1. La società Iliad Italia S.p.A. ha impugnato il Provvedimento Unico Negativo con cui il Comune di Selargius ha rigettato l’istanza di autorizzazione all’installazione di un impianto di telefonia mobile (SRB) da realizzare sul lastrico solare dell’edificio ubicato nel medesimo comune, in via Daniele Manin n. 99, iscritto al N.T.C. al Foglio 43, Mappale 162, oltre agli ulteriori atti e pareri presupposti, meglio indicati in epigrafe.
2. Espone in fatto la ricorrente di avere presentato al Comune di Selargius, in data 30.5.2024, un’istanza ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003.
Con provvedimento del 17.6.2024 il Comune ha indetto la conferenza dei servizi decisoria in modalità asincrona indicando alle Amministrazioni coinvolte un termine di 30 giorni per il rilascio dei pareri di rispettiva competenza. A ciò ha fatto seguito un primo parere negativo rilasciato dall’Ufficio di Compatibilità Idrogeologica del Comune, fondato su una presunta incompatibilità dell’impianto con gli artt. 23, comma 8, e 27, comma 3, lett. g) delle NTA del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Comune di Cagliari (NTA del PAI), poi seguito da un ulteriore parere negativo rilasciato dalla medesima Amministrazione, fondato su presupposti differenti rispetto al primo (la mancata inclusione dell’impianto nel Piano di Rete per il 2023 e per il 2024; la mancata approvazione del Piano di Rete 2025 da parte del Comune). Nonostante il parere favorevole rilasciato dall’Ufficio Edilizia Privata del Comune, l’Ufficio di Compatibilità Idrogeologica ha poi confermato il parere negativo.
Indi, sulla base dei predetti pareri, il Comune ha emesso il provvedimento unico negativo qui impugnato.
3. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi.
I) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e ss. D.Lgs. n. 259/2003, degli artt. 4 e 8 della Legge n. 36/2001. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza. Incompetenza”.
I provvedimenti impugnati avrebbero negato l’autorizzazione all’installazione dell’impianto in ragione della mancata inclusione del medesimo all’interno del Piano di Rete per gli anni 2023 e 2024, nonché della mancata approvazione del Piano di Rete 2025 da parte del Comune.
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione, l’impianto ricadrebbe all’interno delle aree di ricerca riportate in tutti i Piani di Rete presentati dalla ricorrente al Comune per gli anni 2023, 2024 e 2025.
In ogni caso, l’impianto non avrebbe comunque dovuto essere incluso nel Piano di Rete del 2023 in quanto quest’ultimo conteneva solo l’indicazione dei siti da occupare nel corso del medesimo anno. Inoltre, l’impianto si collocherebbe entro il raggio di ricerca di 150 metri dalla localizzazione stimata così come indicato in tutti i Piani di Rete di Iliad, essendo collocato sulla linea che delimita il perimetro dell’area di ricerca nel Piano di Rete del 2023 e 2024, così come del 2025.
Sostiene peraltro la ricorrente che la preventiva presentazione e approvazione di un piano delle installazioni non potrebbe costituire un requisito per l’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione di una SRB, perché ciò si sostanzierebbe in un aggravio procedimentale non previsto dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003.
II) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 8, e 27, comma 3, delle NTA del PAI. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, imparzialità, buon andamento, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza. Difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza”.
I provvedimenti impugnati hanno negato l’autorizzazione all’installazione dell’impianto sulla base di un presunto contrasto con alcune disposizioni delle NTA del PAI che vieterebbero la possibilità di installare stazioni radio base nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata Hi4.
Tuttavia, sostiene la ricorrente, il Comune avrebbe interpretato in maniera erronea la normativa applicabile, in quanto l’impianto de quo sarebbe inquadrabile tra gli interventi di cui all’art. 27, comma 3, lett. c), delle NTA del PAI. In ogni caso, l’impianto presenterebbe i requisiti della “essenzialità” e della “impossibile localizzazione alternativa” che ne consentirebbero l’installazione richiesta.
