Istruzione e Università – Diritti fondamentali – Studente plusdotato e bocciatura per la condotta, disparità di trattamento per mancanza di di PDP

Istruzione e Università – Diritti fondamentali – Studente plusdotato e bocciatura per la condotta, disparità di trattamento per mancanza di di PDP

-OMISSIS-, di anni tredici, ha frequentato, nell’anno scolastico 2024-2025, il secondo anno della scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di Altavilla Vicentina (VI).

Già nel corso del precedente anno scolastico 2023/2024 -OMISSIS- aveva manifestato delle difficoltà nel comportamento che avevano indotto i genitori a richiedere l’aiuto della scuola e l’attivazione della psicologa scolastica, figura presente all’interno dell’Istituto “-OMISSIS-”.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico i genitori decidevano di rivolgersi ad una psicologa esterna all’Istituto, la dott.ssa -OMISSIS-, professionista che lavora anche presso la ULSS 8 Berica.

La dott.ssa -OMISSIS- prendeva in carico -OMISSIS- e lo sottoponeva a diversi accertamenti cognitivi e psicologici.

Nel frattempo continuavano ad essere registrati alcuni problemi di comportamento; precisamente, viene riferito che l’alunno teneva “comportamenti inappropriati e reiterati anche a sfondo sessuale”.

In data 6 novembre 2024, il Consiglio di Classe adottava un provvedimento disciplinare nei confronti dell’alunno vietando allo stesso di partecipare alla corsa campestre ed alla prima uscita didattica.

A seguito di tale provvedimento i genitori del ragazzo chiedevano un colloquio con la Dirigente Scolastica.

Nel corso dell’incontro i due genitori riferivano alla Dirigente che loro figlio era seguito da alcuni mesi dalla psicologa dott.ssa -OMISSIS- e che erano in attesa della sua relazione.

Pochi giorni dopo la psicologa consegnava ai genitori il proprio elaborato dal quale emergeva la presenza della neurodivergenza Plusdotazione cognitiva: “da un punto di vista clinico quindi non sono presenti difficoltà clinicamente significative ma un pattern comportamentale che si identifica come plusdotazione”.

La psicologa evidenziava inoltre che la plusdotazione implica avere “un QI alto e una immaturità comportamentale (che) porta il ragazzo a provare noia, demotivazione e frustrazione durante le lezioni mettendo in atto comportamenti disturbanti per la lezione” con conseguente “ricerca di stimoli attivanti”.

La psicologa nella propria relazione indicava le caratteristiche dei ragazzi plusdotati e la necessità, “per aiutare -OMISSIS- nel periodo della scuola secondaria di primo grado” di “attivare un BES (il Miur nel 2019 ha riconosciuto gli alunni con alto potenziale intellettivo nell’ambito dei bisogni educativi speciali) a scuola e delle attività specifiche nel pomeriggio”.

I genitori del ragazzo consegnavano a scuola la relazione chiedendo, come sollecitato dalla stessa psicologa, di attivare il percorso per studenti con Bisogni Educativi Speciali e la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che, tuttavia, non veniva adottato.

A novembre 2024 i ricorrenti affidavano -OMISSIS- ad una nuova professionista, la dott.ssa -OMISSIS- del centro Woli spt specializzato in disturbi del neurosviluppo.

Veniva comunicato alla scuola che -OMISSIS- aveva iniziato un percorso di psicoterapia e veniva fissato un colloquio con gli insegnanti del ragazzo e la dott. -OMISSIS-.

L’incontro si teneva il 14/01/2025 ed in tale circostanza la dott.ssa -OMISSIS-, confermando la diagnosi di plusdotazione, chiedeva alla scuola che venisse predisposto un PDP.

Nemmeno dopo tale incontro i genitori sono stati contattati dalla scuola per la stesura del PDP.

A marzo 2025 i ricorrenti chiedevano un ulteriore colloquio a scuola della psicologa.

Nel corso dell’incontro, che avveniva in data 25/03/25, la psicologa invitava di nuovo la scuola ad attuare un PDP; nella relazione della dott. -OMISSIS- si legge infatti “PDP… richiesto più volte dalla terapeuta (dal 14/01/2025)”.

In data 9/04/25, i genitori dell’alunno chiedevano un ennesimo colloquio con la Dirigente per sollecitare la scuola ad adottare un PDP.

La Dirigente riferiva che il PDP non poteva essere attuato in quanto la relazione risultava priva della quantificazione del Q.I. dell’alunno.

Il 9/06/2025, i ricorrenti venivano chiamati dalla scuola che comunicava loro la non ammissione di -OMISSIS- alla classe successiva alla luce dell’insufficienza riportata relativamente al voto di condotta; non figurano, infatti, ulteriori insufficienze, avendo il ragazzo riportato quattro votazioni con “8”, quattro votazioni con “7” e quattro votazioni con “6”.

