Premesso, a breve inquadramento della vicenda,
– che la controversia ha ad oggetto la sanatoria di lavori realizzati con difformità essenziali rispetto al progetto approvato per l’ampliamento qualitativo e quantitativo del complesso alberghiero denominato Schenna Resort, sito nel Comune di Scena;
– che con il ricorso all’esame, gli interessati
A) hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, (i) l’autorizzazione paesaggistica postuma n. 2024-23, nella sola parte in cui è precisato che “nel verde agricolo, la superficie coperta e le aree di pertinenza aperte e impermeabilizzate non possono più essere aumentate in futuro per l’applicazione dell’art. 8 della deliberazione GP n. 567/2023”; (ii) il permesso di costruire in sanatoria n. 2024-28, nella sola parte in cui è precisato che “nel verde agricolo, la superficie coperta e le aree di pertinenza aperte e impermeabilizzate non possono più essere aumentate in futuro per l’applicazione dell’art. 8 della deliberazione GP n. 567/2023”; (iii) per quanto occorra, la comunicazione interlocutoria a firma della Sindaca di Scena dd. 11.4.2024, con la quale, nel comunicare il parere positivo espresso dalla commissione comunale per il territorio e il paesaggio sul progetto di sanatoria, è precisato che, ai sensi dell’art. 8 della deliberazione della Giunta provinciale n. 567/2023, in caso di futura attività edilizia, incluse le varianti al progetto, non è più possibile, in zona di verde agricolo, aumentare la superficie coperta e la superficie impermeabile; (iv) la comunicazione dd. 20.8.2024, a firma della Sindaca di Scena, contenente l’invito ai richiedenti, ai sensi dell’art. 77, comma 5, L.P. n. 9/2028, di conformare la SCIA da essi presentata, limitatamente alla prescrizione volta a ottenere la cancellazione dalla SCIA medesima della frase con cui gli interessati dichiarano di non condividere le prescrizioni contenute nei titoli edilizio e paesaggistico emessi in sanatoria, oggetto dell’impugnazione di cui ai precedenti punti (i) e (ii);
B) hanno chiesto, in subordine, nel caso in cui fosse ritenuta rilevante la dichiarazione del 26.3.2024, da essi resa nell’ambito del procedimento di sanatoria, in base alla quale i ricorrenti concordano sul fatto che i parametri della superficie coperta e della superficie impermeabile sono esauriti dalle opere oggetto di sanatoria sicché in futuro non sarà più possibile l’incremento di detti parametri, che il Giudice adito accerti, in giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., che il Comune di Scena ha violato, nei loro confronti, le norme generali di lealtà e correttezza, ledendo il loro affidamento con una condotta lesiva degli obblighi di trasparenza e diligenza, così provocando un pregiudizio quantificato nell’importo di € 574.323,75, e che condanni l’Amministrazione intimata a rifondere il danno nella misura indicata, incrementata degli interessi legali;
C) di nuovo in via principale, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, la comunicazione della Sindaca del Comune di Scena dd. 6.6.2024, nella sola parte in cui individua i criteri per la determinazione della sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti ai sensi dell’art. 99 L.P. n. 9/2018 e del D.P.P. n. 7/2021 e richiede agli interessati il pagamento dell’importo di € 412.442,92 a titolo di sanzione ai sensi della disposizione citata;
D) hanno chiesto, infine, al Giudice adito di accertare, in giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm., che l’importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma ammonta a € 130.473,89, secondo quanto indicato nella stima dell’Ing. Achammer depositata in Comune il 29.5.2024, e, di conseguenza, condanni l’Amministrazione intimata a restituire ai ricorrenti la differenza, pari a € 281.960,03, rispetto a quanto da essi versato, oltre agli interessi legali su tale somma dal dì del pagamento a quello dell’effettiva restituzione,
– che il primo motivo del ricorso introduttivo attiene alla presunta illegittimità degli atti di cui alla precedente lettera A);
– che il secondo motivo del ricorso introduttivo riguarda la prospettata lesione dell’affidamento dei ricorrenti, asseritamente provocata da un comportamento sleale e scorretto che l’Amministrazione avrebbe tenuto nei loro confronti nell’ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio del permesso di costruire in sanatoria e dell’autorizzazione paesaggistica postuma di cui alla precedente lett. A), (i) e (ii);
– che il terzo e ultimo motivo del ricorso introduttivo, intitolato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 99 L.P. n. 9/2018 nonché dell’art. 2 del D.P.P. n. 7/2021 per errato computo dell’importo dovuto a titolo di sanzione sostitutiva di cui all’art. 100 stessa legge. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento”, è rivolto contro gli impugnati atti annoverati alla precedente lett. C), inerenti alla determinazione della sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 99 della L.P. n. 9/2018 per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma, da determinarsi, secondo l’art. 2 del D.P.P. n. 7/2021, nel 50% del costo delle opere realizzate in assenza del titolo paesaggistico;
