1. Il ricorso è complessivamente infondato.
Il Collegio affronterà separatamente i due motivi dedotti dal ricorrente: l’uno relativo al potere di integrazione della motivazione in riferimento alle esigenze probatorie e l’altro alla violazione del principio di proporzionalità nel caso di sequestro di dispositivi elettronici.
2. Il primo motivo è infondato.
Il sequestro probatorio può avere ad oggetto, come noto, sia il «corpo del reato» (ossia, ex art. 253 cod. proc., pen., «e cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo», locuzione che ricomprende quindi sia il «provento» che lo «strumento» del reato), che le «cose pertinenti al reato», con cui si intendono «tutti quei beni che, anche senza essere in rapporto qualificato con il fatto illecito, presentino capacità dimostrativa dello stesso» (Sez. 3, n. 22058 del 22/04/2009, Bortoli, Rv. 243721 – 01; conformi, ex multis: Sez. 2, n. 3108 del 29/11/2023, dep., 2024, Banca di Credito Cooperativo di Milano Soc. Cooperativa, non massimata; Sez. 2, n. 28306 del 16/4/2019, Lo Modou, Rv. 276660; Sez. 3, n. 31415 del 15/01/2016, Ganzer, Rv. 267513 – 01).
Tanto premesso, questa Corte ha di recente ribadito (Sez. 4, n. 25012 del 24/06/2025, Lanza, n.m.) che il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, B., Rv. 273548; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Be., Rv. 226711; in conformità, tra le altre, Sez. 6, n. 11817 del 26/01/2017, Berardinelli, Rv. 269664; Sez. 2, n. 44416 del 16/09/2016, Di Vito, Rv. 268724; Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, dep. 2017, Bernardi, Rv. 268736; Sez. 3, n. 45034 del 24/09/2015, Zarrillo, Rv. 265391).
Un rafforzamento dell’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio deriva dall’entrata in vigore della legge 47/2015 e dalle modifiche apportate ai poteri del Tribunale del riesame, applicabili anche al sequestro probatorio, come stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, secondo cui «nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art. 324, comma settimo dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa».
L’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio concerne quindi: a) il reato di cui l’accusa assume l’esistenza del fumus; b) le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato o cosa pertinente al reato; c) la concreta finalità probatoria perseguita, con l’apposizione del vincolo reale.
Quanto al primo profilo, si è affermato che il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo del reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione che non si deve limitare ad indicare le disposizioni di legge violate, ma deve comprendere anche l’individuazione della relazione tra la cosa sequestrata ed il delitto ipotizzato, descrivendo gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto (Sez. 3, n. 3604 del 16/01/2019, Spinelli, Rv. 275688 — 01).
In tal senso si sono richiamate sia la sentenza Capasso, secondo cui il giudice deve verificare la «… compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa (e della parte privata ove esistenti) con la fattispecie penale oggetto di contestazione …» (così in motivazione), sia la sentenza B., secondo cui «esigere che il decreto dia conto del reato per cui si procede, sia pure attraverso estremi essenziali di tempo, luogo e fatto, è evidentemente elemento-presupposto richiesto proprio in funzione della valutazione del collegamento tra bene e accertamento del fatto stesso» (così in motivazione).
La formulazione di una sommaria contestazione in fatto è quindi condizione necessaria per comprendere le finalità probatorie dell’apprensione, la quale, come minimo (un approfondimento sul punto sfugge al perimetro dell’odierno thema decidendum) deve servire in concreto per l’accertamento dei fatti.
Quanto al secondo e al terzo profilo, le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che il provvedimento che appone il vincolo probatorio deve indicare «la sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine» (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, B., Rv. 273548 – 01, in motivazione; Sez. 3, n. 37349 del 16/10/2025, Govi, non massimata), relazione di immediatezza che altro non è, in realtà, se non la descrizione del necessario requisito di «finalizzazione probatoria» del bene appreso.
