RICORSO n. 2203/2024
Le ricorrenti, chiedendo anche il risarcimento del danno, hanno impugnato: a) la determina dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità n. 692 in data 28 ottobre 2024, con cui è stato aggiudicato in favore della CAMEDIL Costruzioni S.r.l. il lotto 3 (Comuni di Cerami, Gagliano Castelferrato, Nicosia e Sperlinga) della procedura aperta relativa all’affidamento del “servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene pubblica nei comuni di Aidone, Assoro, Calascibetta, Catenanuova, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Sperlinga e Villarosa della S.R.R. “ENNA PROVINCIA – ATO 6”, CIG: B25CFC2EC7”; b) i verbali di gara n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, e n. 7, con cui la commissione ha ammesso alla procedura l’offerta della controinteressato, con attribuzione di 86,39 punti per l’offerta tecnica, e ha collocato la concorrente al primo posto della graduatoria, ritenendo l’offerta non anomala; c) la determinazione di non sottoporre l’offerta dell’aggiudicataria alla verifica di congruità.
La controinteressata è risultata aggiudicataria, mentre il raggruppamento costituito dalle oidenre ricorrenti si è classificato al secondo posto della graduatoria.
In particolare: – CAMEDIL Costruzioni S.r.l. prima classificata con 96,36 punti; – ATI Progitec-General Montaggi seconda classificata con 95,0923 punti; -Teknoservice s.r.l. terza classificata con 91,2393 punti; – Gilma s.r.l. quarta classificata con 91,0299 punti.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: c) la CAMEDIL non era in possesso dei requisiti tecnici richiesti dal disciplinare di gara; d) in particolare, difettava il requisito relativo agli abitanti serviti per almeno un anno, posto che la controinteressata ha dichiarato servizi svolti in diversi Comuni, ma non per un anno intero e continuativo; e) le certificazioni prodotte dalla controinteressata non dimostravano, quindi, il possesso del requisito in questione; f) il disciplinare prevedeva, inoltre, l’obbligo di sopralluogo nei Comuni interessati a pena di esclusione e la CAMEDIL ha omesso di effettuare tale sopralluogo, come risulta, tra l’altro, dal contenuto generico dell’offerta tecnica; g) risulta erronea la decisione della stazione appaltante con riferimento al criterio relativo al potenziamento delle risorse impiegate con assunzione full time del personale impiegato, posto che la controinteressata non ha contemplato alcun potenziamento; h) avuto riguardo ai costi della manodopera indicati dall’aggiudicataria e agli oneri relativi alle migliorie, l’offerta della controinteressata deve giudicarsi economicamente insostenibile; i) la realizzazione, ad esempio, di dodici nuove isole ecologiche, per un costo stimato di € 288.000, non è stata considerata nel piano economico; i) l) l’offerta della controinteressata presentava evidenti sintomi di anomalia e la stazione appaltante avrebbe dovuto, pertanto, procedere alla verifica di congruità, come previsto dall’art. 110 del decreto legislativo n. 36/2023.
La Società per la Regolamentazione di Rifiuti (S.R.R.) Enna Provincia ha svolto inizialmente le seguenti difese: a) sussiste il difetto di legittimazione passiva della Società per la Regolamentazione dei Rifiuti, la quale non risulta titolare di “un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l’azione impugnatoria, e cioè un interesse al mantenimento della situazione esistente – messa in discussione dal ricorso avversario – fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa” (cfr. Consiglio di Stato, V, 30 dicembre 2022, n. 11721); b) la società va, quindi, estromessa dal giudizio.
L’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità si è costituito in giudizio e con memoria in data 13 dicembre 2025 ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) la CAMEDIL ha dimostrato il possesso dei requisiti tecnici e professionali richiesti dal bando (in particolare, la capacità tecnica e professionale è stata provata mediante certificati relativi al servizio svolto nei Comuni di Maniace, Corleone e Piana degli Albanesi per un totale di abitanti superiore al minimo richiesto dalla legge di gara); b) la dichiarazione relativa al sopralluogo è stata considerata valida dall’Amministrazione in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 36/2023; c) l’offerta economica della controinteressata (con un ribasso del 7,84%, rispetto al 5,40% offerto dalle ricorrenti) è stata ritenuta non anomala; c) quanto al potenziamento delle risorse, mentre il raggruppamento secondo classificato ha proposto un aumento di ore lavorative per il personale esistente, CAMEDIL ha previsto l’assunzione full-time di nuovi operatori; d) entrambe le proposte sono state valutate positivamente dalla stazione appaltante, ma con preferenza per la soluzione offerta della controinteressata; e) in materia di anomalia dell’offerta la stazione appaltante effettua valutazioni tecnico-discrezionali che possono essere sindacate in sede di legittimità solo quando esse risultino obiettivamente irragionevoli.
Con memoria in data 11 febbraio 2025 la S.S.R. ha svolto, invece, le seguenti difese: a) il disciplinare di gara prevedeva che il concorrente dovesse aver eseguito negli ultimi tre anni servizi analoghi – per un numero complessivo di abitanti pari o superiore a 18.475 – contemporaneamente per almeno un anno, anche se derivanti da diversi contratti; b) il requisito in questione è stato verificato dalla stazione appaltante sulla base della documentazione presentata dall’aggiudicataria; c) il bando è stato pubblicato nel mese di giugno 2024 e il triennio doveva essere calcolato a ritroso a partire da tale data; d) la controinteressata ha dimostrato di aver svolto il servizio nel periodo “luglio 2021-giugno 2022”, servendo una popolazione di 19.886 abitanti; e) quanto al sopralluogo, il disciplinare di gara non richiedeva una specifica attestazione, ma una semplice dichiarazione del concorrente, e l’aggiudicataria ha prodotto tale dichiarazione; f) in ordine al punteggio attribuito per il sub-criterio 2.4, la valutazione della commissione si fonda su criteri di ordine tecnico che non possono essere sindacati in questa sede, salva l’ipotesi dell’obiettiva irragionevolezza; g) la ricorrente non ha fornito prove concrete in ordine alla presunta anomalia dell’offerta; h) al riguardo, occorre precisare che, come affermato dalla giurisprudenza, in questa sede le offerte vanno valutate nel loro complesso e non sulla base delle singole voci di costo.