I motivi di ricorso possono essere sintetizzati e riordinati nei punti che seguono:

1) insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento come risulta dal verbale di scrutinio finale;

2) contraddittorietà del provvedimento che indica sia la non ammissione dello studente che, contemporaneamente, la necessità per lo stesso di un preteso recupero previsto per gli alunni con insufficienze;

3) erronea applicazione della Legge 150/2024 e dei principi che la regolano;

4) violazione dei criteri di valutazione deliberati dallo stesso Istituto;

5) violazione della Nota Ministeriale 2867/25 in merito all’adeguata comunicazione alle famiglie sulle novità legislative;

6) mancanza di attuazione di interventi volti al coinvolgimento dello studente in attività per la comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti ex L 150/2024, art. 5;

7) mancata considerazione della non ammissione come evento eccezionale nel corso della scuola secondaria di primo grado ex D.L.vo 62/2017 e mancanza di esame predittivo sulle possibilità di recupero nell’anno scolastico successivo (Consiglio di Sato 3906/2020, 4107/2020, 13042/2023), anche in considerazione della raccomandazione della psicologa di effettuare un cambio di sezione dell’alunno;

8) mancato inserimento del ragazzo tra gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nonostante la presentazione di idonea certificazione già dall’inizio dell’anno scolastico;

9) assenza di interventi specifici a supporto dello studente e mancata messa in atto delle strategie consigliate dalle psicologhe del ragazzo pur essendo la scuola consapevole delle difficoltà anche emotive e relazionali del ragazzo già dall’inizio dell’anno scolastico a seguito di specifica certificazione depositata dalla famiglia;

10) in presenza di certificazione protocollata di neurodiversità del ragazzo, in particolare di plusdotazione con immaturità comportamentale, demotivazione e frustrazione durante la lezione, mancata adozione di un PDP e/o di opportune strategie senza alcuna discussione in merito da parte del Consiglio di Classe e senza fornire in corso di anno alcuna giustificazione di mancata assunzione di tali interventi nonostante le richieste dei professionisti e dei genitori;

11) disparità di trattamento sofferta dal minore rispetto agli altri studenti che non necessitavano di misure di supporto. Il giovane -OMISSIS- non è pertanto stato messo nelle condizioni di poter svolgere adeguatamente il proprio percorso emotivo, sociale e relazionale.

La causa veniva chiamata alla Camera di Consiglio del 4 settembre 2025 in seno alla quale il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Il ricorso è fondato.

A tal fine è sufficiente evidenziare, ai sensi dell’art. 74 cpa, nella parte in cui dispone che “la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”, che, sebbene l’adozione del PDP per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali sia affidata al Consiglio di Classe, nel caso di specie, la decisione di non adottarlo è stata assunta sulla (errata) affermazione secondo cui la certificazione di plusdotazione fornita non fosse idonea mancando l’indicazione del QI (“A seguito della prima relazione fornita dai genitori in ottobre (protocollo n.8290 del 29/11/2024) che riferiva di un comportamento problematico, il C.d.c. ha ritenuto che tale documento fosse insufficiente ai fini della stesura di un PDP in quanto non completo, non forniva dati precisi (QI dell’alunno, pur menzionandone la valutazione)”.

Come osservato dalla parte ricorrente, mancano riferimenti normativi che impongano, per il caso di soggetto plusdotato, l’indicazione, al fine della predisposizione del PDP, del QI, non risulta possibile negare tale supporto in presenza di comprovate necessità.

Ne è seguita una disparità di trattamento del minore rispetto agli altri studenti che non necessitavano di misure di supporto con conseguente illegittimità degli atti impugnati.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1°, lett. e), del cod. proc. amm., l’Amministrazione dovrà, quindi, rideterminarsi circa l’ammissione dell’alunno alla classe successiva tenendo in debita considerazione:

– il fatto che il minore ha riportato, come sopra indicato, la sufficienza in tutte le materie con voti anche alti in alcune discipline;

– il dato per cui la non ammissione di un soggetto plusdotato alla classe successiva, in assenza di insufficienze da recuperare, genererebbe, come conseguenza, la ripetizione da parte dell’alunno dell’anno già svolto e, quindi, degli argomenti già trattati (ed appresi), acuendo la condizione di “noia” causativa dei comportamenti devianti posti a fondamento del negativo voto di condotta, con il rischio concreto che la bocciatura e gli effetti della medesima fungano da elementi amplificativi delle condotte stigmatizzate, il tutto senza risolvere le problematiche di apprendimento dell’alunno, il che porterebbe, in buona sostanza, la scuola a tradire la sua mission.

Le spese, eccezionalmente, vanno compensate, attesa la peculiarità della controversia.

TAR Veneto, IV, sent., 08.09.2025, n. 1530

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