Obbligazioni contratti – Tutela del credito – Servizio di accoglienza e funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati, requisito dell’esperienza o competenza professionale, riferimento allo “specifico settore” del contratto ex art. 93, d.lgs. n. 36 del 2023

Obbligazioni contratti – Tutela del credito – Servizio di accoglienza e funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati, requisito dell’esperienza o competenza professionale, riferimento allo “specifico settore” del contratto ex art. 93, d.lgs. n. 36 del 2023

1. La società cooperativa sociale Lilliput onlus (di seguito anche solo “Lilliput”), con ricorso notificato il 19 giugno 2025 e depositato il giorno successivo, è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti l’affidamento alla controinteressata del servizio di accoglienza e funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), per il periodo dall’1 aprile 2025 al 31 dicembre 2025 nel comune di Trecchina.

1.1. In diritto, la ricorrente ha dedotto i motivi di seguito rubricati:

– I. Violazione dell’art. 9 del disciplinare di gara – Errore e difetto di istruttoria;

– II. Violazione dell’art. 93 comma 2 del codice dei contratti pubblici. difetto di motivazione;

– III. Violazione dell’art. 21 del disciplinare di gara.

2. La Centrale di committenza intimata è comparsa in lite sostenendo l’inammissibilità in rito e l’infondatezza nel merito del ricorso.

2.1. A speculare approdo è pervenuta la controinteressata, del pari comparsa in lite.

3. Alla camera di consiglio svoltasi il 9 luglio 2025, su istanza del procuratore di parte resistente, si è disposto il differimento della trattazione dell’incidentale istanza cautelare, stante il dichiarato intendimento di proposizione di motivi aggiunti.

4. In data 22 luglio 2025 la Lilliput ha depositato un atto di motivi aggiunti avverso la sopravvenuta determinazione del Comune di Trecchina n. 207/466, di revoca della proroga del servizio di cui è causa in suo favore nelle more della definizione della fase cautelare del presente giudizio.

5. Alla successiva camera di consiglio del 24 settembre 2025, con ordinanza n. 450 del 2025, si è: a) rigettata l’incidentale istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo; b) dato atto del non luogo a provvedere circa l’istanza cautelare formulata coll’atto di motivi aggiunti, in ragione dell’espressa rinuncia dichiarata da parte ricorrente nell’atto depositato in data 22 settembre 2025; c) dichiarata irricevibile l’azione proposta ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm..

6. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025, previo deposito di scritti difensivi e documenti, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.

7. Il ricorso e l’atto di motivi aggiunti sono infondati, alla stregua delle ragioni che seguono. Ritiene dunque il Collegio di poter soprassedere alla disamina delle eccezioni in rito sollevate dalle parti intimate.

7.1. Col primo motivo del ricorso introduttivo, si è dedotta la carenza in capo all’aggiudicataria, di un immobile idoneo ai sensi dell’art. 9 del disciplinare di gara, secondo cui «Con riferimento alle strutture di accoglienza, gli operatori economici devono dichiarare il possesso e/o l’impegno a disporre giuridicamente delle unità abitative, secondo i requisiti e le caratteristiche previsti dall’art. 19 delle linee guida di cui al DM 18 novembre 2019, a far data dall’1 aprile 2025, e accettare tale requisito particolare di esecuzione».

In particolare, la Officine Solidali ha dichiarato di disporre, a tal fine, di un immobile sito nel Comune di Trecchina, alla via G. Marconi n. 33, distinto in catasto al foglio 20, particella 973, sub 5. Tuttavia, secondo la Lilliput tale immobile “non esisterebbe” o comunque “non sarebbe censito regolarmente”, in quanto «da una verifica effettuata tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate – consultabile pubblicamente – non risulta alcun immobile avente le caratteristiche indicate in gara, nei registri catastali consultabili, né è presente tra le unità immobiliari dichiarate nel sistema informativo».

7.1.1. In senso contrario, osserva il Collegio che nel caso di specie non venga in rilievo un requisito di ammissione. Ciò consegue pianamente dalla lettura dell’art. 9 del disciplinare di gara, che testualmente definisce appunto quale «requisito di esecuzione» la disponibilità di idonea unità abitativa. Si tratta dunque un requisito che attiene all’oggetto dell’appalto, rilevando quanto alle modalità di esecuzione del servizio e agli obiettivi che con esso persegue la stazione appaltante e il cui possesso costituisce soltanto condizione per la stipulazione del contratto di appalto e non per l’ammissione alla procedura comparativa (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2020, n. 2090).

Peraltro, parte resistente ha versato in atti di causa una visura dell’Agenzia delle entrare dalla quale si evince che l’unità immobiliare dichiarata in gara è esistente, regolarmente accatastata ed è classificata quale “abitazione di tipo popolare”, sicché la doglianza è pure sprovvista di fondamento.

