1. Si deve anzitutto rammentare che, come è stato da tempo chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01).
Tale principio è stato successivamente riaffermato da numerosissime pronunce delle sezioni semplici della Corte di cassazione, tra le quali le massimate: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656
01.
È stato altresì precisato, sempre dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01. Successivamente, nello stesso senso: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 23625501; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01).
2. Rammentati tali principi, il primo motivo non è consentito.
La Corte di cassazione ha costantemente affermato che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv. 277081-01; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018-01; Sez. 5, n. 33466 del 09/07/2008, Ladogana, Rv. 241395-01; Sez. 5, n. 14660 del 01/10/1999, Carniato, Rv. 215188-01).
La Corte di cassazione ha quindi esplicitato che il termine per la proposizione della querela non decorre dal momento della consumazione del reato bensì dal momento in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell’esistenza del reato (Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, D’Urso, Rv. 27673201; Sez. 2, n. 2863 del 27/01/1999, Martino, Rv. 212867-01).
Inoltre, in tema di querela, è onere della parte che ne deduca l’intempestività fornire la prova di tale circostanza, con la conseguenza che l’eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante (Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022, Spanò, Rv. 28416801; Sez. 5, n. 15853 del 21/02/2006, De Arcangelis, Rv. Rv. 234498-01; Sez. 6, n. 35122 del 24/06/2003, Sangalli, Rv. 226327-01).
Pertanto: a) ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi; b) in ogni caso, l’onere della prova dell’intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tale fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa (Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008, Mauro, Rv. 239162-01).
Nel caso di specie, la conferma che il dies a quo per la proposizione delle querele andava individuato nei giorni in cui le persone offese avevano reso le sommarie informazioni alla polizia giudiziaria è stata fondata dal Tribunale di Perugia sull’argomentazione che, poiché il Fr.Ma. aveva posto in essere delle condotte decettive idonee a indurre in errore i suoi clienti circa la reale entità dei risarcimenti che erano stati liquidati dalle compagnie assicurative, così da dissimulare le sue condotte appropriative di quote degli stessi risarcimenti, si doveva ritenere che le persone offese avessero raggiunto la cognizione degli elementi che consentivano loro di valutare l’esistenza delle appropriazioni solo nel momento in cui resero le suddette sommarie informazioni.
Il Tribunale di Perugia non si è sottratto all’indagine che si era resa necessaria a fronte dell’allegazione, da parte del Fr.Ma. e della Nu.An., di elementi volti a dimostrare l’intempestività delle querele, in particolare, dello specifico elemento della ricezione, da parte delle persone offese e, in specie, di An.Ma., di lettere delle compagnie assicurative contenenti il riepilogo delle somme dalle stesse corrisposte, avendo argomentato come, dalle dichiarazioni che erano state rese da Si. (figlia di An.Ma.), suffragate dalle dichiarazioni di identico tenore delle sorelle Se., An.Ma. e La., fosse emersa una condotta decettiva del Fr.Ma. anche successivamente alla ricezione della lettera che la compagnia assicurativa aveva indirizzato all’An.Ma., con la conseguenza che la consapevolezza della condotta appropriativa non si poteva ritenere dimostrata in seguito alla mera ricezione delle missive.
Tale motivazione dell’ordinanza impugnata risulta del tutto in linea con i principi affermati dalla Corte di cassazione sul tema della decorrenza del termine per la proposizione della querela e non è affatto apparente, atteso che è pienamente idonea a rendere comprensibile l’itinerario logico che è stato seguito dal Tribunale di Perugia, con la conseguenza che le censure dei ricorrenti appaiono in realtà sostanzialmente dirette non tanto a evidenziare delle effettive violazioni di legge, quanto a contestare la persuasività della motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine all’individuazione del momento in cui i titolari del diritto di querela ebbero conoscenza dei fatti-reato, il che, come si è visto al punto 1, non è possibile fare in sede di ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo.
3. Il secondo motivo è in parte non consentito e in parte manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno da tempo precisato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01).
In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio, Rv. 240521-01).
È altresì consolidato l’orientamento della Corte di cassazione secondo cui, in sede di riesame del sequestro, il Tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non dalla concreta rappresentazione dei fatti quali risultano allo stato degli atti, ma solo ed esclusivamente dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie, sicché l’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (ex plurimis: Sez. 2, n. 19682 del 13/04/2022, Osella, non massimata sul punto).
Il Tribunale di Perugia ha rappresentato gli elementi in base ai quali ha ritenuto che il trattenimento, da parte del Fr.Ma., di quote significative delle somme erogate dalle compagnie assicurative a titolo di risarcimento in favore di suoi clienti fosse indebito, in quanto privo di un valido titolo giustificativo.
Il Tribunale ha in particolare ampiamente motivato (pagg. 3-7 dell’ordinanza impugnata) in ordine all’assenza di un effettivo consenso dei clienti al suddetto trattenimento, a fronte del comportamento fortemente decettivo del Fr.Ma., idoneo a indurli in errore in ordine alla reale entità dei risarcimenti corrisposti dalle compagnie assicurative – la quale era di fatto ignorata dagli stessi clienti -, e a dissimulare, così, le condotte appropriative, il cui carattere indebito non poteva essere escluso sulla base degli invocati (dal Fr.Ma.) accordi con i clienti, atteso che tali accordi venivano artatamente predisposti dal Fr.Ma. e fatti firmare con l’inganno.