Va tuttavia evidenziato, sul punto, che questa Corte (Sez. 3, n. 15201 del 10/01/2025, Mataj, non massimata; Sez. 3, n. 50324 del 30/11/2023, Girace, Rv. 285591 – 01; Sez. 3, n. 14735 del 12/12/2019, dep. 2020, Romersa, n.m.; Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014, Djikine, Rv. 261614; Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Lombardi, Rv. 259949; Sez. 5, n. 13839 del 12/03/2014, Vitale, Rv. 260205) ritiene che, nel caso di res che presentano una relazione di immediatezza pressoché «intuitiva» o «immediata» con il reato per cui si procede, il quantum di specificità della motivazione richiesta a pena di nullità può essere soddisfatto mediante l’utilizzo di formule più generali.
In tal senso anche Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, dep. 2017, Bernardi, Rv. 268736 – 01, che parla del «caso in cui la finalizzazione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono» (ribadendo l’arresto di Sez. 2, n. 4155 del 20/01/2015, Cheick, Rv. 262379 – 01).
Ancora, Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015, Caruso, Rv. 263130 – 01, ha affermato che il vincolo reale giustificato dalle esigenze investigative può «insistere su beni che hanno con il fatto un collegamento di evidenza variabile: il che impone un adeguamento degli oneri motivazionali in coerenza con la evidenza del nesso che avvince la res vincolata al fatto che si accerta. Può pertanto essere affermato che sebbene le finalità investigative che legittimano il sequestro devono essere sempre indicate nel provvedimento che impone il vincolo reale in modo che la motivazione sia idonea a dimostrare la funzione probatoria del sequestro, la motivazione deve essere modulata in relazione al caso concreto: sicché sarà necessaria una motivazione rafforzata ogni volta che il nesso tra la res vincolata ed il reato per cui si procede sia indiretto, mentre potrà farsi ricorso ad una formula sintetica nei casi in cui la funzione probatoria del vincolo sia di immediata evidenza».
3. Le sentenze delle Sezioni Unite Be. e B. hanno anche affermato, con riferimento al sequestro probatorio, l’obbligo di osservanza del principio di «proporzionalità», ribadendo l’«ineludibile necessità di un’interpretazione della norma [l’art. 253 cod. proc. pen.] che tenga conto del requisito della proporzionalità della misura adottata rispetto all’esigenza perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti. Ogni misura, per dirsi proporzionata all’obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A. S. c. Bulgaria).
Il principio di proporzionalità è, come noto, espressamente sancito, oltre che dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dai parr. 3 e 4 dell’art. 5 del Trattato dell’Unione europea, dagli artt. 49, par. 3 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, pur non espressamente evocato dalla CEDU, è costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo quale canone di legittimità delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali. La sentenza Be., in particolare, ha ritenuto che «la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 primo Protocollo addizionale CEDU postula necessariamente che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, pur quando essa si qualifichi come corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità – anche sotto il profilo procedimentale – e di concreta idoneità in ordine all’an e alla sua durata, in particolare per l’aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato – lo spossessamento del bene – e il fine endoprocessuale perseguito – l’accertamento del fatto di reato – (v. Corte eur. dir. uomo, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.)».
4. Fermo restando l’obbligo di indicazione – nel decreto genetico – delle esigenze di natura probatoria che sottendono il sequestro probatorio (con le precisazioni descritte al paragrafo 2), questa Corte ha tuttavia chiarito che (Sez. 3, n. 3350 del 09/12/2025, dep. 2026, Ramirez, n.m; Sez. 3, n. 25012 del 24/06/2025, n.m.; Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021, Cristofori, Rv. 282200; Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989; Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, Giganti, Rv. 271579; Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329 – 01; Sez. 2, n. 39382 del 08/10/2008, Salvatori, Rv. 241881 – 01; Sez. 2, n. 45212 del 08/11/2007, Mitrotta, Rv. 238517-01) all’iniziale mancato assolvimento dell’onere motivazionale anzidetto può sopperire il Tribunale del Riesame, ma solo qualora il pubblico ministero abbia indicato nel decreto di sequestro probatorio, almeno genericamente, le ragioni che giustifichino in concreto l’applicazione della misura (Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Rv. 267329), così garantendo il diritto di difesa al soggetto attinto dal provvedimento.
