1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione del provvedimento D.A.S.P.O con il quale il Questore di Vibo Valentia ha fatto divieto al destinatario di accedere ai luoghi ove la squadra di calcio cui è tesserato disputerà manifestazioni sportive di tipo calcistico per il periodo di anni due (2) nonché all’interno di altri impianti sportivi sia nazionali che esteri e alle zone ad essi circostanti per lo stesso periodo.
2. I ricorrenti rappresentano che il Questore avrebbe imputato al figlio minore di avere partecipato ad una violenta contestazione di gruppo dei tesserati della squadra calcistica in cui milita il medesimo in occasione della partita disputata il -OMISSIS- presso l’impianto comunale di -OMISSIS-; che, in specie, al minore sarebbe stato contestato di avere colpito con un violento schiaffo sulla guancia destra l’arbitro.
3. Nei motivi del ricorso e rubricati il primo “i) Violazione e falsa applicazione degli art. 6 l. n. 401/1989 e ss.mm. Eccesso di potere per mancanza e/o difetto di motivazione; Motivazione apparente; Illogicità. Contraddittorietà; Difetto istruttoria; Sviamento. ingiustizia grave e manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990.”, il secondo “ii) Violazione e falsa applicazione degli art. 6 l. n. 401/1989 e ss.mm. per mancata specificazione delle competizioni e dei luoghi ai quali si estende il divieto di accesso.” e il terzo “iii) Violazione e falsa applicazione degli art. 6 l. n. 401/1989 e ss.mm. per eccesso di potere, travisamento e disparità di trattamento e per violazione del principio di proporzionalità in riferimento al professionista”, i ricorrenti hanno denunciato che, rispetto all’episodio che avrebbe visto coinvolto il minore, non sarebbero stati indicati, nell’atto impugnato, gli elementi probatori a supporto della pretesa condotta violenta, atteso che il citato supplemento del rapporto redatto dal direttore di gara non sarebbe stato allegato e, quindi, la motivazione sarebbe insufficiente; che nell’impugnato provvedimento i luoghi oggetto del divieto di accesso sarebbero indeterminati; che l’impugnata misura sarebbe illegittima in quanto applicata ad un professionista come il minore che si vedrebbe privato dell’attività lavorativa e, comunque, la stessa non sarebbe proporzionata.
4. Nel costituirsi l’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
5. Con atto del 8 gennaio 2026 la difesa del ricorrente ha depositato la sentenza del Tribunale per i minorenni di -OMISSIS- del 6 novembre 2025, n. -OMISSIS- con la quale è stata dichiarata la estinzione del reato formulato a carico del minore, in concorso con altri, in ordine ai fatti di cui alla manifestazione sportiva del -OMISSIS- in danno dell’arbitro, per esito positivo della messa alla prova.
6. Alla udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Il ricorso è infondato per quanto di ragione.
8. Il Collegio osserva che il preteso vizio in ordine alla mancanza di prova dei fatti contestati a carico del ricorrente e consistiti in una progressione violenta di condotte in danno dell’arbitro della gara (cui è, poi, seguita la reazione violenta degli altri compagni di squadra), è infondato.
8.1 Occorre premettere che l’obbligo di motivazione “per relationem“ – ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti-, può dirsi legittimo, ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, se all’interessato è garantito di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alle disposizioni sul diritto di accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la conseguenza che non sussiste per l’Amministrazione l’obbligo di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell’interessato (Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 marzo 2103, n. 1632).
8.2. Nel caso di specie deve rilevarsi che i fatti posti a carico del minore trovano riscontro in un adeguato compendio probatorio atteso che i ricorrenti non hanno provato di avere formulato istanza di accesso documentale rispetto agli atti richiamati nell’impugnato provvedimento i quali, comunque, sono stati prodotti in questa sede dalla difesa erariale [in specie, il supplemento del referto di gara del -OMISSIS- – come da nota n. -OMISSIS-del 23.2.2024- (atto nel quale sono specificate le gravi modalità delle condotte aggressive in danno dell’arbitro commesse sia dal minore che dai suoi compagni di squadra) e il comunicato ufficiale della F.I.G.C. n° -OMISSIS-del 22.2.2024].
8.3. Nell’impugnato provvedimento, pertanto, la sanzione irrogata a carico del minore trova ragione in una condotta violenta che è stata specificamente descritta dall’Amministrazione anche attraverso il richiamo del supplemento del referto di gara del -OMISSIS-, così emergendo la sufficienza della motivazione.
8.4. Né vale a mutare dette conclusioni il fatto che i reati contestati a carico del minore – fatti per i quali è stata adottata anche l’impugnata misura-, siano stati dichiarati estinti con la sentenza del Tribunale per i minorenni di -OMISSIS- del 6 novembre 2025, n. -OMISSIS-: trattasi di circostanza sopravvenuta che come tale non può inficiare il quadro probatorio acquisito dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento gravato e ciò in applicazione del principio “tempus regit actum”.