Con memoria in data 13 febbraio 2025 le ricorrenti, nel ribadire le loro difese, hanno precisato, in particolare, quanto segue; a) nel corso del procedimento la CAMEDIL, inizialmente costituitasi in giudizio, ha revocato la propria costituzione. dichiarando di aver dismesso, per ragioni di riorganizzazione aziendale, il ramo d’azienda relativo ai servizi e di non avere più interesse a coltivare il presente contenzioso; b) le ricorrenti hanno effettuato verifiche presso la Camera di Commercio e risulta che, prima dell’aggiudicazione dell’appalto – in data 23 ottobre 2024 – l’aggiudicataria aveva affittato un ramo d’azienda comprendente beni organizzati per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani assimilabili e rifiuti speciali, sia pericolosi che non, solidi e non solidi; c) in data 3 gennaio 2025 è stata presentata un’istanza di accesso agli atti, con riferimento alla documentazione in possesso della stazione appaltante successiva all’aggiudicazione; d) in particolare, sono state richieste le comunicazioni effettuate dalla controinteressata riguardo l’affitto del ramo d’azienda, le dichiarazioni del soggetto cessionario e le valutazioni della stazione appaltante sui requisiti dell’impresa cessionaria; e) in data 15 gennaio 2025 la S.R.R. ha comunicato il differimento dell’accesso al momento di conclusione del procedimento di verifica sui requisiti dell’affittuaria del ramo d’azienda; f) non sono pervenute ulteriori comunicazioni, né la S.R.R., nella memoria depositata in data 11 febbraio 2025, ha fornito chiarimenti al riguardo; g) è necessario che l’Amministrazione chiarisca lo stato del procedimento onde consentire alla ricorrente di valutare se richiedere l’immediata decisione del ricorso oppure sollecitare un rinvio per l’eventuale proposizione di motivi aggiunti avverso nuovi provvedimenti che la stazione appaltante dovesse adottare.
In data 28 febbraio 2025 è stata depositata l’ordinanza collegiale n. 759 in data 28 febbraio 2025, del seguente tenore:
Il Collegio osserva che il soggetto affittuario del ramo d’azienda va evocato in giudizio nella qualità di controinteressato, sicché deve disporsi che la stazione appaltante chiarisca e documenti formalmente il nominativo di tale impresa e gli ulteriori dati necessari per l’integrazione del contraddittorio mediante deposito da effettuarsi nel termine di giorni cinque dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Le ricorrenti, a far data dall’intervenuto deposito dei documentati chiarimenti da parte della stazione appaltante, dovranno integrare il contraddittorio nei confronti di tale soggetto nel termine di giorni venti, depositando la relativa documentazione nel successivo termine di giorni dieci.
Dovendo essere osservati i prescritti termini a difesa in favore del soggetto affittuario del ramo d’azienda, la decisione della causa va rinviata alla pubblica udienza in data 8 maggio 2025.
Il contraddittorio è stato integrato, come risulta dalla documentazione depositata in data 12 marzo 2025.
Si è costituita in giudizio la controinteressata Maria Costruzioni e Servizi S.r.l. e con memoria in data 21 aprile 2024 ha svolto, in sintesi, le seguenti difese.: a) il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ed è, comunque, infondato; b) in particolare, la ricorrente afferma che la CAMEDIL non aveva maturato l’esperienza richiesta (servizi per almeno 12.622 abitanti per un anno), ma al riguardo occorre osservare che: – il triennio va calcolato a ritroso dalla data del bando (giugno 2024), non per anni solari; – la lex specialis non imponeva l’annualità solare nello svolgimento dei servizi; – i servizi prestati dalla CAMEDIL (nei Comuni di Corleone, Maniace e Piana degli Albanesi) superano la soglia richiesta (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, VI, 6 maggio 2014, n. 2306; T.A.R. Campania, Salerno, I, 30 luglio 2024, n. 1602); c) quanto alla presentazione della dichiarazione ex art. 11 del disciplinare, il requisito risulta soddisfatto, poiché la dichiarazione della CAMEDIL riproduce il contenuto richiesto e nessuna norma imponeva che si fornisse una prova formale in ordine all’effettuazione del sopralluogo; d) la ricorrente contesta, poi, il punteggio di 5,6250 attribuito alla CAMEDIL per il sub-criterio 2.4 (assunzione di personale full-time), ma sul punto deve rilevarsi che: – il criterio premia anche le nuove assunzioni, non solo le trasformazioni dei rapporti part-time; – l’aggiudicataria ha previsto quattro nuove assunzioni full-time; – il punteggio è stato assegnato in modo coerente e, comunque, tale valutazione è espressione della discrezionalità tecnica – in linea di principio insindacabile – del seggio di gara (Consiglio di Stato, V, 6 marzo 2025, n. 1892; T.A.R. Toscana, Firenze, II, 22 marzo 2024, n. 341); e) anche per ciò che attiene all’omessa verifica dell’anomalia dell’offerta viene in rilievo un potere discrezionale dell’Amministrazione (Consiglio di Stato, V, 4 marzo 2025, n. 1847, e 16 dicembre 2024, n. 10107); f) inoltre, l’offerta della CAMEDIL era attendibile nel suo complesso, non potendo procedersi ad una parcellizzazione delle singole voci di costo; g) le censure relative al sopralluogo e alla presunta incongruità dell’offerta appaiono, altresì, fondate su interpretazioni arbitrarie della lex specialis e la comparazione delle offerte tecniche si fonda su dati indimostrati, anche in ragione della dell’indeterminatezza dell’offerta della stessa ricorrente.
