1. L’appello è infondato e va, quindi, respinto.
2. Preliminarmente va rilevato, in via generale, che il provvedimento di ammonimento orale si caratterizza per la sua spiccata natura preventiva e cautelare, essendo essenzialmente finalizzato a dissuadere dal tenere comportamenti persecutori e prevenire la commissione di reati contro la persona sulla base di un giudizio prognostico formulato ex ante (vds. ex plurimis Consiglio di Stato, II Sez. n. 9211/2024).
3. Venendo al caso di specie, in ossequio al principio di sinteticità può osservarsi, in relazione alle censure riproposte con i motivi di impugnazione:
a) quanto all’idoneità dei fatti accertati a costituire elemento indiziario idoneo e sufficiente all’adozione della misura dell’ammonimento, che, tenuto conto dei noti limiti al sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute dall’Amministrazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per l’adozione della misura preventiva de qua, le conclusioni raggiunte nella specie, nel senso della sussistenza dei presupposti richiesti dall’articolo 9 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, non appaiono manifestamente irragionevoli, non potendo condividersi l’approccio “atomistico” seguito dall’appellante, il quale assume non essersi verificato più alcun episodio significativo dopo quello del 23 ottobre 2019 (denunciato dalla persone offesa come intrusione nella propria abitazione), che a sua volta tende a svalutare riproponendo la tesi dell’essersi trattato solo di un’ulteriore visita al domicilio della persona offesa alla quale egli si riteneva ancora “autorizzato” detenendone ancora le chiavi della porta d’ingresso, tacciando altresì di contraddittorietà le valutazioni del primo giudice che in tale episodio ha visto l’inizio delle condotte persecutorie, nonché considerando gli episodi precedenti non provati oppure non rilevanti;
b) che, al contrario, l’episodio in questione assume una sua significatività in ragione di ulteriori circostanze (non contestate), in particolare l’incontro con altro soggetto presente presso il domicilio della persona offesa e la reazione dell’odierno istante, il quale proprio per questo comunicò alla stessa la fine di ogni ulteriore relazione tra di loro, mentre i successivi episodi di danneggiamento in danno della denunciante – ancorché non ne siano stati identificati i responsabili – non possono essere considerati delle mere coincidenze, essendo stati legittimamente ricondotti dall’Amministrazione al clima di tensione creatosi tra i due soggetti ed all’atteggiamento persecutorio dell’odierno appellante, desunto anche dalla sua ripetuta presenza segnalata anche in seguito nei pressi dell’abitazione della parte lesa (circostanza anche questa non adeguatamente smentita);
c) che, quanto poi al fatto che non siano state registrate condotte persecutorie dopo l’avvio del procedimento culminato nell’adozione del censurato decreto di ammonimento, trattasi di circostanza non solo scarsamente significativa, ma – anzi – suscettibile di illuminare ex post il carattere deliberatamente persecutorio delle condotte poste in essere;
d) che, quanto al fatto che la denunciante non avrebbe documentato il proprio stato d’ansia ed all’allegata inconsistenza dei timori espressi dalla stessa per la propria figlia, può rilevarsi che il primo giudice ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l’adozione dell’ammonimento sulla scorta non tanto di un comprovato stato d’ansia della persona offesa, ma di un altro degli elementi integrativi del reato di cui all’articolo 612-bis c.p., e cioè l’alterazione delle abitudini di vita della persona offesa quale conseguenza delle condotte poste in essere nei suoi confronti, con valutazione rispetto alla quale i motivi d’appello non apportano elementi suscettibili di disvelarne l’erroneità o l’irragionevolezza;
e) che, infine, immune da censure è anche la valutazione del primo giudice, laddove ha considerato sufficienti gli elementi informativi raccolti dall’Amministrazione disattendendo la doglianza di carenza dell’istruttoria, tenuto conto della già riferita natura preventiva e cautelare del provvedimento de quo, tale da imporre all’Amministrazione celerità e tempestività di intervento.
4. In conclusione, le statuizioni del giudice di prime cure resistono alle censure proposte e la valutazione esperita dall’Amministrazione nel decreto impugnato appare pienamente conforme al paradigma normativo.
5. Per quanto detto, il Collegio ritiene di dover respingere l’appello.
6. Sussistono giusti motivi, considerata la peculiarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese del grado.
CONSIGLIO DI STATO, III – sentenza 15.01.2026 n. 318