Misure di prevenzione – Confisca allargata e impossibilità per il terzo intestatario del bene di contestare i presupposti dell’ablazione

Misure di prevenzione – Confisca allargata e impossibilità per il terzo intestatario del bene di contestare i presupposti dell’ablazione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi quattro motivi, che attaccano i presupposti della misura ablativa, sono inammissibili perché proposti per casi non consentiti.

3. Come recentemente affermato dalle Sezioni Unite, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 – 01).

4. Una conclusione del genere è pacificamente estensibile, per identità di ratio, alla confisca per sproporzione, trattandosi, in entrambi i casi, di misure ablative del tutto omogenee, che rientrano, come affermato dalla Corte costituzionale (cfr., ampiamente, sent. n. 24 del 2019, in particolare par. 10.3) e ribadito dalla Sezioni Unite (Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, Rizzi, Rv. 285852 – 01, in particolare par. 5), nella categoria della “confisca dei beni di sospetta origine illecita”: si tratta di uno strumento strutturato attraverso uno schema legale di carattere presuntivo caratterizzato, come spiegato dalla Corte costituzionale, “sia da un allentamento del rapporto tra l’oggetto dell’ablazione e il singolo reato, sia, soprattutto, da un affievolimento degli oneri probatori gravanti sull’accusa”.

Proprio in quanto le misure ablative in parola sono species dell’unico genus “confisca dei beni di sospetta origine illecita”, il principio enunciato dalle Sezioni Unite Putignano con riferimento alla confisca di prevenzione trova piana applicazione anche alla confisca per sproporzione.

Ne deriva che anche in caso di confisca di sproporzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dall’imputato.

Ne segue che i motivi qui al vaglio, i quali contestano, sotto diverse angolazioni, i presupposti applicativi della misura ablativa, sono inammissibili.

5. Il quinto motivo è inammissibile perché deduce censure di contenuto fattuale.

5.1. Invero, nel richiamare le argomentazioni del provvedimento opposto (cfr. p. 11-13), la Corte ha logicamente motivato in ordine alla fittizietà dell’intestazione dell’immobile al genero da parte dell’imputato, evidenziando, da un lato, il valore dichiarato dell’immobile, ossia 316.250.000 di lire, e, dall’altro, le pressoché nulle condizioni economiche del S., il quale è risultato avere svolto attività lavorativa nel 1993, anno di acquisto dell’immobile, che, come accertato dalla G.d.F., ha prodotto redditi di poco superiori a 20.000.000 di lire: una cifra del tutto inadeguata per l’acquisto dell’immobile in esame, e considerando che, in precedenza, il S. aveva lavorato per poco meno di due anni – fra l’aprile del 1987 e, il marzo 1989, quale titolare di un esercizio commerciale nel settore della calzature -, senza tuttavia che la G.d.F. sia riuscita a rinvenire dati reddituali riconducibili a tale attività, né, in tal senso, il S. ha fornito alcun contributo.

5.2. La Corte di merito, inoltre, ha logicamente rigettato la prospettazione difensiva – secondo cui la provvista per l’acquisto dell’immobile proveniva dal padre del S., noto imprenditore del settore delle calzature -, essendo meramente allegata, senza che il ricorrente avesse anche solo allegato alcun elemento riscontro.

5.3. La Corte d’appello, infine, ha ritenuto irrilevante la circostanza che presso l’immobile di cui si discute, fosse stata stabilita la sede della ditta individuale di cui il S. era titolare, trattandosi di un elemento del tutto neutro ai fini della prova dell’acquisto e pienamente compatibile con l’intestazione fittizia del bene medesimo.

5.4. A fronte di tale apparato argomentativo, esaustivo e immune da vizi logici, il ricorrente confeziona censure di contenuto fattuale, dirette ad attaccare le valutazioni di merito compiuto della Corte di appello, cesure che, quindi, esorbitano dal perimetro segnato dall’art. 606 cod. proc. pen.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

Cass. pen., III, ud. dep. 07.11.2025, n. 36354

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