1.– La Corte di cassazione, sezione lavoro, e la Corte d’appello di Catania, sezione lavoro, con tre ordinanze di analogo tenore, sollevano, in riferimento all’art. 3 Cost., questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni che, nel corso dell’anno 2020, avendo, ratione temporis, reiteratamente stabilito che il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, non hanno esteso tale disciplina anche ai lavoratori che rivestono la qualifica di dirigenti.
Nel dettaglio, con la questione iscritta al n. 151 reg. ord. del 2024, la Corte di cassazione, sezione lavoro, censura l’art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, che costituisce, in ordine di tempo, la prima delle disposizioni con le quali, nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato introdotto il cosiddetto “blocco” dei licenziamenti, valido per cinque mesi a decorrere dall’entrata in vigore dello stesso decreto-legge (17 marzo 2020). La medesima Corte, con la questione iscritta al n. 150 reg. ord. del 2024, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 104 del 2020, come convertito, che ha mantenuto ferma la suddetta preclusione per i datori di lavoro, a partire dal 15 agosto 2020 in avanti. La Corte d’appello di Catania, infine, solleva questione di legittimità costituzionale (con ordinanza iscritta al n. 38 reg. ord. del 2025) dell’art. 12, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, che ha a sua volta confermato la preclusione fino alla data del 31 gennaio 2021.
I tre giudizi a quibus hanno a oggetto altrettante domande di annullamento e di reintegra di lavoratori, inquadrati come dirigenti, nelle rispettive aziende datrici di lavoro, ai quali è stato intimato il licenziamento individuale per ragioni inerenti al ridimensionamento del personale e alla riorganizzazione aziendale. Aspetto controverso tra le parti, in tutti e tre i giudizi principali, è se la preclusione dei recessi individuali, per come imposta e reiterata dalle menzionate disposizioni, sia applicabile, o meno, anche ai lavoratori che rivestono qualifica dirigenziale. In proposito, i giudici rimettenti affermano di non poter addivenire a un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate, atteso l’inequivoco tenore letterale delle stesse, che richiama un istituto – il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966 – non applicabile ai dirigenti per i quali vige il regime del recesso ad nutum di cui all’art. 2118 cod. civ. La conseguente esclusione di questi lavoratori dall’ambito soggettivo del “blocco” dei licenziamenti individuali contrasterebbe con l’art. 3 Cost. sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza.
L’attenzione dei rimettenti si focalizza sul regime dei licenziamenti collettivi e delle connesse garanzie, regime che, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 223 del 1991 (come modificato dall’art. 16 della legge n. 161 del 2014), è stato esteso in favore dei lavoratori dirigenti. Posto che la preclusione dei licenziamenti collettivi, parimenti introdotta dalle medesime fonti emergenziali in esame, si riferisce anche ai dirigenti, che sono invece rimasti esclusi dal “blocco” dei licenziamenti individuali (intimati per motivi economici), ne deriverebbe, per costoro, una disciplina emergenziale affetta da una «lacuna normativa» e connotata da un «difetto di simmetria» e, perciò, irragionevole, apparendo «del tutto eclettica» (così le ordinanze iscritte al n. 150 e al n. 151 reg. ord. del 2024) la scelta del legislatore di escludere i dirigenti – pur coinvolti nel “blocco” dei licenziamenti collettivi – dal divieto di quelli individuali «per ragioni del pari oggettive» (così l’ordinanza iscritta al n. 150 reg. ord. del 2024). Se nel bilanciamento con i contrapposti interessi è stata ritenuta sacrificabile la facoltà del recesso collettivo del datore, «a maggior ragione» si sarebbe dovuta sacrificare quella di recesso individuale, perché «nel più sta il meno» (così, ancora, le ordinanze iscritte al n. 150 e al n. 151 reg. ord. del 2024).