La compatibilità idrogeologica sarebbe dimostrata dalla documentazione prodotta dalla ricorrente con l’istanza di autorizzazione e, in particolare, dallo studio di compatibilità idraulica e geologica dell’area redatto da un professionista incaricato dall’interessata. In ogni caso, l’impianto rispetterebbe tutte le prescrizioni di cui all’art. 23, comma 9, lettere a-o) delle NTA del PAI, concernenti le misure che i nuovi interventi devono rispettare al fine di impedire l’aggravarsi delle situazioni di pericolo e di rischio esistenti nelle aree di pericolosità idrogeologica.
4. Si è costituito il Comune di Selargius, il quale ha eccepito la inammissibilità del ricorso in conseguenza della mancata impugnazione dell’art. 27, comma 3, lett. g) delle NTA del PAI, oltre a chiederne la reiezione nel merito.
5. Si sono costituiti il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna, rilevando che non risultano impugnati provvedimenti riferibili al predetto Ministero.
6. All’udienza pubblica del 9 aprile 2025, in vista della quale le parti hanno presentato rispettive memorie e repliche, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
7. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni processuali, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
7.1. Con il primo motivo la ricorrente censura il gravato diniego nella parte in cui si fonda sulla mancata inclusione dell’impianto de quo all’interno dei Piani di Rete presentati all’Amministrazione comunale per i bienni 2023-2024 e 2024-2025, poiché risulterebbe per la prima volta compreso all’interno del Piano di Rete per il biennio 2025 – 2026.
Con il secondo motivo la ricorrente contesta la presunta incompatibilità tra l’impianto in questione ed alcune disposizioni delle NTA del PAI, in specie gli artt. 23, comma 8, e 27, comma 3, che impedirebbero l’installazione di stazioni radio base in aree qualificate a pericolosità idraulica molto elevata (Hi4).
7.2. Le censure non colgono nel segno.
Da una lettura attenta del provvedimento impugnato emergono le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione comunale a pronunciarsi negativamente sull’istanza della ricorrente.
Il provvedimento impugnato scaturisce dal triplice parere negativo rilasciato dall’Ufficio Compatibilità Idrogeologica (nelle date 18.6.2024, 1.7.2024 e 16.7.2024), ove si chiarisce che il principale ostacolo al rilascio dell’agognata autorizzazione risiede nella mancanza dei requisiti di cui agli articoli 23 e 27 delle NTA del PAI, necessari al fine di poter installare impianti di telefonia mobile in aree definite a pericolosità idraulica molto elevata (Hi4).
A tale ragione ostativa, ribadita anche nei pareri successivi, è stata peraltro aggiunta un’ulteriore precisazione dell’Ufficio, riferita alla mancata adozione, al tempo della presentazione della richiesta, del Piano annuale delle Antenne da parte dell’Amministrazione comunale, che in materia di telecomunicazioni rappresenta lo strumento di pianificazione territoriale prefigurato dal Comune ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla installazione di SRB all’interno di aree Hi4. Nel terzo parere negativo, inoltre, l’Ufficio Compatibilità Idrogeologica ha ricollegato l’impossibilità di rilasciare l’autorizzazione alla collocazione dell’impianto, siccome risultante all’esterno dell’area identificata, con raggio pari a 150 metri, dalla società ricorrente e ricollegandone l’apparente inclusione allo spessore della polilinea riportata negli elaborati grafici dell’interessata.
In ogni caso, la principale e insuperabile ragione ostativa posta a base del provvedimento negativo risiede nel mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 27, comma 3, lett. g), delle NTA del PAI. La norma in parola così dispone:
“In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico, comprese le opere provvisionali temporanee funzionali agli interventi, nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente […] g. le nuove infrastrutture a rete o puntuali previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e dichiarate essenziali e non altrimenti localizzabili”.
