Istruzione e Università – Legittimità del regolamento per l’individuazione dei componenti della commissione giudicatrice per la procedura selettiva per la copertura di posto di professore universitario di ruolo di prima fascia

Istruzione e Università – Legittimità del regolamento per l’individuazione dei componenti della commissione giudicatrice per la procedura selettiva per la copertura di posto di professore universitario di ruolo di prima fascia

1.- Con decreto del Rettore dell’Università di Foggia n. 715 del 5 ottobre 2023, era indetta la procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 12/C1 “Diritto costituzionale” – settore scientifico-disciplinare IUS/08 “Diritto costituzionale”, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, co. 1, della L. 240/2010 – Dipartimento di Giurisprudenza.

2.- L’art. 8 del relativo bando (Modalità di svolgimento della procedura selettiva) prevedeva che “La Commissione, dopo aver provveduto preliminarmente a controllare l’insussistenza delle preclusioni di cui all’art. 2, 2° capoverso, valuta il curriculum, l’attività di ricerca e le pubblicazioni scientifiche, l’attività didattica (compresa quella integrativa e di servizio agli studenti), i compiti istituzionali e, ove richieste all’art. 1, le competenze linguistiche e l’attività assistenziale dei candidati, sulla base dei criteri che ha predeterminato nel rispetto di quelli generali stabiliti dal Dipartimento ovvero i criteri previsti dagli artt. 3, co. 2, lett. a), 4 e 5 del D.M. 07.06.2016 n. 120, in quanto compatibili.”. L’art. 10 del bando (Chiamata e nomina in ruolo)poi, stabiliva che “all’esito della procedura selettiva, il Consiglio di Dipartimento interessato propone al Consiglio di Amministrazione, di norma entro trenta giorni dall’approvazione degli atti da parte del Rettore, la chiamata del candidato qualificato, tra quelli selezionati dalla commissione, ovvero delibera di non procedere ad alcuna chiamata. Il Rettore, nell’ambito delle funzioni e delle responsabilità, di cui all’art. 2, c. 1, lett. b), della legge n. 240/2010, sottopone al Consiglio di Amministrazione l’approvazione della proposta di chiamata del Dipartimento. Il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina nel ruolo di professore di prima fascia del candidato chiamato dal Consiglio di Amministrazione”. E, ancora, l’art. 13 (Norme finali),disponeva che “per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa rinvio al Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia di questa Università” (cfr. doc. 13).

3.- In data 6.11.2023, a mezzo PEC, il ricorrente formulava istanza di sorteggio integrale della commissione esaminatrice, chiedendo, nello specifico, “…che il Dipartimento di Giurisprudenza voglia provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice mediante sorteggio integrale al fine di assicurare il pieno rispetto dei princìpi di imparzialità, buon andamento e trasparenza. Il sorteggio dovrebbe avvenire tra i docenti ordinari in possesso dei requisiti (c.d. valori soglia) per essere nominati componenti delle commissioni ASN, e dunque inclusi nel vigente elenco dei sorteggiabili per l’ASN del settore concorsuale 12/C1, analogamente a quanto già accaduto in precedenti procedure valutative e selettive del Dipartimento di Giurisprudenza e di altri dipartimenti dell’Università di Foggia. Tutto ciò in coerenza con le raccomandazioni contenute nelle linee guida ANAC e con i recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa in tema di anticorruzione in ambito universitario (cfr., da ultimo, delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020 e Consiglio di Stato, sez. 6, sent. N. 8336 del 14 dicembre 2021).” L’istanza in questione non aveva alcun riscontro.

4.- Il ricorrente, con Pec inviata il 13 novembre 2023, formulava istanza di accesso alla copia del verbale del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza recante la nomina della Commissione giudicatrice al fine di verificare le modalità di individuazione dei componenti della stessa e, in particolare, se si fosse effettivamente proceduto al sorteggio integrale degli stessi.

