Istruzione e università – Sindacabilità e limiti della discrezionalità del consiglio di classe per la promozione alla classe successiva

Istruzione e università – Sindacabilità e limiti della discrezionalità del consiglio di classe per la promozione alla classe successiva

I) I ricorrenti sono i genitori di -OMISSIS-, che nell’anno scolastico 2020/2021 ha frequentato la classe -OMISSIS- presso l’Istituto “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, seguendo il corso ad indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing. Con il presente ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, hanno impugnato gli atti di non ammissione alla classe successiva, articolando sei motivi.

Nella prima censura deducono la violazione delle Circolari Ministeriali n.699 del 6.5.2021 e n.823 del 28.5.2021, nonché delle disposizioni in materia di valutazione scolastica, in quanto il consiglio di classe, come emerge dal verbale del 9.6.2021 relativo allo scrutinio finale, non avrebbe tenuto in giusta considerazione la particolarità dell’anno scolastico trascorso, condizionato dalla nota pandemia e dalla didattica a distanza (D.A.D.), né avrebbe considerato che le carenze sarebbero proprio dovute a queste difficoltà.

Viene altresì dedotta la disparità di trattamento tra gli alunni del precedente anno scolastico i quali, a fronte di una sospensione delle lezioni in presenza di circa 2 mesi, hanno potuto usufruire di una “promozione generalizzata”.

Con il secondo motivo deducono la violazione di legge (art.4, comma 5 e 6, D.P.R. n.122/2009; art.2, comma 3, d.l. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008; art.192, comma 1 e 7, art.193, comma 1, d.lgs. n.297/1994) ed eccesso di potere per errore sui presupposti, carente istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, manifesta ingiustizia, sviamento: 18 alunni sono stati valutati in soli 80 minuti, praticamente poco più di 4 minuti per ciascun alunno; tale dato dimostrerebbe che i docenti sono già arrivati allo scrutinio con i voti definiti, senza alcuna discussione, violando l’art.192, comma 1 e 7, e l’art.193, comma 1, del d.lgs. n.297/1994.

Nel terzo, quarto e quinto motivo, contestano le votazioni delle prove durante l’anno scolastico.

Con il sesto motivo lamentano la violazione di legge (art.4, comma 5 e 6, D.P.R. n.122/2009; art.1, comma 2, d.lgs. n.62/2017; artt.2.1 e 7.6 della Carta dei servizi scolastici allegata al D.P.C.M. 7.6.1995) e delle Circolari in materia di valutazione finale degli studenti, in quanto i criteri di ammissione alla classe successiva sarebbero stati adottati tardivamente, solo in data 19.5.2021, ad anno scolastico praticamente concluso, come risulta dal verbale relativo allo scrutinio finale, non permettendo allo studente di conoscere preventivamente il “metro” con cui sarebbe stato valutato.

I ricorrenti chiedono altresì il risarcimento dei danni patrimoniali e morali.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 977 del 21.9.2021 il Collegio ha respinto la domanda cautelare, con la seguente motivazione: “Ritenuto che non sussiste la probabilità di un esito favorevole della causa tenuto conto che:

– la giurisprudenza afferma che il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe successiva si basa sull’insufficiente preparazione e maturazione per accedervi (Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5613);

– di quanto rappresentato nel verbale del consiglio di classe che mette in rilievo le numerose insufficienze (ben sei tra cui tre in materie fondamentali), indicando le ragioni della valutazione di non idoneità per cui all’unanimità il Consiglio di classe ha ritenuto che l’alunno non abbia raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle citate discipline e che, conseguentemente, la preparazione complessiva sia fortemente lacunosa, tale da far ritenere che l’alunno non sia in possesso degli strumenti necessari per affrontare la classe successiva, come chiarito anche dalla relazione del Dirigente acquisita in via istruttoria;

Ritenuto, pertanto, che le censure dedotte siano per la maggior parte dirette a contestare le valutazioni discrezionali di pertinenza del Consiglio di classe e non sindacabili, per questo profilo, dal giudice amministrativo;”.

