Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Affidamento di un servizio con ricorso alla procedura aperta ex art. 71 D.lgs 36 del 2023 ed esclusione di un operatore economico per insufficienza di dipendenti full time

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Affidamento di un servizio con ricorso alla procedura aperta ex art. 71 D.lgs 36 del 2023 ed esclusione di un operatore economico per insufficienza di dipendenti full time

1. Con il ricorso introduttivo la parte ricorrente ha esposto che:

– “con Determina a Contrarre Rep. n. 317/2024-A12000, sottoscritta dal Direttore Generale in data 9.7.2024, InfoCamere S.C.p.A. ha indetto la “Gara europea a procedura aperta per l’appalto di GE2403 – Servizi di contact center””;

– “allo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato al 30.9.2024, e al termine dei lavori della Commissione, Konecta Italia S.p.A. risulta essersi posizionata al primo posto”;

– poiché l’importo complessivo offerto e i relativi costi per la manodopera risultavano inferiori a quelli stimati, la stazione appaltante ha avviato il subprocedimento di verifica dell’anomalia ex art. 110 del d.lgs. n. 36/2023: “in data 12.11.24 il RUP ha quindi richiesto a Konecta Italia S.p.A. “la documentazione e le spiegazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto””;

– “in data 25.11.2024 Konecta ha riscontrato le richieste della Stazione appaltante trasmettendo una “Relazione sulla sostenibilità tecnico/economica dell’offerta””;

– “in data 6.12.2024, il RUP chiedeva ulteriori chiarimenti ed informazioni rispetto al “dimensionamento del personale prospettato” e “agli ulteriori costi preventivati””;

– “in data 17.12.2024, Konecta trasmetteva la “Relazione sulla sostenibilità tecnico/economica dell’offerta” nella quale, con riguardo alla stima degli FTE per i diversi servizi oggetto di appalto, per un mero errore materiale derivante dalla trasposizione dei valori contenuti nel foglio excel all’interno della relazione trasmessa, veniva riportata la seguente tabella … [indicante un numero di FTE dedicati al servizio di “Consulenza specialistica Inbound” pari a 14,5 per il primo anno, 14,2 per il secondo anno e 13,9 per il terzo anno] quando invece la corretta tabella riportante i valori corretti derivanti dal foglio di calcolo utilizzato dalla ricorrente avrebbe dovuto essere la seguente … [indicante un numero di FTE dedicati al servizio di “Consulenza specialistica Inbound” pari a 23,5 per ciascuno dei tre anni]”;

– “in data 24.2.2025 la Stazione Appaltante comunicava il provvedimento di esclusione ai sensi dell’art. 90, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023 sul … presupposto che l’offerta presentata fosse “difforme rispetto alle specifiche espresse nel Capitolato tecnico” e “non seriamente proposta e, pertanto, considerata anomala””;

– “Konecta, avvedutasi dell’errore materiale commesso nella trasposizione dei valori dal foglio di lavoro Excel alla memoria trasmessa – a causa del quale InfoCamere ha tratto conclusioni del tutto erronee – ha trasmesso immediatamente [in data 5 marzo 2025] un’istanza in autotutela, chiarendo l’avvenuto l’errore”.

2. Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione articolando la seguente censura:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 110 DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 22 “VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA” DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL D.LGS. N. 36/23 “PRINCIPIO DEL RISULTATO”. CARENZA ASSOLUTA E DIFETTO DI ISTRUTTORIA; INGIUSTIZIA MANIFESTA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONE DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO.

La parte, dopo aver premesso che “in sede di autotutela, avvedutasi del mero errore materiale in cui era incorsa nei precedenti chiarimenti, Konecta ha evidenziato ad InfoCamere il corretto effort considerato e la corretta quantificazione degli FTE”, lamenta, in sintesi, che “[nell’istanza di autotutela] Konecta ha indicato un numero di FTE per il servizio di “Consulenza specialistica inbound” pari a 23,5 e tale valore è perfettamente congruo e compatibile non solo i) con le previsioni capitolari ma anche ii) con l’offerta complessivamente considerata”.

La ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale di “annullare il provvedimento di esclusione per l’effetto disporre l’aggiudicazione della procedura in favore di Konecta S.p.A. …; – in via gradata condannare la Stazione Appaltante al risarcimento dei danni subiti”.

3. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la risposta negativa alla sopra citata istanza di autotutela avanzata dalla medesima ricorrente a seguito del provvedimento di esclusione e il provvedimento di aggiudicazione della procedura di affidamento in favore del Consorzio controinteressato.

4. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso InfoCamere S.C.p.A. e l’aggiudicatario controinteressato.