Mediante motivi aggiunti notificati e depositati in data 23 aprile 2025 le ricorrenti hanno impugnato i seguenti atti con cui la stazione appaltante ha approvato il subentro dell’affittuaria del ramo d’azienda: a) determina n. 1 in data 26 marzo 2025; b) comunicazione dell’esito delle verifiche effettuata dal responsabile unico del procedimento in data 8 aprile 2025; c) nota interna dell’Ufficio Regionale di Committenza di Enna n. 38477 del 24 marzo 2025; d) verbali della commissione di gara con cui sono state effettuate le verifiche dei requisiti in capo alla Maria Costruzioni e Servizi S.r.l..
I motivi aggiunti sono stati affidati in primo luogo alle stesse censure del ricorso introduttivo.
Inoltre, le ricorrenti hanno sollevato le seguenti doglianze: a) è stato violato il principio di continuità nel possesso dei requisiti, in quanto l’affittuaria non ne era in possesso nel momento in cui è intervenuto l’affitto del ramo d’azienda; b) l’affittuaria, inoltre, non è iscritta alla white list; c) le verifiche sui requisiti speciali (tecnico-professionali ed economico-finanziari) dell’affittuaria sono state omesse; d) non vi è prova, poi, che l’affitto del ramo d’azienda determinasse il trasferimento di tutti i requisiti richiesti; e) l’affittuaria non disponeva di idoneo fatturato globale, né era iscritta all’Albo Gestori Ambientali quanto è intervenuto il contratto di affitto; f) l’iscrizione all’Albo Autotrasportatori non era stata volturata.
A seguito della proposizione di motivi aggiunti è stata fissata la nuova udienza pubblica del 19 giugno 2025.
Con memoria in data 6 maggio 2025 la S.R.R., nel ribadire le difese già svolte, ha precisato, in particolare, quanto segue: a) la richiesta d’iscrizione alla white list è stata presentata in data 6 giugno 2024, prima della stipula del contratto (23 ottobre 2024), e, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, del D.P.C.M. in data 18 aprile 2013, la Prefettura era tenuta a concludere il procedimento entro novanta giorni, sicché il ritardo risulta semmai imputabile a tale Amministrazione; b) inoltre, come affermato dalla giurisprudenza (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, V, n. 4308/2024), una volta formulata la richiesta, è possibile procedere anche in assenza di formale iscrizione, in coerenza con la disciplina di cui all’art. 92, terzo comma, del decreto legislativo n. 159/2011; c) la presa d’atto relativa al subentro è stata adottata dopo le necessarie verifiche, le quali hanno dato esito positivo, anche per quanto attiene all’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali; d) come affermato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, V, n. 11722/2022), la sospensione dell’iscrizione all’Albo non comporta la perdita del requisito, salvo che la sospensione si protragga oltre i dodici mesi.
La controinteressata, con memoria in data 6 maggio 2025, ha precisato, in particolare, quanto segue: ai sensi degli artt. 1, comma 52 e 52-bis, della legge n. 190/2012 e 92 del decreto legislativo n. 159/2011 e come affermato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, n. 4308/2024, n. 5765/2021 e n. 492/2018), è possibile di procedere in assenza dell’iscrizione alla white list decorso un certo termine dalla presentazione della relativa istanza; b) in caso di affitto di ramo d’azienda di durata almeno pari a quella dell’appalto è legittimo il trasferimento dei requisiti dalla locatrice all’affittuaria (Consiglio di Stato, n. 6101/2020, n. 8079/2021 e n. 3418/2025); c) quanto al fatturato globale e alla continuità nell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, il fatturato specifico del ramo d’azienda in affitto eccede la soglia richiesta dal disciplinare, mentre la ricevuta dell’Albo in data 30 dicembre 2024 e lo stesso contratto d’affitto dimostrano la continuità nel possesso del secondo requisito, senza soluzione di continuità.
RICORSO N. 2274/2024
La ricorrente, chiedendo anche il risarcimento del danno, ha impugnato: a) la determina dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità n. 692 in data 28 ottobre 2024, con cui è stata aggiudicata in favore della CAMEDIL Costruzioni S.r.l. la procedura per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e altri servizi di igiene pubblica nei Comuni di Cerami, Gagliano Castelferrato, Nicosia e Sperlinga, lotto 3, CIG B25CFC2EC7; b) i verbali di gara n. 1 del 30 luglio 2024, n. 4 del 17 settembre 2024, n. 7 del 27 settembre 2024; c) la proposta di aggiudicazione in favore della CAMEDIL Costruzioni S.r.l. d) la nota con la quale è stato comunicato l’esito favorevole delle verifiche effettuate sul sistema FVOE dell’ANAC; e) il bando e il disciplinare di gara nelle parti specificate in ricorso.
Nella procedura in questione la ricorrente è la quarta classificata (in particolare: – CAMEDIL Costruzioni S.r.l. prima classificata con 96,36 punti; – ATI Progitec-General Montaggi seconda classificata con 95,0923 punti; – Teknoservice s.r.l. terza classificata con 91,2393 punti; – Gilma s.r.l. quarta classificata con 91,0299 punti).
