1. Va anzitutto rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale articolata da Invitalia. 1.1. Secondo la resistente società questo Tribunale dovrebbe declinare la propria competenza in favore del T.A.R. del Lazio in quanto, sebbene i lavori per cui è causa N. 00023/2026 REG.RIC. dovrebbero avere luogo nel Comune di Corleone, cionondimeno il luogo di esecuzione dell’attività di progettazione esecutiva dovrebbe essere la sede dell’aggiudicatario (art. 3.1 del disciplinare). Sede che, nel caso di specie, dovrebbe essere individuata – in base ai singoli soggetti componenti del suddetto aggiudicatario – nelle città di Bologna e di Roma. Da ciò discenderebbe il carattere ultra-regionale degli atti impugnati e la conseguente competenza del TAR del Lazio. 1.2. La superiore eccezione non può trovare accoglimento alla luce delle seguenti considerazioni. Nel processo amministrativo la competenza territoriale in materia di controversie aventi per oggetto procedure di gara si determina in relazione al luogo di produzione degli effetti diretti cui è preordinato l’atto finale della procedura, ossia in relazione all’ambito territoriale di esplicazione dell’attività dell’impresa affidataria conseguente all’emanazione del provvedimento di aggiudicazione e alla stipula contrattuale, e, quindi, al luogo di esecuzione del contratto, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante, dal luogo di svolgimento delle operazioni di gara o dalla sede dei partecipanti alla gara (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. I, ordinanza 15 marzo 2021, n. 1711 e giurisprudenza ivi citata); Per i giudizi di cui all’art. 119, c.p.a. (ivi compresi, quindi, quelli di cui al comma 1, lett. ‘a’, relativi, cioè, a provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture), l’art. 14, c. 3, c.p.a., prevede la competenza funzionale inderogabile del T.A.R.; tale disposizione trova applicazione anche nella ripartizione delle controversie fra sede del capoluogo e sezione staccata del medesimo Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Sicilia, sez. II, ordinanza 19 dicembre 2024, n. 3545). Lo stesso T.A.R. del Lazio, nell’ambito di procedure di gara complesse su più lotti, ha affermato la competenza territoriale di altri Tribunali amministrativi regionali sulla N. 00023/2026 REG.RIC. base del criterio dell’efficacia territoriale degli atti impugnati (TAR Lazio, sez. IVter, 2 aprile 2025, n. 6633). Nel caso di specie, la gara è unica e riguarda un’attività strettamente limitata al territorio siciliano e, precisamente, al Comune di Corleone (cfr. il disciplinare, prodotto da parte ricorrente come all. 4). Il che vale a destituire di ogni fondatezza l’eccezione mossa dalla resistente amministrazione. 2. Può quindi dirsi dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva articolata dalla difesa erariale. 2.1. Tale eccezione si basa sul fatto che l’amministrazione centrale titolare dell’intervento alla base della procedura di gara per cui è causa (M.2C.1 – I1.1.) sarebbe il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. 2.2. L’eccezione è fondata e va accolta. Secondo l’art. 12-bis, c. 4, d.l. n. 68/2022 (conv. con modif. dalla l. n. 108/2022), “Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”. La giurisprudenza ha interpretato il riferimento alla nozione di “parti necessarie” come inerente alla figura del controinteressato (Cons. St., sez. VII, 12 agosto 2024, n. 7110), con le ovvie conseguenze in termini di inammissibilità del ricorso nel caso in cui esso non sia stato evocato in giudizio (cfr. l’anzidetta sentenza n. 7110/2024) o di integrazione del contraddittorio nel caso in cui almeno un controinteressato abbia ricevuto la notifica del ricorso (TAR Sicilia, sez. II, ordinanza 22 maggio 2025, n. 1126). Nel caso di specie si evince dal disciplinare che l’intervento in questione rientra nel P.N.R.R. all’interno della “MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE N. 00023/2026 REG.RIC. ECOLOGICA” – COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE” – INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI” Linea d’Intervento B “Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata” [M2C1-I1.1]”. Tale investimento, secondo lo schema allegato al D.M. del 6 agosto 2021 (disciplinante la “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”) rientra nella titolarità del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Il che impone di accogliere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze. 3. Può quindi passarsi all’analisi nel merito delle censure di parte ricorrente. 