Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori su beni culturali e divieto di cumulo alla rinfusa ex art. 67, comma 4, D. Lg.vo n. 36/2023

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori su beni culturali e divieto di cumulo alla rinfusa ex art. 67, comma 4, D. Lg.vo n. 36/2023

Con bando, pubblicato il 20.6.2025, il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Basilicata ha indetto una procedura aperta, per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di sicurezza sismica (consolidamento statico e miglioramento sismico) della Chiesa San Domenico di Matera ed ex Convento, attuale sede della Prefettura di Matera, finanziati con fondi del PNRR, prevedendo il termine perentorio di presentazione delle offerte delle ore 12,00 del 22.7.2025.

Il Disciplinare ha previsto:

-al punto 3.2, l’importo totale dell’appalto di € 4.707.381,50, di cui: 1) € 89.297,98, non ribassabili, per la redazione del progetto esecutivo; 2) € 48.083,52 per il coordinamento della sicurezza nella fase della progettazione (65% non ribassabili e 35% ribassabili); 3) € 3.455.246,07 per l’esecuzione dei lavori, ribassabili, relativi alla Categoria OG2, classifica V (cfr. punto 3.6 del Disciplinare); 4) € 1.114.753,93 per oneri di sicurezza, non ribassabili;

-all’art. 5, che il progetto esecutivo doveva essere redatto entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto ed i lavori dovevano essere eseguiti entro 257 giorni dalla consegna dei lavori;

-all’art. 7, che i Consorzi Stabili, ai sensi dell’art. 67, comma 4, D.Lg.vo n. 36/2023, “sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il Consorzio concorre”, specificando che “è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla componente soggettiva dei consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta”, eccetto il recesso ex art. 68, comma 17, e le fattispecie, contemplate dai commi 1 e 2 dell’art. 97 D.Lg.vo n. 36/2023;

-all’art. 8 i requisiti di ammissione alla gara, precisando, con riferimento ai lavori della Categoria OG2, che: 1) il subappalto era subordinato al rispetto dell’art. 119 D.Lg.vo n. 36/2023 (il successivo art. 19 del Disciplinare precisa che: A) “non vi sono limitazioni al subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento”, a condizione che “il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni da eseguire” e sia in possesso dei requisiti di ammissione alla gara e che “all’atto dell’offerta siano state indicate le lavorazioni che si intende subappaltare”; B) la nullità in caso di “accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale o prevalente esecuzione delle lavorazioni appaltate”; C) “l’operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo dei requisiti, dovrà dichiarare all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare le stesse in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato”); 2) la qualificazione abilita ciascuna impresa consorziata a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica, incrementata di un quinto, ed a condizione che sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; 3) al punto 8.7.2.4, che, a pena di esclusione, ai sensi degli artt. 132 e 133 del Codice dei Contratti ex D.Lg.vo n. 36/2023 e dell’Allegato II.18 allo stesso D.Lg.vo n. 36/2023, i requisiti di ammissione alla gara dei Consorzi Stabili “devono essere posseduti direttamente dal Consorzio, se esegue in proprio, e/o della/e singola/e impresa/e consorziata/e, eventualmente designata/e per l’esecuzione”, specificando che i Consorzi Stabili “dovranno indicare le quote di esecuzione assunte dalla/e consorziata/e esecutrice/i designata/e”, con la seguente motivazione: “tenuto conto della particolare specificità del settore dei beni culturali, caratterizzati da una particolare delicatezza derivante dalla necessità di tutela dei medesimi, in quanto beni testimonianza avente valore di civiltà, espressione di un interesse altior nella gerarchia dei valori in gioco (art. 9 della Costituzione), per i quali l’art. 36 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea consente esplicitamente una compressione del principio di concorrenzialità allorquando la stessa sia sorretta da “giustificati motivi” ed in aderenza a quanto operativamente previsto dall’art. 9, comma 4, dell’Allegato II.18 al Codice dei Contratti, si applica per l’appalto di specie il regime speciale dei beni culturali di qualificazione “in proprio” ed il c.d. divieto di cumulo alla rinfusa. Pertanto, l’operatore che esegue i lavori deve essere dotato in proprio di una qualificazione specialistica, al fine di assicurare una effettiva e adeguata tutela al bene culturale oggetto di intervento. La finalità di tale disciplina è quella di evitare che l’intervento sui beni culturali sia effettuato da soggetti non qualificati, a prescindere dall’esistenza di un soggetto che se ne assuma la responsabilità nei confronti dell’Amministrazione. Si tratta di un profilo che attiene alla funzione di tutela dei beni culturali, che giustifica, sul piano della comparazione dei valori, anche una limitazione della regola della concorrenzialità, con il suo portato del favor partecipationis. Per la qualificazione delle imprese consorziate eventualmente designate, non è ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 104 del Codice dei Contratti, come indicato nel successivo art. 9 del presente Disciplinare”;

