Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Appalti di servizi, modalità di osservanza e di esecuzione della c.d. clausola sociale e attribuzione del punteggio

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Appalti di servizi, modalità di osservanza e di esecuzione della c.d. clausola sociale e attribuzione del punteggio

1.La società Cospexa chiede l’annullamento della deliberazione della ASL Roma 2, meglio indicata in epigrafe, recante “Aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell”art. 71 D.Lgs 36/2023, per l’affidamento del servizio di sostegno alla persona, suddiviso in sei lotti, da espletare presso le UU.OO.CC. SM D4, D5, D6, D7, D8, D9 della Asl Roma 2, per la durata di 2 (due) anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, per un importo di aggiudicazione pari a € 1.797.833,21 Iva Esclusa – € 1.887.724,87 iva inclusa 5%, con decorrenza stimata dal 01.03.2025 e termine di scadenza al 28.02.2027”, nella parte relativa al lotto n. 3 per il quale è stata disposta l’aggiudicazione in favore del RTI MANSER/Collegamenti.

1.1 Espone di aver partecipato alla procedura e di essersi classificata seconda dopo l’aggiudicataria, la quale avrebbe dovuto essere esclusa, sussistendo il lamentato vizio dei provvedimenti gravati, così rubricato: “Violazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione dell’art.17 della lex specialis; eccesso di potere; difetto di istruttoria; erroneità ed illogicità dell’operato della commissione di gara; non veridicità della verbalizzazione; violazione dell’art. 107 del dlgs 36/2023 per mancata conformità dell’offerta alle previsioni degli atti di gara”.

Sostiene la ricorrente che in applicazione della previsione di cui all’art. 17 del disciplinare di gara, in base alla quale sarebbe sanzionata con l’esclusione dalla gara la carenza della presentazione del documento denominato “Dettaglio Offerta Economica”, il RTI Manser avrebbe dovuto essere escluso dalla gara poichè non ha provveduto all’inserimento nel sistema del relativo allegato 3.1. “Dettaglio Offerta Economica”.

2. Si sono costituite per resistere al ricorso la ASL Roma 2 e la controinteressata RTI Manser chiedendone il rigetto in quanto infondato.

3. Con ricorso per motivi aggiunti depositati il 18 aprile 2025 la ricorrente ha prospettato un ulteriore vizio così rubricato: “Violazione degli artt. 107 e 108 del d.lgs. 36/2023; difetto di istruttoria; eccesso di potere; erroneità ed illogicità manifesta; violazione del capitolato; violazione dell’art. 5 del dlgs 36/2023; violazione e falsa applicazione della lex specialis; ingiustizia grave e manifesta; violazione dell’art. 98 d.lgs. 36/2023; dichiarazioni false e fuorvianti.

Sostiene la ricorrente l’erroneità della valutazione effettuata dalla Commissione di gara con riferimento a due criteri.

Errata sarebbe l’attribuzione di 4 punti all’offerta di Manser con riferimento al criterio 2.3 “Grado di flessibilità della proposta progettuale per quanto riguarda i percorsi riabilitativi degli utenti con disagio psichico, anche per quelli che percorrono l’abitare autonomo, in sintonia con i loro bisogni e a discrezione della ASL”. Quest’ultima società avrebbe difatti offerto trenta operatori complessivamente indicati su sei lotti a fronte dei diciannove operatori offerti invece dalla ricorrente per soli due lotti.

Non sarebbe, pertanto, comprensibile perché la Commissione abbia assegnato il medesimo punteggio alle due concorrenti, nonostante le diverse condizioni offerte.

Sostiene parte ricorrente che per tale criterio al RTI Manser avrebbe dovuto attribuirsi il punteggio di 0, con conseguente aggiudicazione in favore della stessa ricorrente attesa la differenza di punteggio tra le due (“…di 3.2 punti per l’offerta tecnica, mentre per l’offerta economica la Cospexa ha ricevuto 0,37 punti in più del RTI. Avendo il RTI ottenuto il punteggio complessivo di 99,43 e Cospexa il punteggio complessivo di 95,78”).