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) la lex specialis richiedeva il rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) approvati con decreto ministeriale del 23 giugno 2022; b) l’aggiudicataria ha formulato l’offerta facendo riferimento ai CAM dell’anno 2014, ormai abrogati; c) in particolare, una quota minima del 38,5% dei veicoli (categoria N1 e M1) avrebbe dovuto soddisfare limiti di emissioni inferiori a 50 g/km di CO2, mentre i veicoli offerti dall’aggiudicataria (come, ad esempio, i Mitsubishi Canter) producono emissioni di molto superiori; d) in particolare, l’assenza di schede tecniche dettagliate rende comunque impossibile verificare la conformità dei mezzi; e) la CAMEDIL non ha fornito certificazioni relative alla percentuale di materiale riciclato nei mastelli, nelle compostiere e nei bidoni, come richiesto in base ai CAM dell’anno 2022; e) segnatamente, le compostiere con materiale riciclato risultano pari al 30% (anziché all’80%), i mastelli con plastica riciclata al 30% (anziché al 70%) e i bidoni da 240 litri sono privi di plastica riciclata (il minimo richiesto era pari al 50%); e) i piani economico-finanziari presentati dall’aggiudicataria contengono dati incongruenti, come l’indicazione di guadagni anziché di costi per attività che, per loro natura, dovrebbero generare spese (ad esempio, lo spazzamento stradale); f) il contrasto tra i costi esposti e il prezzo offerto rende impossibile una verifica sulla congruità dell’offerta; g) per il Comune di Nicosia, ad esempio, il piano economico-finanziario riporta un costo complessivo di circa € 384.404 per l’anno 2024, ma tale valore non risulta coerente rispetto all’importo complessivo dell’offerta economica; h) la CAMEDIL ha offerto un ribasso percentuale del 14,51%, ma i costi esposti non coincidono con il ribasso dichiarato; i) anche il raggruppamento secondo classificato ha presentato un’offerta non conforme ai CAM dell’anno 2022; l) non vi sono schede tecniche che dimostrino la conformità dei mezzi e delle attrezzature ed è previsto l’utilizzo di veicoli con alimentazione a gasolio, in contrasto con i limiti imposti dai CAM dell’anno 2022; m) il raggruppamento non ha fornito certificazioni relative al contenuto di materiale riciclato per mastelli, bidoni e compostiere); n) inoltre, il raggruppamento secondo classificato non ha asseverato i piani economico-finanziari dei Comuni; o) in via subordinata si impugnano il bando ed il disciplinare nella parte in cui essi non prescrivono le specifiche tecniche dettate dai CAM; p) in conclusione, CAMEDIL Costruzioni S.r.l., il raggruppamento secondo classificato e il concorrente terzo classificato avrebbero dovuto essere esclusi dalla gara.
La Società per la Regolamentazione dei Rifiuti ha inizialmente svolto le seguenti difese: a) va eccepito il difetto di legittimazione passiva della Società per la Regolamentazione dei Rifiuti, la quale non risulta titolare di “un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l’azione impugnatoria, e cioè un interesse al mantenimento della situazione esistente – messa in discussione dal ricorso avversario – fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa (cfr. Consiglio di Stato, V, 30 dicembre 2022, n. 11721); b) la società va, quindi, estromessa dal giudizio.
Teknoservice S.r.l., terza classificata, si è costituita in giudizio in data 30 dicembre 2024, senza peraltro depositare difese o documentazione.
L’Amministrazione Regionale, con memoria in data 13 gennaio 2025, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il ricorso è tardivo, in quanto la comunicazione relativa all’intervenuta aggiudicazione è stata ricevuta in data 4 novembre 2024 e il ricorso è stato notificato in data 9 dicembre 2024; b) inoltre, ai sensi dell’art. 120, quinto comma, c.p.a. il bando e il disciplinare dovevano essere impugnati entro trenta giorni dalla pubblicazione; c) nella specie il bando e il disciplinare sono stati pubblicati in data 10 luglio 2024; d) l’aggiudicataria ha dichiarato che la propria offerta rispettava i CAM e la commissione ha preso atto di tale dichiarazione, valutando l’offerta, secondo quanto affermato in materia dalla giurisprudenza prevalente (sul punto, cfr. Consiglio di Stato , n. 5100/2023 e n. 4559/2023); e) il riferimento all’abrogato decreto ministeriale in data 13 febbraio 2014 è stato considerato un mero errore materiale; c) il piano economico-finanziario è conforme alle delibere ARERA ed è stato asseverato da un professionista qualificato, come richiesto dal disciplinare.
Il raggruppamento secondo classificato, con memoria in data 13 gennaio 2025, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il ricorso è tardivo per le ragioni che già sono state indicate dall’Amministrazione Regionale; b) il gravame è anche infondato nel merito, come risulta dalla documentazione prodotta dall’Ufficio Regionale di Committenza.
Con memoria in data 11 febbraio 2025 la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha precisato, in particolare, quanto segue: a) la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione e dei verbali delle sedute pubbliche è avvenuta in data 28 ottobre 2024 e la pubblicazione della documentazione relativa alla gara in data 8 novembre 2024; b) la notifica del ricorso è intervenuta in data 9 dicembre 2024 (lunedì), cioè il primo giorno utile successivo alla scadenza del termine per impugnare, il quale cadeva in un giorno festivo; c) come affermato dalla giurisprudenza, il termine di impugnazione decorre dalla piena conoscenza degli atti lesivi; d) non vi era necessità di impugnare immediatamente il bando e il disciplinare di gara, in quanto i criteri ambientali minimi, come affermato dalla giurisprudenza e come stabilito dal codice degli appalti e dalle direttive ARERA, sono direttamente e immediatamente applicabili e, comunque, il bando faceva riferimento alla vigente normativa in materia ambientale.
Con memoria in data 11 febbraio 2025 il raggruppamento secondo classificato ha precisato, in particolare, quanto segue: a) il ricorso è irricevibile per tardiva impugnazione della lex specialis; b) le contestazioni della ricorrente in ordine alla mancata previsione di specifiche tecniche relative ai CAM nei documenti di gara appaiono tardive, in quanto tali doglianze avrebbero dovuto essere sollevate immediatamente dopo la pubblicazione del bando; c) il bando, comunque, prevedeva il rispetto dei CAM; d) il bando, inoltre, non richiedeva la presentazione di schede tecniche in fase di gara, ma solo di una dichiarazione di conformità ai CAM, mentre le verifiche sulle attrezzature sarebbero state effettuate nella fase esecutiva, come stabilito dal decreto ministeriale in data 23 giugno 2022; e) i veicoli dichiarati dal raggruppamento secondo classificato rispettano i requisiti minimi di emissione stabiliti dai CAM e i calcoli della ricorrente si fondano su un’errata interpretazione della tabella contenuta nell’offerta tecnica; f) i concorrenti dovevano semplicemente accettare i piani economico-finanziari predisposti dai Comuni, come è stato confermato dalla stazione appaltante; g) in ogni caso, la ricorrente, ultima in graduatoria, non potrebbe conseguire l’aggiudicazione.