La disposizione individua i presupposti necessari al fine di poter installare una SRB all’interno di aree a rischio idrogeologico molto elevato, subordinando il rilascio dell’autorizzazione alla sussistenza di tre distinti requisiti che devono ricorrere cumulativamente: i) la previsione all’interno degli strumenti di pianificazione territoriale; ii) la dichiarazione che si tratti di un impianto essenziale; iii) la dichiarazione che si tratti di impianto che non possa essere localizzato altrove.
Ora, è vero che in materia di telecomunicazioni la giurisprudenza costante assimila gli impianti di telefonia e le stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria che rivestono carattere di pubblica utilità, di talché l’opinione prevalente è che questi impianti possano essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, risultando compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 5.7.2022, n. 5591; T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II, 6.4.2019, n. 312; Cons. St., Sez. VI, 1.8.2017, n. 3853; Cons. St., Sez. VI, 20.8.2019, n. 5756; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII, 6.5.2019, n. 2411; T.A.R. Abruzzo – Pescara, 11.6.2018, n. 197; T.A.R. Piemonte, 17.1.2018, n. 85; T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. I, 10.11.2015, n. 1468; Corte Cost., n. 336 del 27.7.2005), ma è del pari vero che, come anche chiarito da questo Tribunale Amministrativo Regionale, “le predette infrastrutture non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale, perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica l’esigenza della realizzazione dell’opera di pubblica utilità può risultare cedevole (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II-quater, n.16084/2022)”, e che “in altri termini, la natura di opere di urbanizzazione primaria delle stazioni radio base è compatibile, di per sé, con qualsiasi destinazione urbanistica (Cons. Stato, Sez. VI, 6.07.2022, n. 5629), salvo il rispetto di disposizioni specifiche di atti generali aventi rilevanza autonoma rispetto alla disciplina urbanistica (T.A.R. Sardegna, Sez. II, ordinanze 16.03.2023 n. 53 e n. 54, che richiamano T.A.R. Liguria, Sez. II, 1.09.2021, n. 782, in tema di Piano di Bacino)” (T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 22.6.2023, n. 452).
Orbene, le richiamate coordinate ermeneutiche risultano applicabili al caso di specie, in cui l’Amministrazione comunale ha ritenuto di dover limitare l’installazione di impianti di telefonia mobile nelle aree considerate a rischio idrogeologico elevato al fine di tutelare interessi considerati, in questo caso, di natura prioritaria rispetto alla garanzia di un’adeguata copertura di rete, che comunque non risulta esclusa da una diversa localizzazione degli impianti.
L’attività pianificatoria esercitata in questo caso dall’Amministrazione comunale si giustifica dunque in ragione del coinvolgimento di interessi pubblici del pari fondamentali, quali l’interesse alla salvaguardia di aree a rischio idrogeologico molto elevato e finanche la pubblica incolumità, dovendosi in ogni caso notare che l’Amministrazione non vieta in toto l’installazione di impianti e di SRB nelle predette aree, limitandosi a vincolarla al rispetto di determinati requisiti che, sulla base della documentazione prodotta dall’interessata, devono essere accertati e dichiarati dall’amministrazione ai fini dell’assenso all’installazione.
Nella vicenda che occupa la ricorrente ha chiesto di poter installare una SRB su un edificio ricadente all’interno di un’area Hi4, senza tuttavia che risultino rispettate le condizioni previste dal ridetto art. 27, comma 3, lett. g) delle NTA del PAI.
Costituisce elemento insuperabile la mancata inclusione dell’impianto all’interno dello strumento di pianificazione territoriale rappresentato dal Piano delle Antenne che, annualmente, il Comune adotta individuando quali impianti di telefonia mobile verranno installati all’interno del territorio comunale e in quale luogo preciso.
Peraltro, l’impianto per cui è causa, identificato con il codice CA09047_012, risulta nel Piano di Rete per il biennio 2025 – 2026 presentato da Iliad al Comune (ma non rilevante ratione temporis ai fini dell’istanza per cui è causa), di talché è verosimile che l’installazione possa essere ricompresa all’interno del Piano delle Antenne non ancora adottato dall’Amministrazione.