2.– In via preliminare, deve essere disposta la riunione dei tre giudizi, che hanno a oggetto la medesima sostanziale disposizione di legge, sia pure nelle varie declinazioni temporali succedutesi nel tempo, e che fanno valere argomenti e parametro coincidenti (ex plurimis, di recente, sentenza n. 220 del 2023), con identico petitum rivolto a questa Corte (sentenze n. 171 del 2024 e n. 186 del 2020).
3.– Ancora in via preliminare, occorre valutare la sorte del giudizio iscritto al n. 151 reg. ord. 2024, in riferimento al quale l’azienda privata Gruppo PSC spa, ricorrente nel giudizio principale, ha reso nota l’avvenuta formalizzazione di un accordo tra le parti. In tal modo, come riferito dalla parte, è stato «definitivamente posto termine alla lite», con conseguente deposito, nel giudizio principale, di un atto di rinuncia al ricorso per cassazione corredato da contestuale accettazione della controparte.
Tale evento, tuttavia, non è in grado di incidere sul presente giudizio.
Secondo quanto stabilisce l’art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, le sorti del procedimento principale, in linea di principio, non producono effetti sul giudizio incidentale (tra le tante, sentenza n. 244 del 2020). Quest’ultimo, infatti, in ossequio al principio di autonomia, più volte affermato da questa Corte, non risente delle vicende di fatto successive all’ordinanza di rimessione e relative al rapporto dedotto nel processo principale. La costante giurisprudenza costituzionale afferma, pertanto, che la rilevanza della questione deve essere valutata alla luce delle circostanze esistenti al momento del provvedimento di rimessione, «senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti (sentenze n. 244 e n. 85 del 2020), quand’anche costituiti dall’estinzione del giudizio principale per effetto di rinuncia da parte dei ricorrenti (ordinanza n. 96 del 2018)» (così, ex plurimis, sentenza n. 270 del 2020, da ultimo richiamata dalla sentenza n. 120 del 2024).
4.– Con riferimento al solo giudizio iscritto al n. 38 reg. ord. del 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità della questione «in relazione alla sua rilevanza, atteso che il giudice […] non ha assolto all’onere processuale di fornire adeguata motivazione delle ragioni che impediscono di pervenire in via interpretativa alla soluzione ritenuta costituzionalmente corretta». Sarebbe, infatti, possibile «un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata» (l’art. 12, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito), posto che la formulazione letterale di quest’ultima «non ha incluso espressamente la categoria dei dirigenti tra i [suoi] destinatari».
4.1.– L’eccezione non è fondata.
L’ordinanza di rimessione della Corte d’appello di Catania ha preliminarmente esaminato la possibilità di attribuire alla disposizione censurata un significato compatibile con la Costituzione. Nel richiamare le conclusioni cui era già giunta la sezione lavoro della Corte di cassazione con le altre due ordinanze di rimessione, essa ha escluso la praticabilità di tale soluzione alla luce del dato letterale costituito dal richiamo, operato dalla disposizione censurata, all’art. 3 della legge n. 604 del 1966.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «quando il giudice a quo abbia consapevolmente reputato che il tenore della disposizione censurata impone una determinata interpretazione e ne impedisce altre, eventualmente conformi a Costituzione, la verifica delle relative soluzioni ermeneutiche non attiene al piano dell’ammissibilità, ed è piuttosto una valutazione che riguarda il merito delle questioni (così, ex multis, sentenze n. 50 e n. 118 del 2020 e n. 133 del 2019)» (sentenza n. 150 del 2022).
5.– La disamina del merito delle odierne questioni non può, peraltro, prescindere proprio dalla pregiudiziale interpretazione delle disposizioni censurate, necessaria per verificare la correttezza del presupposto ermeneutico dal quale muovono le ordinanze di rimessione, cioè la non applicabilità ai dirigenti del divieto dei licenziamenti.
5.1.– A tale fine è opportuno un breve inquadramento del contesto in cui si collocano le tre disposizioni, con le quali, a partire dall’insorgenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata introdotta, e poi immediatamente reiterata, la temporanea preclusione, per i datori di lavoro, della facoltà di recesso individuale per giustificato motivo oggettivo.