Con memoria in data 11 febbraio 2024 la S.S.R. ha precisato, in particolare, quanto segue: a) il decreto ministeriale in data 23 giugno 2022 disciplina i requisiti ambientali per diverse tipologie di appalto, tra cui il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, la fornitura di contenitori e sacchetti e il noleggio di veicoli e attrezzature; b) l’appalto in questione riguarda il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, non la fornitura di attrezzature; c) in base alla disciplina sui criteri ambientali minimi relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti la verifica della conformità delle attrezzature e dei veicoli avviene nella fase esecutiva del contratto; d) i criteri premianti relativi ai veicoli e alle attrezzature hanno inciso sulla valutazione dell’offerta economica e la ricorrente non ha contestato il punteggio attribuito alla prima classificata; e) risulta tardiva la contestazione relativa alla ritenuta illegittimità della lex specialis per il mancato riferimento ai criteri ambientali minimi; f) ad ogni buon conto, il bando di gara richiamava le prescrizioni in materia ambientale, sicché la censura risulta anche infondata; g) quanto alla presunta difformità delle offerte economiche rispetto alla previsioni contenute nel disciplinare, le doglianze della ricorrente appaiono generiche e sfornite di prova; h) la ricorrente ha citato alcune delibere dell’autorità di regolazione, ma non ha spiegato in cosa consista il presunto contrasto con l’offerta presentata dall’aggiudicataria; i) la stazione appaltante ha chiarito che il piano economico-finanziario doveva far riferimento al piano già predisposto da ogni singolo Comune; l) l’aggiudicataria ha rispettato le indicazioni fornite dalla stazione appaltante, accettando i piani già predisposti dai Comuni; m) l’esclusione dell’aggiudicataria per mancata presentazione di un piano economico-finanziario sarebbe contraria al principio di tipicità delle cause di esclusione; n) in base alla disciplina in materia di affidamenti i concorrenti devono indicare nell’offerta economica i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza, ma non sono tenuti a presentare un piano economico-finanziario; o) la controinteressata Teknoservice S.r.l. ha presentato un piano economico-finanziario asseverato da un professionista qualificato e l’asseverazione dimostra la sostenibilità economica del progetto; p) la valutazione in ordine alla congruità dell’offerta presenta natura discrezionale e può essere sindacata nella sede giurisdizionale solo in caso di manifesta irragionevolezza.
Con memoria in data 14 febbraio 2024 il raggruppamento secondo classificato, nel ribadire le difese già svolta, hanno precisato, in particolare, quanto segue: a) la procedura in questione riguarda l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, regolato dal paragrafo 4 del decreto ministeriale in data 23 giugno 2022, non la fornitura di veicoli e attrezzature, disciplinata dal successivo paragrafo 7; b) il decreto ministeriale contempla specifiche clausole relative a veicoli (paragrafi 4.2.12 e 4.2.13) e alle attrezzature (paragrafo 4.2.9), ma stabilisce che la verifica della conformità ai CAM avviene solo nella fase di esecuzione del contratto; c) il riferimento alla scheda 7 di cui al paragrafo 4.2.13 riguarda esclusivamente la “nuova acquisizione” di veicoli, non i veicoli già presenti nel parco mezzi del fornitore; d) il raggruppamento secondo classificato ha dichiarato il rispetto dei CAM e l’invocato paragrafo 6.1.1 del decreto ministeriale concerne le gare per la fornitura di contenitori e sacchetti, non il servizio di raccolta rifiuti; e) i concorrenti non sono obbligati a dimostrare in sede di gara la quantità di plastica riciclata presente nei contenitori distribuiti alle utenze o il loro metodo di produzione; f) il decreto ministeriale stabilisce che la verifica del rispetto dei CAM avviene periodicamente durante l’intera durata del contratto, non nella fase di selezione dei concorrenti; g) quanto ai mezzi di categoria N1, N2 e N3, secondo la direttiva UE 2019/1161 (che modifica la direttiva 2009/33/CE), i veicoli “puliti” sono quelli che utilizzano combustibili alternativi, tra cui elettricità, idrogeno, biocarburanti, combustibili sintetici, gas naturale (compreso il biometano) e GPL; h) i mezzi alimentati a GPL rientrano in tale categoria e la verifica del rispetto delle percentuali di veicoli “puliti” deve essere effettuata entro trenta giorni dall’avvio del servizio, previa presentazione della documentazione tecnica da parte dell’affidatario; i) in sede di gara il concorrente può limitarsi a presentare una relazione tecnica che specifichi il numero e le caratteristiche dei veicoli destinati al servizio; l) l’art. 17 del disciplinare non obbligava i concorrenti a predisporre un piano economico-finanziario per ogni Comune; m) era previsto il solo obbligo di indicare per ogni Comune il piano economico-finanziario complessivo dell’appalto, asseverato da un professionista; n) la stazione appaltante ha chiarito nel corso del procedimento che l’asseverazione richiesta era riferita ai piani economico-finanziari già allegati, non ad un nuovo documento che gli operatori economici erano tenuti a presentare; n) l’asseverazione, inoltre, doveva intendersi quale mera presa d’atto e accettazione dei piani economico-finanziari già pubblicati; o) in caso di ambiguità, deve comunque adottarsi l’interpretazione favorevole alla massima partecipazione alla procedura; p) la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la clausole di gara vanno lette in modo tale da tutelare l’affidamento dei concorrenti, restando escluse interpretazioni complesse ed incerte delle disposizioni di gara; q) la differenza tra l’offerta economica del raggruppamento e i piani economico-finanziari pubblicati dalla stazione appaltante dipende dalla circostanza che i piani pubblicati comprendono anche i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, che non rientrano, però, nell’oggetto dell’appalto.