4. Si prendano le mosse dal primo motivo di ricorso. 4.1. Con tale doglianza parte ricorrente si è doluta della pretesa violazione della normativa primaria (art. 47, c. 3 e 3-bis, d.l. n. 77/2021) e della lex specialis (punto 8.4 del disciplinare), con specifico riguardo agli obblighi dichiarativi in materia di parità di genere e di diritto al lavoro dei disabili, prevista a pena di esclusione, la cui mancanza da parte delle tre consorziate esecutrici indicate dal Consorzio Integra (Consorzio imprese provinciali artigianato ennese, Costruzioni innovative etnee s.r.l. e Costruzioni manutenzioni gestioni società cooperativa) sarebbe stata tuttavia sanata in sede di soccorso istruttorio (verbale n. 3 del 4.9.2025). Secondo il Consorzio ricorrente una simile omissione non avrebbe potuto essere sanata mezzo di soccorso istruttorio, in quanto asseritamente incidente sulla sostanza e sulla qualità dell’offerta. N. 00023/2026 REG.RIC. 4.2. Le controparti hanno invece sostenuto la correttezza dell’attività di soccorso, posto che le dichiarazioni non prodotte sarebbero state le “ulteriori dichiarazioni” di cui ai punti 37 e 38 dell’art. 8.6 del disciplinare. Tali dichiarazioni sarebbero quelle di cui ai commi 3 e 3-bis, dell’art. 47, d.l. n. 77/2021, non sovrapponibili agli obblighi di cui ai commi 2 e 4 della stessa disposizione. 4.3. Il motivo è infondato e va pertanto rigettato. L’art. 47, d.l. n. 77/2021 (conv. con modif. dalla l. n. 108/2021) distingue tra: (i) la redazione sul rapporto del personale, che è dovuta a pena di esclusione già in sede di offerta dagli operatori economici con oltre cinquanta dipendenti ex art. 46, d.lgs. n. 498/2006 (art. 47, c. 2, d.l. n. 77/2021); (ii) la relazione di genere e sull’assolvimento degli obblighi sull’inserimento di personale disabile (art. 47, c. 3 e 3-bis, d.l. n. 77/2021), che vanno invece rese entro sei mesi dalla conclusione del contratto per gli operatori con un numero di dipendenti compreso tra i quindici e i cinquanta. L’inadempimento di tale obbligo comporta l’irrogazione di penali (art. 47, c. 6, d.l. n. 77/2021). Le linee guida predisposte in applicazione di tale disposizione (D.M. del 7.12.2021, applicative dell’art. 47, c. 8, d.l. n. 77/2021), che trovano applicazione con riguardo a tutti i contratti P.N.R.R., confermano la superiore impostazione. Di recente il giudice di appello (Cons. St., sez. III, 9 gennaio 2026, n. 202) ha chiarito che persino l’omessa produzione del rapporto periodico sulla situazione del personale è suscettibile di soccorso istruttorio, non costituendo esso documentazione afferente all’offerta tecnico-economica, sempreché la relazione sia preesistente al termine di presentazione delle domande. Il disciplinare di gara (cfr. all. 4 di parte ricorrente) segue la medesima logica. Infatti: (i) l’art. 8.4 prevede, a pena di esclusione e al momento della presentazione dell’offerta, la produzione del menzionato rapporto sulla situazione del personale; N. 00023/2026 REG.RIC. (ii) il successivo art. 8.6, ai punti 37 e 38, dispone che l’operatore economico è tenuto a dichiarare che, in caso di aggiudicazione, laddove in quel momento abbia un numero di dipendenti compreso tra i quindici e i cinquanta, di produrre entro sei mesi dalla stipulazione del contratto le relazioni di genere e sulla regolarità del diritto al lavoro dei disabili; (iii) l’art. 17 consente il soccorso istruttorio, per quanto qui rileva, in caso di omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte. Dalla lettura del verbale n. 2 (all. 16 di parte ricorrente) risulta che effettivamente i soggetti menzionati dal ricorrente (di seguito riportati con gli acronimi, per brevità: C.I.P.A.E., C.I.E. e C.M.G.) non hanno prodotto le dichiarazioni di cui al superiore punto (ii). È stato, pertanto, attivato il procedimento di soccorso istruttorio nei loro confronti. Si consideri che, in quella medesima occasione, si è dato luogo al soccorso istruttorio anche con riguardo alla società Incico s.p.a., che era incorsa nella – indubbiamente più rilevante – omissione della trasmissione del rapporto sulla situazione del personale (poi comunque prodotto e di data anteriore al termine di presentazione delle offerte; cfr. all. 12 di parte