1. Con ricorso notificato il 28 febbraio 2025 e depositato il 6 marzo 2025, la ricorrente impugna l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del “servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e per gli adulti aventi diritto, nonché servizio di consegna pasti a domicilio per anziani e disagiati – A.S. 2024/2025”, adottata nei confronti della controinteressata in data 31 gennaio 2025.
La procedura, da aggiudicarsi sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo e avente base d’asta pari a euro 256.243,20, oltre IVA, si è svolta mediante il portale Me.PA.; all’esito, la ricorrente si è classificata al secondo posto in graduatoria con 90,714 punti mentre la controinteressata si è collocata al primo posto in graduatoria con 91,779 punti.
La ricorrente deduce la violazione dell’art. 95, comma 1, lettera e, dell’art. 98, comma 2 e comma 3, lettere b e c, del d.lgs. n. 36 del 2023 nonché dell’art. 5 del disciplinare di gara in quanto:
– la dichiarazione resa dalla controinteressata nell’ambito del DGUE di non essere incorsa in illeciti professionali risulta non veritiera. Infatti, dalla dichiarazione allegata emergono procedimenti penali e inadempimenti che hanno condotto le Stazioni appaltanti alla revoca delle aggiudicazioni e alla risoluzione dei contratti, che la controinteressata avrebbe dovuto indicare nell’ambito del DGUE, con la conseguenza che la condotta tenuta può essere ritenuta idonea a influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante, in violazione dell’art. 98, comma 3, lettera b, del d.lgs. n. 36 del 2023;
– le vicende riportate nell’ambito della dichiarazione ex art. 94 del d.lgs. n. 36 del 2023 rilevano quali illeciti professionali. Infatti:
— il Comune di Melfi ha escluso la controinteressata da una gara per false dichiarazioni, con decisione confermata dal giudice amministrativo;
— il Comune di Castello di Cisterna ha revocato l’aggiudicazione disposta nei confronti della controinteressata;
— il legale rappresentante della controinteressata è stato rinviato a giudizio per il reato di frode nelle pubbliche forniture;
— da ultimo il Comune di San Nicola la Strada ha disposto la decadenza dall’aggiudicazione e la risoluzione del contratto relativo al servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie comunali per l’anno scolastico 2023/2024 in ragione del predetto reato, connesso alla preparazione e alla distribuzione di alimenti non conformi a quanto previsto dal capitolato e dalle tabelle nutrizionali, nonché delle varie anomalie nella somministrazione dei pasti, riferite al rispetto del menù giornaliero, delle grammature e della qualità anche microbiologica dei cibi.
La Commissione di gara non ha svolto tuttavia approfondimenti istruttori né ha espresso le ragioni per le quali ha ritenuto tali vicende superabili, sebbene palesemente incidenti sull’affidabilità professionale.
2. Si è costituita l’Amministrazione comunale chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Si è costituita la controinteressata chiedendo il rigetto del ricorso.
4. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale deducendo che la ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura in quanto, sebbene avesse dichiarato nell’ambito del DGUE di non aver commesso illeciti professionali, la stessa è stata coinvolta nella risoluzione del contratto di mensa stipulato con il Comune di Altavilla Irpina, a seguito di una verifica ispettiva compiuta il 9 novembre 2023 dai NAS di Avellino presso il centro di cottura comunale, con il riscontro di gravissime carenze igienico-sanitarie, conseguente avvio del procedimento di risoluzione contrattuale per grave inadempimento (a cui la stessa ricorrente, pur contestando gli inadempimenti, si è dichiarata disponibile) e risoluzione disposta il 17 novembre 2023. La ricorrente incidentale segnala che presso la mensa scolastica di Sant’Angelo dei Lombardi, gestita dalla controinteressata, “una bambina trova del vetro nella pasta, subito seguita da altri. Mensa sospesa per oltre due mesi e mezzo”; neppure quest’episodio è stato dichiarato.