5.- Appurava quindi, dando lettura al verbale, che, nonostante si fosse dato atto della richiesta di un candidato di procedere al sorteggio integrale della commissione giudicatrice, (nei termini sopra riportati), il Consiglio di Dipartimento, senza alcuna giustificazione formalizzata nel verbale della mancata adesione alla richiesta di sorteggio integrale, all’esito della discussione avutasi, a maggioranza, con l’astensione dei proff. Elio Romano Belfiore e Marco Nicola Miletti, limitandosi a richiamare le procedure previste dalla disciplina regolamentare vigente presso l’Università di Foggia, deliberava di designare il prof. Raffaele Bifulco, professore ordinario nel SSD IUS/08 presso l’Università di Roma Luiss “Guido Carli” quale membro designato della commissione giudicatrice, e di proporre i nominativi dei seguenti professori di prima fascia, aventi i requisiti previsti dal predetto regolamento, quali commissari esterni sorteggiabili: il prof. Eduardo Gianfrancesco, ordinario nel SSD IUS/09 all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; la prof.ssa Donatella Morana, ordinario nel SSD IUS/09 all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; il prof. Giuseppe Verde, ordinario nel SSD IUS/08 all’Università degli Studi di Palermo; il prof. Michele Belletti, ordinario nel SSD IUS/09 all’Università degli Studi di Bologna.

6.- Con Pec inviata in data 29 marzo 2024, il professor D’Alessandro formulava istanza di accesso a tutti gli atti della procedura selettiva e, in particolare, al verbale del Consiglio di dipartimento del 20 marzo 2024, compresi gli eventuali allegati, e a tutti gli atti consequenziali, quali la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2024 nonché il decreto rettorale, ove già emanato al momento dell’accoglimento dell’istanza.

7.- Dalla documentazione ricevuta a seguito di accesso risultava che con decreto rettorale n. 1111 del 30 novembre 2023 era nominata la commissione giudicatrice della procedura, con il professor Raffaele Bifulco, membro interno designato dal Dipartimento di Giurisprudenza, e con i proff. Eduardo Gianfrancesco e Michele Belletti, tutti ordinari del settore concorsuale 12/C1, quali componenti sorteggiati.

8.- Dal verbale della seduta preliminare della commissione esaminatrice emergeva che “…i componenti della commissione prendono visione dell’elenco dei candidati e dichiarano di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità” (cfr. docc. 6.1, 6.2 e 6.3) prim’ancora di fissare i criteri di valutazione, operando una serie di precisazioni sull’attività didattica, sul curriculum e sull’attività di ricerca, sulle pubblicazioni scientifiche e sui compiti istituzionali che sarebbero stati considerati per il giudizio di qualificazione, pur senza prevedere singoli e specifici punteggi o pesi per ogni singolo ambito di valutazione.

9.- Nel verbale della seconda seduta della commissione esaminatrice, svolta in via telematica il 23.2.2024 alle ore 13.00 (cfr. docc. 8.1, 8.2 e 8.3), con deliberazione assunta all’unanimità, sulla base delle valutazioni collegiali formulate, erano individuati nei professori Daniele Sebastiano Coduti e Giovanni D’Alessandro i candidati qualificati a ricoprire, secondo le indicazioni individuate nel bando di concorso, il ruolo per il quale è stato bandito il posto oggetto della procedura, sulla base dell’esame analitico del curriculum, dell’attività di ricerca, delle pubblicazioni scientifiche, dell’attività didattica (compresa quella integrativa e di servizio agli studenti) e dei compiti istituzionali.

10.- Il giudizio analitico sui due candidati si concludeva con la formulazione dei seguenti giudizi collegiali:

a) per il prof. Coduti: “Il candidato ha svolto prevalentemente la propria attività di ricerca, didattica e istituzionale presso l’Università di Foggia, pur non mancando di coltivare rapporti e collaborazioni con Centri di ricerca nazionali ed esteri. Il Candidato presenta una produzione scientifica ampia e diversificata, dalla quale si evince una sicura padronanza del metodo giuridico. I temi affrontati toccano specificamente il diritto regionale, la forma di governo, i diritti di libertà, la disciplina dei partiti politici, le fonti del diritto. Nell’arco di un decennio il candidato ha finalizzato i suoi studi in tre monografie. Le ricerche si caratterizzano per maturità di riflessione, oltre che per originalità d’impostazione. Ai fini della presente procedura concorsuale, il giudizio unanime della commissione sul prof. Daniele Sebastiano Coduti risulta pertanto ottimo” (p. 55 del verbale della seconda seduta della commissione esaminatrice, grassetto testuale);

b) per il prof. D’Alessandro: “Il candidato ha svolto prevalentemente la propria attività di ricerca, didattica e istituzionale presso le Università di Foggia e “Niccolò Cusano” – Telematica Roma, con alcune esperienze di collaborazione con Centri di ricerca nazionali ed esteri. Il candidato presenta un’ampia produzione scientifica, che tocca i temi del diritto regionale, delle fonti del diritto, del giudizio di costituzionalità. Ne emerge la figura di uno studioso sicuramente maturo, sempre attento a cogliere il rapporto tra diritto positivo e teoria generale del diritto. Le tematiche affrontate sono approfondite con puntualità. Ai fini della presente procedura concorsuale, il giudizio unanime della commissione sul prof. Giovanni D’Alessandro è sicuramente positivo” (p. 93, grassetto testuale).