ricorrente). Orbene, alla luce delle predette considerazioni, sarebbe quantomeno singolare: (i) da un lato, coerentemente con la più recente giurisprudenza del giudice di appello, ammettere la sanabilità dell’omissione della società Incico s.p.a., inerente a un documento previsto ex lege a pena di esclusione, da rendere per di più in sede di offerta; (ii) dall’altro, ritenere illegittimo il soccorso istruttorio su una dichiarazione di impegno a consegnare in futuro e se ne dovessero ricorrere le condizioni talune relazioni che, sempre per espressa previsione di legge, vanno rese a valle della stipula N. 00023/2026 REG.RIC. del contratto e la cui omissione è, peraltro, sanzionata con una classica misura di autotutela di diritto privato (i.e., l’applicazione di penali). Quanto sopra impone di rigettare la superiore doglianza. 5. L’infondatezza della superiore censura consente di rigettare l’ulteriore profilo di doglianza dalla stessa articolata con il primo motivo di ricorso sulla pretesa inapplicabilità dell’art. 97, d.lgs. n. 36/2023, che consente l’estromissione o la sostituzione di consorziate inadempienti. Il rigetto nel merito anche di tale contestazione consente di prescindere dall’eccezione di inammissibilità articolata su questo specifico punto da Invitalia. 6. Può quindi dirsi del secondo motivo di ricorso. 6.1. Parte ricorrente si è anzitutto doluta della pretesa indeterminatezza dell’offerta, discendente in tesi dal fatto che l’aggiudicataria avrebbe ripartito le percentuali di esecuzione delle prestazioni (pari al 72% in capo alla mandataria Hub Engineering e al 28% in capo alla mandante Mada Engineering), senza tuttavia specificare le singole parti del servizio che ciascun componente del raggruppamento di progettisti si sarebbe impegnato a eseguire. Sotto altro profilo, la ricorrente ha contestato il fatto che l’anzidetta – generica – ripartizione percentuale non avrebbe consentito all’amministrazione di verificare la corrispondenza tra la qualificazione posseduta da ciascun operatore e la porzione di prestazione che lo stesso sarebbe stato chiamato a svolgere. Tale circostanza rileverebbe in particolare con riguardo alla mandante (Mada Engineering s.r.l.), che si sarebbe impegnata a eseguire il 28% delle prestazioni di progettazione, ma che sarebbe priva di qualificazione nella categoria prevalente IB.06. Da ultimo, la ricorrente si è doluta del fatto che il possesso cumulativo del requisito in capo al raggruppamento nel suo complesso non sarebbe comunque sufficiente a sanare il vizio contestato, in quanto non garantirebbe che le prestazioni siano effettivamente svolte da un soggetto qualificato. N. 00023/2026 REG.RIC. 6.2. Le controparti hanno contestato tale impostazione. In particolare, hanno richiamato l’orientamento pretorio secondo il quale negli appalti di servizi e forniture non troverebbe applicazione il principio di necessaria corrispondenza tra qualificazione di ciascuna impresa e quota della prestazione di rispettiva pertinenza, dovendosi piuttosto rinviare alla lex specialis secondo la quale, nel caso di specie, i requisiti di capacità tecnica e professionale per la progettazione esecutiva avrebbero dovuto essere posseduti dal gruppo di lavoro nel suo complesso (art. 8.7.3.2. del disciplinare). Invitalia ha inoltre eccepito l’inammissibilità di tale censura per la mancata impugnazione della lex specialis. 6.3. L’infondatezza della doglianza consente di prescindere dalla succitata eccezione di inammissibilità. L’art. 68, d.lgs. n. 36/2023, in estrema sintesi: (i) impone di specificare, in sede di offerta, le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l’impegno di questi a realizzarle (c. 2); (ii) consente alle stazioni appaltanti di specificare “le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive” (c. 4, lett. b); (iii) prevede la responsabilità solidale degli operatori economici raggruppati, così come dei consorziati, rispetto alla stazione appaltante (c. 9); (iv) prevede, ancora, che “I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti N. 00023/2026 REG.RIC. prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2” (c. 11, primo periodo). Di recente il giudice di appello (Cons. St., sez. V, 5 gennaio 2026, n. 57), sulla base di un’interpretazione sistematica del superiore art. 68 (e dunque non limitata al solo primo periodo del visto c. 11) e in conformità alla disciplina unionale e all’art. 76 Cost., ha