8.5. In ogni caso deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il D.A.S.P.O. è una misura di prevenzione che prescinde dalla sussistenza di una sentenza penale di condanna e, quindi, a fronte dell’autonomia tra procedimento amministrativo e processo penale, un eventuale proscioglimento dai fatti-reato che integrano anche i presupposti per l’applicazione di detta misura non determinerebbe l’automatica decadenza del provvedimento, in quanto lo stesso non è basato sull’accertamento giudiziale dei fatti presupposti e può essere revocato o modificato, ai sensi dell’art. 6, co. 5, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, col venir meno o col mutamento delle condizioni che ne hanno giustificato l’emissione (vds. Cass. Pen., Sez. III, 8 luglio 2016, n. 5623).
8.6. Parimenti la condivisibile giurisprudenza del Giudice di appello ha stabilito che il D.A.S.P.O. prescinde da una sentenza penale di condanna essendo una misura di prevenzione per la quale vale la logica del “più probabile che non” e, quindi, richiede che la condotta contestata sia ascrivibile all’autore sulla base di “elementi di fatto” gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità, a prescindere da accertamenti più approfonditi, anche in altra sede come quella penale (Consiglio di Stato, Sez. II, 20 giugno 2022, n. 5040).
9. Va, altresì, disattesa la censura in ordine alla denunciata illegittimità dell’impugnata misura per indeterminatezza dei luoghi cui si estende il divieto.
9.1. Secondo la giurisprudenza di questa Sezione il D.A.S.P.O. – ma analogo discorso può essere esteso anche alla misura di cui all’art. 6, comma 7, della Legge L. 401/89 – è una misura di prevenzione atipica applicabile a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, non in generale, ma con riferimento ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, desunte dalle circostanze di tempo e di luogo inerenti i fatti e gli eventi posti a base della misura, dalla condotta tenuta dall’interessato nella circostanza, e da altri elementi oggettivi (T.A.R. Calabria, Sez. I, 8 agosto 2025, n. 1360).
9.2. Trattandosi di misure che incidono sensibilmente sulla sfera giuridica del destinatario, tanto da limitare fortemente diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione (quale la libertà di circolazione), vanno emesse nel rigoroso rispetto del principio di legalità, da intendersi come sufficiente determinatezza delle statuizioni adottate.
9.3. Nel caso di specie il divieto di accedere comprende i luoghi ove la squadra di calcio “-OMISSIS- -OMISSIS-” disputerà manifestazioni sportive di tipo calcistico nonché gli impianti sportivi su tutto il territorio nazionale ed estero ove si svolgono manifestazioni calcistiche relative ai campionati nazionali, professionali e dilettantistici– fermo restando che la individuazione concreta delle manifestazioni è un apprezzamento discrezionale sottratto al sindacato giudiziale – e, quindi, l’ordine impartito consente di individuare quali sono le tipologie di manifestazioni sportive precluse al minore senza alcuna violazione per indeterminatezza del principio di legalità.
9.4. Parimenti nel provvedimento impugnato il divieto di accesso è esteso, sotto il piano spaziale e temporale, alle zone circostanti gli impianti sportivi nelle quali sia impegnata a qualsiasi titolo la compagine calcistica del “-OMISSIS-” a “partire da due ore prima dell’inizio e sino a due ore dopo la conclusione degli incontri ufficiali di calcio, come specificamente indicati nell’ “Ordine”, che precedono il contestuale divieto di accedere, nei giorni in cui si svolga una delle manifestazioni calcistiche innanzi indicate, alle aree di parcheggio di autovetture, autopullman, ed altri mezzi di trasporto nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno dell’impianto sportivo, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistano alle competizioni in argomento, a tutela dell’incolumità degli stessi”.
9.5. Il Collegio rileva, quindi, che le espressioni utilizzate non appaiono generiche poiché consentono di individuare concretamente e in relazione agli spazi in cui si svolgono le suindicate manifestazioni sportive anche gli ulteriori luoghi ad essi adiacenti che potrebbero versare in situazioni sintomatiche della loro pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.
10. Risultano, infine, infondate le censure sulla inapplicabilità dell’impugnata misura nei confronti del minore sul presupposto che costui sarebbe un calciatore professionista e che, comunque, la sanzione applicata non sarebbe proporzionata.
10.1. Quanto al primo profilo il Collegio osserva che la difesa dei ricorrenti, pur richiamato l’orientamento della Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. III, 8 giugno 2001, n. 35481) secondo il quale il D.A.S.P.O. non può limitare l’attività dello sportivo professionista dalla quale ricava una retribuzione e con la quale estrinseca la sua personalità, non ha fornito prova alcuna in ordine al fatto che il minore abbia in corso un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con la società sportiva cui è tesserato o che dallo svolgimento dell’attività sportiva tragga un reddito, tanto che per il presente giudizio è stata depositata istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato.
10.2. Dalla nota della Questura di Vibo Valentia del 27.5.2025, n. -OMISSIS- è dato, piuttosto, evincere che il minore svolge l’attività sportiva per una società associata nella Lega Nazionale Dilettanti e tale circostanza dimostra la di lui non appartenenza alla categoria dei c.d. professionisti.
10.3. Quanto all’ulteriore profilo della non proporzionalità della sanzione applicata, il Collegio osserva che il periodo applicato e pari ad anni due risulta proporzionato e adeguato rispetto ai fatti contestati e alla dinamica di una condotta che si è inserita anche nella contestazione del gruppo dei tesserai.
11. In conclusione il ricorso va rigettato.
12. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
TAR CALABRIA – CATANZARO, I – sentenza 29.01.2026 n. 183