11.- Con decreto rettorale n. 502 del 7 marzo 2024 erano approvati gli atti della procedura selettiva dai quali risultava che i professori Daniele Sebastiano Coduti e Giovanni D’Alessandro erano individuati quali candidati qualificati a ricoprire il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia -settore concorsuale 12/C1 “Diritto costituzionale” – settore scientifico-disciplinare IUS/08 “Diritto costituzionale.

12.- Il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza in data 20.3.2024 deliberava all’unanimità la proposta di chiamata del prof. Daniele Sebastiano Coduti e rimetteva tale deliberazione all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, proponendo per la presa di servizio la prima data utile, in virtù del fatto che la commissione giudicatrice, all’unanimità, aveva candidati qualificati a ricoprire il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia i proff. Daniele Sebastiano Coduti con giudizio “ottimo” e il prof. Giovanni D’Alessandro con giudizio “sicuramente positivo” (cfr. doc. 2). Chiamata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.3.2024 (cfr. doc. 4).

13. Infine, con decreto rettorale n. 629 del 29.3.2024 il prof. Daniele Sebastiano Coduti era nominato professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 12/C1 “Diritto Costituzionale” – settore scientifico-disciplinare IUS/08 “Diritto Costituzionale” presso il Dipartimento di Giurisprudenza ai sensi dell’art. 18, c. 1, della legge n. 240/2010, con effetti giuridici a decorrere dal 1.4.2024 (cfr. doc. 5).

14.- Ritenendo di ricevere pregiudizio dagli atti e dai provvedimenti assunti dall’Università di Foggia nell’ambito della procedura selettiva in esame, il professor D’Alessandro li ha impugnati e ne ha chiesto l’annullamento al Tar.

15. A sostegno del gravame, ha articolato censure di: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 106 COST., DELL’ART. 10, COMMA 1, LETT. B), L. N. 241/1990 PER OMESSA VALUTAZIONE DI UNA ISTANZA ENDOPROCEDIMENTALE, DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N. 240/2010; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DELIBERE ANAC N. 1208 DEL 22.11.2017 E N. 25 DEL 15.1.2020 E DELL’ATTO DI INDIRIZZO DEL MIUR N. 39 DEL 14.5.2018. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DR N. 1407/2021. SVIAMENTO DI POTERE PER INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE. SVIAMENTO DI POTERE PER INGIUSTIFICATA DECISIONE DI DISCOSTARSI DALLA RICHIESTA DEL PROF. D’ALESSANDRO DI SORTEGGIO INTEGRALE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO. I vizi dedotti riguardano, più in particolare, I. ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE. II. MANCATO RISPETTO DELLA PARITÀ DI GENERE NELLA NOMINA DELLA COMMISSIONE. III. DETERMINAZIONE DEI CRITERI VALUTATIVI SUCCESSIVA ALLA PRESA VISIONE DELL’ELENCO DEI CANDIDATI. IV. MANCATA PREVISIONE DI SINGOLI E SPECIFICI PUNTEGGI O PESI PER I CRITERI VALUTATIVI. V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 106 COST., DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 NONCHÉ DELL’ART. 18, C. 1, LEGGE N. 240/2010. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE CHE NON CONSENTE DI RICOSTRUIRE L’ITER LOGICO CHE HA CONDOTTO LA COMMISSIONE A FORMULARE LA VALUTAZIONE DATA. MACROSCOPICI ERRORI NELL’APPREZZAMENTO DI DATI DI FATTO NON OPINABILI. VI. IRRAGIONEVOLEZZA E ARBITRARIETÀ DELLA VALUTAZIONE.

16.- Il professor Coduti e l’Università degli studi di Foggia si sono costituiti in giudizio. Hanno chiesto il respingimento del ricorso, depositato documenti e memorie di precisazione delle conclusioni.