ribadito che, anche in vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici, resta immutato il principio, già affermato nel 2014 dall’Adunanza plenaria (sent. n. 27/2014), a mente del quale negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis di gara. Del resto, “i servizi, come le forniture, costituiscono, in linea di principio, una prestazione unica e non scindibile, per cui i requisiti di qualificazione sono richiesti in via generale, salvo diverse specifiche previsioni della lex specialis di gara, al raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che il soggetto esecutore, anche in caso di modifiche successive all’aggiudicazione, deve essere in possesso degli specifici requisiti prescritti per la esecuzione della prestazione”, fermo restando che rientra nella discrezionalità della stazione appaltante anche “la fissazione delle quote di qualificazione che devono essere possedute dalle imprese partecipanti ai raggruppamenti” (Cons. St., sent. n. 57/2026, cit.). Nel più specifico contesto siciliano la Sezione staccata di Catania ha avuto recentemente modo di rigettare una simile doglianza, dando una lettura sostanzialistica del menzionato art. 68, c. 2, d.lgs. n. 36/2023 (TAR Sicilia, Catania, sez. V, 19 gennaio 2026, n. 128). Nel caso di specie, il disciplinare (all. 4 di parte ricorrente): N. 00023/2026 REG.RIC. (i) all’art. 14.1 si è limitato a prevedere la mera indicazione delle prestazioni e delle relative percentuali delle prestazioni dei singoli consorziati, senza prevedere null’altro; (ii) all’art. 8.7.3.2 ha espressamente previsto che i requisiti di capacità tecnica e professionale avrebbero dovuto essere posseduti “dal Gruppo di Lavoro nel suo complesso”, specificando ulteriormente che “non è richiesto il possesso di una percentuale minima di requisito ai progettisti” e che, in ogni caso, nei consorzi stabili il requisito avrebbe dovuto essere “posseduto e dimostrato direttamente dal consorzio o dalle singole consorziate” e non invece dal progettista indicato, con espressa ammissione del c.d. “cumulo alla rinfusa”. Le superiori considerazioni consentono dunque di rigettare la doglianza di parte ricorrente. La legge di gara, coerentemente con l’ordito normativo e con la giurisprudenza sopra citata, non ha imposto alcuna specificazione delle singole prestazioni dei consorziati, al di là della mera ripartizione percentuale delle attività. A ciò si aggiunga che le dichiarazioni dei progettisti (cfr. all. 10 e 11 del Consorzio controinteressato) ripartiscono più nel dettaglio le attività tra i singoli soggetti incaricati della progettazione esecutiva. Il che contribuisce ulteriormente a escludere ogni profilo di possibile indeterminatezza dell’offerta. 7. Il terzo motivo di ricorso contiene articolate doglianze che, in parte, si sovrappongono a quelle già analizzate nell’ambito del secondo motivo di ricorso. 7.1.A. Sotto un primo profilo, il Consorzio ricorrente ha sostenuto che Incico s.p.a., consorziata esecutrice indicata da Hub Enginnering per l’esecuzione delle prestazioni di competenza di quest’ultima, non sarebbe in possesso degli importi di servizi svolti per le diverse categorie di progettazione. N. 00023/2026 REG.RIC. 7.1.B. Le controparti hanno dato rilievo al richiamo, operato dal disciplinare di gara, all’istituto del “cumulo alla rinfusa” (di cui si è fatta menzione nella trattazione del secondo motivo di ricorso). Invitalia ha poi richiamato l’orientamento pretorio che distingue il progettista indicato dall’operatore economico, riconducendo il primo al prestatore d’opera professionale. 7.1.C. Tale prima censura è infondata e va pertanto rigettata. Il Consiglio di Stato ha, ancora di recente, qualificato il cumulo alla rinfusa come una sorta di avvalimento ex lege, tipico del consorzio stabile, che consente al consorzio di indicare una consorziata quale soggetto esecutore delle prestazioni, senza che sia però necessario che la consorziata possegga i requisiti di partecipazione di per sé, ben potendo tali requisiti essere posseduti dal consorzio nel suo complesso (Cons. St., sez. V, 27 ottobre 2025, n. 8289). Incico s.p.a. risulta essere la “consorziata designata” da Hub Engeneering per la progettazione edilizia e la progettazione degli impianti meccanici, elettrici e speciali ed industriali, che viene svolta a mezzo di suoi progettisti (cfr. all. 10 della controinteressata). Come si è visto, le