010 (T.U.O.M.) e il Regolamento Generale di Contabilità di Stato (R.D. 827/1924) – al punto 6 prevedeva soltanto che “Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma www.acquistinretepa.it (Sezione Vendi – Altri Bandi) e sul sito istituzionale https://www.difesa.it/aid/bandi-di-gara/elenco/index.html”.

Quindi è vero che AID si impegnava a fornire la risposta al chiarimento in tempo utile ma è anche vero che, nel caso in cui ciò (come nella specie) non si fosse verificato, l’Avviso non recepiva il dispositivo di automatica proroga del termine delineato dall’art. 92, comma 2, lett. a) sopra citato che peraltro riguarda l’ipotesi di richiesta, da parte di un operatore interessato, in tempo utile, di “informazioni supplementari significative ai fini della preparazione dell’offerta” laddove, per qualsiasi motivo, l’operatore stesso le abbia ricevute meno di sei giorni prima del termine stabilito.

Si è già detto che, trattandosi di specifica disposizione in materia di appalti, la stessa non può trovare applicazione diretta nella specie dove viene in considerazione un contratto attivo come tale “escluso” dall’ambito di operatività del Codice, né, ad avviso di questo Collegio, la sua applicazione doverosa può ritenersi “implicita” nel silenzio dell’Avviso (che, si ripete, al punto 6 prevedeva il dovere della S.A. appaltante di rispondere ma non contemplava anche l’obbligo di concedere la proroga in caso di mancanza di una risposta tempestiva).

20. Ad avviso del Collegio, in ogni caso, deve ritenersi che, anche ove si ammetta l’applicabilità nella specie (nonostante la mancanza di un recepimento esplicito nell’Avviso di asta pubblica) dell’art. 92 d.lgs. n. 36/2023 in tema di proroga dei termini (il che, per quanto precede, non appare condivisibile), parte resistente non poteva però sottrarsi dall’adottare una congrua motivazione per supportare la propria decisione.

Tale motivazione nella specie non si rinviene.

Infatti, anche nel caso in cui si aderisse alla tesi del carattere implicito, anche nel caso di specie, della regola della proroga del termine per la presentazione delle offerte (nell’ipotesi di tardivo/mancato riscontro al quesito formulato da un operatore economico), collegando tale proroga al principio di (massimo) accesso al mercato (art. 3 Codice dei contratti) e, quindi, interpretando in termini ampliativi la clausola di cui al punto 6 dell’Avviso (che, come visto, prevedeva espressamente il solo dovere di dare risposta a qualsivoglia chiarimento richiesto dai potenziali partecipanti, prima della presentazione delle offerte, senza far cenno alla prorogabilità dei termini) va osservato, tuttavia, che, ai sensi dello stesso art. 92, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 36/2023 la proroga proporzionale dei termini non costituisce un “automatismo” indefettibile ma richiede comunque una motivazione.

Si evince infatti dalla disposizione menzionata che la proroga non è destinata a scattare obbligatoriamente in presenza di qualsiasi quesito sulla “preparazione dell’offerta” e in mancanza di risposta della S.A. (almeno) sei giorni prima del termine di presentazione delle offerte.

La disposizione in commento, invero, contempla quale presupposto della proroga l’ipotesi seguente: “a) se un operatore economico interessato a partecipare alla procedura di aggiudicazione abbia richiesto in tempo utile informazioni supplementari significative ai fini della preparazione dell’offerta…”.

Come opposto da parte ricorrente nel primo motivo, in ragione dei principi di efficienza e par condicio, non tutte le richieste di chiarimento (tardivamente riscontrate) conducono necessariamente ad una proroga dei termini, ma soltanto i chiarimenti concernenti “informazioni supplementari significative”, secondo la testuale dizione dell’art. 92 del Codice contratti richiamato dalla stessa Amministrazione nella motivazione elaborata con nota del 9.4.2025 (pertanto “postuma” in quanto successiva allo scarno comunicato sulla piattaforma telematica dedicata alla gara).