5. La parte controinteressata ha presentato anche un ricorso incidentale “escludente”, articolando due motivi di ricorso rubricati come segue:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 110 DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 22 “VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA” DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL D.LGS. N. 36/23. DIFETTO DI ISTRUTTORIA; INGIUSTIZIA MANIFESTA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONE DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 110 DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 22 “VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA” DEL DISCIPLINARE 8 DI GARA. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL D.LGS. N. 36/23. DIFETTO DI ISTRUTTORIA; INGIUSTIZIA MANIFESTA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONE DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO.

6. Con ordinanza n. 3273 del 13 giugno 2025 il Collegio ha rigettato la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente.

7. All’udienza pubblica del 24 settembre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.

8. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla stazione appaltante in quanto il Collegio non ritiene fondate, nel merito, le censure mosse dalla parte ricorrente avverso gli atti gravati con il ricorso introduttivo alla luce delle considerazioni di seguito esposte.

9. Come rappresentato nel provvedimento di esclusione e nella relazione del RUP in esso richiamata, le ragioni dell’esclusione sono legate “al numero di operatori FTE (Full Time Equivalent) previsti [dalla ricorrente nelle seconde giustificazioni] per l’erogazione del servizio di “Consulenza specialistica Inbound””.

Il RUP nella suddetta relazione, muovendo dal monte ore stimato nel bando (paragrafo 4.3) per l’erogazione del suddetto servizio (98.264 ore), ha calcolato (al pari di quanto ha fatto il ricorrente nel ricorso: pag. 11) che “per poter coprire l’intero fabbisogno espresso dal Capitolato per il servizio di “Consulenza specialistica Inbound”, sono necessari 23,46 FTE medi annui”.

Da tale incontroversa premessa, il RUP è giunto alla conclusione che “a fronte dell’indicazione di un numero di FTE medio annuo pari a 14,2, inferiore rispetto a quello appena calcolato, ne consegue che la Konecta Italia S.p.A. non abbia sufficienti risorse, in termini di operatori (FTE), per erogare la prestazione come previsto dal Capitolato tecnico”.

Ne ha ricavato, inoltre, che “il concorrente [ha] sottostimato, per il calcolo relativo ai costi del personale, il numero di FTE necessari per garantire una completa erogazione dei servizi di consulenza specialistica inbound a presidio per 98.264 ore (c.d. monte ore contrattuale), in conformità alle prescrizioni del Capitolato tecnico”. Infatti “l’operatore economico ha dichiarato, come riportato nella tabella di sintesi nella Relazione di Sostenibilità Tecnico-Economica a pagina 6 (cfr. doc. seconda risposta del 17/12/2024), di aver previsto, per il servizio di “Consulenza specialistica inbound”, solo 14,2 FTE medi anno, equivalenti a un totale di 59.469,6 ore di presidio … Il suddetto valore risulta significativamente inferiore rispetto alle ore richieste dal Capitolato tecnico, generando un gap di circa 9 FTE (38.780,88 ore nel triennio pari a 9,26 FTE medi annui). I 9,26 FTE mancanti, valorizzati secondo il costo medio annuo di € 29.379,06 per FTE, dichiarato dall’appaltatore in tabella a pagina 8 per un operatore inquadrato al 3° livello (cfr. doc. prima Pagina 7 risposta del 25/11/2024), comporterebbero costi non considerati pari a circa € 816.150,28 nell’arco dei 36 mesi previsti dalla durata contrattuale”, con la conseguenza che “l’offerta del concorrente risulterebbe in perdita per un ammontare stimato pari ad almeno Euro 322.365,28 (somma calcolata sottraendo all’utile dichiarato di Euro 493.785,00, i costi per gli FTE medi mancanti, pari ad Euro 816.150,28)”.

10. Tanto premesso si osserva quanto segue in ordine alle doglianze sollevate con il ricorso introduttivo.

Ai fini della decisione appare decisivo sottolineare come sia indiscusso che l’errore commesso nella vicenda in esame dalla parte ricorrente (nell’indicare, in occasione delle seconde giustificazioni, la ripartizione degli operatori FTE dedicati ai servizi da erogare) non era in alcun modo riconoscibile da parte della stazione appaltante (né la parte ricorrente ha dedotto che tale errore fosse riconoscibile).

Infatti, l’errore di trascrizione – quello in cui afferma di essere incorsa la ricorrente – di norma non risulta riconoscibile da parte della stazione appaltante in base alla mera lettura del documento, ma postula necessariamente, ai fini della sua correzione, il ricorso ad elementi esterni al documento stesso (cft. TAR Salerno, sez. I, 27/06/2023, n. 1563).