La misura così imposta, «ispirata dalla specifica ratio di tutela dei lavoratori dalle conseguenze negative sull’occupazione derivanti dal blocco o dalla riduzione dell’attività produttiva conseguente all’emergenza COVID 19» (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 30 aprile 2025, n. 11429), si connota, a un tempo, per la natura eccezionale e per l’applicazione tendenzialmente generalizzata. Essa, infatti, consiste in una deroga alle ordinarie facoltà datoriali di recesso dal rapporto di lavoro e, dal punto di vista soggettivo, prescinde dalle dimensioni dell’impresa, in quanto vincola tutti i datori di lavoro «indipendentemente dal numero dei dipendenti». In relazione a determinate ipotesi, peraltro, la platea soggettiva dei datori di lavoro (nonché dei lavoratori) è stata parzialmente circoscritta, secondo quanto previsto a partire dall’art. 14, comma 3, del d.l. n. 104 del 2020, come convertito.
La generalizzata applicazione della misura in esame ha caratterizzato anche il versante oggettivo, ossia la tipologia di recesso che è stata preclusa. Come ampiamente messo in luce dalle ordinanze di rimessione, il “blocco” dei licenziamenti ha infatti interessato l’intero panorama dei licenziamenti economici, sia di natura collettiva che individuale. Accanto alle disposizioni che – come quelle in questa sede censurate – hanno declinato il divieto richiamando il «giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604», che detta la disciplina dei licenziamenti individuali, il legislatore ne ha introdotte altre, con le quali si è «precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4,5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223» (così, ad esempio, la formulazione dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020, come convertito), con chiaro rimando, dunque, ai licenziamenti collettivi.
Peraltro, alla misura eccezionale del “blocco” temporaneo dei licenziamenti, sia individuali per giustificato motivo oggettivo, sia collettivi, il legislatore ha sempre accompagnato la previsione di misure di sostegno economico in favore delle imprese, calibrandole variamente nel succedersi delle fonti emergenziali.
In tal senso, sono state introdotte previsioni speciali in materia di integrazione salariale, usufruibile con causale «emergenza COVID-19» per periodi limitati, ma via via reiterati nel corso dei mesi, cui sono state quasi sempre aggiunte altre e diverse tipologie di aiuto, sostanzialmente riconducibili a sgravi previdenziali e/o fiscali in favore delle imprese. È il caso di sottolineare che le previsioni di integrazione salariale, corredate dalla predetta causale, sono state modellate sulla disciplina generale della cassa integrazione guadagni (CIG) ordinaria, di cui al d.lgs. n. 148 del 2015.
Anche in questo particolare settore può dunque dirsi che il legislatore – come questa Corte non ha mancato di osservare con riferimento ad altre misure emergenziali messe in atto nel medesimo frangente storico – si è mosso secondo la «logica della solidarietà collettiva», impiegando «consistenti risorse economiche» con l’obiettivo di fronteggiare «l’arresto di fatto di numerose attività economiche [e la] conseguente difficoltà di ampi strati della popolazione» (sentenza n. 213 del 2021).
5.2.– Nel descritto contesto, il problema interpretativo dell’estensione dei divieti di licenziamento anche ai lavoratori con qualifica dirigenziale, non espressamente menzionati dalle norme, ha trovato divergenti soluzioni nelle prime pronunce della giurisprudenza di merito.
Secondo un primo orientamento, le norme in esame potrebbero prestarsi a una lettura costituzionalmente orientata, tale da ricomprendere, nel divieto imposto ai datori di lavoro, anche i licenziamenti individuali dei dirigenti motivati da ragioni economiche. Il richiamo all’art. 3 della legge n. 604 del 1966, in questa prospettiva, sarebbe da intendere come volto a identificare solo la tipologia di licenziamento investito dalla preclusione e non anche la platea dei lavoratori che ne beneficiano. A supporto di questa tesi è stato anche osservato che i dirigenti sono comunque garantiti dalla “giustificatezza” della ragione oggettiva di licenziamento, secondo quanto comunemente stabilisce la disciplina di fonte collettiva che ne regola il rapporto di lavoro. Tale “giustificatezza” «è in rapporto di continenza rispetto al meno ampio giustificato motivo oggettivo», ragione per la quale l’esclusione dei dirigenti dal “blocco” risulterebbe «incoerente» (in tal senso, Tribunale ordinario di Milano, sezione lavoro, sentenza 10 novembre 2021; nello stesso senso, Tribunale di Roma, sezione terza lavoro, ordinanze 16 ottobre 2021 e 26 febbraio 2021).