La base normativa del potere integrativo del Tribunale del riesame si rinviene nella previsione dell’art. 309 comma 9 cod. proc. pen, resa operante dal rinvio ad essa contenuta nell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., ove si prevede la possibilità di «annullare o riformare il provvedimento anche per motivi diversi» o «confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate in motivazione». L’art. 257 cod. proc. pen. che disciplina il riesame del sequestro probatorio richiama la disposizione di cui all’art. 324 cod. proc. pen. e, dunque, anche il rinvio in essa contenuta all’art. 309 comma 9 cod. proc. pen.. Il potere integrativo del Tribunale del riesame nel caso di sequestro probatorio è più limitato rispetto al sequestro preventivo. Infatti, è di esclusiva competenza del P.M. l’individuazione delle esigenze probatorie sottese al vincolo e, nel caso in cui il P.M., non provveda ad indicarle neppure in sede di riesame, il Tribunale non potrà colmare detta lacuna.
Quindi, il Tribunale del riesame non potrà indicare esigenze probatorie diverse da quelle individuate dal P.M., ma nell’ambito del perimetro stabilito dall’autorità inquirente, potrà integrare la motivazione, richiamando gli atti già indicati dal P.M. nel provvedimento di convalida del sequestro o nel decreto di sequestro probatorio.
Al di fuori di tale perimetro, il giudice del riesame non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, trattandosi (la cristallizzazione dell’imputazione, l’indicazione delle ragioni probatorie e la valutazione sulla proporzionalità) di prerogativa esclusiva del Pubblico Ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull’esercizio dell’azione penale; una eventuale integrazione da parte del Tribunale del riesame, in assenza totale di motivazione, integrerebbe il titolo cautelare operando un’arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell’organo dell’accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse (Sez. 3 n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329 nella quale si afferma la possibilità di integrazione da parte del giudice del riesame in sede di conferma del provvedimento con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato).
Il radicale difetto di motivazione sul punto costituisce, infatti, vizio «genetico» che comporta l’originaria nullità del provvedimento (Sez. 5, n. 13917 del 23/03/2015, Rv. 263272)
5. Tale potere di integrazione, che si deve intendere consentito sia in riferimento all’imputazione e al vincolo pertinenziale che alla valutazione relativa alla proporzionalità del vincolo, compete anche al pubblico ministero nel corso del procedimento incidentale de libertate.
In proposito, questa Corte (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Be., cit., Rv. 226713; Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, Gigante, Rv. 271579 – 01; Sez. 3, n. 20379 del 24/02/2004, Boscolo, Rv. 229036) ha affermato che (il corsivo, ora e in appresso, è del Collegio) «nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal pubblico ministero neppure all’udienza di riesame, sia stato confermato dall’ordinanza emessa all’esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti».
Si è poi ripetutamente affermato, sia pure obiter dictum (Sez. 6, n. 33849 del 01/10/2025, F., Rv. 288716 – 01; la citata Sez. 4, n. 25012 del 24/06/2025, Lanza, n.m.; Sez. 6, n. 33849 del 01/10/2025, F., Rv. 288716 – 01; Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 – 01: tutte le sentenze, in motivazione, parlano della «omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale»), che il pubblico ministero può integrare le anzidette lacune motivazionali nel contraddittorio del procedimento di riesame.
Da tale affermazione si ricaverebbe, per un verso, il potere del pubblico ministero di «correggere» il decreto di sequestro probatorio; per altro verso, quello del Tribunale della cautela di integrare, a sua volta, la motivazione insufficiente benché integrata (ciò che, al contrario, non potrebbe fare in caso di totale mancanza di motivazione, per le ragioni superiormente esposte).