Deriva da tale previsione normativa la necessarietà di un duplice requisito affinché dei semplici chiarimenti possano portare ad una proroga: (a) gli stessi devono riguardare informazioni “supplementari”, ossia investire questioni non espressamente e chiaramente previste e risolte dal bando, onde evitare chiarimenti meramente tautologici o pretestuosi o inutili; (b) le informazioni richieste debbono inoltre essere “significative”, quindi oggettivamente rilevanti per la formulazione dell’offerta.

Come detto, nella specie l’unica richiesta di chiarimenti pervenuta nella gara in disamina è stata presentata in data 20 marzo 2025 dalla società Manifattura Battaglia S.r.l. (la quale non ha poi prodotto alcuna offerta di acquisto) che la ha così testualmente formulata: “Buongiorno, con la presente a chiederVi se le armi, dopo l’aggiudicazione, devono essere deformate o distrutte dalla ditta aggiudicatrice. In attesa di un Vs cortese riscontro porgiamo. Cordiali Saluti”

Il quesito concerne un profilo che appare, in effetti, “ovvio” nel senso che esso investe una questione che, per un soggetto imprenditoriale del settore (commercio di armi), doveva apparire risolta implicitamente dalle regole dell’asta pubblica e dall’oggetto di essa.

Non si comprende bene il senso della domanda, in considerazione della totale assenza di una tale prospettiva (la distruzione delle armi) nella “lex specialis” e della previsione di un prezzo a base d’asta non indifferente (che avrebbe reso del tutto anti-economica una successiva distruzione del materiale la quale richiede, a sua volta, un iter complesso ed oneroso).

In secondo luogo, come rilevato da parte ricorrente, tra i requisiti di partecipazione richiesti agli Operatori Economici, vi era, al punto 7, il necessario possesso della licenzia prefettizia di cui all’art. 28 del T.U.L.P.S., norma che prevede che i soggetti titolari di tale licenza sono autorizzati alla detenzione e vendita di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, precisando poi come con la licenza di produzione siano consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte. Peraltro, sempre il citato art. 7 dell’avviso di gara prevedeva per gli Operatori Economici Esteri il rilascio dell’autorizzazione all’esportazione da parte delle Autorità competenti del materiale oggetto della procedura.

Di fronte a tali elementi oggettivi e testuali tali da rendere ovvia una risposta negativa della S.A. sul quesito, deve escludersi che le informazioni richieste avessero carattere davvero “supplementare” (cioè ulteriore rispetto a quanto già evincibile dagli atti della procedura) o “significativo” (ai fini della formulazione di una offerta che, in nessun caso, doveva preoccuparsi di una successiva distruzione dei materiali) e, quindi, tale da giustificare il superamento di un presidio di garanzia della “par condicio” e della trasparenza tra i concorrenti, quale deve ritenersi (non la proroga ma) il termine per offrire, fissato ugualmente e perentoriamente per tutti gli operatori economici “ex ante”, certamente vincolante per la S.A. e per tutti i concorrenti.

La scelta di disapplicarlo si rivela particolarmente gravosa se si pensa che è stata, oltretutto, adottata quando il termine era già spirato (seppur di pochi minuti).

21. Per tutto quanto precede la stessa spiegazione fornita dall’AID (peraltro ex post, cioè con nota del 9.4.2025 successiva alla adozione della proroga) non costituisce motivazione adeguata a supportare la decisione in quanto assume a proprio presupposto l’esistenza di un vincolo a disporre la proroga, in realtà inesistente in presenza di un quesito non riscontrato tempestivamente, a prescindere dalla sua significatività.

Per quanto sopra esposto, viceversa, tale vincolo, oltre a non sussistere nella specie, dove non trovava applicazione diretta il citato art. 92 d.lgs.n. 36 del 2023 e mancava una previsione in tale senso contenuta nella “lex specialis”, non poteva derivare dall’art. 92 o dai principi della materia nemmeno in termini di eterointegrazione dell’Avviso, poiché, anche in tale denegata ipotesi, si richiedeva alla S.A. di motivare le ragioni di una scelta, legittima solo se fondata sul carattere “significativo” e non scontato delle informazioni richieste (requisiti nella specie mancanti).