Secondo altro orientamento, la riferita interpretazione non sarebbe praticabile a causa della portata letterale delle disposizioni, che si riferiscono inequivocabilmente ai soli licenziamenti individuali per motivi oggettivi di cui all’art. 3 della legge n. 604 del 1966, ossia a quelli che riguardano i lavoratori privi della qualifica dirigenziale (in tal senso, ex aliis, Tribunale di Roma, sezione lavoro, sentenza 25 ottobre 2022, n. 8722). Si è anche sottolineato che le disposizioni in esame hanno dato vita a una «norma eccezionale, come tale di stretta interpretazione», e che il loro dato letterale, volto a escludere la figura del dirigente dal blocco dei licenziamenti, appare «coerente con la ratio che sorregge l’emergenziale divieto di recesso, […] insuscettibile di censure in punto di disparità di trattamento fra diverse categorie di lavoratori subordinati», facendosi altresì notare «la fondamentale differenza della previsione, per le altre categorie, della percezione della c.d. “Cassa Covid”, che non spetta ai dirigenti: includendo costoro nel “blocco” si finirebbe, infatti, irragionevolmente, con l’addossare sulla sola parte datoriale, e integralmente, il costo collegato alla moratoria dei licenziamenti» (Corte d’appello di Bologna, sezione lavoro, sentenza 24 gennaio 2023, n. 25).
La giurisprudenza di legittimità risulta essersi pronunciata, per la prima volta, proprio con le due odierne ordinanze di rimessione. Queste, in modo non implausibile, hanno sposato la tesi della non estensibilità ai dirigenti del “blocco” dei licenziamenti, evidenziando che l’istituto del recesso per giustificato motivo oggettivo, di cui all’art. 3 della legge n. 604 del 1966, non è giuridicamente riferibile ai lavoratori aventi tale qualifica. Ciò, del resto, è coerente con il costante orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966, come deriva dalla previsione dell’art. 10 della medesima legge che ne delimita l’ambito di applicazione soggettivo nei confronti dei lavoratori aventi la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell’art. 2095 cod. civ. In tale quadro, la nozione di “giustificatezza” del licenziamento del lavoratore avente qualifica dirigenziale, derivante dalla contrattazione collettiva di settore, non coincide con quella di giustificato motivo contemplata dalla legge n. 604 del 1966 (in tal senso, ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 12 marzo 2024, n. 6540).
Successivamente alle due ordinanze di rimessione, la Corte di cassazione ha ribadito la tesi che esclude l’estensione ai dirigenti del divieto dei licenziamenti vigente nel periodo della pandemia, avviandosi ormai verso il consolidamento di questo indirizzo (sezione lavoro, sentenza 14 ottobre 2024, n. 26634, e ordinanza n. 11429 del 2025).
Deve dunque concludersi che, allo stato attuale della riflessione giurisprudenziale, la quale va affermandosi quale diritto vivente, il divieto dei licenziamenti imposto dalla normativa emergenziale del periodo pandemico, in quanto eccezione agli ordinari poteri di recesso di cui gode la parte datoriale, non può essere esteso oltre il perimetro oggettivamente ricavabile dalla formulazione letterale delle norme. Queste si riferiscono espressamente ai soli lavoratori assoggettati alla disciplina del recesso individuale per motivi oggettivi di cui all’art. 3 della legge n. 604 del 1966, dalla quale è per definizione esclusa, secondo le previsioni dell’art. 10 della medesima legge, la categoria dei lavoratori dirigenti.