Sul punto, il Collegio osserva che la succitata giurisprudenza sul tema della proporzionalità richiama la necessità che una «adeguata valutazione della proporzionalità della misura» sia verificata sia nella fase «genetica» che in quella «esecutiva».
Non vi è dubbio, in proposito, che la «fase genetica» del provvedimento sia costituita dal provvedimento stesso nonché dagli incidenti cautelari (quale il riesame) che ne precedono l’esecuzione.
In tale fase, così come è pacificamente «consentito al Pubblico Ministero di modificare o integrare l’imputazione, in quanto nella fase delle indagini preliminari la contestazione è soggetta a evoluzione e l’iniziativa nell’esercizio dell’azione penale appartiene esclusivamente alla parte pubblica» (ex multis: Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, Pitasi, n.m.; Sez. 1, n. 2406 del 29/11/2018, dep. 2019, Martino; sez. 4, n. 38070 del 21/09/2016, dep. 2017, Lombardi; Sez. 2, n. 47443 del 17/10/2014, Crugliano, Rv. 260829; Sez. 2, n. 29429 del 20/04/2011, Scaccia, Rv. 251015; Sez. 2, n. 35356 del 26/05/2010, Susco, Rv. 248399 – 01; Sez. 1, n. 22027 del 01/06/2006, Tonelli, Rv. 234669 – 01; Sez. 6, n. 36307 del 24/05/2005, Saracino, Rv. 232239 – 01), la giurisprudenza di legittimità ritiene che siano consentiti «chiarimenti sull’addebito cautelare, come specificato dall’ordinanza in esame, possibili poiché nel pieno ed ampio contraddittorio delle parti, oltre che relativi ad una mera imputazione provvisoria, come tale anche modificabili» (Sez. 1, n. 16492 del 11/02/2025, Romeo, n.m.).
6. Tali principi possono, a giudizio del Collegio, essere pacificamente applicati anche al caso in esame, posta l’identità di ratio chiaramente evidenziata dalle citate Sezioni Unite Be., laddove sottolineano che, scopo della motivazione del provvedimento di sequestro probatorio, è «garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità – anche sotto il profilo procedimentale – e di concreta idoneità in ordine all’an e alla sua durata, in particolare per l’aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato – lo spossessamento del bene – e il fine endoprocessuale perseguito – l’accertamento del fatto di reato – (v. Corte EDU, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.)»
Va quindi affermato che, in tema di sequestro probatorio, il pubblico ministero può procedere alla precisazione della motivazione relativa alle esigenze probatorie e alla proporzionalità della misura anche nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale del riesame, così consentendo alle parti il pieno esercizio del diritto di difesa, mentre il potere di integrazione della motivazione da parte del Tribunale del riesame è consentito solo nel caso in cui il pubblico ministero abbia indicato (inizialmente o nel corso dell’udienza di riesame) il “fumus”, il rapporto di pertinenzialità tra la res e il vincolo cautelare e le ragioni che, in funzione dell’accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l’applicazione della misura reale.
Nel caso in esame, il pubblico ministero ha (sommariamente) precisato, nel corso dell’udienza del 5 settembre 2025, quali fossero le esigenze cautelari a sostegno del provvedimento di perquisizione e sequestro, consentendo al Tribunale del riesame di esercitare la legittima integrazione.
Sul punto, alle pagine 6-8 dell’ordinanza impugnata si «colora» la necessità probatoria, precisata dal pubblico ministero in udienza, di dimostrare l’effettiva conduzione del depuratore e i contatti tra i diversi soggetti interessati all’indagine al fine di accertare i rispettivi ruoli e le eventuali responsabilità, con i contenuti dell’escussione dei sommari informatori Bo. e S. e con gli esiti delle prime analisi forensi eseguite sui dispositivi sequestrati, da cui emergono, in occasione degli sversamenti di reflui nel torrente Maddalena e poi in mare, intensi contatti tra Bo., F.G., T. e N., circostanza che confermerebbe la correttezza dell’apposizione del vincolo probatorio alla luce della «finalizzazione probatoria» dello stesso.