7.1.2. Col secondo motivo del ricorso introduttivo si è lamentata la violazione dell’art. 93, comma 2, del d.lgs. 36 del 2023, sostenendosi la carenza di specifica competenza nel settore dei servizi sociali del presidente della commissione giudicatrice, il quale non disporrebbe di «esperienza professionale nel settore dei servizi sociali, né titoli di studio o formazione coerente con la natura dei servizi oggetto dell’appalto».

7.1.2.1. All’opposto, si è condivisibilmente affermato che la disciplina di riferimento postuli il possesso di esperienza e competenza che consentano ai commissari di esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, e non già limitata alle singole e specifiche attività oggetto del contratto. L’esperienza professionale di ciascun componente non deve necessariamente coprire tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente in modo da completare e arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni discrezionali (Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2021, n. 7235).

Orbene, per un verso nella commissione giudicatrice figurano membri in possesso di specifica e coerente esperienza nel settore oggetto di gara (come emerge dai curricula depositati in giudizio dalla controinteressata) e per altro verso il presidente dell’organo dispone di idonea competenza ed esperienza in materia amministrativa, derivante anche dalla preposizione all’Ufficio affari generali del Comune di Trecchina.

7.1.3. Inammissibile, stante la sua genericità e non essendone state neppure allegate le refluenze sull’esito della gara, è la terza doglianza, colla quale si è prospettata la violazione dell’art. 21 del disciplinare di gara, concernente le modalità di valutazione delle offerte tecniche, in quanto non sarebbero state dettagliate, né sarebbero comprensibili nella sostanza, le attività preliminari svolte dalla commissione (di cui vi è traccia nel verbale n. 2) di «esame collegiale dei criteri di valutazione, approfondendone gli aspetti tecnici» e di definizione «delle modalità di valutazione, da utilizzare successivamente per l’attribuzione dei punteggi, ovvero delle preferenze da assegnare ai singoli concorrenti per ogni criterio di valutazione e conclusa l’attività come sopra descritta, propedeutica per la definizione dei coefficienti da dare ad ogni concorrente per ciascun criterio di valutazione danno inizio alla valutazione dell’offerta tecnica».

D’altro canto, non è stata mossa alcuna censura specifica al merito delle valutazioni posti in essere dalla commissione che, come è dato rilevare dal successivo verbale n. 3, risulta essersi attenuta nell’esercizio dei suoi compiti alle pertinenti disposizioni del disciplinare di gara.

7.2. Infondato è, infine, il ricorso per motivi aggiunti, col quale si avversata la decisione della stazione appaltante di revocare la precedente determinazione n. 192/445 del 30 giugno 2025, di proroga dell’affidamento del servizio fino alla «alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare, agli stessi patti e condizioni previsti per il periodo di normale durata del contratto (n. 1361 del 22.04.2024)».

7.2.1. Nello specifico, non sussiste la dedotta violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, in quanto il Comune di Trecchina ha testualmente limitato la “proroga tecnica” alla definizione della fase cautelare del ricorso introduttivo. Ora, parte ricorrente alla camera di consiglio fissata per la definizione dell’incidente cautelare ha deliberatamente scelto di non far transitare in decisione la questione, istando il rinvio della trattazione dell’affare cautelare per il dichiarato intendimento di proporre motivi aggiunti. Ebbene, da tale iniziativa processuale, che in buona sostanza ha perimetrato nel tempo la dimensione della fase cautelare, è derivato il pieno recupero della discrezionalità dell’Amministrazione circa il ricorso o meno a una nuova “proroga tecnica”; legittimamente quest’ultima ha dunque deciso di ricorrere all’affidamento del servizio in via d’urgenza all’aggiudicataria della procedura comparativa qui in rilievo. A fronte di ciò, la ricorrente, quale precedente affidatario, può vantare un interesse di mero fatto, non tutelabile in sede giurisdizionale (T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 16 ottobre 2023, n. 281; T.A.R. Abbruzzo, Pescara, 9 febbraio 2022, n. 51). Invero, la “proroga tecnica” del rapporto con il precedente affidatario non è una conseguenza diretta e automatica della mancata stipulazione del contratto con l’operatore entrante, e non costituisce quindi comunque l’esito necessitato dell’eventuale annullamento della disposizione di esecuzione anticipata (T.A.R. Lazio, sez. II, 7 ottobre 2019, n. 11594).

Peraltro, in tale prospettiva va evidenziata la condotta processuale della ricorrente che ha istato per il rinvio sul dichiarato intendimento di proporre motivi aggiunti (evidentemente riferiti all’esito della gara già contestata col ricorso introduttivo), salvo poi non provvedere in tal senso. Occorre infatti ribadire che l’atto di motivi aggiunti poi effettivamente proposto riguarda un atto differente dall’aggiudicazione (la c.d. “revoca” della proroga tecnica del 15 luglio 2025) la cui adozione è ben successiva alla data di svolgimento della relativa camera di consiglio (9 luglio 2025) e che anzi trova il proprio antecedente causale e motivazionale proprio nella ripetuta istanza di rinvio.

8. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso e dell’atto di motivi aggiunti.

9. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

TAR BASILICATA, I – sentenza 15.01.2026 n. 19

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