5. Si è costituita la ricorrente principale formulando repliche.
6. Con ordinanza n. 153 del 2025 è stata respinta la domanda cautelare formulata con il ricorso introduttivo, in quanto “la controinteressata ha regolarmente e ampiamente dichiarato le pregresse vicende che l’hanno riguardata, solo in parte potenzialmente rilevanti quali illecito professionale, anche alla luce delle sopravvenienze indicate nelle sentenze allegate alla dichiarazione resa (depositate dalla ricorrente) e delle statuizioni ivi contenute; la controinteressata risulta gestore uscente del servizio, con la conseguenza che la Stazione appaltante ne ha potuto valutare, in maniera diretta, l’affidabilità e ha pertanto implicitamente ritenuto la stessa non compromessa dalle predette vicende, smentite dalla corretta esecuzione del contratto relativo al precedente affidamento e dall’assenza di carenze professionali; la stessa ricorrente non ha neppure dichiarato un recesso contrattuale comunque originato da inadempimenti contrattuali”.
7. In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie e relative repliche.
8. All’udienza pubblica del 24 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. È infondato il primo motivo del ricorso introduttivo.
Infatti, la controinteressata ha provveduto a dichiarare le situazioni potenzialmente rilevanti quali illeciti professionali non nell’ambito del DGUE ma della dichiarazione ad esso allegata, resa “ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.”.
Di conseguenza, non è imputabile alla stessa alcuna falsità dichiarativa, avendo provveduto a rappresentare alla Stazione appaltante, in maniera chiara e precisa e con piena assunzione di responsabilità, le vicende che l’hanno riguardata.
10. È inammissibile il secondo motivo del ricorso introduttivo, come rilevato nell’ambito del verbale d’udienza, anche ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha affermato infatti TAR Liguria, Sez. I, 23 gennaio 2023, n. 116 che “invero, secondo l’elaborazione pretoria, alla stregua del divieto di abuso del processo, precipitato del più generale divieto di abuso del diritto e della clausola di buona fede, deve considerarsi inammissibile la deduzione di un motivo d’impugnazione che dimostrerebbe in primo luogo l’illegittimità della situazione giuridica soggettiva vantata in giudizio dal ricorrente e che, in ogni caso, si pone in contraddizione con precedenti comportamenti tenuti dal medesimo soggetto (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 11 luglio 2014, n. 3563; T.A.R. Liguria, sez. I, 5 marzo 2021, n. 181; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 19 novembre 2018, n. 2603; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 4 novembre 2015, n. 5112)”.
Nel caso di specie, la ricorrente principale deduce l’omessa valutazione, da parte della Stazione appaltante, dei fatti, potenzialmente rilevanti quale illecito professionale, rappresentati dalla controinteressata nell’ambito della dichiarazione allegata al DGUE e, pertanto, l’illegittimità della posizione partecipativa della stessa.
Tuttavia, come ben evidenziato nell’ambito del ricorso incidentale, anche la ricorrente principale è stata protagonista di fatti aventi la medesima rilevanza; a ciò si aggiunga che la stessa, a differenza della controinteressata, ha del tutto omesso di rappresentare tali fatti alla Stazione appaltante, precludendo qualunque valutazione, anche implicita.
La ricorrente deduce pertanto un vizio relativo alla posizione in gara della controinteressata che, a ben vedere, affligge anche la partecipazione della stessa ricorrente, posto che la sua ammissione alla procedura è avvenuta, per di più, nell’inconsapevolezza, da parte della Stazione appaltante, di circostanze astrattamente integranti la fattispecie dei gravi illeciti professionali e, di conseguenza, in assenza di qualunque valutazione della loro rilevanza, esplicita o implicita, alla luce dell’omissione di dichiarazioni idonee a fornire all’Amministrazione la necessaria base informativa.