Il primo motivo di ricorso è quindi infondato.
7. Il secondo motivo, relativo al giudizio di proporzionalità, è del pari infondato.
Nel caso di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, questa Corte ritiene (v. da ultimo Sez. 6, n. 38331 del 16/10/2025, n.m.) che, se è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori dell’intero archivio di documentazione cartacea di un’azienda, che conduca a una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute, senza che siano indicati specificamente quali documenti siano funzionali all’accertamento dei fatti oggetto di indagini (Sez. 6, n. 43556 del 26/9/2019, Scarsini, Rv. 277211), altrettanto deve dirsi per l’indiscriminata acquisizione, in difetto di specifiche ragioni, di un dispositivo, quale un personal computer, contenente una messe indistinta di dati informatici (Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015, Rizzo, Rv. 264092).
Sarebbe, dunque, illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 – 01, fattispecie relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 – 02, fattispecie, in cui la Corte, in relazione al reato di finanziamento illecito ai partiti, ha ritenuto esplorativo e sproporzionato il sequestro indistinto di tutte le mail, personali e della società, riferibile ad un soggetto terzo estraneo al reato, trasmesse e ricevute nei dieci anni precedenti).
Parimenti, sarebbe illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisce la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell’accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, Bozzano, Rv. 287421 – 01, in motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità del sequestro si estende, ex art. 185 cod. proc. pen., all’acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo).
Il sequestro a fini probatori non potrebbe, infatti, assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto non è, nel disegno del legislatore, un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma – come visto – solo della sua conferma.
La stessa Corte europea dei diritti dell’Uomo ha ritenuto che un accesso e una captazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pongano in contrasto con il principio di proporzionalità e con lo stesso art. 8 della Convenzione (ex plurimis: Corte EDU, 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina, cit.; Id., 19 dicembre 2024, Grande Oriente d’Italia c. Italia).
Pertanto (così n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, Di Domenico, non ancora massimata), secondo tale indirizzo giursprudenziale, «in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 – 01, in motivazione la Corte ha precisato che la specificità delle imputazioni provvisorie e l’ampio lasso di tempo dai fatti contestati impongono una delimitazione maggiormente selettiva dei dati da acquisire).
Al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura cautelare, sia genetica, che nella successiva fase esecutiva, secondo la giurisprudenza in esame, sarebbe in conclusione necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria; c) i tempi ragionevoli entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Solo un’adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 – 01; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 – 02; cfr. anche: Sez. 6, n. 37641 del 16/10/2025, Violante, non massimata; Sez. 6, n. 38331 del 16/10/2025, Ilario, non massimata; Sez. 6, n. 17497 del 4/02/2025, Griffo, non massimata)».
Il provvedimento dovrebbe quindi indicare specifici profili di ordine quantitativo, qualitativo e temporale in modo da garantire la proporzionalità della misura.
8. Nel caso in esame, il profilo dell’oggetto e dei criteri di ricerca è stato sufficientemente circoscritto dal pubblico ministero e dal Tribunale del riesame in sede di integrazione della motivazione del provvedimento genetico, come visto al par. 6.
9. Il profilo dell’orizzonte temporale richiede tuttavia qualche ulteriore riflessione, ritenendo il Collegio che l’orientamento citato al paragrafo 7 non possa essere condiviso nella sua interezza.
In linea di principio, non può che convenirsi sul fatto che il principio di proporzionalità non consente «zone franche» (così la sentenza Di Domenico, citata) e quindi che qualsivoglia misura, per dirsi proporzionata all’obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A. S. c. Bulgaria), di talché sia nella fase genetica che in quella esecutiva occorre evitare una esasperata compressione dei diritti fondamentali della persona attinta dal vincolo reale, eccedendo quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, Di Domenico, non ancora massimata) e, dunque, si richiede la «proporzione temporale» del vincolo reale debba essere, nei limiti di una ragionevole previsione, considerata già al momento dell’adozione della misura cautelare reale.