Contrariamente a quanto è sostenuto dai ricorrenti, il Tribunale di Perugia ha diffusamente motivato in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto che tali accordi fossero il frutto di condotte decettive del Fr.Ma., le quali sono state specificamente indicate dallo stesso Tribunale alle pagg. 5-6 dell’ordinanza impugnata.
Da ciò la conclusione, come si è detto, ampiamente motivata, del carattere indebito del trattenimento, da parte del Fr.Ma., di quote significative delle somme erogate dalle compagnie assicurative a titolo di risarcimento in favore di suoi clienti.
Il che consentiva senz’altro di sussumere i fatti nella contestata fattispecie tipizzata dall’art. 646 cod. pen. – se non, di più, come argomentato dal Tribunale di Perugia (secondo capoverso della pag. 9 dell’ordinanza impugnata), nella fattispecie di cui all’art. 640 cod. pen. -, anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo della suddetta fattispecie di cui all’art. 646 cod. pen., la cui sussistenza aveva trovato conferma nelle intercettate conversazioni tra presenti, dalle quali era risultato come il Fr.Ma. avesse sia suggerito ad alcuni suoi ex clienti le risposte da dare agli inquirenti sia occultato la documentazione relativa alle pratiche di liquidazione dei sinistri.
A fronte di ciò, le censure dei ricorrenti appaiono in realtà sostanzialmente dirette non tanto a evidenziare delle effettive violazioni di legge, quanto a contestare la persuasività della motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine al carattere indebito delle appropriazioni e all’ingiustizia del profitto perseguito dal Fr.Ma., e, più in generale, al fumus dell’ipotizzato reato di appropriazione indebita, il che, come si è visto al punto 1, non è possibile fare in sede di ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo.
Il motivo è, invece, manifestamente infondato nella parte in cui i ricorrenti mostrano di ritenere che, nel reato di cui all’art. 646 cod. pen., l’appropriazione richieda “una esplicita richiesta di restituzione (…) avanzata dalle parti lese”, atteso che la cosiddetta interversione del possesso, da possesso per conto altrui a possesso per conto proprio, animo domini, non postula necessariamente una tale richiesta (e un conseguente rifiuto di restituzione), ma il mutamento dell’animus e l’estrinsecazione di tale mutamento in qualsivoglia atto esterno di signoria, di disposizione o di godimento o uso indebiti, ciò che non appare dubbio essere avvenuto nel caso in esame.
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, è sufficiente che il giudice dia atto dei dati di fatto che non permettono di escludere ictu oculi la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015-01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896-01; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, Di Salvo, Rv. 259337-01).
Alla stregua di tale principio, il Tribunale di Perugia, che lo ha espressamente richiamato, ha argomentato come la Nu.An., da un lato, svolgesse un ruolo attivo nella gestione delle pratiche assicurative, dando il proprio contributo in ambito medico, dall’altro lato, fosse stata destinataria di ingenti bonifici da parte del marito, accertati in Euro 379.000,00, in buona parte reinvestiti nelle polizze assicurative sequestrate e che recavano una causale, “mantenimento, avviamento e prosecuzione studi miei figli”, che il Tribunale di Perugia riteneva non credibile, in considerazione dell’elevato importo dei bonifici e dell’investimento di esso nelle menzionate polizze.
Si tratta di una motivazione non apparente e pienamente in linea con i principi relativi alla valutazione che è demandata al giudice del riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Si deve aggiungere che: a) le polizze vita si devono ritenere rientrare tra le attività finanziarie alle quali fa riferimento l’art. 648-ter 1 cod. pen. (Sez. 2, n. 9923 del 15/02/2024, R., non massimata); b) la Corte di cassazione ha precisato che, in tema di autoriciclaggio, il criterio da seguire ai fini dell’individuazione della condotta di dissimulazione è quello dell’idoneità ex ante, sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo disvelamento dell’illecito per effetto degli accertamenti compiuti (nella specie, grazie alla tracciabilità delle operazioni poste in essere), determini automaticamente una condizione di inidoneità dell’azione per difetto di concreta capacità decettiva (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407-01; Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, Ventola, Rv. 276419-01).
Quanto alla censura che attiene all’asserita impignorabilità (relativa) delle suindicate polizze, si deve osservare che i principi che sono stati affermati dalle Corte di cassazione con le sentenze “Menghi” (Sez. 6, n. 34306 del 16/09/2025, Menghi, cit.) e “Cinaglia” (Sez. U, n. 26252 del 24/02/2022, Cinaglia, cit.), che sono state invocate dai ricorrenti, attengono al caso del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, laddove, nel caso in esame, le polizze risultano essere il prodotto dei reati di autoriciclaggio, acquisito con il profitto dei reati presupposto di dichiarazione infedele e di appropriazione indebita.
Ciò posto, il Collegio ritiene che i limiti civilistici alla pignorabilità, di cui all’art. 545 cod. proc. civ., non siano applicabili nel caso in cui, come nella specie, il bene sottoposto al vincolo reale costituisca integralmente “provento” del reato e, in quanto tale, sia oggetto di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta (e non per equivalente) dello stesso “provento” (Sez. 2, n. 37394 del 05/11/2020, Pomaro, Rv. 280437-01).
5. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di Euro 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Cass. pen., II, ud. dep. 11.02.2026, n. 5686