– che i ricorrenti hanno proposto anche motivi aggiunti contro un ulteriore atto emesso dall’Amministrazione nelle more del giudizio; si tratta della nota del 3.10.2024, con cui il Comune ha proceduto d’ufficio a cancellare dalla SCIA presentata dai ricorrenti la dichiarazione in base alla quale si predicavano contrari “alle specifiche prescrizioni del permesso di costruire in sanatoria n. 2024-28 e dell’autorizzazione paesaggistica postuma n. 2024-23” (così tradotto dall’originale in lingua tedesca), e ha ribadito che dette “prescrizioni” rimanevano invariate;
– che con atto depositato il 25.3.2025 i ricorrenti hanno dichiarato di non aver più interesse alla decisione in ordine ai primi due motivi formulati nel ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti, mentre hanno confermato il loro interesse alla decisione del terzo motivo declinato nel ricorso introduttivo;
– che con detto motivo i ricorrenti contestano la determinazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 99 della L.P. 9/2018 per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma, stabilita dal Comune, in € 412.442,92, corrispondente, ai sensi dell’art. 2 del D.P.P. n. 7/2021, al 50% “dei costi stimati per l’esecuzione dei lavori abusivi”, laddove “la stima di tali costi è effettuata sulla base dell’elenco dei prezzi approvato annualmente dalla commissione tecnica ai sensi della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, oppure sulla base degli elenchi prezzi informativi delle opere edili e non edili”; occorre precisare che l’importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria per le opere oggetto di sanatoria è stato determinato dal Comune in base alla seconda stima asseverata del costo delle opere abusive, quantificato in € 824.855,84, stima redatta dal tecnico incaricato dai ricorrenti e accettata dall’Amministrazione; la prima stima, che aveva quantificato in soli € 260.947,78, il costo delle opere abusive e, dunque, in € 130.473,89 la sanzione da applicare, non era stata accettata dall’Amministrazione; ebbene, i ricorrenti, muovendo dalla affermata correttezza della prima stima e dalla prospettata illegittimità, invece, della seconda, perché asseritamente eccentrica rispetto ai criteri fissati dall’art. 2 del D.P.P. n. 7/2021, chiedono al Giudice adito di disporre l’annullamento della determinazione della sanzione pecuniaria e di stabilirne, in sede di giurisdizione esclusiva, il suo ammontare in € 130.473,89 – corrispondente, al 50% del costo per la realizzazione dei lavori abusivi, quantificato, secondo la prima stima, in € 260.947,78 – oppure nella diversa somma, “maggiore o minore”, ritenuta di giustizia; chiedono inoltre, la condanna del Comune a restituire quanto da essi pagato in eccesso a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 99 della L.P. n. 9/2018;
Rilevato che, secondo l’art. 99 della L.P. n. 9/2018, in caso di rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica, “il soggetto trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione”;
Ricordato, inoltre, che, secondo il D.P.P. n. 7/2021, art. 2 (“Criteri per il calcolo delle sanzioni pecuniarie”), “1. La sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 99 della legge (si intende la L.P. n. 9/2018 – n.d.r.) è pari al 50 per cento dei costi stimati per l’esecuzione dei lavori abusivi”;
Ritenuto che il criterio indicato dall’art. 2, comma 1, del richiamato D.P.P. per la determinazione della sanzione in parola non corrisponde a quello codificato dall’art. 99 della sovraordinata L.P. n. 9/2018;
Constatato a questo riguardo che, di recente, con sentenza n. 19/2024 della Corte Costituzionale, è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 83 della L.R. Lombardia n. 12/2005, contenente, tra gli altri, un criterio di determinazione della sanzione pecuniaria dovuta per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma, del tutto analogo a quello stabilito dal richiamato art. 2 del D.P.P. n. 7/2021, sul rilievo che si tratta di un criterio non previsto dall’art. 167 del Codice dei beni culturali, il quale, al pari dell’art. 99 della L.P. n. 9/2018, fissa invece nel diverso parametro alternativo del “maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione” il criterio per la determinazione della sanzione in parola;
Rilevato, dunque, che, per stabilire, secondo la domanda formulata dai ricorrenti, l’importo da essi dovuto a titolo di sanzione ex art. 99 della L.P. n. 9/2018, occorre far esclusivo riferimento al criterio indicato dalla medesima disposizione, dovendosi, perciò, procedere all’individuazione del “maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione”;
Ciò premesso, a fronte della censura formulata al terzo motivo del ricorso introduttivo e della correlata domanda inerente alla determinazione, in sede di giurisdizione esclusiva, dell’ammontare della sanzione in parola, il Collegio ritiene che sia necessario, ai fini della decisione, disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. e in contraddittorio tra le parti in causa (che potranno farsi assistere da consulenti di fiducia), finalizzata a determinare, ove sussista, il danno arrecato al paesaggio mediante la trasgressione sanata attraverso l’autorizzazione paesaggistica postuma oggetto d’impugnativa;
Ritenuto, ai fini della verificazione,
– di indicare come segue il quesito cui il verificatore dovrà rispondere:
“accerti il verificatore la sussistenza di un danno al paesaggio determinato dalle opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica e ne determini l’ammontare”;