17.- All’udienza pubblica dell’8 aprile 2025, la controversia è passata in decisione.

18.- Con il primo motivo, il ricorrente deduce: l’illegittima composizione della commissione giudicatrice, l’omessa valutazione di un’istanza endoprocedimentale, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b) della legge 241/90 e lo sviamento di potere per l’ingiustificata decisione di discostarsi dalla richiesta del professor D’Alessandro di sorteggio integrale della commissione di concorso da parte del Consiglio di dipartimento. Lamenta, quanto al primo profilo, che siccome la norma regolamentare (l’articolo 5 del Regolamento di disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell’Università di Foggia) si limita a radicare la competenza del Dipartimento, ma nulla dice in ordine alle modalità con le quali il Dipartimento debba procedere all’individuazione dei componenti, detta norma vada integrata con le disposizioni adottate dall’Anac con delibera 1208 del 2017 e dal Miur con atto di indirizzo n. 39 del 14 maggio 2018. Queste ultime raccomanderebbero alle istituzioni universitarie di prevedere nei propri regolamenti che, per l’individuazione dei componenti delle commissioni, si ricorra al sorteggio integrale, quale metodo atto a garantire maggiore imparzialità; sarebbero, pertanto, illegittime le modalità con le quali l’Università di Foggia ha individuato i componenti della Commissione giudicatrice, non essendo stato seguito il metodo del sorteggio integrale. Aggiunge il ricorrente che l’istanza del 6 novembre 2023 di procedere appunto con sorteggio integrale sarebbe rimasta illegittimamente inascoltata. La censura è infondata. Va, intanto precisato che, contrariamente all’opinione del ricorrente, il Regolamento di disciplina dell’Università di Foggia prevede espressamente il ricorso ad un sistema misto di individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice. Infatti, l’articolo 5, comma 3, del regolamento in esame stabilisce che “Il Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto designa un componente della Commissione giudicatrice e predispone una lista di quattro Commissari esterni all’Università di Foggia. Fra questi saranno estratti a sorte gli altri due componenti che completano la Commissione. Il sorteggio verrà effettuato dal Rettore alla presenza di un Pro-Rettore o altro professore e del suo esito sarà redatto apposito verbale”. Il metodo del sorteggio integrale – che forma oggetto di mera raccomandazione – non si impone, pertanto, con caratteristiche di inderogabilità, né ha forza cogente nei riguardi dell’Amministrazione universitaria la quale gode, da questo punto di vista, di ampia discrezionalità nella individuazione delle modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici, in coerenza con l’autonomia del relativo ordinamento, di cui all’articolo 33 della Costituzione. Si osserva, d’altra parte, che l’applicazione di un metodo misto, caratterizzato dalla designazione di un componente interno all’Ateneo e dal sorteggio di due membri esterni all’Università estratti da una rosa di quattro nominativi appare sufficiente a superare il rischio del “localismo universitario” paventato dal ricorrente. La presenza di due componenti esterni all’Ateneo che ha indetto la selezione garantisce un equo bilanciamento del peso che il membro interno all’Università può esercitare in ragione della sua particolare autorevolezza. Sotto tale specifico aspetto, il Regolamento di ateneo dell’Università di Foggia non si pone in contrasto con le leggi dello Stato e, in particolare, con l’articolo 97 della Costituzione, norma applicabile quale espressione di un principio generale anche alle commissioni di concorso. Quanto alla omessa valutazione di un’istanza endoprocedimentale, va detto che l’articolo 10, comma 1, lettera b) della legge 241 del 1990, nel disciplinare i diritti dei partecipanti al procedimento impone senz’altro all’Amministrazione procedente di valutare le memorie scritte e i documenti, laddove pertinenti all’oggetto del procedimento. La disposizione normativa persegue il chiaro scopo di realizzare un contraddittorio procedimentale pieno ed effettivo dando al soggetto inciso dal provvedimento la facoltà di arrecare contributi in chiave difensiva alla futura decisione dell’Autorità procedente. Ma questo non significa che la stessa Autorità debba necessariamente dare riscontro all’istanza con la quale il candidato ad una procedura selettiva chieda che la Commissione sia nominata con un metodo non contemplato pur se raccomandato. Né può dirsi sussistente lo sviamento di potere ipotizzato dal ricorrente che si duole della “ingiustificata decisione di discostarsi dalla sua richiesta di sorteggio integrale della Commissione”. Il Consiglio di dipartimento, nella parte in cui ha deciso di ricorrere al metodo misto non ha fatto altro che applicare una ben specifica disposizione regolamentare, nemmeno impugnata dal ricorrente.