Tuttavia, si conviene con quelle pronunce (tra cui, da ultimo, la citata sentenza Di Domenico) secondo cui «la necessità di garantire la proporzionalità del vincolo reale già al momento della sua genesi non impone la necessità di indicare un esatto termine di durata del vincolo già nel decreto o di prefissare, in termini determinati e inderogabili, la durata delle operazioni di estrapolazione e analisi dei dati, in quanto il PM non sarebbe obiettivamente in grado di prevedere gli stessi all’atto dell’emissione del decreto e vi sarebbe il rischio di penalizzare in modo eccessivo e ingiustificato le legittime iniziative dell’autorità giudiziaria volte all’accertamento dei reati», ritenendo sufficiente la indicazione di termine «ragionevole» di durata delle operazioni, ferma restando la possibilità per il pubblico ministero di prorogare il termine originariamente indicato e di modularlo progressivamente in ragione delle evenienze del caso concreto.
Ed infatti, «la perimetrazione temporale dei dati da apprendere può essere più ampia di quella della contestazione (peraltro fluida e provvisoria) operata nelle indagini preliminari», che può subire incrementi proprio in ragione delle acquisizioni operate nelle indagini preliminari (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 – 01 e Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 – 02).
Nel solco di tale principio, il Collegio conviene con quella giurisprudenza secondo cui, in tema di sequestro di dispositivi elettronici, la finalizzazione dell’ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all’identificazione e all’estrazione dei file o dei dati rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all’espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, rapportare la sua ragionevole durata alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell’indagato, che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati (Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024, Ferrero, Rv. 286923 – 01; Sez. 2, n. 17604 del 23/03/2023, Casale, Rv. 284393 – 01; conf. Sez. 2, n. 34324 del 25/09/2025, Resmini, non massimata).
Il pubblico ministero dovrà, tuttavia, motivare sul punto laddove «il lasso temporale di apprensione dei dati» sia «sensibilmente difforme dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria» (Sez. 6, n. 5172 del 15/01/2026, Guarino, n.m.; Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, Di Domenico, citata).
Va quindi affermato il principio secondo cui in tema di sequestro di dispositivi elettronici, la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, deve essere limitata al tempo necessario all’espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, rapportare la sua ragionevole durata alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell’indagato, che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati. Va quindi esclusa l’esistenza di un obbligo generale per il pubblico ministero di indicare, a pena di nullità (e tantomeno di inutilizzabilità), un termine entro il quale eseguire le operazioni di estrazione di copia forense o estrapolazione dei dati rilevanti, operazioni che dovranno comunque essere eseguite nel minor tempo possibile in relazione alla difficoltà tecnica delle operazioni e al grado di cooperazione dell’inciso, salvo il caso in cui il lasso temporale di apprensione dei dati sia sensibilmente difforme dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria.
Tale soluzione ermeneutica appare conforme anche alla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale (sentenza n. 170 del 2023) ha sottolineato la necessità, nel caso del sequestro probatorio di dispositivi informatici, di una «rapida selezione dei dati, con celere restituzione della disponibilità di tutti gli altri dati al titolare», senza indicare la necessità di fissare un termine, non previsto dalla legge.
Nel caso in esame, lo stesso Tribunale del riesame dà atto che le operazioni di estrazione di copia forense erano già state parzialmente ultimate, né il ricorrente, in sede di riesame, aveva contestato in modo specifico – come emerge dall’incontestato riepilogo delle doglianze proposte – la mancata indicazione di un orizzonte temporale per le relative operazioni (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di impugnazione vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066).
La doglianza è quindi, sul punto, infondata sotto il profilo della violazione di legge e inammissibile per difetto di specificità sotto il profilo del vizio di motivazione.