Con memoria in data 15 febbraio 2025 la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha precisato, in particolare, quanto segue: a) i CAM sono vincolanti anche per l’affidamento di servizi e impongono il rispetto di specifici parametri di emissione e alimentazione dei mezzi; b) non risponde al vero, infatti, che i CAM sarebbero applicabili solo nei casi di fornitura, leasing, locazione o noleggio di mezzi e non per i servizi di raccolta e trasporto rifiuti, posto che il punto 4.2.13 dei CAM dell’anno 2022 impone il rispetto dei requisiti di emissione anche per i mezzi forniti dall’affidatario per l’esecuzione del servizio (come risulta dalla disciplina di cui al decreto legislativo n. 36/2023, dalla deliberazione ANAC n. 309/2023, dalla lex specialis, nonché dai decreti ministeriali in data 23 giugno 2022 e 17 giugno 2021); c) la disciplina relativa ai CAM prevede l’obbligo di documentare il rispetto delle specifiche tecniche e delle emissioni già in fase di gara, non solo in fase di esecuzione; d) deve farsi menzione al riguardo del principio di immodificabilità dell’offerta tecnica, il quale vieta agli operatori economici di rettificare o sostituire i mezzi offerti dopo l’aggiudicazione; e) i mezzi offerti dal raggruppamento secondo classificato non rispettano i limiti di emissione previsti dai CAM e non soddisfano la percentuale minima del 10% di veicoli a basse emissioni e con alimentazione alternativa; f) appare evidente la discrepanza tra la dichiarazione di conformità e le reali caratteristiche tecniche dei mezzi offerti; g) devono contestarsi le nuove tabelle presentate dalle controparti in merito alle emissioni, risultando la loro incongruenza con l’offerta originaria e costituendo tale produzione un tentativo di rettificare i dati tecnici a posteriori al fine di dimostrare la conformità ai requisiti richiesti; h) in particolare, i mezzi N2 e N3 offerti dal raggruppamento secondo classificato sono alimentati a gasolio, con conseguente violazione del prescritto requisito del 10% di veicoli con alimentazione alternativa; i) l’accettazione dei piani economico-finanziari predisposti dai Comuni non sostituisce l’obbligo di presentare un piano specifico, conforme all’offerta presentata, come sancito dal disciplinare di gara; l) nell’offerta economica del raggruppamento secondo classificato si rinvengono incongruenze nei ribassi dichiarati e nelle modalità di calcolo dei costi, tali da rendere l’offerta stessa non affidabile e indeterminata.
Con ordinanza n. 757 in data 28 febbraio 2025 il Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato sopravvenuto (l’operatore economico affittuario del ramo d’azienda).
Il contraddittorio processuale è stato integrato, come risulta dalla documentazione depositata in data 18 marzo 2025.
Mediante motivi aggiunti notificati e depositati in data 14 aprile 2025 la ricorrente ha impugnato: a) la determina n. 01/RUP/2025 in data 26 marzo 2025, con cui il responsabile unico del procedimento 6 ha disposto il subentro nell’aggiudicazione della società “Maria Costruzioni e Servizi”; b) la nota n. 39508 in data 25 marzo 2025 dell’Ufficio Regionale di Committenza; c) gli atti con cui l’Ufficio Regionale di Committenza ha effettuato le verifiche ex artt. 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023 in capo alla Maria Costruzioni e Servizi S.r.l.; d) la nota n. 38317 in data 24 marzo 2025, con cui è stata attestata la conclusione favorevole delle verifiche; e) la nota n. 1214 del 4 aprile 2025, con cui il Comune di Nicosia ha comunicato di essersi attivato per la sottoscrizione del contratto e la consegna del servizio.
Con memoria in data 28 aprile 2024 l’Amministrazione Regionale ha sollecitato il rigetto del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti.
Con memorie depositate in data 6 maggio 2025 anche la S.R.R. e la società Maria Costruzioni e Servizi hanno chiesto la reiezione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
LA DECISIONE DEL COLLEGIO
Nella pubblica udienza in data odierna le due causa sono state trattenute in decisione.
Il Tribunale deve disporre innanzitutto la riunione dei due giudizio per evidenti ragioni di connessione oggettiva e in parte soggettiva.
RICORSO N. 2203/2024
Quanto al ricorso n. 2203/2024 occorre osservare quanto segue.
Va in primo luogo disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva inizialmente formulata dalla S.R.R. in quanto con il presente gravame sono stati impugnati anche atti adottati da tale Amministrazione.
In relazione al ricorso introduttivo, per ciò che attiene al denunciato difetto del requisito relativo agli abitanti serviti per almeno un anno, deve rilevarsi quanto segue: a) il punto 6.3 del disciplinare faceva riferimento all’esecuzione, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (giugno 2024), di servizi analoghi per un numero di abitanti serviti pari o superiore, a 18.475, “eseguiti contemporaneamente, per almeno un anno, anche se derivante da diversi contratti”; b) ne consegue che l’operatore economico doveva dimostrare di avere eseguito nel triennio “2021-2023”, senza soluzione di continuità, servizi analoghi in Comuni che, anche sommati tra loro, raggiungessero un numero di abitanti pari ad almeno 18.475 unità; c) l’aggiudicataria ha allegato all’offerta certificazione rilasciata di tre Comuni ove ha svolto il servizio di igiene urbana: – Comune di Maniace (3.763 abitanti; servizio svolto dall’1 luglio 2021 al 31 agosto 2022); – Comune di Corleone (10.437 abitanti; servizio svolto dall’1 febbraio 2021 al 31 gennaio 2023; – Comune di Piana degli Albanesi (5.686 abitanti; servizio svolto dall’1 luglio 2021 al 31 luglio 2022); d) risulta, quindi, che la società – per almeno un anno (cioè dall’1 luglio 2021 al 31 luglio 2022) e senza soluzione di continuità – ha eseguito il servizio di igiene urbana in Comuni con un numero di abitanti complessivi di 19.886 unità, come prescritto dalla disciplina della procedura.