In ogni caso, giova ribadire che l’adozione dello strumento di pianificazione territoriale, nella peculiare fattispecie per cui si controverte, in cui – come visto – viene in rilievo un’area a rischio idrogeologico molto elevato Hi4, costituisce presupposto imprescindibile al fine del rilascio dell’autorizzazione, rappresentando le NTA del PAI uno specifico atto generale avente rilevanza autonoma rispetto alla disciplina urbanistica, posto a tutela del territorio e della comunità in zone considerate ad alto rischio idrogeologico (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 452/2023).
In quest’ottica, la necessità di prevedere l’impianto all’interno di uno specifico piano delle installazioni non rappresenta un illegittimo aggravio procedimentale violativo dei principi di semplificazione e celerità (che, secondo la giurisprudenza prevalente, dovrebbero governare la disciplina speciale delle telecomunicazioni), ma costituisce un prudente accorgimento volto a salvaguardare interessi particolarmente rilevanti in una peculiare fattispecie.
Ciò posto, nella vicenda che occupa la ricorrente non ha nemmeno dimostrato la sussistenza di almeno uno dei due ulteriori requisiti previsti dal citato art. 27, comma 3, lett. g) delle NTA del PAI (ossia l’impossibilità di localizzare altrove l’impianto).
Infatti, anche a voler ritenere sussistente il requisito della “essenzialità” alla luce di quanto indicato nella Relazione tecnica di copertura presentata da Iliad nella sede procedimentale (v. doc. 15 di Iliad), altrettanto non può dirsi con riferimento alla “impossibilità di localizzare l’impianto altrove”, non avendo la società ricorrente allegato alcunché con riguardo ad eventuali opzioni alternative di collocazione della SRB in luoghi differenti rispetto all’edificio sito in Via Manin, né comunque potendosi ammettere che tale prova sia allegata ex novo in giudizio, attesa la necessità che del requisito in parola sia comprovata la sussistenza nel corso del procedimento, in un’ottica collaborativa, sì da porre l’Amministrazione in condizione di poter adeguatamente valutare la situazione.
Non è fondato nemmeno l’assunto di parte ricorrente secondo cui l’impianto in questione sarebbe riconducibile agli interventi di cui all’art. 27, comma 3, lett. c) delle NTA del PAI, per i quali non sarebbero richieste le ricordate condizioni previste dalla successiva lettera g) dello stesso art. 27.
Sul punto, occorre rilevare che la ricorrente solo nell’odierno giudizio riconduce l’impianto de quo tra gli interventi di adeguamento per le integrazioni tecnologiche, mentre nella sede procedimentale ha tentato di dimostrare la sussistenza dei presupposti della “essenzialità” e della “non alternativa localizzabilità” dell’impianto, entrambi richiesti, come visto, dall’art. 27, comma 3, lett. g) delle NTA del PAI.
Da ultimo, e per quanto sopra rilevato, non meritano apprezzamento le censure mosse in punto di esatta localizzazione dell’impianto.
È vero che l’Ufficio Compatibilità Idrogeologica, nel terzo parere negativo, pare concentrare la motivazione del diniego sul posizionamento dell’impianto, che nella realtà dei fatti sarebbe risultato differente ed esterno rispetto all’area di localizzazione indicata dalla ricorrente nel suo Piano di Rete. Tuttavia, a prescindere dalle censure mosse sul punto dalla ricorrente, la motivazione dirimente e insuperabile che giustifica il diniego – come detto sopra – continua ad essere rappresentata dalla mancata previsione dell’impianto nell’annuale Piano delle Antenne (oltre che dalla mancata dimostrazione della sua non collocabilità altrove) in spregio al disposto di cui all’art. 27, comma 3, lett. g) delle NTA del PAI.
7.3. In definitiva, per le ragioni sopra esposte il ricorso va respinto siccome infondato.
8. La peculiarità della controversia nel suo complessivo sviluppo, nondimeno, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
TAR SARDEGNA, I – sentenza 11.09.2025 n. 729