Inoltre, secondo la prospettazione della ricorrente, con riferimento al criterio 2.1 “Progetto di riassorbimento atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con riferimento al numero dei lavoratori che ne beneficeranno e relativa proposta contrattuale, al fine di perseguire la continuità terapeutica”, il RTI Manser avrebbe dovuto conseguire un punteggio pari a zero essendosi limitato ad una generica affermazione sul punto, senza indicare il numero dei soggetti che si impegnava a riassorbire né la proposta contrattuale che avrebbe eventualmente avanzato.

Chiede dunque la ricorrente di “annullare l’erronea valutazione per i criteri 2.1. e 2.3. passibili di correzione immediata attribuendo il punteggio di 0 ad ognuno dei criteri oppure rimettere a nuova valutazione” e disporre l’aggiudicazione del lotto 3 in suo favore con dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato o, in subordine, condannare l’Amministrazione al risarcimento del danno.

4. Con ordinanza del 19 maggio 2025 n. 9518 l’istanza cautelare è stata respinta.

5. In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie e memorie di replica insistendo per l’accoglimento delle rispettive ragioni.

6. All’udienza pubblica del 24 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è infondato.

8. Con un unico motivo di ricorso parte ricorrente sostiene che l’aggiudicataria Manser avrebbe dovuto essere esclusa per aver omesso di presentare l’allegato 3.1 al Disciplinare di gara denominato “Dettaglio Offerta Economica” in violazione di quanto previsto all’art. 17 del disciplinare stesso che ne prevedeva l’allegazione a pena di esclusione.

8.1 La tesi non può trovare accoglimento.

Occorre preliminarmente rilevare che in realtà il contenuto del documento corrispondente all’allegato 3.1 al disciplinare appare riproduttivo di informazioni già ricomprese nell’allegato n. 3 dello stesso disciplinare (ossia l’offerta economica indicante l’importo offerto comprendente del costo per la sicurezza e la mando d’opera) che semplicemente nell’allegato 3.1 sono ripartite in termini di canone mensile offerto rapportato ai mesi di appalto con indicazione dell’iva esclusa.

Nel caso di specie, come evidenziato dall’Amministrazione, l’importo complessivo offerto per ciascun lotto, calcolato su base biennale, corrisponde necessariamente al canone mensile moltiplicato per i mesi di servizio (che sono fissati dal capitolato in 24 mesi) con conseguente indicazione del canone annuo, per cui il dettaglio dell’offerta (canone mensile e canone annuale) era facilmente ricavabile dai dati contenuti già nell’allagato 3, presentato dall’aggiudicataria, oltre che nell’ulteriore file denominato “giustificativi” nel quale sono contenute non solo le informazioni previste nel dettaglio dell’offerta economica, ma anche delle ulteriori.

Ne consegue che l’esclusione sarebbe stata basata unicamente su un inadempimento di carattere formale, non integrante un particolare onere e comunque senza alcuna rilevanza in termini contenutistici.

A tanto si aggiunga che, come evidenziato dalla difesa della controinteressata, in realtà il Disciplinare all’art. 17 definiva il documento “Dettaglio Offerta Economica” in maniera contraddittoria poiché da un lato rinviava alla compilazione di un file “in formato .xls” che lo stesso RTI ha difatti presentato utilizzando il relativo modello excel presente sulla piattaforma, dall’altro in parentesi richiamava l’allegato 3.1 al disciplinare, che tuttavia reca un’altra intitolazione, ossia “Valore dell’offerta” e non “Dettaglio offerta economica”.

Pertanto nel caso di specie l’omissione, non solo risulta di carattere meramente formale, ma prima ancora, attesa la poca chiarezza del bando di gara, non appare neppure integrare il presupposto per l’applicazione della clausola escludente prevista all’art. 17 del disciplinare considerato che la aggiudicataria ha compilato il file excel presente sulla piattaforma.

9.Il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dunque respinto in quanto infondato.