6.– Ciò posto, le questioni di legittimità costituzionale sollevate non sono fondate.
6.1.– Le tre ordinanze di rimessione revocano in dubbio la legittimità costituzionale delle disposizioni sul “blocco” dei licenziamenti lungo un profilo interno alla categoria dirigenziale, che si assume ingiustificatamente differenziata a seconda che si tratti di licenziamento collettivo (precluso dalle norme di cui si tratta), ovvero di licenziamento individuale per ragioni oggettive (non intaccato dai divieti e, dunque, rimasto praticabile pure durante il periodo emergenziale).
La valutazione cui è chiamata questa Corte deve, dunque, esclusivamente focalizzarsi sulla nozione legale di «dirigente», quale prestatore di lavoro subordinato che la legge distingue rispetto alle categorie dei quadri, impiegati e operai (art. 2095 cod. civ.). Ciò non toglie che la contrattazione collettiva possa riconoscere la qualifica di dirigente anche al di là della nozione legale. E parimenti il datore di lavoro può attribuire tale qualifica come trattamento di miglior favore.
Questa Corte ha costantemente sottolineato che il dirigente, pur rientrando, per espressa previsione del codice civile, tra i lavoratori subordinati, non è comparabile alle altre categorie, rispetto alle quali si caratterizza «per alcune significative diversità» (sentenza n. 228 del 2001; nello stesso senso, in precedenza, anche sentenze n. 180 del 1987, n. 101 del 1975 e n. 121 del 1972). Viene in rilievo, infatti, il particolare status del dirigente, che la giurisprudenza costituzionale non ha esitato a definire «un vero e proprio alter ego dell’imprenditore», in virtù sia dell’autonomia e della discrezionalità che connotano le sue decisioni, sia dei suoi poteri, anche rappresentativi, idonei «ad influenzare l’andamento e la vita dell’azienda o del settore cui è preposto, tanto al suo interno quanto nei rapporti con i terzi» (sentenza n. 309 del 1992). La «piena fiducia» dell’imprenditore, di cui questo lavoratore deve godere, giustifica l’iscrizione del rapporto di lavoro del dirigente «nell’area della libera recedibilità», salva naturalmente «la stabilità relativa che è prevista dal contratto collettivo di categoria, il quale varia da impresa ad impresa», e salva altresì «la tutela che si deve riconoscere ex lege contro fatti che ledono la sua dignità di uomo e di lavoratore» (ancora, sentenza n. 309 del 1992).
6.2.– Muovendo da tali premesse, questa Corte ha più volte affermato che non contrasta con l’art. 3 Cost. l’esclusione dei dirigenti dall’applicazione della generale disciplina legislativa sui licenziamenti individuali, «compresa la regola della necessaria giustificazione del licenziamento (sentenze n. 228 del 2001, n. 309 del 1992 e n. 121 del 1972; ordinanza n. 404 del 1992; le ultime due pronunce riguardano, in particolare, l’art. 10 della legge n. 604 del 1966, che esclude i dirigenti dall’applicazione, tra l’altro, dell’art. 1 di tale legge, cioè della disposizione che richiede l’esistenza di una “giusta causa” o di un “giustificato motivo” di licenziamento)» (sentenza n. 194 del 2018). Il licenziamento del dirigente, pertanto, «non è da considerarsi alla stregua di quello degli altri lavoratori subordinati, pur non potendo rientrare nell’area della completa discrezionalità dell’imprenditore» (sentenza n. 228 del 2001).
6.3.– I tratti differenziali così evidenziati, tuttavia, non escludono che il legislatore, nel discrezionale perseguimento di obiettivi di protezione ritenuti comuni a tutti i lavoratori, renda applicabili anche ai dirigenti determinati istituti, sorti a tutela delle altre categorie. È quanto avvenuto con la disciplina dei licenziamenti collettivi, che è stata estesa ai dirigenti per effetto della legge n. 161 del 2014 (art. 24, commi 1 e 1-quinquies, della legge n. 223 del 1991), anche per soddisfare esigenze di allineamento con la corrispondente normativa dell’Unione europea, di cui alla direttiva 98/59/CE.