-all’art. 15, il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante l’attribuzione di: 1) massimo 88 punti per l’offerta tecnica, di cui: A.1) 5 punti per i servizi svolti riguardanti la progettazione di interventi su edifici vincolati con destinazione pubblica; A.2 3 punti per i servizi svolti riguardanti la progettazione di interventi su edifici con destinazione pubblica localizzati in contesti storici; A.3 2 punti per i servizi svolti riguardanti la progettazione di interventi su edifici religiosi (chiese, conventi, etc.) vincolati; B.1 10 punti per la modalità operativa di realizzazione degli interventi; B.2 5 punti per l’adeguatezza della struttura organizzativa in relazione alla capacità tecnica dei professionisti ed alle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto; B.3 25 punti per le soluzioni tecniche e tecnologiche migliorative relativamente agli interventi sulle murature antiche; C.1 20 punti per l’organizzazione del cantiere e la gestione delle interferenze; C.2 9 punti per la struttura operativa del cantiere; D.1 3 punti per la gestione ambientale del cantiere nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi; E.1 3 punti per gli strumenti di conciliazione di vita-lavoro per l’impresa esecutrice dei lavori; E.2 3 punti per le pari opportunità di generazionale e di genere per l’impresa esecutrice dei lavori; 2) massimo 10 punti per l’offerta economica; 3) massimo 2 punti per l’offerta economica dei servizi tecnici del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza nella fase della progettazione;

-all’art. 17, che, assegnando un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni ed un altro non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni per richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata, con il soccorso istruttorio poteva essere integrato “ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa con il Documento di Gara Unico Europeo integrato con la domanda di partecipazione” ed essere sanata “ogni omissione, inesattezza o irregolarità del Documento di Gara Unico Europeo integrato con la domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla gara”, specificando che: 1) “sono sanabili l’omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, nonché ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ad eccezione di false dichiarazioni”; 2) non sono sanabili “il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione”.

Con la domanda di partecipazione alla gara in discorso il Consorzio Stabile Oscar s.c.a.r.l. ha indicato come imprese designate, esecutrici dei lavori, le consorziate Gesim S.r.l. e Tecnologica S.r.l.s..

Con pec del 29.7.2025 la stazione appaltante ha invitato il Consorzio Stabile Oscar s.c.a.r.l. ad indicare le percentuali dei lavori che sarebbero state eseguite da ciascuna consorziata ed il legale rappresentante del Consorzio Stabile Oscar s.c.a.r.l. ha dichiarato che: 1) la consorziata Gesim S.r.l. (in possesso della qualificazione SOA per la categoria OG2, classifica III bis, cioè fino a € 1.500.000,00, che aumentata di 1/5 raggiunge € 1.800.00,00) avrebbe eseguito il 39,387% (corrispondenti a € 1.800.000,00) dei lavori dell’appalto in esame, pari a complessivi € 3.455.246,07, ribassabili, relativi alla Categoria OG2, classifica V; 2) la consorziata Tecnologica S.r.l.s. (in possesso della qualificazione SOA per la categoria OG2, classifica III, cioè fino a € 1.32.914,00) avrebbe eseguito il 13,129% (corrispondenti a € 600.000,00) dei predetti lavori; 3) specificando che: A) il totale dei lavori, che avrebbero svolto entrambe le consorziate, di € 2.400.000,00 era pari al 52,516% del suddetto totale dei lavori, messi a gara, di € 3.455.246,07; B) la restante parte dei lavori sarebbe stata subappaltata.