10. Va inoltre evidenziato che, in tema di sequestro probatorio di documenti informatici e telematici, il titolare di dati sensibili in essi immagazzinati, che impugni siffatto provvedimento (anche con riferimento a dati informatici già restituitigli), è tenuto ad allegare l’interesse concreto e attuale alla loro disponibilità esclusiva onde consentire al giudice del riesame di valutare l’effettiva esistenza del rapporto di proporzionalità tra le necessità connesse all’accertamento del reato e il sacrificio imposto alla sfera di riservatezza del soggetto inciso dal provvedimento ablatorio, il cui apprezzamento esige, in base alle indicazioni del diritto convenzionale, che si abbia riguardo al tipo di dati sensibili che vengono in rilievo e al tempo necessario per selezionare, tra i dati acquisiti, quelli effettivamente utili alle investigazioni (Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 – 01; Sez. 2, n. 37409 del 10/09/2024, Veglioni, Rv. 286989 – 01).
E’ stato in proposito di recente precisato (anche, da ultimo, dalla citata Sez. 3, n. 37349 del 16/10/2025, Govi) che «solo attraverso la verifica dell’interesse concreto ed attuale alla disponibilità esclusiva di quei dati sensibili (perché, ad esempio, riguardanti la salute propria o di altri), allegato dal loro titolare, il giudice è posto nelle condizioni di valutare l’effettiva esistenza di un rapporto di proporzionalità tra le necessità connesse all’accertamento del reato e il sacrificio imposto alla sfera di riservatezza del soggetto inciso dal provvedimento ablatorio, potendo, così, effettuare in concreto il bilanciamento tra le istanze di repressione del crimine e quelle di salvaguardia di un diritto fondamentale. Bilanciamento tra tali contrapposte esigenze il cui apprezzamento esige, in conformità alle indicazioni provenienti dal diritto convenzionale (Corte EDU 02/04/2015, Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services c. Francia Corte EDU 19/06/2014, Draghici c. Portogallo; Corte EDU, 22/5/2008, Ilya Stefanov c. Bulgaria; Corte EDU 07/06/2007, Smirnov c. Russia), che si abbia riguardo al tipo di dati sensibili che vengono in rilievo, nonché al tempo ragionevolmente necessario per selezionare, tra questi, quelli effettivamente utili alle investigazioni in corso».
Diversamente, il ritenere che, «in caso di sequestro di uno strumento informatico, destinato per la sua stessa natura a raccogliere dati informatici di natura personale e professionale (materiale audiovisivo, dati di localizzazione, posta elettronica, passwords, dati relativi al traffico telefonico, messaggistica elettronica, ecc.) sia sufficiente da parte dell’istante dedurre la presenza nell’apparecchio di dati siffatti, essendo ultroneo dover pretendere la pleonastica dimostrazione in termini positivi dell’interesse alla disponibilità esclusiva di quanto vi era contenuto» (Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, in motivazione) avrebbe come ricaduta, ancorché indiretta, il pretendere da parte del pubblico ministero, ai fini della stessa legittimità del sequestro, un obbligo di motivazione sulle ragioni dell’apprensione dei dati sensibili eventualmente contenuti nei dispositivi informatici e telematici, oggetto di sequestro, particolarmente incisivo e talmente penetrante da risultare, nei fatti, inesigibile: ciò, ove solo si abbia riguardo alla peculiare connotazione dei documenti informatici, che, nella generalità dei casi, richiedono, sia in ragione del loro contenuto, spesso promiscuo, che della loro mole, accertamenti tecnici per estrapolarne e selezionarne quanto utile alle indagini» (Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 – 01).
Nel caso in esame, il ricorrente nulla deduce in proposito, esponendo il profilo di censura alla inammissibilità per difetto di specificità.
11. Il ricorso deve quindi essere complessivamente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cass. pen., III, ud. dep. 23.02.2026, n. 7063