Infatti, in relazione alle vicende rappresentate nell’ambito del ricorso incidentale (prescindendo da quelle relative al Comune di Sant’Angelo dei Lombardi per le quali non sussiste alcuna prova), il Comune di Altavilla Irpina ha avviato un procedimento di risoluzione del contratto “per gravi inadempimento e grave errore ex art. 108 del d.lgs. n. 50 del 2016”, salvo disporre, a seguito della contestazione degli inadempimenti da parte della ricorrente, il recesso dal contratto ex art. 109 del d.lgs. n. 50 del 2016, tuttavia sulla base della conforme volontà espressa dalla ricorrente e della rinuncia da parte di questa alle conseguenti pretese e, più in generale, a ogni altro credito maturato (avendo manifestato “consenso a un eventuale provvedimento di recesso unilaterale dal contratto con conseguente svincolo della cauzione definitiva ed espressa rinuncia a ogni credito sin qui maturato e qualsivoglia indennizzo derivante dalla parte di prestazione non ancora eseguita”).
Al riguardo, occorre considerare che l’art. 98 del d.lgs. n. 36 del 2023, al comma 3, lettera c, individua, quale ipotesi di illecito professionale, la “condotta dell’operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale” e, al comma 6, lettera c, indica, come mezzi di prova idonei, “l’intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili”.
Di conseguenza, il riferimento alle “altre conseguenze (o sanzioni) comparabili” consente di assimilare alla risoluzione per inadempimento e alla condanna al risarcimento del danno anche ogni altro esito del rapporto contrattuale connesso a circostanze di grave inadempimento, indipendentemente dall’atto negoziale o amministrativo intervenuto.
Nel caso di specie, il recesso che ha riguardato il contratto di cui era parte la ricorrente ha origine comunque in un “grave inadempimento e grave errore”, stando alla qualificazione operata dalla Stazione appaltante, che nell’originaria intenzione di questa avrebbero dovuto dar luogo a una risoluzione per inadempimento e che si sono invece tradotti in un recesso unilaterale, unicamente al fine di evitare le lungaggini di un eventuale giudizio; peraltro tale recesso si inserisce in una sorta di accordo transattivo tra la medesima Stazione appaltante e la ricorrente, sulla base del quale quest’ultima ha manifestato il proprio “consenso” al recesso e ha altresì rinunciato a ogni somma ad essa spettante, non solo in conseguenza del recesso, con evidente finalità risarcitoria, con la conseguenza che lo scioglimento del contratto così operato può ritenersi comparabile a una risoluzione per inadempimento.
Pertanto anche il recesso dell’Amministrazione dal contratto, se originato da fatti di inadempimento contrattuale e specialmente se accompagnato da rinuncia dell’operatore economico alle conseguenti spettanze, assume rilevanza ai fini della astratta configurazione della fattispecie del grave illecito professionale e costituisce oggetto degli obblighi dichiarativi del concorrente, al fine di consentire le necessarie valutazioni della Stazione appaltante.
Si tratta tuttavia di un vizio che, alla luce del combinato disposto dell’art. 96, comma 14, dell’art. 98, comma 5 e dell’art. 98, comma 8, del d.lgs. n. 36 del 2023, non comporta, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente incidentale, l’automatica esclusione del concorrente ma impone all’Amministrazione la valutazione dei predetti precedenti professionali, unitamente alla omissione della relativa dichiarazione.
11. Ciò posto, il motivo è comunque infondato.
La sentenza del TAR Campania – Napoli, Sez. II, 16 giugno 2023, n. 3647 ha evidenziato che la vicenda che ha coinvolto la controinteressata e il Comune di Melfi è priva di incidenza ai fini della valutazione di affidabilità, attenendo a un profilo di insussistenza dei requisiti speciali di partecipazione alla gara per l’indisponibilità dell’azienda a cui facevano capo tali requisiti, definitivamente “superato” dalla revoca del sequestro della medesima azienda.