19.- Con il secondo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta il mancato rispetto della parità di genere della nomina della Commissione, di cui all’articolo 5 del Regolamento, dal momento che la commissione medesima era composta esclusivamente da docenti di sesso maschile. La censura non è fondata. L’art. 5 cit. dispone che “di norma, nella commissione dovrà essere garantita la presenza di componenti di differente genere”. Il principio della parità di genere, di cui il ricorrente lamenta la lesione, è declinato dall’articolo 51 della Costituzione in termini di “pari opportunità tra donne e uomini”. Deve quindi ritenersi che l’Ateneo foggiano abbia rispettato il suddetto Regolamento; infatti, il Dipartimento ha indicato, nella lista da utilizzare nell’estrazione a sorte, una donna e tre maschi, garantendo, quindi, la presenza di componenti di differente genere, indipendentemente dall’esito del sorteggio che ha prodotto l’estrazione casuale di due docenti maschi. Il principio di parità di genere va applicato, del resto, con riguardo non ai membri effettivi delle commissioni di concorso, ma all’elenco dei componenti potenziali individuati a monte, da cui estrarre mediante sorteggio due dei componenti effettivi.

20.- Con il terzo motivo, il ricorrente ha, inoltre, lamentato un presunto vizio del procedimento consistente nel fatto che la Commissione, nella seduta preliminare del 15.1.2024, avrebbe preso visione dell’elenco dei candidati prima di stabilire i criteri di valutazione, al fine di dichiarare di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità. Ciò avrebbe consentito alla Commissione di conoscere in anticipo il profilo curriculare dei candidati in modo tale da precostituire una corsia preferenziale nei riguardi di taluno di essi. Il motivo è infondato. L’art. 5, comma 12 del Regolamento per le procedure di chiamata dell’Università di Foggia, prevede espressamente che: “Ciascun componente, all’atto di insediamento della Commissione e presa visione dell’elenco dei partecipanti, dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale o attesterà che non sussistano situazione di incompatibilità con i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., oppure indicherà la tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con taluno dei candidati”.L’operato della Commissione è pertanto immune dalla censura prospettata dal ricorrente in quanto conforme al regolamento, atto non impugnato dal ricorrente, che prevedeva la presa visione dell’elenco dei candidati all’atto stesso dell’insediamento della commissione e, quindi, prima ancora di qualunque altra operazione. Non è stata data prova alcuna, del resto, circa l’effettuazione di concrete operazioni di valutazione dei titoli prima della fissazione dei criteri, il che conferma la legittima condotta della Commissione di concorso.

21.- Il ricorrente lamenta ancora che, nella seduta preliminare del 15.1.2024, la Commissione esaminatrice avrebbe stabilito i criteri di valutazione, operando una serie di precisazioni sull’attività didattica, sul curriculum e sull’attività di ricerca, sulle pubblicazioni scientifiche e sui compiti istituzionali, ma senza prevedere singoli e specifici punteggi o pesi per ogni singolo ambito. Invero, l’art. 18 della Legge n. 240/2010 non prevede alcuna predeterminazione di punteggi per la selezione e valutazione dei professori, per cui anche questo motivo è infondato. Va anche precisato che le valutazioni espresse dalla Commissione su ciascun candidato ammesso alla seconda fase della procedura sono esternate attraverso appositi giudizi sintetici, ragion per cui il ricorrente non ha motivo di dolersi del fatto che non sia prevista l’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, dovendosi ritenere che i predetti giudizi sintetici siano comunque idonei a dar conto delle valutazioni – evidentemente caratterizzate da un’ampia discrezionalità tecnica – formulate dalla Commissione con riferimento a ciascun candidato. Anzi, come ben evidenziato dall’Amministrazione resistente nelle proprie difese, l’obbligo di formulare un giudizio motivato (in luogo dell’espressione di un punteggio numerico) risulta ancor più garantista per i candidati e fornisce elementi utili per la chiamata, che viene effettuata non già dalla Commissione esaminatrice, bensì dal competente Dipartimento.

