*Misure di prevenzione e di sicurezza – Pericolo di infiltrazione mafiosa nelle imprese in presenza di elementi lesivi concreti che costituiscono una prova qualificata

*Misure di prevenzione e di sicurezza – Pericolo di infiltrazione mafiosa nelle imprese in presenza di elementi lesivi concreti che costituiscono una prova qualificata

1.1 Occorre preliminarmente evidenziare che i principi elaborati dalla Sezione in tema di interdittiva antimafia fanno perno sull’anticipazione della soglia di difesa sociale tipica dell’informativa, la quale, per la sua natura cautelare e preventiva, non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell’azione cautelativa e rispetto alla quale sono per legge rilevanti fatti e vicende anche solo sintomatici ed indizianti, al di là dell’individuazione di accertate responsabilità penali.

1.2. Emblematica nel senso è la sentenza di questa Sezione n. 4588/2024 che, nel riepilogare i principi elaborati in tema di infiltrazioni mafiose, afferma che il pericolo di infiltrazioni mafiose “deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa. Ha aggiunto la Sezione (15 aprile 2024, n. 3391; 14 febbraio 2024, n. 1482) che lo stesso legislatore – art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori”.

1.3. Ne discende che la giurisprudenza di settore afferma che l’informativa antimafia interdittiva, proprio per la sua natura preventiva e anticipatoria della misura, non necessita di una prova equivalente a quella della responsabilità ma la sufficienza di un livello di probabilità “cruciale” della prognosi infiltrativa.

2. Venendo al caso in esame, va preliminarmente rilevato che lo stesso attiene a conferma di una precedente informativa interdittiva emessa nel 2018 nei confronti della società odierna istante, con la conseguente rilevanza, oltre che delle coordinate giurisprudenziali dianzi richiamate, anche dei principi – di seguito analiticamente richiamati – che sono stati elaborati in ordine alla natura e alla portata del potere prefettizio in sede di riesame di una prognosi infiltrativa già formulata.

3. Ciò premesso, l’appello è solo parzialmente fondato.

3.1. In particolare, va ritenuto infondato il primo motivo di doglianza, che riproduce le censure articolate in primo grado avverso le conclusioni raggiunte dal Prefetto in ordine alla permanenza del rischio infiltrativo, considerato:

a) che, per consolidata giurisprudenza, il mero trascorrere del tempo è circostanza in sé neutra e inidonea a neutralizzare il quadro indiziario che è stato posto a base di una precedente prognosi infiltrativa, sicché in sede di aggiornamento di un’informativa interdittiva la valutazione del Prefetto è circoscritta alla disamina dei fatti nuovi o sopravvenuti – che il richiedente l’aggiornamento ha l’onere di allegare e documentare – al fine di verificare se essi siano idonei ad attenuare o far venir meno i rischi di condizionamento dell’attività imprenditoriale da parte della criminalità organizzata che in precedenza erano stati ritenuti sussistenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 30 ottobre 2023, n. 9343; id., 78 gennaio 2019, n. 161; id., 17 febbraio 2017, n. 739);

b) che, nella specie, l’Amministrazione ha certamente tenuto conto dell’unico fatto nuovo intervenuto rispetto al quadro indiziario delineato nella informativa del 2018 (ormai inoppugnabile), e cioè la sentenza di assoluzione della signora -OMISSIS- dalle imputazioni penali, e lo ha motivatamente ritenuto inidoneo a elidere o attenuare la prognosi infiltrativa con argomentazione non manifestamente irragionevole basata sul permanere di una fitta rete di relazioni e contiguità fra l’impresa odierna appellante e una pluralità di altre imprese, facenti capo a soggetti contigui ad un pericoloso sodalizio criminale, a loro volta destinatarie di misure interdittive in quanto ritenute strumenti per una capillare gestione da parte di quest’ultimo dei servizi funebri (in una determinata area territoriale a forte tasso di infiltrazione criminale), nonostante non fosse stata raggiunta un’adeguata prova delle specifiche responsabilità addebitatele in quel procedimento;

c) che, pertanto, le censure sviluppate nel primo motivo sono destituite di fondatezza sia laddove contestano l’affermazione del primo giudice secondo cui l’assenza di novità nel decorso del tempo non è di per sé idonea al superamento dell’interdittiva precedente (perché, alla luce di quanto rilevato sub a), ciò è del tutto in linea con la prevalente giurisprudenza) sia laddove assumono che gli elementi indiziari da cui per legge è possibile ricavare la prognosi infiltrativa sarebbero un numerus clausus e nella specie l’Amministrazione si sarebbe discostata da essi (mentre, al contrario, l’articolo 84, comma 3, lettera d), del d.lgs. n. 159/2011 consente al Prefetto di valorizzare circostanze ed elementi anche atipici, come atipica è la capacità della criminalità organizzata di infiltrarsi nell’economia: cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. III, 25 settembre 2024, n. 7796; id., 27 giugno 2024, n. 5686; id., 18 settembre 2023, n. 8395).

3.2. Per quanto invece attiene al secondo ed al terzo motivo di doglianza, questi appaiono meritevoli di accoglimento, tenuto conto:

– quanto all’omissione del contraddittorio procedimentale, che questa secondo il citato articolo 92, comma 2-bis, è possibile quando ricorrano “particolari esigenze di celerità del procedimento”, laddove nel caso di specie l’omissione è motivata non sulla base di esigenze del genere (che in effetti non si ravvisano), bensì adducendo la mera circostanza che si trattasse di aggiornamento di una precedente informativa interdittiva e che i fatti nuovi addotti dal richiedente erano stati reputati inidonei: il che fuoriesce ictu oculi dal paradigma normativo, innanzitutto perché la norma dianzi citata non diversifica gli oneri partecipativi a carico dell’Amministrazione a seconda che si tratti di prima adozione dell’informativa ovvero di riesame della stessa, e in secondo luogo perché per diffusa giurisprudenza le ragioni dell’omissione del contraddittorio non possono coincidere con le stesse ragioni che hanno indotto il Prefetto a formulare, o come in questo caso a confermare, la prognosi infiltrativa;

– quanto alla possibile applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, proprio ad una migliore valutazione sul punto il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto essere utile, atteso che, a fronte della genericità con cui nell’informativa impugnata in prime cure è motivata l’insussistenza del presupposto della occasionalità del condizionamento, effettivamente dalle relazioni acquisite in fase istruttoria non emergono elementi ulteriori nel senso di una perdurante intensità dei legami dell’odierna appellante con le altre imprese controindicate, e inoltre dalla stessa sentenza del giudice per le indagini preliminari in sede penale i contatti comprovati con esse sembrano essere stati episodici, oltre che risalenti nel tempo.

4. Per quanto detto il Collegio ritiene di accogliere il gravame nei limiti indicati, e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione – che dovrà ripronunciarsi sull’istanza di riesame, previo esperimento della fase di contraddittorio procedimentale (salvo che individui altre e più consistenti ragioni per ometterla), limitatamente al profilo della sussistenza o meno delle condizioni per l’ammissione dell’istante alle misure di prevenzione collaborativa -, respingendolo per il resto.

5. Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, sussistono equi motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.

CONSIGLIO DI STATO, III – sentenza 13.01.2026 n. 301

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