Tale sentenza, con riferimento alla revoca dell’aggiudicazione disposta dal Comune di Crispano, ha chiarito che la stessa assume rilevanza unicamente per i profili di inagibilità dei locali del centro di cottura, in quanto non indifferente ai fini della verifica del corretto svolgimento dell’attività professionale della controinteressata; tuttavia la medesima pronuncia ha ritenuto che la vicenda deve ritenersi ormai “superata” dalla accertata agibilità del centro di cottura nonché dalla produzione della nuova registrazione sanitaria.
La sentenza del TAR Campania – Napoli, Sez. II, 16 ottobre 2023, n. 5649 ha ulteriormente precisato i fatti relativi al Comune di Crispano e alla inagibilità del centro di cottura, ritenendoli del tutto “superati” dal rilascio del certificato di agibilità nonché della documentazione che ne comprova il normale funzionamento.
È evidente pertanto che tali pronunce, prodotte dalla controinteressata unitamente alla dichiarazione integrativa del DGUE, hanno indotto la Stazione appaltante a ritenere i fatti relativi al Comune di Melfi e al Comune di Crispano del tutto irrilevanti, in ragione di sopravvenienze volte a escludere in radice profili di inadempimento connessi all’attività professionale.
La vicenda relativa al Comune di San Nicola la Strada, anch’essa correttamente rappresentata dalla controinteressata, invece, pur attenendo più direttamente alla preparazione dei pasti, è stata implicitamente ritenuta irrilevante, alla luce della corretta esecuzione delle prestazioni ricomprese nel precedente ciclo di appalto da parte della controinteressata, affidataria uscente del servizio in relazione al quale non risultano contestazioni.
Infatti, con riferimento alle procedure di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, l’art. 49 del d.lgs. n. 36 del 2023 prevede che l’accurata esecuzione della prestazione può essere valutata ai fini dell’affidamento diretto o del reinvito alla procedura del contraente uscente.
Tale disposizione, consentendo la deroga al principio di rotazione degli affidamenti e l’invito al precedente esecutore, può essere ritenuta espressione del più generale principio della fiducia nonché dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento.
Si tratta di principi che hanno carattere di reciprocità e che si impongono contestualmente alla Stazione appaltante e all’operatore economico, conformando la relazione tra gli stessi.
La corretta esecuzione della prestazione già affidata dà più concreto fondamento a quella presunzione di fiducia che l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023 sembra prevedere nei confronti dell’operatore economico che entra per la prima volta in contatto con la Stazione appaltante; ne segue che l’Amministrazione nutre quindi una fiducia “qualificata” nei confronti dell’impresa che ha già conformato la propria prestazione alle previsioni contrattuali (specie ove si sia attenuta ad esse con una particolare diligenza) e che la medesima impresa rimpone, di conseguenza, un naturale affidamento sulla coerenza della condotta dell’Amministrazione e quindi su un nuovo invito alla procedura, reso possibile dalle modifiche apportate alla citata disposizione dal d.lgs. n. 209 del 2024.
La “previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa” è idonea, pertanto, in caso di esito positivo, a generare un indice della particolare affidabilità dell’operatore economico, che giustifica, unitamente alle ulteriori condizioni indicate dalla norma, un ampliamento delle possibilità di partecipazione.
Se ne desume, in via generale, che la corretta esecuzione del contratto appena scaduto assume rilevanza ai fini della valutazione della affidabilità dell’operatore economico uscente, nel contesto della procedura volta all’individuazione del nuovo affidatario, in particolare qualora tale valutazione sia condotta dalla stessa Stazione appaltante che ha ricevuto le precedenti prestazioni.
Ne discende che l’apprezzamento di tale specifico profilo risulta idoneo a fondare una, seppur implicita, valutazione di irrilevanza di eventuali illeciti professionali dichiarati in gara e attinenti all’esecuzione di un identico servizio ma nei confronti di una diversa Stazione appaltante.
