1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 1746, co. 3, c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che la dichiarazione di responsabilità del 26/10/2012, rilasciata dal C.L., integrasse un patto vietato di star del credere e non piuttosto un riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c., con conseguente onere del C.L. di dare la prova contraria, e per avere ritenuto che l’onere della prova gravasse invece su essa società.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 1988 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di applicare l’inversione dell’onere della prova da tale norma espressamente prevista.
I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sono fondati.
Come esattamente già ritenuto dal Tribunale (v. ricorso per cassazione, pp. 7-8), la dichiarazione in questione è stata emessa non solo dopo la stipulazione del contratto di agenzia, ma altresì dopo che il C.L. aveva promosso gli affari sfociati poi negli ordini oggetto di quella dichiarazione ed infine dopo che quegli ordini erano rimasti inadempiuti sotto il profilo del pagamento del corrispettivo rispetto alla merce consegnata. Quindi giammai quella dichiarazione poteva integrare uno star del credere, che implica l’assunzione preventiva (nella specie insussistente) dell’obbligo di garanzia per gli eventuali e futuri affari non andati a buon fine.
Trattasi, più semplicemente, di una ricognizione di debito, con gli effetti propriamente processuali previsti dall’art. 1988 c.c. in termini di inversione dell’onere probatorio, sicché l’onere di dimostrare l’insussistenza del debito gravava sul C.L..
Al riguardo questa Corte ha più volte affermato che la ricognizione di debito non costituisce un’autonoma fonte di obbligazione, ma determina un’astrazione meramente processuale della causa debendi, che si traduce nell’inversione dell’onere della prova circa l’esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull’autore della ricognizione l’onere di allegare e di provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto (Cass. ord. n. 31818/2024; Cass. ord. n. 10464/2024).
Inammissibile è l’eccezione sul punto sollevata dal controricorrente, che insiste sulla asserita tempestività del suo disconoscimento della sottoscrizione di quel documento, tempestività invece espressamente esclusa sia dal Tribunale, sia dalla Corte territoriale, come sopra riportato. Pertanto sarebbe stato onere del C.L. – sul punto soccombente per espresso rigetto di quel suo motivo di appello da parte della Corte territoriale – proporre ricorso incidentale, anche solo nella forma condizionata. Tale onere non è stato adempiuto, con conseguente formazione del giudicato c.d. interno, non essendo quella del disconoscimento un’eccezione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. sez. un. n. 24172/2025).
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, per un nuovo accertamento alla luce del principio, secondo il quale, a fronte di una ricognizione di debito, rilevante ai sensi dell’art. 1988 c.c., in caso di persistente incertezza probatoria la regola residuale di giudizio è nel senso della sussistenza del debito e, quindi, della responsabilità del debitore.
3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte territoriale:
a) omesso di fare menzione della pendenza di un procedimento penale a carico del C.L. per il delitto di truffa in concorso con il C.;
b) omesso di considerare che proprio per tali ordini, oggetto della dichiarazione del 26/10/2012 da parte del C.L., essa società era receduta per giusta causa, ossia per fatto imputabile all’agente, senza che il C.L. avesse mai contestato la legittimità del recesso così operato.
Il motivo è assorbito, nel senso che oggetto del giudizio di rinvio sarà pure l’accertamento di tali circostanze ulteriori, qualora rilevanti e, quindi, da considerare.
4.- Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
Cass. civ., lav., ord., 20.01.2026, n. 1252