consorziate devono possedere nel loro complesso i requisiti di partecipazione e, dunque, non colgono nel segno le censure di parte ricorrente, volte a contestare la mancanza di singoli requisiti in capo all’anzidetta consorziata designata. Ciò senza nemmeno considerare che il fatto l’art. 8.7 del disciplinare, in punto di requisiti di partecipazione degli operatori che partecipano in forma associata, consente al consorzio la sostituzione del componente privo (tra l’altro) dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 100, d.lgs. n. 26/2023. Per completezza va poi dato atto che nessuna contestazione può essere fondatamente mossa con riguardo ai singoli progettisti indicati, posto che l’Adunanza plenaria (sent. n. 13/2020) ha affermato che “il progettista indicato, nell’accezione e nella N. 00023/2026 REG.RIC. terminologia dell’articolo 53, comma, del decreto legislativo n. 163 del 2006, va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo. Pertanto non rientra nella figura del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico, nel significato attribuito dalla normativa interna e da quella dell’Unione europea”. Tale pronuncia è stata ancora di recente richiamata dal giudice di appello (Cons. St., sez. V, 14 aprile 2025, n. 3191 e giurisprudenza ivi richiamata), che ne ha ribadito la natura di prestatore d’opera professionale, precisando peraltro come non sarebbe possibile escludere in via automatica un concorrente per una carenza riscontrata in capo a tale soggetto, in quanto – appunto – estraneo al concorrente medesimo. 7.2.A. Sotto altro profilo, parte ricorrente si è doluta del fatto che non sarebbe stato comprovato il rapporto di consulente su base annua dei professionisti indicati dal Consorzio Hub Engineering, dalla consorzia Incico s.p.a. e dalla Mada Engineering. 7.2.B. Al riguardo, le controparti hanno o rinviato alle verifiche del RUP (cfr. la difesa del Consorzio controinteressato) o sostenuto comunque che la lex specialis avrebbe imposto la comprova del requisito per i concorrenti e non anche per il progettista indicato. 7.2.C. Anche tale profilo di doglianza non è meritevole di accoglimento. Premesso che il rapporto di “consulente su base annua” è espressamente contemplato tra i progettisti che possono figurare nei raggruppamenti temporanei dall’art. 39, c. 2, lett. b), dell’all.II.12 del d.lgs. n. 36/2023 e dall’art. 8.2.2. del disciplinare di gara (all. 4 di parte ricorrente), nel caso di specie è dirimente – ai fini del rigetto della censura – il fatto che l’amministrazione resistente abbia verificato i singoli rapporti dei professionisti con i vari operatori economici, dando conto dei documenti visionati per confermare il rapporto di consulenza su base annua (cfr. all. 2 del controinteressato Consorzio). Dunque, il relativo rapporto è stato comprovato. N. 00023/2026 REG.RIC. 7.3.A. La ricorrente ha articolato un terzo profilo di doglianza. Ha, in particolare, sostenuto che, dalla lettura dell’organigramma del gruppo di progettazione di cui al criterio A.2, sarebbe emerso che i professionisti riferibili alla mandante Mada Engineering s.r.l. non avrebbero effettuato alcun servizio di progettazione per il quale la medesima società di ingegneria ha assunto la vista quota del 28%. Detta società non avrebbe assunto, in particolare, alcun servizio di progettazione per: – E.01 edilizia; – IA01 impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni; – IA.03 impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota. Da ciò discenderebbe la necessità di escludere l’aggiudicataria o, comunque, l’assoluta illogicità ed irragionevolezza del punteggio attribuito per l’intero criterio A “adeguatezza dell’offerta e modalità di svolgimento dei servizi di progettazione”. 7.3.B. Le controparti hanno contestato tale censura. Invitalia ha poi sostenuto che la ricorrente non avrebbe comunque fornito supportato la propria doglianza con idonea prova di resistenza. 