Infatti, alla luce dei principi sopra indicati, apparirebbe poco coerente (risultando pertanto necessaria una specifica motivazione) la condotta di una Amministrazione che, pur avendo accertato direttamente la corretta esecuzione delle prestazioni da parte di un determinato operatore economico nell’ambito di un ciclo contrattuale appena concluso, provvedesse poi a escludere lo stesso operatore per inaffidabilità (essendo questo il fulcro dell’apprezzamento sotteso alla causa di esclusione di cui all’art. 95, comma 1, lettera e, del d.lgs. n. 36 del 2023), in considerazione degli inadempimenti commessi nei confronti di altro pubblico contraente.
Quindi, in caso di coincidenza tra l’operatore economico che ha eseguito il precedente contratto senza contestazioni e il concorrente che partecipa alla procedura per l’affidamento del nuovo, pur in presenza di fatti di inadempimento commessi nei confronti di altra Stazione appaltante, l’Amministrazione procedente sarà tenuta a motivare non l’ammissione del concorrente ma, come di regola, solo la sua esclusione, avendo potuto constatare, direttamente e immediatamente, in epoca non risalente e per un periodo adeguato, la relativa affidabilità.
TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, 28 giugno 2025, n. 2456 (cfr. anche TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, 12 febbraio 2025, n. 498) secondo cui “costituisce, invero, regola generale – da ritenersi valida anche nel vigore del d.lgs. n. 36/2023 – quella secondo cui la stazione appaltante che sia venuta a conoscenza di condotte astrattamente ascrivili alle cause non automatiche di esclusione deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione (Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2025, n. 3191; Cons. Stato, V, 5 maggio 2020, n. 2850; VI, 18 luglio 2016, n. 3198; C.G.A.R.S., 23 gennaio 2015, n. 53; Cons. Stato, VI, 21 maggio 2014, n. 2622; III, 24 dicembre 2013, n. 6236; V, 30 giugno 2011, n. 3924; III, 11 marzo 2011, n.1583; VI, 24 giugno 2010, n. 4019; Tar Lombardia, Milano, sez. IV, sent. n. 2001/2021; T.A.R. Campania, Napoli sez. V, 07/04/2021, n.2294; Tar Toscana, sent. n. 291/2022; Tar Lazio, Roma, sent. n. 9984/2025).
Per giurisprudenza costante, dunque, la stazione appaltante che non ritenga le condotte dichiarate dal concorrente incisive della sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità delle relative circostanze risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa; è la valutazione di gravità, semmai, che richiede l’assolvimento di un particolare onere motivazionale, con la conseguenza che la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni (Cons. Stato, sez. V, n. 2580/2020; sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 8081; n. 3198/2016; C.G.A.R.S., n. 53/2015; Cons. Stato, sez. VI, n. 2622/2014; sez. III, n. 6236/2013; sez. V, n. 3924/2011; sez. III, n. 1583/2011; sez. VI, n. 4019/2010).
Questa regola incontra un’eccezione nelle ipotesi, obiettivamente diverse da quella in esame, in cui le questioni siano di rilevante pregnanza e sorgano sul punto specifiche contestazioni nella fase procedimentale con la conseguenza che la stazione appaltante non può esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile (Cons. Stato, Sez. III, 21 ottobre 2022, n. 9002; n. 10607 del 2022; Cons. Stato, V, n. 1500 del 2021; n. 6520/2024) …
La carenza di motivazione del provvedimento di ammissione a una gara pubblica di un concorrente, pertanto, non può, pertanto, di per sé implicare un difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla rilevanza delle circostanze dichiarate dal concorrente: a ciò consegue che chi dissente dalla valutazione dell’amministrazione non può limitarsi ad addurre il difetto di motivazione, ma deve contestarla adducendo elementi concreti e puntuali, idonei a dimostrare l’inattendibilità del giudizio tecnico-discrezionale avversato, cosa che, nel caso di specie, la ricorrente non ha fatto”.