– di nominare verificatore il Direttore pro tempore della Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio della Provincia autonoma di Bolzano, con facoltà di delega a un sottoposto in possesso delle opportune competenze, il quale provvederà con deposito della relazione conclusiva, corredata da eventuali opportuni documenti esplicativi;
– di fissare al verificatore il termine del 5.5.2025 per la redazione dell’elaborato;
– entro il 10.5.2025 il verificatore provvederà a comunicare alle parti il proprio elaborato;
– entro il 3.6.2025 le parti potranno far pervenire al verificatore le proprie osservazioni;
– entro il 16.6.2025 il verificatore provvederà a depositare presso la Segreteria del Tribunale il proprio elaborato definitivo, nel quale prenderà specificamente posizione sulle osservazioni eventualmente trasmesse dalle parti, osservazioni che allegherà al medesimo elaborato;
– di dare atto che le parti sono autorizzate a nominare, entro l’1.4.2025, il proprio tecnico di parte, mediante deposito dell’atto di nomina ovvero dandone comunicazione al verificatore;
– di invitare il verificatore ad effettuare il deposito di eventuali istanze nonché il deposito della relazione finale e dei relativi allegati, nel fascicolo telematico, previa richiesta di accreditamento alla Segreteria del TRGA di Bolzano;
– di assegnare al verificatore un fondo spese di € 1.000,00, salvo conguaglio, che pone provvisoriamente a carico di parte ricorrente, precisando che la nota per onorari e spese dovrà essere presentata dal verificatore nel rispetto dei termini di cui all’art. 71 D.P.R. n. 115/2002; la Segreteria metterà a disposizione del verificatore, a sua richiesta ed ai fini di consultazione, il fascicolo di causa con facoltà di estrarre copia degli atti; il verificatore, inoltre, è autorizzato a richiedere al Comune resistente e a ogni altra Amministrazione pubblica tutte le informazioni che ritiene utili per rispondere ai su estesi quesiti;
Ritenuto opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 20, comma 1, cod. proc. amm., “Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, hanno l’obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato motivo”;
Ritenuto, inoltre, necessario, ai fini della decisione, disporre una consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 67 c.p.a., volta a quantificare “il profitto conseguito mediante la trasgressione”;
Ritenuto, pertanto, di:
– nominare consulente tecnico d’ufficio il dott. Andrea Trevisiol con studio in Bolzano, Piazza Vittoria, n. 48 (indirizzo pec: [email protected]), per rispondere al seguente quesito:
“accerti il CTU il profitto conseguito dai ricorrenti mediante la trasgressione oggetto dell’autorizzazione paesaggistica postuma rilasciata dal Comune di Scena il 20.6.2024, sub n. 2024-23”;
– ordinare al consulente tecnico di comparire presso la sede del TRGA di Bolzano, per la prestazione del giuramento di rito e l’accettazione dell’incarico innanzi al Consigliere delegato dott. Alda Dellantonio, il giorno 8 aprile 2025, alle ore 12:00;
– autorizzare il consulente tecnico d’ufficio a richiedere alle parti i chiarimenti e la documentazione, non già agli atti del giudizio, ritenuta utile per rispondere al quesito così come ad assumere ogni altra utile informazione presso le Pubbliche Amministrazioni e presso soggetti terzi;
– onerare le parti di fornire al consulente la necessaria collaborazione, potendo il relativo comportamento difforme essere valutato anche ai sensi degli artt. 64, commi 3 e 4, cod. proc. amm., e 116 c.p.c.;
– fissare alle parti il termine del 4 aprile 2025 per la nomina di propri consulenti;
– disporre che il consulente svolga le operazioni in contraddittorio con i consulenti di parte eventualmente nominati;
– assegnare al consulente tecnico, per l’invio alle parti della bozza della propria relazione, il termine dell’9 giugno 2025;
– concedere alle parti il termine dell’8 luglio 2025 per l’invio al consulente d’ufficio delle proprie eventuali osservazioni e controdeduzioni;
– assegnare al consulente tecnico il termine dell’8 settembre 2025 per il deposito agli atti del processo della propria relazione finale, in cui considererà analiticamente, prendendo posizione al riguardo, tutto quanto eventualmente dedotto dalle parti;
– autorizzare il consulente tecnico d’ufficio, per l’espletamento dell’incarico, all’uso del proprio mezzo di trasporto e ad avvalersi di ausiliari (con oneri rimborsabili alle condizioni di cui al D.P.R. n. 115/2002);
– disporre la corresponsione al consulente di un acconto di € 1.500,00, oltre a IVA e CAP, da porre provvisoriamente a carico di parte ricorrente, al cui preventivo versamento resta peraltro sospensivamente condizionato l’inizio delle operazioni peritali;
– autorizzare la consigliera delegata Alda Dellantonio a concedere eventuali proroghe dei suindicati termini;
– avvisare che le spese della consulenza e il relativo compenso verranno liquidati all’esito della decisione di merito, sulla base di una documentata nota presentata dal CTU unitamente alla relazione;
Ritenuto di demandare al definitivo ogni ulteriore statuizione in rito, sul merito e sulle spese e di dover fissare l’udienza di discussione del merito alla data del 17 dicembre 2025;
T.R.G.A. BOLZANO – ordinanza 11.09.2025 n. 100