7.3.C. Anche tale contestazione non può trovare accoglimento. Il sub-criterio A.2 del disciplinare è volto a premiare la qualità della struttura tecnicoorganizzativa della progettazione. A tal fine è stato chiesto al concorrente di illustrare la suddetta struttura, dando evidenza della consistenza e della qualità delle risorse umane impiegate. Ciò sarebbe dovuto avvenire a mezzo della produzione di: (i) un organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento dell’incarico di progettazione, “con l’indicazione dei professionisti che si occuperanno dello svolgimento del servizio, comprendente sia i professionisti indicati nell’articolo 8 del presente Disciplinare che gli eventuali ulteriori professionisti a vario titolo coinvolti”; N. 00023/2026 REG.RIC. (ii) “i profili professionali proposti, con specificazione della rispettiva qualificazione/formazione e delle principali esperienze riconducibili all’oggetto del presente appalto ed all’esperienza nella progettazione di opere analoghe”. È stato infine previsto che “L’adeguatezza delle figure professionali indicate sarà valutata in riferimento alla qualificazione professionale e alle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto, desunte dalla compilazione del seguente schema tabellare sintetico”. Risulta pertanto fuori fuoco la doglianza di parte ricorrente sotto entrambi i profili da essa proposti. Da un lato, trattandosi di un requisito sul “capitale umano” dell’offerente, non potrebbero incidere – peraltro a fini espulsivi – eventuali carenze nello svolgimento di precedenti servizi di progettazione da parte di una delle società a ciò incaricate. Dall’altro, le contestazioni di parte ricorrente non sono tali da rendere la valutazione sul punto dalla Commissione, resa nell’ambito dell’ampia discrezionalità tecnica che notoriamente connota siffatta attività, come manifestamente illogiche, irragionevoli o sproporzionate. Il che impone di rigettare anche quest’ultimo profilo del terzo motivo di ricorso. 8. Può, infine, essere scrutinato il quarto motivo di ricorso. 8.1. Parte ricorrente si è ivi doluta della pretesa violazione dell’art. 39, all. II.12, d.lgs. n. 36/2023, a mente del quale i raggruppamenti temporanei dovrebbero includere quale progettista almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. Secondo parte ricorrente, al giovane professionista individuato nell’offerta dell’aggiudicatario non sarebbe stato assegnato alcun effettivo e specifico servizio di progettazione. 8.2. Le controparti hanno contestato che vi fosse un obbligo di attribuire siffatto specifico ruolo di progettazione, dando atto ad ogni modo come il giovane N. 00023/2026 REG.RIC. professionista indicato dall’aggiudicatario fosse stato inserito nella tabella contenente i dati relativi ai soggetti incaricati dell’esecuzione della progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Ciò sarebbe stato, secondo tale impostazione, sufficiente a individuare un’attività di progettista, che – comunque – avrebbe potuto essere oggetto di adeguati chiarimenti in sede di soccorso istruttorio. Invitalia ha poi sostenuto che il disciplinare avrebbe previsto per il progettista indicato il mero possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (art. 8.7 del disciplinare) e che la relativa disposizione della lex specialis non sarebbe stata impugnata, con conseguente inammissibilità della doglianza. 8.3. L’infondatezza del motivo consente di prescindere dalla superiore eccezione di inammissibilità. L’art. 39 dell’all. II.12 al d.lgs. n. 36/2023 dispone, per quanto qui rileva, quanto segue in punto di presenza di un “giovane professionista” nei raggruppamenti temporanei: – “I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista” (c. 1, secondo periodo); – “Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere: a) un libero professionista singolo o associato; b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA; c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all’architettura e l’ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione N. 00023/2026 REG.RIC. europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria” (c. 2). Su tale figura, il disciplinare ha ulteriormente disposto che “In ogni caso, il R.T. dovrà prevedere la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista, così come disposto dall’articolo 39 dell’Allegato II.12 al Codice dei Contratti, il quale, ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, può rivestire una delle qualifiche indicate all’articolo 39, co. 2, dell’Allegato II.12 al Codice dei Contratti […]” (art. 8.7.2.2). La giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi in plurime occasioni sulla figura del “giovane professionista”, statuendo in ordine alla rilevanza della sua partecipazione all’attività di progettazione. È stato, in particolare: (i) escluso che al giovane professionista possano essere