Con Decreto n. 26 del 6.8.2025 il Soprintendente della Soprintendenza Archeologia e Belle Arti della Basilicata ha escluso dalla gara il Consorzio Stabile Oscar s.c.a.r.l., in quanto le predette consorziate Gesim S.r.l. e Tecnologica S.r.l.s. dovevano possedere il 100% della qualificazione dei lavori, oggetto di gara, pari a complessivi € 3.455.246,07, relativi alla Categoria OG2, classifica V, richiamando gli artt. 132 e 133 D.Lg.vo n. 36/2023 e l’Allegato II.18 allo stesso D.Lg.vo n. 36/2023 ed il punto 8.7.2.4 del Disciplinare di gara e le sentenze del C.d.S. Sez. V n. 875 del 4.2.2025 (che ha confermato la Sentenza TAR Toscana Sez. II n. 682 del 4.6.2024), e del TAR Napoli Sez. I n. 5458 del 21.7.2025.

Il Consorzio Stabile Oscar s.c.a.r.l.:

-prima con istanza del 9.10.2025, non riscontrata dalla stazione appaltante, ha chiesto, in via principale, la riammissione alla gara, e in via subordinata, la sostituzione delle consorziate designate Gesim S.r.l. e Tecnologica S.r.l.s. con lo stesso Consorzio Stabile Oscar s.c.a.r.l., in possesso della qualificazione SOA per la categoria OG2, classifica V;

-e poi con il presente ricorso, notificato il 18.9.2025 e depositato nella stessa giornata del 18.9.2025, ha impugnato il suddetto provvedimento di esclusione del 6.8.2025, deducendo:

1) in via principale, la violazione dell’art. 67, comma 4, D.Lg.vo n. 36/2023, nella parte in cui statuisce che i Consorzi Stabili “eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto”, in quanto tale norma si applica anche agli appalti aventi ad oggetto beni culturali e va interpretata nel senso che il ricorrente Consorzio Stabile Oscar s.c.a.r.l., è in possesso della certificazione SOA, “in grado di fornire copertura integrale ai requisiti previsti dal Disciplinare di gara”; pertanto, “nulla osta all’esecuzione in tutto o in parte delle lavorazioni direttamente da parte” dello stesso Consorzio Stabile ricorrente; in altre parole, il Consorzio ricorrente ha dedotto di poter eseguire in proprio la parte dell’appalto che non poteva essere realizzata dalle consorziate designate Gesim S.r.l. e Tecnologica S.r.l.s..

A sostegno di tale tesi il ricorrente ha, richiamato le sentenze TAR Piemonte Sez. II n. 965 del 29.11.2023, TAR Catanzaro Sez. I n. 97/2019 e TAR Lecce n. 197 del 9.2.2024, secondo cui:

– i Consorzi Stabili hanno “la capacità di assumere in proprio l’appalto” e rimangono “l’unico concorrente, l’unico contraente e l’unico interlocutore della stazione appaltante”;

– infatti, “il rapporto associativo ed organico, che lega al Consorzio Stabile le consorziate, comprese quelle incaricate dell’esecuzione dei lavori, non è diverso da quello che lega i singoli soci ad una società” ;

– “la designazione di una nuova consorziata in luogo di quella originaria per l’esecuzione rileva come mutamento dei rapporti interorganici interni alla struttura, senza assumere valenza intersoggettiva a rilevanza esterna”;

2) in via subordinata, la violazione dell’art. 97 D.Lg.vo n. 36/2023, in quanto tale norma consente la sostituzione delle imprese consorziate designate, non in possesso del requisito di qualificazione, richiamando,a sostegno di tale prospettazione, le sentenze TAR Palermo n. 218 del 22.1.2024 e TAR Milano n. 1901 del 20.6.2024.

Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Cultura, il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Basilicata ed il Ministero dell’Interno, sostenendo l’infondatezza del ricorso, anche per l’omessa impugnazione del Disciplinare di gara, evidenziando pure che: 1) dalla visura camerale risulta che il Consorzio ricorrente ha soli due dipendenti; 2) dall’art. 3 del suo Statuto risulta che agisce solo come organo di coordinamento delle imprese consorziate.

