– con il primo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 92, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023;
– il motivo è fondato e accolto, con assorbimento del secondo motivo di ricorso, alla luce delle seguenti osservazioni;
– l’art. 92, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 prevede che: “I termini di cui al comma 1”, cioè i termini per la presentazione delle domande e delle offerte “sono prorogati in misura adeguata e proporzionale: … b) se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara;”.
– in particolare il sub-criterio di valutazione 3.5, prima della modifica, prevedeva “l’assegnazione di numero 5 punti sul sistema di gestione, organizzazione e implementazione della pulizia quotidiana del lungomare e del tratto sino a Pietragrande incluso lo svuotamento giornaliero dei cestini esistenti e oggetto di fornitura nelle 4 mensilità estive”;
– a seguito della modifica il sub-criterio 3.5 prevede “l’assegnazione di numero 5 punti sul sistema di gestione, organizzazione e implementazione della pulizia quotidiana del Parco giochi posto al Viale Magna Grecia e della Villa Comunale lo svuotamento giornaliero dei cestini esistenti e oggetto di fornitura nelle 4 mensilità estive”;
– tale correzione costituisce una modifica significativa della documentazione di gara ai sensi dell’art. 92, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 36/2023;
– non può infatti parlarsi della correzione di un errore di battitura, che avrebbe costituito una modifica non significativa, perché nel caso di specie si è avuta una integrale sostituzione nella indicazione dei luoghi la cui offerta di pulizia quotidiana comporta l’assegnazione di un maggiore punteggio;
– in altre parole l’assegnazione di un maggior punteggio per la pulizia quotidiana del Parco giochi posto al Viale Magna Grecia e della Villa Comunale di Vallefiorita è stata di fatto prevista solo a seguito della modifica del 14 agosto, in quanto precedentemente non era in alcun modo logicamente prevedibile che il criterio di valutazione in questione, quando si riferiva al lungomare e al tratto fino a Pietragrande, volesse in realtà indicare il Parco giochi posto al Viale Magna Grecia e della Villa Comunale di Vallefiorita;
– poiché la modifica è significativa, la C.U.C. avrebbe dovuto prorogare i termini per la presentazione della domanda e delle offerte;
– non essendo ciò avvenuto, la mancata presentazione della domanda da parte della ricorrente è addebitabile alla C.U.C., e ciò vizia i successivi atti di gara e, in particolare l’aggiudicazione impugnata, che devono essere annullati, il che costituisce l’effetto demolitivo della presente sentenza;
– l’effetto conformativo della presente sentenza è invece l’obbligo per la C.U.C. di riaprire il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara;
– le spese seguono la soccombenza, vanno poste a carico della C.U.C. e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
TAR CALABRIA – CATANZARO, II – sentenza 25.09.2025 n. 1501