Occorre poi, osservare che l’art. 11 del disciplinare affermava testualmente quanto segue: a) il sopralluogo nelle aree di svolgimento del servizio è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi e delle aree e attrezzature messe a disposizione per l’esecuzione del servizio; b) la mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara; c) il concorrente, a seguito del sopralluogo effettuato in autonomia, dovrà dichiarare di essere perfettamente edotto e di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai fini della formulazione della propria offerta, sulla consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il servizio, sulle attrezzature e sulle dotazioni che saranno conferite in comodato.
L’aggiudicataria ha affermato nelle dichiarazioni integrative “di essere perfettamente edotta e di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai fini della formulazione della propria offerta, sulla consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il servizio, sui centri comunali di raccolta, nonché sulle attrezzature e dotazioni degli stessi che saranno conferiti in comodato ai soggetti affidatari del servizio”., nonché di “aver preso visione dei luoghi”.
La legge di gara non contemplava particolari formule sacramentali in relazione al sopralluogo da effettuare e al riguardo appare al Collegio adeguata ed idonea la duplice dichiarazione con cui la società ha precisato di avere piena contezza della conformazione del territorio, anche con riferimento alla presenza dei centri di raccolta, e di aver preso visione dei luoghi e ciò indipendentemente dalla circostanza che la controinteressata non abbia previsto alcuna differenziazione nel progetto di raccolta in relazione ai tre Comuni interessati dal servizio o abbia utilizzato espressioni (con particolare riferimento all’espressione “ove esistenti”) che di per sé non provano, a giudizio del Tribunale, che il sopralluogo non sia stato effettuato, ma attestano semplicemente l’intervenuta redazione per i tre diversi territori di un progetto standard.
Per quanto attiene, poi, al punteggio attribuito alla controinteressata per il potenziamento del personale, la Sezione rileva che: a) la controinteressata ha contemplato l’assunzione full-time di tre operatori ecologici di livello J aggiuntivi rispetto al personale già in servizio nei tre Comuni (uno per ogni Comune), attingendo a tal fine dal personale nella dotazione organica della S.R.R.; b) dalla disciplina di gara non risulta alcuna esplicita preclusione con riferimento al personale in dotazione della S.R.R.; c) pertanto, la valutazione espressa dalla stazione appaltante non appare obiettivamente irragionevole, restando conseguentemente precluso sul punto ogni ulteriore sindacato di questo Tribunale.
In relazione alle critiche mosse dalla ricorrente sui costi della manodopera indicati dall’aggiudicataria e sugli oneri per le migliorie, il Collegio osserva, invece, quanto segue: a) la commissione ha ritenuto non anomala l’offerta dell’aggiudicataria, sul rilievo, tra l’altro, che i costi per la manodopera risultavano lievemente superiori a quelli previsti dalla stazione appaltante; b) la ricorrente ha eccepito che la controinteressata ha contemplato l’assunzione di tre unità aggiuntive di personale, per un costo complessivo di € 163.338,06, con la conseguenza che l’importo dell’appalto, depurato del ribasso, non coprirebbe il costo del personale (come incrementato); c) se il costo del personale aggiuntivo deve intendersi ricompreso nell’importo che è stato indicato dalla società, risulterebbe ugualmente necessaria, ad avviso della ricorrente, una verifica sull’anomalia dell’offerta poiché in tal caso l’importo indicato dalla società sarebbe inferiore rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante; d) sul punto va, però, considerato che l’aggiudicataria ha indicato migliorie per € 283.977,06, di cui € 163.338,06 per il personale aggiuntivo, sicché gli oneri per il personale aggiuntivo appaiono contemplati e coperti attraverso tale voce (per l’intero biennio di durata del servizio); e) merita, invece, un debito approfondimento la questione relativa agli importi effettivamente necessari per la realizzazione delle dodici isole ecologiche e all’opportuna verifica quanto alla circostanza che le relative somme siano stato considerate nell’offerta dell’aggiudicataria; f) sotto il profilo appena indicati la Sezione ritiene che la decisione della stazione appaltante di disporre l’immediata aggiudicazione, in difetto di una opportuna verifica sull’anomalia dell’offerta, costituisca l’esito di un’istruttoria non sufficientemente approfondita e ponderata e meriti, pertanto, accoglimento in parte qua la censura mossa dalla parte ricorrente.
Pertanto, in accoglimento di tale doglianza e nei limiti che sono stati indicati, vanno annullate la determina dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità n. 692 in data 28 ottobre 2024, con cui è stato aggiudicato in favore della CAMEDIL Costruzioni S.r.l. il lotto 3 (Comuni di Cerami, Gagliano Castelferrato, Nicosia e Sperlinga) della procedura aperta relativa all’affidamento del “servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene pubblica nei comuni di Aidone, Assoro, Calascibetta, Catenanuova, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Sperlinga e Villarosa della S.R.R. “ENNA PROVINCIA – ATO 6”, CIG: B25CFC2EC7”, nonché la decisione della stazione appaltante di non sottoporre l’offerta dell’aggiudicataria alla verifica di congruità.
In conseguenza di ciò l’Amministrazione è tenuta ad effettuare la verifica dell’anomalia in relazione all’offerta presentata dalla controinteressata.
Non risulta che nelle more il contratto sia stato stipulato, sicché al riguardo il Collegio non è chiamato a rendere alcuna statuizione, così come non può trovare accoglimento in questa sede la domanda risarcitoria, non risultando allo stato acquisita la prova di un pregiudizio concreto ed effettivo che la ricorrente abbia dovuto sopportare.
Risulta, invece, inammissibile l’impugnazione dei verbali di gara, in quanto tali atti presentano natura endoprocedimentale.
L’accoglimento, secondo quanto precisato, del ricorso introduttivo determina la sopravvenuta inefficacia del provvedimento – determina n. 1 in data 26 marzo 2025, impugnata mediante motivi aggiunti – con cui la stazione appaltante ha disposto il subentro nell’aggiudicazione dell’affittuaria del ramo d’azienda, essendo venuto veno l’indispensabile atto presupposto di tale determina (e non potendo assegnarsi effetto alcuno al disposto subentro di un operatore economico in una aggiudicazione ormai annullata).