Nella Camera di Consiglio dell’8.10.2025 il ricorso è passato in decisione, dopo che il difensore della parte ricorrente ha replicato alle argomentazioni difensive dell’Amministrazione committente, rinviando al certificato SOA del Consorzio Stabile ricorrente, allegato al ricorso, ed evidenziando che, in seguito all’eventuale aggiudicazione, avrebbe assunto un numero di lavoratori, necessario all’esecuzione dell’appalto in discorso.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Va disattesa la domanda principale, volta ad ottenere la riammissione alla gara e la valutazione dell’offerta del ricorrente Consorzio Stabile Oscar s.c.a.r.l., in quanto:

-il Consorzio ricorrente nella domanda di partecipazione alla gara in esame ha indicato come imprese designate, esecutrici dei lavori, esclusivamente le consorziate Gesim S.r.l. e Tecnologica S.r.l.s., le quali, essendo classificate nella categoria OG2 rispettivamente con le classifiche III bis e III, non possono eseguire interamente i lavori di cui è causa della categoria OG2, classifica V, pari a complessivi € 3.455.246,07;

-secondo il condivisibile e prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr., oltre alle sentenze citate nel provvedimento impugnato C.d.S. Sez. V n. 875 del 4.2.2025, che ha confermato la sentenza TAR Toscana Sez. II n. 682 del 4.6.2024, e TAR Napoli Sez. I n. 5458 del 21.7.2025, anche C.d.S. Sez. V sentenze n. 1615 del 7.3.2022 e n. 403 del 16.1.2019; Cons. Giust. Amm. per la Regione Sicilia Sent. n. 49 del 22.1.2021; TAR Toscana n. 85 del 20.1.2025; TAR Salerno Sez. I sent. n. 692 del 27.3.2023; TAR Catanzaro Sez. I Sent. n. 1373 del 22.7.2022; TAR Palermo Sez. III sent. n. 1091 del 26.5.2020) il cd. cumulo alla rinfusa ex art. 67, comma 4, D.Lg.vo n. 36/2023, che consente ai Consorzi Stabili di partecipare alle gare di appalti, sommando i requisiti di ammissione delle proprie consorziate, anche se non designate per l’esecuzione dell’appalto, non può essere applicato agli appalti, come quello di cui è causa, concernenti beni culturali, in quanto ai sensi dei vigenti artt. 132 e 133 D.Lg.vo n. 36/2023 e Allegato II.18 allo stesso D.Lg.vo n. 36/2023 (e dei previgenti artt. 145 e 146 D.Lg.vo n. 50/2016), applicati dal suddetto punto 8.7.2.4 del Disciplinare di gara, la qualificazione deve essere direttamente ed interamente posseduta dalle imprese, che devono eseguire l’appalto, che, perciò, non possono svolgere lavori, eccedenti la loro qualificazione, anche se fanno parte di Consorzi Stabili, per le ragioni indicate dal predetto punto 8.7.2.4 del Disciplinare di gara;

-comunque, vanno disattese le argomentazioni difensive, esposte oralmente dal difensore della parte ricorrente nell’Udienza Pubblica dell’8.10.2025, sia perché dal certificato SOA del Consorzio Stabile ricorrente, allegato al ricorso, non risulta che il possesso della qualificazione SOA per la categoria OG2, classifica V, sia stato maturato dal predetto Consorzio mediante l’esecuzione di appalti in proprio (sul punto cfr. il Comunicato ANAC del 28.5.2025, con il quale viene specificato che l’Autorità ha adeguato il sistema di qualificazione, con l’introduzione nei certificati SOA dei Consorzi Stabili di una nuova sezione, in cui vengono indicate le categorie di lavori e le relative classifiche, maturate direttamente dai Consorzi Stabili), sia perché, in ogni caso, deve essere il Consorzio Stabile, partecipante ad una gara di appalto, che deve dimostrare sia alla stazione appaltante, sia nel processo dinanzi al Giudice Amministrativo, di aver conseguito in proprio la qualificazione nelle categorie e classifiche, richieste dalla lex specialis di gara;