Ne deriva che nessun rilievo può essere mosso alla stazione appaltante per non essersi avveduta dell’errore e per non aver consentito alla parte ricorrente di correggerlo nel corso della fase di verifica dell’anomalia.

11. Alla luce di tale premessa il ricorso proposto dalla parte avverso l’esclusione non è fondato.

Il ricorso, infatti, è incentrato sul tentativo di dimostrare che, avendo riguardo alla nuova ripartizione di FTE indicata dalla ricorrente con l’istanza di autotutela successiva all’esclusione, l’offerta presentata risulterebbe in linea con le previsioni capitolari e non anomala.

La ricorrente non mette affatto in discussione il fatto che la propria offerta, sulla base dei dati dalla stessa rappresentati nel corso del subprocedimento di verifica dell’anomalia – relativamente al dimensionamento per il servizio di “consulenza specialistica inbound” -, non consentiva di erogare i servizi nella misura richiesta nel capitolato e conseguentemente comportava una sottostima del costo del personale da dedicare servizio di “consulenza specialistica inbound”, rendendo dunque l’offerta nel suo complesso non attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto.

In particolare, nel ricorso la parte ricorrente non contesta, neanche genericamente, la fondatezza dei rilievi inerenti l’insufficienza degli operatori FTE originariamente destinati – in numero pari a una media di 14,2 – al servizio di consulenza specialistica inbound e la conseguente omessa considerazione di costi per la manodopera “pari a circa € 816.150,28 nell’arco dei 36 mesi previsti dalla durata contrattuale”, tale da rendere non sostenibile l’offerta.

In altre parole, il contenuto del ricorso – nel quale la ricorrente ammette come la congruità dell’offerta sia stata dimostrata solo ex post con l’istanza di autotutela – conferma la correttezza del provvedimento di esclusione: la stazione appaltante – che al momento dell’esclusione non avrebbe potuto riconoscere l’errore – bene ha fatto ad escludere l’offerta della ricorrente che, a dire della medesima, sarebbe diventata congrua solo successivamente alla conclusione della verifica di anomalia, con la correzione dell’errore tramite istanza di autotutela.

Del resto è noto che la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente irrilevanza di eventuali sopravvenienze che determinino un mutamento del quadro fattuale ab origine considerato dall’Amministrazione.

Ne discende che la nuova ripartizione degli operatori FTE resa nota alla stazione appaltante solo dopo il provvedimento di esclusione non è idonea ad inficiare ex post il precedente atto amministrativo di esclusione, la cui legittimità va verificata alla stregua della situazione nota all’Amministrazione al momento della sua adozione.

12. Né può assumere rilievo in senso contrario a quanto sopra osservato l’orientamento giurisprudenziale (richiamato dalla parte ricorrente) che, nell’ambito della verifica di anomalia, ammette entro certi limiti:

– la possibilità di modificare la composizione dell’offerta, operando nella fase della verifica di anomalia compensazioni tra le diverse voci di costo che compongono l’offerta (Consiglio di Stato, sez. III, 25.10.2024, n. 8562);

– la possibilità di modificare con le giustificazioni finali le voci di costo indicate nelle precedenti giustificazioni (Consiglio di Stato, sez. V, 26.06.2019, n. 4400).

Nel caso di specie, infatti, la parte vorrebbe legittimare una modifica del contenuto delle giustificazioni che intervenga non nel corso del procedimento di anomalia – come nelle ipotesi considerate nella giurisprudenza appena citata – bensì dopo la conclusione della suddetta fase e a valle del procedimento di esclusione.

13. L’infondatezza della domanda di annullamento comporta il rigetto della domanda risarcitoria, che non può trovare accoglimento in assenza del presupposto rappresentato dall’illegittimità del provvedimento assunto dalla parte come fonte del danno.

14. L’infondatezza del ricorso principale implica:

– l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei motivi aggiunti con i quali sono stati impugnati provvedimenti sopravvenuti in corso di causa (la risposta negativa della stazione appaltante all’istanza di autotutela e l’aggiudicazione della gara in favore del controinteressato), dal cui annullamento parte ricorrente non potrebbe trarre alcun beneficio, una volta confermata la legittimità del provvedimento di esclusione;

– l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria, la quale – facendo salvo il bene della vita ottenuto (l’aggiudicazione) – non può nutrire alcun attuale interesse al suo accoglimento.

15. Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte ricorrente, la stazione appaltante e il controinteressato, mentre possono essere compensate rispetto al Ministero del Turismo e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri stante la costituzione solo formale di questi ultimi.

TAR LAZIO – ROMA, IV – sentenza 25.09.2025 n. 16638

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