affidate mere attività di supporto, quali “indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali”; (ii) ammesso che egli possa rendere la propria attività nell’ambito della valutazione del progetto anche sotto il profilo economico-finanziario (Cons. St., sez. V, 22 dicembre 2025, n. 10146 e giurisprudenza ivi richiamata). Del resto, “la ratio della norma […] è da rintracciare nell’esigenza, avvertita dal Legislatore, di promuovere l’inserimento lavorativo dei giovani laureati abilitati, per favorirne la crescita professionale e l’incremento delle competenze tecniche, con la conseguenza che la previsione normativa deve ritenersi rispettata tutte le volte in cui […] il giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni, sia inserito (anche come “assistente alla progettazione”) nel gruppo di lavoro di coloro che sono preposti alla progettazione stessa” (C.g.a.r.s., sez. giurisd., 26 marzo 2025, n. 188). N. 00023/2026 REG.RIC. Ciò, ovviamente, non può comportare un’assoluta vaghezza in ordine al ruolo svolto dal giovane professionista, vieppiù laddove il disciplinare di gara preveda espressamente l’indicazione delle mansioni da questi svolte e l’offerente nulla dica sul punto, nemmeno dopo che sia stato specificamente a ciò compulsato in sede di soccorso istruttorio (TAR Sicilia, sez. I, 11 ottobre 2022, n. 2823). Nel caso di specie, come si è visto, non vi è anzitutto un obbligo dichiarativo così specificamente dettagliato in punto di mansioni del giovane professionista; il che vale a distinguere il presente ricorso dal precedente di questa Sezione pocanzi citato. In un simile contesto, il giovane professionista individuato dall’aggiudicatario è stato espressamente riportato tra i soggetti incaricati dell’esecuzione della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (cfr. all. 10 e 11 del Consorzio controinteressato). A valle dell’aggiudicazione quest’ultimo è stato individuato quale “progettista incaricato” anche dalla relazione del RUP (cfr. all. 2 del Consorzio controinteressato, p. 12). Ciò conferma che egli abbia un ruolo effettivo (e non meramente cartolare) nell’attività di progettazione. Quanto sopra vale già da sé a fugare ogni dubbio sullo svolgimento di attività di progettazione in senso proprio da parte del giovane professionista individuato dall’aggiudicatario. La circostanza, poi, che il giovane professionista non sia stato indicato nell’organigramma presente nell’ambito dell’offerta tecnica della controinteressata di cui al già visto criterio A.2 (cfr. il terzo profilo del terzo motivo di ricorso) non consente di addivenire alla conclusione secondo la quale quest’ultimo non svolgerebbe alcuna attività di progettazione. Infatti, anche a voler prescindere dalle superiori risultanze dell’offerta (a monte) e dei controlli del RUP (a valle), resta il fatto che – come si è visto in precedenza – il N. 00023/2026 REG.RIC. menzionato criterio A.2 era volto a premiare, in buona sostanza, la qualità (e, quindi, essenzialmente, l’esperienza) del “capitale umano” impegnato nell’attività di progettazione. Esperienza che costituisce, evidentemente, un elemento che non caratterizza normalmente un giovane professionista. Quanto sopra, se da un lato ben può spiegare la ragione per cui egli non sia stato menzionato nel superiore organigramma, dall’altro non è indice di alcunché rispetto alle attività del giovane professionista che – come si è visto – è stato espressamente indicato tra i progettisti di cui si avvarrà l’aggiudicatario. 9. La reiezione della domanda di annullamento comporta il rigetto delle ulteriori domande di subentro e di risarcimento del danno. 10. Stante quanto precede: – va estromesso il Ministero dell’economia e delle finanze; – il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. 11. Quanto alle spese di lite: – parte ricorrente è condannata alla loro rifusione nei confronti di Invitalia, del Comune di Corleone e del Consorzio controinteressato, nella misura indicata in dispositivo; – esse sono compensate con riguardo alle amministrazioni statali costituite, tenuto conto, da un lato, della loro sostanziale estraneità alla res controversa e, dall’altro, della doverosità della chiamata in causa quantomeno del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; – non è luogo a provvedere sul punto con riguardo alle altre parti, in quanto non costituite.TAR SICILIA – PALERMO, I – sentenza 28.01.2026 n. 274