22.- Con il quinto e sesto motivo di doglianza, il ricorrente lamenta l’eccesso di potere per difetto di motivazione “che non consente di ricostruire l’iter logico che ha condotto la commissione a formulare la valutazione data”, nonché la sussistenza di errori macroscopici dell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili. Secondo il ricorrente non sarebbe intellegibile il percorso logico che ha condotto la commissione a privilegiare un candidato (qualificato come ottimo) piuttosto che un altro (qualificato come sicuramente positivo). Non sarebbe possibile, in definitiva, differenziare i due candidati nei riguardi dei quali la Commissione ha usato espressioni generiche, elastiche, spesso coincidenti tanto più che i valori dei medesimi non risulterebbero significativamente differenziati. Ritiene il Collegio che anche queste ultime censure non possano apprezzarsi favorevolmente. Va, in primo luogo, rilevato che il solo raffronto lessicale tra le due locuzioni “ottimo” e “sicuramente positivo” rende conto chiaramente della preferenza accordata al controinteressato, pur non potendosi affermare che la differenza tra i due candidati è stata considerata incolmabile. Aggiungasi che i giudizi finali sinteticamente racchiusi dalle espressioni sopra indicate costituiscono, in realtà, il momento conclusivo di una valutazione dei profili di entrambi gli studiosi. La Commissione ha preso in considerazione le produzioni scientifiche, l’attività di ricerca, il curriculum, l’attività didattica, i compiti istituzionali, cioè a dire esattamente i criteri di valutazione ai quali l’Ateneo foggiano si era autovincolato. Il Collegio deve ribadire che le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice di un concorso sono espressione di un’ampia discrezionalità e sono censurabili, quindi, solo in presenza di valutazioni manifestamente incoerenti od irragionevoli, tali essendo quelle che emergono dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza. Ciò perché l’operato della Commissione consiste in un libero apprezzamento sulla base di conoscenze tecnico-scientifiche di non univoca interpretazione, per il suo grado di elevata soggettività ed irripetibilità. Il Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza n. 8471 del 13 dicembre 2019, pur evidenziando l’evoluzione giurisprudenziale sul sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica, ha ribadito che “tale condivisibile estensione dell’ambito e del tipo di sindacato non può mutare la logica interna del giudizio che presiede al sindacato giurisdizionale, che deve conformarsi alla logica interna del giudizio che presiede al particolare tipo di discrezionalità tecnica esercitata dall’amministrazione nel provvedimento oggetto di giudizio” (abilitazione scientifica nazionale per professori universitari) “Ne consegue che, in casi, quale è sicuramente quello qui oggetto di lite, in cui il provvedimento tecnico discrezionale si costruisce e si esplica mediante l’attingimento di standard valutativi appartenenti a scienze extra giuridiche ‘comprendenti’ (‘scienze umane’ o ‘scienze sociali’, secondo una tradizionale terminologia epistemologica), che presentano per loro natura un alto tasso di opinabilità e che, a differenza delle scienze così dette ‘esatte’, rifuggono da parametri oggettivabili, calcolabili, misurabili in termini aritmetici, emerge e si impone comunque, in modo particolarmente evidente, il divieto per il giudice di sostituire con il suo libero convincimento la valutazione, intrinsecamente opinabile, demandata dalla legge ad appositi organismi tecnici dotati di speciali competenze nella branca del sapere direttamente interessata dall’affare amministrativo dedotto in giudizio, specie alla luce del valore costituzionale dell’autonomia universitaria”. Costituisce principio giurisprudenziale consolidato che “Nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie non è necessario che la Commissione giudicatrice elenchi tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, potendo legittimamente limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi giacché il livello della funzione da attribuire implica l’esigenza per la stessa Commissione di accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, risultato a cui si perviene a mezzo della valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, non necessariamente fondata sull’analitica disamina degli stessi (Legge n. 240 del 2010)” (T.A.R. Lazio Roma Sez. III Sent., 14 gennaio 2015, n. 544).Nella specie, la Commissione ha tracciato il profilo sintetico e il giudizio collegiale per ciascun candidato, sulla base degli elementi di valutazione ora riferiti.

23.- Il ricorso è respinto.

24. – Le spese processuali possono essere compensate tenuto conto della peculiarità della controversia.

TAR PUGLIA – BARI, II – sentenza 10.10.2025 n. 1129

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