E’, invece, inammissibile l’impugnazione degli alti atti impugnati con i motivi aggiunti, in quanti essi presentano natura endoprocedimentale.
RICORSO 2274/2024
Quanto al ricorso n. 2274/2024, anche in questo caso va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva inizialmente formulata dalla S.R.R. in quanto con il presente gravame sono stati impugnati anche atti adottati da tale Amministrazione.
Ciò precisato, ad avviso del Tribunale il presente ricorso è stato tempestivamente proposto alla luce della disciplina di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e ciò sulla base delle seguenti considerazioni: a) come affermato dalla giurisprudenza (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, V, 18 ottobre 2024, n. 8352), il dies a quo del termine decadenziale stabilito per l’impugnazione degli atti di gara, in base al nuovo codice degli contratti pubblici (art. 209, primo comma, lettera a, del decreto legislativo n. 36/2023, che ha sostituito l’art. 120 c.p.a.) coincide con quello in cui l’interessato acquisisce o è messo in grado di acquisire piena conoscenza degli atti lesivi; b) tale disciplina, che persegue l’obiettivo di evitare i cosiddetti ricorsi “al buio”, si pone in linea con l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia, secondo cui la direttiva 89/665 – e in particolare i suoi artt. 1 e 2-quater – deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale la quale preveda che i ricorsi avverso i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici recanti ammissione o esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici debbano essere proposti a pena di decadenza entro un termine di trenta giorni che decorra dalla loro comunicazione agli interessati, a condizione che i provvedimenti in tal modo comunicati siano accompagnati da elementi che consentano agli interessati di venire o di poter venire a conoscenza di eventuali profili di illegittimità degli atti; c) nel caso di specie, la stazione appaltante ha pubblicato sulla piattaforma la documentazione relativa ai partecipanti alla gara soltanto in data 8 novembre 2024 e il ricorso è stato notificato in data 9 dicembre 2025 (lunedì); d) non rileva, quindi, la data di pubblicazione della determina con cui è stata disposta l’aggiudicazione (28 ottobre 2024) o la data di comunicazione di tale determina (4 novembre 2025), ma la data a decorrere dalla quale la ricorrente ha preso o ha potuto prender contezza dei vizi a seguito del deposito documentale in data 8 novembre 2025.
Il Collegio ritiene, inoltre, che non sia tardiva l’impugnazione in via subordinata della disciplina di gara per nella parte in cui essa non impone in modo esplicito il rispetto delle specifiche tecniche di cui ai menzionati CAM.
Sul punto, pur a fronte di pronunce giurisprudenziali di segno contrario, la Sezione reputa condividibili le affermazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, III, 20 marzo 2023, n. 2795, con cui è stato precisato che in materia di gare pubbliche la non conformità della legge di gara agli artt. 34 e 71 del decreto legislativo n. 50/2016 (applicabili ratione temporis alla fattispecie in quella sede esaminata) in tema di criteri ambientali minimi non è vizio tale da imporre un’immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nei casi eccezionali di clausole escludenti o impeditive che, esse sole, consentono e impongono l’immediata impugnazione della lex specialis, con l’ulteriore conseguenza che la partecipazione alla gara in tal caso non possa qualificarsi come acquiescenza alle regole della procedura, proprio in quanto l’impugnazione risulta proponibile solo all’esito della procedura e avverso il provvedimento di aggiudicazione, non ricorrendo, quindi, la cosiddetta ipotesi del venire contra factum proprium.
Tanto premesso, il Tribunale condivide il rilievo delle controparti secondo cui la ricorrente ha fatto riferimento nel caso di specie a CAM che non interessano il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (art. 4 dell’allegato al decreto ministeriale in data 23 giugno 2022), ma che riguardano, invece, la fornitura di veicoli e attrezzature per la raccolta ed il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale (art. 7 dell’allegato).
Il citato art. 4, nelle sue varie articolazioni, prevede, invero, che la verifica sul parco automezzi e sulle attrezzature avvenga nella fase esecutiva (art. 4.2.12, 4.2.13 e 4.2.14) e nella specie la procedura riguarda, appunto il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché ad altri servizi di igiene pubblica (non la fornitura di veicoli da utilizzare a tale scopo).
Il termine “fornitura”, infatti, deve intendersi nel suo significato tecnico e ristretto, cioè nel senso che tale ipotesi ricorre quando i veicoli e le attrezzature debbano essere fornite direttamente alla stazione appaltante, non quando esse siano genericamente “impiegate” dall’operatore economico nel corso e per lo svolgimento del servizio (anche perché ciò condurrebbe all’applicazione di una disciplina particolarmente onerosa e penalizzante per gli operatori economici atti nel settore dello svolgimento del servizio), come risulta chiaramente dalla distinzione normativa che viene operata fra i criteri per l’affidamento del servizio di raccolta-trasporto rifiuti e spazzamento e i criteri per la fornitura, il leasing, la locazione o il noleggio dei relativi veicoli, macchine mobili non stradali, attrezzature e contenitori.
Da ciò consegue anche l’infondatezza della censura subordinata, con cui la ricorrente ha contestato la mancata previsione nella disciplina di gara dell’applicazione dei CAM.
Deve quindi ritenersi che il ricorso introduttivo e sia per il resto inammissibile per carenza di interesse, in quanto non sono state formulate censure ulteriori avverso la posizione della terza classificata, la quale, pertanto, conserverebbe in graduatoria una collocazione poziore, con la conseguenza che la ricorrente non potrebbe comunque conseguire l’aggiudicazione.Da ciò consegue anche l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso per motivi aggiunti.
Avuto riguardo alla particolarità della vicenda, le spese di lite relative ai due giudizi possono essere compensate.
TAR SICILIA – CATANIA, II – sentenza 15.09.2025 n. 2654