-peraltro, il suddetto punto 8.7.2.4 del Disciplinare di gara, nella parte in cui prestabilisce che, a pena di esclusione, ai sensi degli artt. 132 e 133 del Codice dei Contratti ex D.Lg.vo n. 36/2023 e dell’Allegato II.18 allo stesso D.Lg.vo n. 36/2023, i requisiti di ammissione alla gara dei Consorzi Stabili “devono essere posseduti direttamente dal Consorzio, se esegue in proprio, e/o della/e singola/e impresa/e consorziata/e, eventualmente designata/e per l’esecuzione”, risulta conforme a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 91 dell’11.4.2022, emanata con riferimento al previgente art. 146 D.Lg.vo n. 50/2016, nella parte in cui evidenzia al punto 8.2.1 che il subappalto “presuppone che l’impresa abbia i requisiti per partecipare alla gara”, “quantomeno per l’attestazione SOA relativa alla categoria prevalente”;

-comunque, nella specie, il Consorzio ricorrente non ha chiesto l’applicazione dell’art. 19 del Disciplinare di gara, nella parte in cui prevede che “non vi sono limitazioni al subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento”, a condizione che “il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni da eseguire” e sia in possesso dei requisiti di ammissione alla gara, e che “l’operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo dei requisiti, dovrà dichiarare all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare le stesse in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato”;

-in ogni caso, va evidenziato che, ammesso pure che non avrebbe potuto essere considerato nullo il subappalto, inizialmente indicato nella domanda di partecipazione, delle lavorazioni dell’unica categoria, contemplata dalla lex specialis di gara, OG2, ulteriore rispetto al totale dei lavori, che avrebbero svolto entrambe le consorziate, di € 2.400.000,00, pari al 52,516% del totale dei lavori, messi a gara, di € 3.455.246,07, tenuto conto della parte dell’art. 19 del Disciplinare di gara, che prevede la nullità in caso di “accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale o prevalente esecuzione delle lavorazioni appaltate”, tale art. 19 del Disciplinare di gara prestabiliva anche, a pena di esclusione, che “all’atto dell’offerta siano state indicate le lavorazioni che si intende subappaltare”, mentre il Consorzio ricorrente nella domanda di partecipazione si era limitato ad affermare che la restante parte dei lavori sarebbe stata subappaltata, senza indicare le relative attività e/o lavorazioni dell’unica categoria OG2, che avrebbero potuto essere autorizzate con il subappalto; né il Consorzio ha successivamente adempiuto alla predetta prescrizione;

-mentre la possibilità da parte del ricorrente Consorzio Stabile Oscar s.c.a.r.l., di eseguire la parte dei lavori in questione, che non può essere realizzata dalle consorziate designate Gesim S.r.l. e Tecnologica S.r.l.s., viola l’art. 7 del Disciplinare di gara, non impugnato con il presente ricorso, nella parte in cui prestabilisce il divieto, “a pena di esclusione, di qualsiasi modificazione alla componente soggettiva dei consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta”, eccetto il recesso ex art. 68, comma 17, che, nella specie, non è avvenuto, e le fattispecie, contemplate dai commi 1 e 2 dell’art. 97 D.Lg.vo n. 36/2023, che, nella specie, non ricorrono, come si vedrà, nell’esaminare la parte del ricorso, in via subordinata, con la quale è stata dedotta la violazione del predetto art. 97 D.Lg.vo n. 36/2023;

-comunque, la predetta modificazione soggettiva, invocata dal Consorzio ricorrente, violerebbe anche il principio della par condicio tra i concorrenti, in quanto avverrebbe dopo il termine perentorio di presentazione delle offerte;

-va, altresì, rilevato che, ai sensi del suddetto art. 17 del Disciplinare di gara, mentre poteva essere sanata l’omessa indicazione delle quote di esecuzione dei lavori da parte delle consorziate designate, prescritta dal citato punto 8.7.2.4, non era sanabile “il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione”;

