Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Appalto privato e decorrenza della prescrizione biennale dell’azione di garanzia

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Appalto privato e decorrenza della prescrizione biennale dell’azione di garanzia

l primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1667, comma terzo, c.c., per avere la Corte di merito fatto decorrere il termine biennale di prescrizione della garanzia dalla consegna delle opere, senza tener conto che i vizi non erano conoscibili al momento dell’ultimazione dei lavori, per cui la prescrizione poteva decorrere solo dalla scoperta, avvenuta con il deposito dell’ATP.

Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 1667 c.c., lamentando che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto che il termine biennale di prescrizione potesse decorrere anche dalla data di consegna dei pannelli, nel 2013, sebbene i vizi non fossero palesi.

Il primo motivo è fondato.

L’art. 1667, comma terzo c.c. dispone che la garanzia per i vizi e le difformità dell’opera appaltata si prescrive nel termine di due anni dalla consegna dell’opera ultimata.

Occorre anzitutto distinguere tra atto di “consegna” e atto di “accettazione” dell’opera: la consegna costituisce attività puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l’accettazione esige che il committente esprima (anche “per facta concludentia”) il gradimento dell’opera, potendone conseguire solo in tal caso l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità e il diritto al pagamento del prezzo (Cass. 19019/2017Cass. 15711/2013).

La presunzione di accettazione dell’opera di cui all’art. 1665, comma quarto, c.c. non opera, quindi, automaticamente dal momento della consegna, comunque effettuata, e non determina la decorrenza dei termini per far valere la garanzia, dovendo il giudice accertare, nel caso in cui il committente abbia chiesto la consegna (o, senza opposizione dell’appaltatore, si sia immesso nel possesso) omettendo di eseguirne la verifica, se abbia anche inteso rinunciare alla verifica nella convinzione che le obbligazioni dell’appaltatore siano state esattamente adempiute o abbia  voluto ottenere la disponibilità materiale dell’opera con riserva di eseguire ugualmente la verifica (Cass. 3959/1976; Cass. 1283/1965).

Ciò premesso, questa Corte ha inoltre costantemente affermato che la consegna dell’opera e la sua accettazione (anche se presunta a norma dell’art. 1665, comma terzo, c.c.), liberano l’appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente, i quali devono essere necessariamente esser fatti valere in sede di verifica o collaudo (Cass. 1590/1959; Cass. 2991/1962; Cass. 444/1962; Cass. 960/1966; Cass. 4061/1968;

Cass. 346/1970). Se invece i vizi sono occulti o non immediatamente rilevabili, l’appaltatore non è liberato dalla garanzia, salvo che i difetti non siano denunciati tempestivamente.

Peraltro, anche in caso di vizio palese, la prescrizione decorre dalla consegna definitiva dei lavori e non da eventuali consegne parziali (Cass. 1788/2009Cass. 18409/2025).

Se il vizio non è riconoscibile, la prescrizione del diritto alla garanzia inizia a decorrere dalla scoperta, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza non solo della loro esistenza, ma anche della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell’appalto mediante le necessarie indagini tecniche o dal diverso momento in cui tale piena conoscenza sia stata acquisita, la cui individuazione compete al giudice di merito (Cass. 14199/2017Cass. 26233/2013Cass. 18402/2009Cass. 15283/2005Cass. 1655/1986; Cass. 3752/1975).

La Corte ha invece fatto decorrere la prescrizione dalla ultimazione dei lavori, senza stabilire se il vizio fosse occulto o palese (ossia riconoscibile al momento della consegna) , soggiungendo che, ai fini della conoscenza dei difetti, era sufficiente che il committente avesse incaricato un tecnico per accertarne le cause, senza stabilire se al quel momento fosse già nota l’eziologia dei vizi, potendone conseguire un differimento del dies a quo al momento del deposito della relazione tecnica.

È perciò accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo, proposto in via gradata.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona, anche per la pronuncia sulle spese di questo giudizio.

Cass. civ., II, ord., 05.08.2025, n. 22649

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