– con il ricorso meglio specificato in epigrafe, la SANIT SUD ha impugnato l’aggiudicazione contestando l’attribuzione alla FARMAC-ZABBAN del punteggio (premiale di 5 punti) previsto dalla legge di gara per il possesso della certificazione della parità di genere, ai sensi dell’art. 46 bis d.lgs. n. 198/2006, in quanto l’operatore avrebbe allegato soltanto il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi dell’46 del d.lgs. n. 198/2006;
– si è costituita la Regione Calabria, deducendo l’infondatezza del ricorso per le ragioni esposte dalla Sezione Amministrativa della SUA nella relazione prot. n. 696296 del 22 settembre 2025, allegata in giudizio e successivamente integrata in data 3 ottobre 2025, secondo la quale “la Commissione di Valutazione ha, in perfetta autonomia, ritenuto equipollente, ai fini della prova del possesso del requisito premiale, il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile per il biennio 2022/2023 reso al Ministero del Lavoro e presentato all’atto della presentazione dell’offerta tecnica, per come si evince dal verbale 13/8/2025, secondo le linee guida rese da ANAC nel provvedimento del 30 novembre 2022”;
– alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti presenti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Considerato che:
– l’Allegato B – Criteri di valutazione – del Capitolato Tecnico prevede (con specifico riferimento al lotto 84) l’attribuzione di 5 punti, ai sensi dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, per il possesso della certificazione della parità di genere;
– tale disposizione prevede che “[a]l fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”;
– la certificazione della parità di genere – prevista dall’art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità) – è un sistema di certificazione volontaria, introdotto per attestare le politiche e le misure concrete adottate dalle aziende per ridurre il divario di genere; si tratta, dunque, di una “certificazione di qualità” rilasciata da organismi accreditati sulla base della Prassi di Riferimento denominata UNI/PdR 125:2022, che definisce specifici indicatori di performance;
– nel caso di specie non è controverso che FARMAC-ZABBAN non abbia prodotto tale certificazione;
– nondimeno, la commissione di valutazione ha ritenuto equipollente, ai fini della prova del possesso del requisito premiale, il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, presentato dalla FARMAC-ZABBAN;
– il Collegio ritiene, tuttavia, che è da escludere una “equipollenza” tra la certificazione della parità di genere e il rapporto biennale sulla situazione del personale, trattandosi di documenti differenti, sebbene complementari (poiché, se utilizzati insieme, possono potenziare l’impegno delle aziende verso la parità di genere);
– infatti, come evidenziato da parte ricorrente, il rapporto biennale sulla situazione del personale non è rilasciato da un ente certificatore accreditato, ma è formato dalla stessa azienda con l’obiettivo di fornire un quadro statistico sulla situazione occupazionale di uomini e donne; si tratta, in altri termini, dell’adempimento ad un obbligo informativo previsto per le aziende pubbliche e private con più di cinquanta dipendenti nel proprio organico, che non sostituisce la certificazione, limitandosi a offrire una “fotografia” dettagliata della situazione attuale dell’azienda e degli eventuali progressi compiuti;
– né risulta che FARMAC-ZABBAN in sede di offerta abbia dimostrato (e la commissione di valutazione abbia verificato) che la propria organizzazione aziendale ed i processi in essa attuati soddisfino i requisiti richiesti per ottenere la certificazione della parità di genere;
– pertanto, il punteggio premiale assegnato all’offerta di FARMAC-ZABBAN è illegittimo, in quanto attribuito in contrasto con la disciplina della lex specialis;
– ne consegue che, a seguito dello scomputo dei 5 punti previsti per il possesso della certificazione della parità di genere, il punteggio complessivo ottenuto dalla FARMAC-ZABBAN risulta di 81 punti, inferiore a quello ottenuto dall’odierna ricorrente (pari a 84,96 punti), che, pertanto, avrebbe dovuto essere aggiudicataria della gara;
Ritenuto, in conclusione, che:
– per le ragioni dette, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, nei limiti dell’interesse della ricorrente, annullata l’aggiudicazione impugnata, dichiarata l’inefficacia della convenzione rep. n. 3417 del 10 luglio 2025 stipulata tra la Regione Calabria Stazione Unica Appaltante e la FARMAC-ZABBAN e dell’eventuale contratto di fornitura stipulato, nonché il conseguente subentro della ricorrente nella fornitura relativa al lotto n. 84, fermo restando tutte le verifiche che la stazione appaltante riterrà necessarie in base alla lex specialis e alla normativa applicabile;
– la novità della questione affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite, con rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente, da porre a carico della Regione Calabria;
TAR CALABRIA – CATANZARO, II – sentenza 28.10.2025 n. 1770