Pur se previste in analogo contesto di natura “economica” («id est, per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento»: sentenza n. 7 del 2024), invece, le garanzie che assistono i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, di cui all’art. 3 della legge n. 604 del 1966, continuano a proteggere i soli lavoratori non dirigenti, gli unici ricompresi nell’ambito applicativo della legge n. 604 del 1966 in base al suo art. 10.
6.4.– È dunque questo lo scenario che va considerato nella decisione delle odierne questioni di legittimità costituzionale. Questa Corte è chiamata a scrutinare la differenziazione, che si assume irragionevole nel contesto emergenziale della pandemia, tra due situazioni le quali, per essere entrambe connotate dalla natura economica delle ragioni che le accompagnano, appaiono ai rimettenti assimilabili: da una parte, vi sono i dirigenti che sarebbero stati coinvolti in procedure collettive di licenziamento (i quali mantengono il posto di lavoro); dall’altra, quelli cui viene intimato un licenziamento individuale per ragioni economiche (i quali, per il solo fatto di essere coinvolti in tale alternativa tipologia di recesso, finiscono per perdere il posto di lavoro).
Non viene invece in rilievo, per le presenti questioni, il profilo del differente trattamento, quanto al “blocco” dei licenziamenti individuali per ragioni oggettive, tra la categoria dei dirigenti (che è stata esclusa dal “blocco” di questa tipologia di licenziamenti), da un lato, e le altre categorie di lavoratori (quadri, impiegati e operai, viceversa inclusi nel “blocco”), dall’altro lato. È dunque inconferente, ai fini del decidere, la questione pregiudiziale che l’amicus curiae ha prospettato, impostata lungo i binari della «discriminazione indiretta non sorretta da ragione obbiettiva» ma, unicamente, nella prospettiva del confronto tra i lavoratori dirigenti e i lavoratori non dirigenti.
6.5.– Sin da tempo risalente, questa Corte ha affermato che il legislatore «può ben stabilire, nell’esercizio della sua valutazione politica, un regime preferenziale di garanzia di conservazione del lavoro in favore di determinate categorie tutte le volte in cui sussistano motivi che lo giustifichino», sempre che si tratti di ragioni che trovano «valido riscontro nella realtà sociale e nella Costituzione» (sentenza n. 27 del 1969).
Diverse considerazioni fanno ritenere, nei casi oggi al vaglio di questa Corte, che la misura del divieto dei licenziamenti, così come introdotta e più volte reiterata durante il periodo dell’emergenza sanitaria da COVID-19, sia sorretta da valide ragioni atte a giustificare sul piano costituzionale il trattamento differenziato riservato alla categoria dei dirigenti.
6.6.– Occorre anzitutto sottolineare che le norme emergenziali oggetto di censura ricalcano, quanto ai dirigenti, i medesimi confini applicativi delle regole ordinarie sui licenziamenti (collettivi e individuali per motivo oggettivo), come, del resto, rilevato dagli stessi rimettenti. Anche la disciplina ordinaria risulta infatti caratterizzata dalla medesima “asimmetria” che i rimettenti denunciano, in quanto le garanzie apprestate dalla legge nel caso dei licenziamenti individuali dovuti a motivi “economici”, di cui alla legge n. 604 del 1966, non sono applicabili ai dirigenti, mentre quelle che assistono i licenziamenti collettivi proteggono pacificamente, dopo la legge n. 161 del 2014, anche questa categoria di lavoratori.
La corrispondenza tra i due assetti – quello ordinario e quello emergenziale, accomunati da analoga “asimmetria” – conferisce, già di per sé, coerenza e ragione giustificativa alla scelta operata dal legislatore del periodo pandemico, vieppiù considerando che la sua discrezionalità, «nel disegnare misure di contrasto della pandemia, bilanciando la tutela di interessi e diritti in gioco, è più ampia che in condizioni ordinarie» (sentenza n. 213 del 2021).