-non può tenersi conto delle sentenze, richiamate dal Consorzio ricorrente, in quanto: 1) la Sentenza TAR Piemonte Sez. II n. 965 del 29.11.2023, oltre a ribadire che negli appalti, relativi ai beni culturali, non è possibile applicare il citato “cumulo alla rinfusa”, aderisce all’orientamento, espresso con le sentenze C.d.S. Sez. V Sent. n. 3148 del 28.3.2023, che non si riferisce ad un appalto relativo a beni culturali, e Cons. Giust. Amm. per la Regione Sicilia Sent. n. 49 del 22.1.2021, statuito, però, con riferimento a provvedimenti di autotutela, di annullamento di un’aggiudicazione, secondo cui “l’effetto dell’accertata carenza nel consorziato del requisito di idoneità è l’assunzione diretta delle opere da parte del Consorzio Stabile” (la citata Sentenza C.d.S. Sez. V Sent. n. 3148 del 28.3.2023 ha anche compensato le spese di giudizio “in considerazione della sussistenza della pronuncia di questa Sezione di segno diverso C.d.S. Sez. V n. 7360 del 22.8.2022”), che, nella specie, in ogni caso, non può essere applicato, tenuto conto dei predetti artt. 7 e 17 del Disciplinare di gara; 2) la Sentenza TAR Catanzaro Sez. I n. 97/2019 si riferisce alla diversa fattispecie del Consorzio Stabile, mandante di un’ATI; 3) la Sentenza TAR Lecce n. 197 del 9.2.2024 non si riferisce ad un appalto, relativo ad un bene culturale.

Risulta infondata anche la domanda subordinata, volta ad ottenere la sostituzione delle consorziate designate Gesim S.r.l. e Tecnologica S.r.l.s. con il ricorrente Consorzio Stabile Oscar s.c.a.r.l., in possesso della qualificazione SOA per la categoria OG2, classifica V, basata esclusivamente sulla censura, relativa alla violazione dell’art. 97 D.Lg.vo n. 36/2023.

Nella specie, non è stato violato il predetto art. 97 D.Lg.vo n. 36/2023, in quanto tale norma:

-contempla, oltre alle cause di esclusione ex artt. 94 e 95 D.Lg.vo n. 36/2023, esclusivamente il “venir meno di un requisito di qualificazione”;

-peraltro, condizionato dalle circostanze che: 1) il predetto “venir meno di un requisito di qualificazione” deve essere comunicato alla stazione appaltante “in sede di presentazione dell’offerta”, se verificatosi prima della presentazione dell’offerta, o “prima dell’aggiudicazione”, se avvenuto dopo la presentazione dell’offerta; 2) l’impresa, la quale è venuto meno il requisito di qualificazione, deve essere sostituita con altra impresa, in possesso del requisito di qualificazione, “tempestivamente” e tale sostituzione deve essere sempre comunicata alla stazione appaltante “in sede di presentazione dell’offerta” o “prima dell’aggiudicazione”, rispettivamente se il problema si è verificato prima o dopo la presentazione dell’offerta;

-mentre, nella specie: 1) le consorziate designate Gesim S.r.l. e Tecnologica S.r.l.s. non hanno mai posseduto, anche congiuntamente, la qualificazione nella categoria OG2, classifica V; 2) il ricorrente Consorzio Stabile Oscar s.c.a.r.l. avrebbe dovuto chiedere la sostituzione con le predette consorziate designate “in sede di presentazione dell’offerta” e, non come avvenuto, dopo l’adozione dell’impugnato provvedimento di esclusione, con l’istanza di autotutela di tale provvedimento;

-non può tenersi conto delle sentenze, richiamate dal Consorzio ricorrente, in quanto: 1) la sentenza TAR Palermo n. 218 del 22.1.2024 si riferisce alla diversa fattispecie, peraltro nell’ambito di una gara, relativa al servizio di recapito della corrispondenza, che la carenza del requisito dell’adempimento degli obblighi fiscali era stata comunicata in sede di offerta; 2) la sentenza TAR Milano n. 1901 del 20.6.2024 si riferisce ad gara, disciplinata dal previgente D.Lg.vo n. 50/2016, che non prevedeva una norma analoga al citato art. 97 D.Lg.vo n. 36/2023.

A quanto sopra consegue la reiezione della domanda impugnatoria e, conseguentemente, della connessa domanda risarcitoria, in quanto è da escludere che il danno lamentato possa essere considerato come ingiusto.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

TAR BASILICATA, I – sentenza 23.10.2025 n. 487

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