1. Con ricorso notificato in data 23/07/2025 (dep. in data 02/08/2025), Brick Edil 2020 s.r.l.s. ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, della lettera del 07 maggio 2025 prot. 2025/0004038 A.T.E.R. ricevuta in pari data; della determinazione direttoriale n. 160 del 12 maggio 2025 notificata in pari data; della lettera A.T.E.R. del 23 maggio 2025 prot. 41 notificata in pari data; della determinazione direttoriale n. 240 del 27 giugno 2025 notificata in pari data – con le quali è stata disposta la risoluzione del contratto di appalto n. 70/2023 del 24 ottobre 2023 “per grave violazione dei principi di correttezza e buona fede nonché per falsità documentale e grave inadempimento e inoltre in ottemperanza al disposto dell’art. 108 comma 2 lett. a) del contratto di appalto stipulato… di dare mandato agli uffici di procedere al recupero dell’importo di Euro 213.621,76 erogato a tiolo di anticipazione detratta la quota di lavori effettivamente eseguita, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno”.
1.1. Il ricorso è affidato alle seguenti doglianze:
I. “Violazione di legge-eccesso di potere” – in quanto la ricorrente avrebbe stipulato la polizza fideiussoria necessaria ai fini della richiesta anticipazione ai sensi dell’art. 35 comma 18 codice appalti tramite un operatore regolarmente operante in Italia in virtù di valido contratto di intermediazione;
II. “Eccesso di potere: contraddittorietà della determinazione n. 240 del 27 giugno 2025 rispetto alla comunicazione del 04 giugno 2025 prot. 44 ATER” – laddove A.T.E.R., dapprima, avrebbe sollecitato la ricorrente a provvedere alla messa in copertura della polizza inviatale come proposta, per poi dichiararne l’inidoneità e la non accettazione per il rischio assicurato;
III. “Violazione di legge: motivazione inesistente o incongrua con le risultanze istruttorie e documentali acquisite” – poiché l’amministrazione lamenterebbe la mancata indicazione, nella denuncia – querela proposta, dell’autore del reato, spettante, al contrario, alla magistratura inquirente;
IV. “Violazione di legge sotto altro aspetto: motivazione inesistente o incongrua con le risultanze istruttorie e documentali acquisite” – giacché A.T.E.R. farebbe riferimento, per la prima volta nella determinazione definitiva, alla bassa attendibilità in materia di sicurezza della società affidataria.
2. L’A.T.E.R. si è costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, e chiedendo, nel merito, il rigetto delle pretese avverse.
3. Alla camera di consiglio del 9 settembre 2025, è stato dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e, dopo la discussione, la causa è passata in decisione.
4. Preliminarmente deve essere rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso.
5. Osserva il Collegio che la parte ricorrente avversa la determinazione direttoriale n. 240 del 27 giugno 2025, con la quale A.T.E.R. ha dichiarato la risoluzione del contratto in questione, per grave violazione dei principi di correttezza e buona fede, per falsità documentale e grave inadempimento nonché in ottemperanza al disposto dell’art. 108 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.
5.1. Il contestato rimedio sinallagmatico è stato adottato dall’amministrazione sulla base della grave irregolarità delle polizze prodotte dalla società istante, successivamente alla conclusione del contratto, ai fini della richiesta anticipazione nella misura del 20% in virtù dell’art. 35 comma 18 del c.c.p., della conseguente compromissione dell’affidabilità della medesima, nonché della scarsa attendibilità quanto al rispetto della disciplina a tutela della sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, come riscontrata nel corso dell’esecuzione dei lavori e risultante dalla corrispondenza inviata dal RUP e dal CSE.
È quindi evidente che le vicende che hanno condotto alla pronunzia di risoluzione si sono svolte tutte dopo la stipulazione del contratto e che esse riguardano un inadempimento dell’appaltatore rispetto ad obblighi di produzione documentale volti a conseguire l’anticipazione del prezzo nonché ad obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro.
5.2. Ne deriva che è possibile fare qui applicazione della costante giurisprudenza della Corte regolatrice, per cui in tema di appalti pubblici, anche a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo n. 104 del 2010, sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo le controversie relative alla procedura di affidamento dell’appalto, mentre quelle aventi a oggetto la fase di esecuzione del contratto spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto riguardanti un rapporto di natura privatistica caratterizzato dalla posizione di parità delle parti, titolari di situazioni giuridiche qualificabili come diritti e obblighi (cfr. Cass. civ., sez. un., 31/01/2017, n. 2482; 3/05/2013, n. 10301; 6/09/2010, n. 19049). Tra queste controversie vanno annoverate quelle aventi a oggetto la risoluzione anticipata del contratto autoritativamente disposta dalla amministrazione committente, a causa dell’inadempimento delle obbligazioni poste a carico dell’appaltatore. Anche queste, infatti, attengono alla fase esecutiva, implicando la valutazione di un atto avente come effetto tipico lo scioglimento del contratto e, quindi, incidente sul diritto soggettivo dell’appaltatore alla prosecuzione del rapporto, accertamento di spettanza del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., sez. un., 10/01/2019, n. 489; 31/10/2022 n. 32148; in termini, Cons. Stato sez. III, 12/02/2020, n. 1084). Ciò in quanto, una volta intervenuta la stipulazione del contratto, la pubblica amministrazione non potrebbe più spendere alcun potere d’imperio, neppure in via di autotutela.
5.3 Al riguardo, è stato ribadito che “la stipulazione del contratto, che segue l’aggiudicazione, segnerebbe il discrimine tra “la fase della scelta del contraente con la pubblica amministrazione, retta da norme cc.dd. “di azione” che involgono un sindacato proprio della discrezionalità amministrativa devoluto a questo giudice [amministrativo], e la fase dell’esecuzione del contratto conseguente a tale scelta, concettualmente non diversa dai contratti stipulati tra i soggetti privati e – pertanto – naturalmente ricadente nella giurisdizione del giudice ordinario” (Cons. Stato, sez. V, 30/07/2014 n. 4025; da ultimo, in termini, Cons. Stato, sez. V, 4/03/2025, n. 1850).
5.4 Ne segue l’ascrizione delle posizioni giuridiche delle parti al rapporto tra diritto soggettivo potestativo alla risoluzione per inadempimento e soggezione a tale diritto da parte dell’appaltatore; così che, alla luce del distinguo generale posto dalla consolidata giurisprudenza in materia, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
6. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario presso il quale il processo può essere riproposto – con salvezza degli effetti processuali e sostanziali delle domande e delle eccezioni in questa sede proposte – ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
7. La peculiarità della vicenda oggetto di giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
TAR LAZIO – ROMA, V TER – sentenza 12.09.2025 n. 16209