Questa Corte ha rilevato che, nella situazione di emergenza sanitaria, «[i]l dovere di solidarietà sociale, nella sua dimensione orizzontale, può anche portare, in circostanze particolari, al temporaneo sacrificio di alcuni […] a beneficio di altri maggiormente esposti, selezionati inizialmente sulla base di un criterio a maglie larghe» (sentenza n. 128 del 2021). È proprio sulla base del «metro di questa maggiormente estesa discrezionalità» (sentenza n. 213 del 2021) che, al pari delle altre misure emergenziali già scrutinate da questa Corte, va valutata anche quella del “blocco” dei licenziamenti, che ha differenziato i dirigenti a seconda della tipologia (collettiva, ovvero individuale) del recesso per ragioni “economiche”.
Come la legge ha differenziato, in modo non irragionevole, il regime ordinario del licenziamento dei dirigenti per motivi “economici”, a seconda che si tratti di recesso individuale ovvero collettivo, a maggior ragione, nel particolare contesto dell’emergenza epidemiologica, il legislatore è coerentemente intervenuto, previa valutazione degli interessi coinvolti, giungendo a divaricare le rispettive conseguenze in punto di “blocco” dei licenziamenti e a escludere da quest’ultimo i dipendenti rientranti nella nozione legale di dirigente ai sensi dell’art. 2095 cod. civ.
6.7.– I tratti essenziali della misura così imposta appaiono, del resto, coerenti con le condizioni di legittimità che la giurisprudenza di questa Corte ha già enucleato per le norme di natura eccezionale limitative dei diritti dei singoli varate durante il periodo dell’emergenza sanitaria: condizioni che consistono nella eccezionalità, temporaneità e proporzionalità delle stesse (in particolare, sentenze n. 213 e n. 128 del 2021).
Il divieto dei licenziamenti, pur se più volte reiterato nel tempo, non ha mai perso la sua connotazione di transitorietà, legata all’insorgere della pandemia, ed è cessato una volta esaurita la fase dell’emergenza. Il succedersi delle varie disposizioni, nel corso dei mesi, testimonia il continuo aggiornamento e la costante rivalutazione dei contrapposti interessi, operata dal legislatore di pari passo con l’evolversi della pandemia.
Le esposte considerazioni denotano lo sforzo di rendere la misura in esame proporzionata all’effettiva necessità, secondo la logica dell’extrema ratio, sulla base di una ragione oggettivamente imperativa di interesse comune, contemperata con il minor sacrificio possibile per i vari interessi in gioco. Sarebbe, invero, limitante rintracciare la ratio delle disposizioni censurate sul solo terreno dei rapporti individuali di lavoro, venendo piuttosto in rilievo, nel bilanciamento operato dal legislatore, valutazioni, necessariamente più generali, di natura sociale ed economica.
6.8.– Trova dunque collocazione, entro i binari della non manifesta irragionevolezza, la scelta del legislatore di non azzerare del tutto il potere di recesso della parte datoriale, connesso al pieno esercizio della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), e piuttosto di limitarlo temporaneamente e circoscriverlo alla sola ipotesi che, in proporzione, coinvolge poche unità di lavoratori economicamente più “forti”.
Al contempo, sul versante della tutela del lavoro (artt. 1,4,35 e 36 Cost.), quella stessa scelta ha consentito non solo di esaudire efficacemente il contrapposto interesse, comune a tutte le categorie di lavoratori, volto al mantenimento del posto di lavoro e della relativa capacità reddituale, ma anche, e soprattutto, di erigere il presidio sociale più ampio possibile a protezione sia, individualmente, dei lavoratori meno “forti” (quadri, impiegati, operai), sia, collettivamente, di interi gruppi di lavoratori (compresi i dirigenti) altrimenti esposti al rischio della mobilità collettiva.
7.– Conclusivamente, le questioni di legittimità costituzionale sollevate devono essere dichiarate non fondate.
Corte Cost., sent., 31.07.2025, n. 141