Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Appalti di forniture, esclusione per violazioni fiscali definitivamente accertate pure in presenza di un’istanza di rateizzazione

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Appalti di forniture, esclusione per violazioni fiscali definitivamente accertate pure in presenza di un’istanza di rateizzazione

1. Con atto notificato il 21.7.2025 e depositato il 29.8.2025 la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara in oggetto, comunicatogli il 19.6.2025, poiché, dopo l’aggiudicazione e nella fase di controllo dei requisiti di ordine generale, la stazione appaltante ha verificato la sussistenza di violazioni fiscali definitivamente accertate per un importo di €17.762,29, somma quindi superiore alla soglia di gravità di cui all’art. 1, All. II.10 del Codice degli Appalti. Ha altresì impugnato il consequenziale provvedimento di escussione della cauzione provvisoria.

1.1. Ha allegato di aver presentato un’istanza di rateizzazione per il debito in questione e ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, poiché la P.A. avrebbe dovuto verificare che la violazione non potesse dirsi “grave”, in considerazione dell’istanza di rateizzazione, con conseguente applicazione delle più elevate soglie di esclusione non automatica. Ha contestato inoltre la legittimità dell’escussione della cauzione, chiedendo di sollevare una questione di legittimità costituzionale.

2. Con atto del 2.9.2025 l’Amministrazione si è costituita, resistendo al ricorso, depositando memoria difensiva in vista dell’udienza cautelare in data 19.9.2025.

3. All’udienza del 23.09.2025 la causa, dopo la discussione, è passata in decisione, dando avviso alle parti della possibilità di definire il procedimento con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a..

4. Il ricorso deve essere respinto.

Il Collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento espresso con la sentenza n. 0788/2025, avente ad oggetto la medesima questione tra le stesse parti.

È decisiva la circostanza che la violazione fiscale contestata fosse già “definitivamente accertata” al momento della partecipazione alla gara.

L’art. 94, comma 6, D.lgs. n. 36 del 2023 prevede l’esclusione automatica dell’operatore economico che “ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali”, precisando che “costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’allegato II.10”, il quale a sua volta qualifica come tali quelle contenute “in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione” (art. 1.1) per un importo superiore a € 5.000,00.

L’art. 95, comma 2, prevede invece ipotesi di esclusione non automatica, con soglie di gravità più elevate, solo per violazioni fiscali “non definitivamente accertate”.

La presentazione di un’istanza di rateizzazione non incide sulla natura del debito, che va qualificato come definitivamente accertato o meno a prescindere da tale richiesta. Come chiarito dalla giurisprudenza, “non avendo l’istanza di rateizzazione effetto sospensivo del termine per impugnare la cartella di pagamento, il decorso di questo ne comporta comunque l’inoppugnabilità, con conseguente definitività della relativa pretesa tributaria” (Cons. Stato, Sez. V, 3.9.2024, n. 7378/2024).

Nel caso di specie, essendo pacifica la definitività dell’accertamento e il superamento della soglia di € 5.000,00, l’esclusione dalla gara si configura come un atto vincolato e doveroso per la stazione appaltante.

5. È infondato anche il motivo, in parte nuovo rispetto al caso precedente, con cui si contesta l’escussione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione.

Tale misura non è una sanzione autonoma, ma una conseguenza diretta e obbligatoria disposta dalla legge in caso di esclusione del concorrente per carenza dei requisiti di partecipazione.

La legittimità del provvedimento di esclusione, qui accertata, comporta necessariamente la legittimità dell’escussione della cauzione, che ne costituisce un atto consequenziale e dovuto.

D’altra parte, la circostanza che, in sede di appello e nell’incidente di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato abbia sospeso l’escussione della cauzione non induce a mutare orientamento in quanto la decisione appare frutto – in quella sede – di una valutazione di stretta opportunità (legata alla fase cautelare di richiesta di sospensione della decisione di primo grado) che invece il Giudice di primo grado non ravvisa, a maggior ragione nel caso di specie, considerata la prevedibilità della decisione alla luce del precedente già indicato, particolarmente recente.

6. Infine, non può trovare accoglimento la richiesta della parte di sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia ovvero di legittimità costituzionale, richiamando espressamente – e come già indicato nel precedente di questo TAR – le ragioni a sostegno della manifesta infondatezza della questione espresse da TAR Lazio-Roma, 17.12.2024, n. 22859/2024, capo 14.2.1 ss..

D’altra parte, va pure considerato che la Corte Costituzionale si è recentemente espressa, escludendo la fondatezza della questione di legittimità delle disposizioni di cui si discute (cfr. Corte Cost. n. 138/2025, pronunciatasi sul D.lgs. 50/2016 il cui contenuto è sovrapponibile a quello del nuovo Codice degli Appalti).

È stata quindi posta in luce la proporzionalità della misura in questione – declinata attraverso il test di idoneità, necessità e adeguatezza – nonché la sua non manifesta irragionevolezza “in quanto essa contempera l’esigenza di trattare con estrema severità, come richiesto dalle norme europee, i concorrenti che hanno commesso violazioni fiscali definitivamente accertate con la possibilità di consentire loro la partecipazione a fronte di violazioni di importo non significativoLa diversa disciplina che regola il caso di violazioni non definitivamente accertate, che sono «gravi» solo se superiori al 10 per cento del valore dell’appalto (e comunque non inferiori a 35.000 euro), non può costituire un valido indice comparativo ai fini del giudizio di ragionevolezza della disposizione censurata”.

In definitiva, va considerata la sostanziale diversità di situazioni, che a sua volta non consente di concludere positivamente il giudizio trilatero ex art. 3 Cost., tra colui che – di fronte ad una pretesa tributaria formalizzatasi in un atto formale ed impugnabile – abbia deciso di proporre ricorso giurisdizionale (violazioni non definitivamente accertate) e chi, invece, abbia formulato un’istanza di rateizzazione senza però agire in giudizio, confermando quindi, sul piano sostanziale, la legittimità della pretesa tributaria (violazioni definitivamente accertate).

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

7. Le spese seguono la soccombenza nei confronti della parte che si è difesa con memoria in vista dell’udienza cautelare e sono liquidate in dispositivo, compensandole nei confronti delle altre parti.

TAR PUGLIA – BARI, III – sentenza 24.09.2025 n. 1094

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