10 Parte ricorrente ha con ricorso per motivi aggiunti formulato un ulteriore motivo di doglianza, sostenendo l’erroneità della valutazione effettuata dalla Commissione di gara con riferimento a due criteri e chiedendo la revisione del punteggio della controinteressata.

10.1. La censura, prima ancora che infondata, si palesa inammissibile poiché i criteri di cui si chiede la revisione del punteggio attribuito dalla Commissione di gara, hanno carattere discrezionale e dunque è inibito a questa Autorità di sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione.

10.2 Ad ogni modo le doglianze sono infondate.

10.3 Con riferimento al criterio 2.3 “Grado di flessibilità della proposta progettuale per quanto riguarda i percorsi riabilitativi degli utenti con disagio psichico, anche per quelli che percorrono l’abitare autonomo, in sintonia con i loro bisogni e a discrezione della ASL”, parte ricorrente sostiene che l’aggiudicataria avrebbe dovuto conseguire un punteggio pari a 0, in luogo dei 4 punti assegnati poiché ha offerto trenta operatori complessivamente indicati su sei lotti a fronte dei diciannove operatori offerti invece dalla ricorrente per soli due lotti.

Non sarebbe, pertanto, comprensibile perché la Commissione abbia assegnato il medesimo punteggio alle due concorrenti, nonostante le diverse condizioni offerte.

10.4 Osserva il Collegio che l’attribuzione dei punteggi in sede di gara rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione giudicatrice, sicché, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica operata, che non ricorre nel caso in esame, devono ritenersi inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 14 gennaio 2020, n. 330). La giurisprudenza afferma inoltre che il giudice non può esercitare un sindacato sostitutivo a fronte di censure circa la qualità tecnica dell’offerta dell’aggiudicataria (anche laddove in astratto idonee a superare prova di resistenza); i limiti del sindacato giurisdizionale si debbono arrestare a un “sommario, essenziale, esame delle stesse”, dal quale “si evinca motivatamente che dette censure non disvelano un’abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento di fatto” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 29 ottobre 2020, n. 6753), che non ricorrono nel caso di specie per le seguenti ragioni.

Il criterio in questione atteneva alla valutazione del grado di flessibilità della proposta progettuale, la Commissione ha ritenuto di attribuire, in presenza di offerte che facessero riferimento agli stessi operatori per più lotti, il punteggio di 4.

La motivazione così espressa non appare né illogica, né irrazionale avendo la Commissione considerato evidentemente equivalenti con riferimento a tale criterio le offerte degli operatori economici che hanno avuto lo stesso comportamento, ossia hanno indicato gli stessi operatori per tutti i lotti cui hanno partecipato, tanto a prescindere dal numero dei lotti e degli operatori; dovendo difatti comunque garantire il numero di ore ed i servizi offerti dal bando, la trasversalità degli operatori si risolve semplicemente in una possibile minore flessibilità degli stessi, per cui la valutazione effettuata non appare macroscopicamente illogica.

10. 5 Del pari infondata è la censura sulla illegittimità della valutazione della Commissione con riferimento al criterio 2.1 “Progetto di riassorbimento atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con riferimento al numero dei lavoratori che ne beneficeranno e relativa proposta contrattuale, al fine di perseguire la continuità terapeutica”.

Anche con riferimento a tale criterio secondo parte ricorrente il RTI Manser avrebbe dovuto conseguire un punteggio pari a zero, essendosi limitato ad una generica affermazione sul punto, senza indicare il numero dei soggetti che si impegnava a riassorbire né la proposta contrattuale che avrebbe eventualmente avanzato.

La doglianza appare priva di fondamento. A pagina 24 dell’offerta tecnica del RTI Manser è presentato il progetto di assorbimento con indicazione delle modalità e delle procedure operative con le quali realizzare il subentro e la presa in carico del servizio, con impegno al rispetto della clausola sociale.

11.Per tutto quanto sopra illustrato, il ricorso principale introduttivo del giudizio e i successivi motivi aggiunti devono essere respinti in quanto infondati.

12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

TAR LAZIO – ROMA, III QUATER – sentenza 27.08.2025 n. 15850

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