Tuttavia, deve essere rivisto e precisato l’orientamento che impone la motivazione anche dell’ammissione alla procedura “ove la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente presenti una particolare pregnanza [tale che] la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile” (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10607), in quanto “in mancanza di motivazione sulle ragioni dell’ammissione pur in presenza di pregressa vicenda professionale che, ictu oculi, appaia di particolare rilevanza, il sindacato del giudice amministrativo, legittimamente azionato dal ricorso di altro concorrente, correrebbe il rischio di trasformarsi in una non consentita sostituzione dell’autorità giudiziaria alla stazione appaltante; in maniera più chiara: il giudice, tanto se condivida la decisione della stazione appaltante, quanto se l’avversi, finirebbe per esporre lui stesso e per la prima volta in sentenza, le ragioni rispettivamente dell’ammissione o dell’esclusione dell’impresa dalla procedura (Consiglio di Stato, sez. V, 19 febbraio 2021, n. 1500 cit)” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2025, n. 3191).
Infatti, il riscontro della qualità di operatore economico che ha correttamente eseguito il precedente contratto e che partecipa al nuovo affidamento può avvenire in maniera oggettiva, sulla base degli atti della Stazione appaltante, non implicando alcuna valutazione da parte del Giudice amministrativo, con la conseguenza che la verifica della sussistenza delle predette condizioni non invade la sfera di apprezzamento riservata in via originaria all’Amministrazione.
Venendo meno le ragioni poste dalla giurisprudenza a fondamento della deroga, può quindi riespandersi la regola generale che consente alla Stazione appaltante, che non ritenga la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente in grado di incidere sulla sua affidabilità professionale, di non esplicitare le ragioni di tali conclusioni, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione dell’impresa alla gara (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2025, n. 3191 e l’ampia giurisprudenza ivi richiamata).
Pertanto, alla luce delle particolarità del caso di specie, connesse alla sussistenza di pronunce giurisprudenziali che escludono la rilevanza di alcuni dei fatti rappresentati nonché alla qualità della controinteressata di affidataria uscente del servizio in assenza di rilievi da parte della Stazione appaltante, si può ritenere che l’ammissione del concorrente alla gara non richiedesse alcuna specifica motivazione.
Gli elementi addotti dalla ricorrente principale, peraltro nel corso del giudizio e non della procedura di gara, pur non essendo del tutto trascurabili, perdono pregnanza in considerazione della corretta esecuzione, da parte della controinteressata, del precedente appalto, accertata in tempi recenti e su un orizzonte temporale significativo (due anni), direttamente dalla stessa Stazione appaltante che ha indetto la nuova procedura.
Quindi, il controllo effettuato dall’Amministrazione sulla condotta esecutiva tenuta dal medesimo operatore economico nel corso dell’affidamento immediatamente precedente a quello oggetto del giudizio, l’assenza di rilievi e di contestazioni nei confronti dello stesso, la constatazione della assenza di criticità nella gestione del servizio nel corso di un periodo di due anni e, pertanto, l’accertamento in concreto dell’affidabilità della controinteressata mediante la diretta e “personale” verifica del relativo contegno professionale consentono di escludere la necessità di uno specifico approfondimento istruttorio e di una altrettanta specifica motivazione sui fatti rappresentati, al fine di sancirne l’inidoneità a mettere in dubbio la sussistenza del requisito previsto l’art. 95, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 36 del 2023.
12. In conclusione, il ricorso principale è infondato e va respinto mentre il ricorso incidentale è fondato nei termini sopra esposti.
I profili di peculiarità della controversia, connessi alla specificità della vicenda e della conseguente applicazione giurisprudenziale, sopra evidenziati, consentono di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ad eccezione del contributo unificato relativo al ricorso incidentale il cui importo dovrà essere rimborsato dalla ricorrente principale alla controinteressata.
TAR CAMPANIA – SALERNO, I – sentenza 15.10.2025 n. 1666