22. Il vizio di motivazione carente dedotto da parte ricorrente, dunque, sussiste e viene ad aggravarsi ove si ponga mente al fatto che, in realtà, la proroga è stata soltanto comunicata mediante la piattaforma telematica con la pubblicazione in data 27.3.2025 del seguente breve messaggio (doc. 4 ric.): “Si comunica che si è proceduto a prorogare la scadenza della procedura in argomento al fine di consentire a questa Stazione Appaltante di predisporre adeguata risposta ai chiarimenti pervenuti in ossequio al principio di trasparenza e par condicio”.

Tuttavia non sembra esservi alla base di tale (mero) comunicato una determinazione motivata e sottoscritta da parte del competente organo della S.A.: quest’ultima non ha infatti depositato alcuna determinazione anteriore alla base del comunicato mentre l’unica motivazione approfondita (e in ogni caso “postuma”) può evincersi, non da un provvedimento amministrativo, ma dalla più volte citata risposta dell’AID datata 9.4.2025 e fornita singolarmente alla The Four Company, al solo scopo di dare risposta ai dubbi di legittimità dalla stessa sollevati successivamente alla proroga.

Pertanto, non vi è motivazione anteriore (ma solo postuma ed irrituale) e, invero, non è stato neanche allegato da parte resistente (e non è agli atti di causa, cfr. produzione documentale res. del 22.7.2025) il provvedimento che sarebbe alla base del comunicato, il quale non può considerarsi in alcun modo equivalente o sostitutivo del provvedimento mancante, trattandosi, per l’appunto, di una mera comunicazione priva di sottoscrizione.

23. Si osserva inoltre che né nel comunicato (proroga ) del 27 marzo 2025, né nella nota del RUP del 9.4.2025 (motivazione postuma) si fa alcun cenno ad un qualche malfunzionamento del sistema che avrebbe giustificato la riapertura dei termini di offerta.

24. Per tali ragioni il primo motivo è fondato e merita accoglimento.

25. Può ritenersi fondato anche il secondo motivo.

Non vi è dubbio che il termine in questione era perentorio e previsto dalla stessa S.A. a pena di “irricevibilità” dell’offerta.

Il Collegio condivide la giurisprudenza che ha avuto modo di osservare che la proroga di un termine (definito come perentorio dalla stessa lex specialis) può essere sì, in generale, accordata a determinate condizioni (v. supra), ma soltanto in pendenza del termine stesso, e non dopo la sua scadenza (cfr. T.A.R. Puglia – Lecce, sez. III, 17.09.2015, n. 2816; TAR Lazio, III, 20 luglio 2017, n. 8806).

Nel caso di specie, in cui il termine di presentazione delle domande era scaduto il 27 marzo 2023, alle ore 10:00 deve ritenersi che, dopo la sua scadenza, non sussistevano i presupposti oggettivi per una proroga, la quale presuppone che il termine non sia ancora scaduto. Ove poi si intenda la decisione assunta (superando il dato testuale usato dall’AID) come “riapertura dei termini”, comunicata dall’Amministrazione con messaggio sempre 27 marzo 2017 ore 10:04, ciò ha leso il principio della par condicio tra i concorrenti, favorendo la partecipazione di una impresa (la odierna controinteressata) che non si era attenuta (diversamente dalla ricorrente) alle disposizioni della “lex specialis”.

Anche il secondo motivo va quindi accolto.

26. Il Collegio, conclusivamente, accoglie il ricorso e, per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati che hanno determinato l’esito della procedura pubblica oggetto di causa relativa alla “vendita ai sensi del R.D. n. 827 del 1924, tramite Asta Pubblica su ASP, con il metodo delle offerte segrete al rialzo di armi portatili, non più in uso, messe a disposizione dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Valore Euro 380.000,00 (I.V.A. esclusa)” (di cui alla decisione del Ministero della Difesa, Agenzia Industrie Difesa, n. 26 del 12 marzo 2025 e all’Avviso di asta pubblica pubblicato in data 18 marzo 2025).

Per effetto della presente pronuncia, trattandosi di procedura alla quale hanno preso parte due sole concorrenti, il contratto dovrà essere assegnato alla seconda classificata e odierna ricorrente, società The Four Company S.r.l., a condizione della positiva verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti dall’Avviso pubblico e dai relativi allegati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

TAR LAZIO – ROMA, I BIS – sentenza 28.10.2025 n. 18757

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