All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 6 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

II) Il ricorso è infondato, per le medesime ragioni prospettate in sede cautelare, che sono condivise da questo Collegio.

2.1 La prima censura, in cui parte ricorrente deduce la violazione delle disposizioni che disciplinano le valutazioni degli studenti, è infondata.

Lo studente non ha raggiunto la sufficienza in sei (di cui tre fondamentali) e sulla base di tali risultati il Consiglio di Classe ha ritenuto, anche bilanciando altri fattori, quali motivazione, partecipazione, impegno, autonomia, padronanza delle competenze, che non presentasse una preparazione complessivamente idonea a consentire una proficua prosecuzione degli studi (cfr. questa Sezione n. 256 del 28.1.2025 e TAR Lombardia, Milano, III, 21-01-2019, n. 110)

E’ orientamento pacifico che la non ammissione deliberata dal consiglio di classe, ha finalità educative e formative, in quanto si sostanzia nell’accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità, proprie della classe frequentata, che consigliano la ripetizione dell’anno scolastico (ex multis T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 20/10/2022, n.871).

Infondata, oltre che generica, la censura di disparità di trattamento rispetto agli studenti degli anni precedenti: il giudizio di non ammissione alla classe superiore si basa esclusivamente sulla valutazione della situazione dello studente, per cui non può essere lamentato un vizio di disparità di trattamento in senso proprio rispetto ad alcuni compagni di classe, in questo caso addirittura dell’anno precedente, atteso che siffatta censura è prospettabile solamente in presenza di situazioni identiche, che, non solo parte ricorrente non ha rappresentato, ma che difficilmente possono esistere, stante la peculiarità della situazione di ogni anno scolastico e di ogni studente.

2.2 Quanto al tempo utilizzato per la valutazione finale, che secondo la tesi dei ricorrenti sarebbe stato poco più di due minuti per alunno, si tratta di un profilo non sindacabile in sede di legittimità, in quanto manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di leggi o di regolamenti, dei tempi da dedicare all’esame dei singoli alunni, né o possibile, di norma, stabilire quali alunni abbiano fruito di maggiore o minore tempo per la valutazione.

I calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero degli alunni esaminati, salvi casi di anomalia, che non sono stati dedotti, né risultano dalla documentazione depositata dall’Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato sez. VII, 18/07/2022, n. 6140).

La seconda censura va quindi respinta.

2.3 Altresì infondati i tre motivi successivi, in cui vengono contestati i voti attribuiti nelle singole materie, sostenendo che lo studente non avrebbe avuto la possibilità di recupero.

Come già osservato in sede cautelare, si tratta infatti di valutazioni ampiamente discrezionali, rispetto alle quali i ricorrenti non hanno dimostrato profili di illogicità manifesta o erroneità.

Infatti nelle materie in cui non è stata raggiunta la sufficienza la media dei voti risulta correttamente calcolata.

2.4 Per quanto riguarda la presunta tardività dell’adozione dei criteri di valutazione è necessario evidenziare come, in realtà, il collegio dei docenti si è limitato a confermare (per l’anno di cui si tratta) i criteri di valutazione già adottati negli anni precedenti, senza introdurre quegli elementi di novità che avrebbe richiesto una preventiva ponderazione.

Inoltre i criteri assunti hanno una caratterizzazione “generica”, rimettendo ogni valutazione ai consigli di classe, organo quest’ultimo competente ad esprimere un giudizio sull’idoneità dell’ammissione alla classe successiva.

Anche il sesto e ultimo motivo è infondato.

III) Il ricorso va quindi respinto.

Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della natura della controversia e dell’assenza di attività difensiva della difesa erariale per la presente fase di giudizio.

TAR LOMBARDIA – MILANO, V – sentenza 29.07.2025 n. 2786

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