1. Con delibera n. 496/19/CONS l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha accertato che la società Tim S.p.a. ha violato:
– l’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 259/2003, e l’art. 2, comma 2, della delibera n. 326/10/CONS, in relazione all’attivazione della modalità “Sempre connesso”;
– l’art. 70, comma 4, d.lgs. n. 259/2003, in combinato disposto con l’art. 6 dell’allegato A alla delibera n. 519/15/CONS, in relazione alle modifiche unilaterali del contratto consistenti nell’aumento del costo mensile delle offerte di tipo ricaricabile a decorrere dai mesi di aprile e giugno 2019.
Conseguentemente l’Autorità ha irrogato alla medesima società la sanzione pecuniaria di euro 696.000,00, ai sensi dell’art. 98, comma 16, d.lgs. n. 259/2003.
Tim S.p.a. ha impugnato davanti al Tar Lazio la delibera deducendo:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, par. 4, della direttiva n. 2005/29/CE, dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 206/2005, dell’art. 1, comma 4, 1. n. 40/2007, nonché dell’art. 97 della Costituzione; violazione dei principi di buon andamento, coerenza, non contraddizione, economia ed efficacia dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di riparto di competenza tra Autorità amministrative. Incompetenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
2) Violazione degli artt. 70 d.lgs. n. 259/2003 e 2, comma 2, della delibera n. 326/10/CONS. Travisamento e falsa applicazione dei fatti. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. e l. n. 241/90. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ivi inclusa, la manifesta perplessità, omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, violazione dei principi del giusto procedimento e carenza di istruttoria;
3) violazione degli artt. 70 d.lgs. n. 259/2003 e 6 dell’allegato A alla delibera n. 519/15/CONS. Travisamento e falsa applicazione dei fatti. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. e l. n. 241/90. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ivi inclusa, la manifesta perplessità, omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, violazione dei principi del giusto procedimento e carenza di istruttoria;
4) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21, comma 7, d.lgs. n. 261/1999 e dell’art. 11, l. n. 689/1981. Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Difetto di motivazione, contraddittorietà e travisamento dei fatti. Sussistenza dei presupposti per l’esercizio della giurisdizione estesa al merito ex art. 134, comma 1, lett. c, c.p.a., anche a prescindere dalla fondatezza dei vizi di legittimità denunciati.
Con sentenza n. 8654 del 2 maggio 2024 il Tribunale ha respinto il ricorso e in particolare:
– ha ritenuto sussistente la competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla luce dei principi espressi dalla sentenza n. 11/2012 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e in considerazione della circostanza che nel caso in esame l’Autorità resistente non ha preso in considerazione le condotte sanzionate ai fini dell’accertamento di una pratica commerciale scorretta, facendo la stessa riferimento alla violazione della specifica regolamentazione in materia di comunicazione;
– ha ritenuto ineccepibile l’affermazione dell’Autorità secondo cui l’introduzione della modalità “Sempre connesso” non costituisce una semplice modifica unilaterale volta ad adeguare le condizioni contrattuali già accettate dai clienti, ma introduce un elemento di novità nell’originario contratto, caratterizzato dalla scelta del credito prepagato, che assicura il pieno controllo della spesa per la fruizione dei servizi acquistati e, soprattutto nel caso di offerte con addebito periodico flat, caratterizzato dal fatto che l’utente acquista una determinata quantità di traffico voce, sms e dati, pagando un importo predeterminato;
– ha condiviso le valutazioni dell’Autorità anche in ordine alla circostanza che la collocazione del messaggio informativo inerente alle modifiche delle condizioni contrattuali relative all’aumento del costo mensile delle offerte di tipo ricaricabile, poste in calce al periodico e consueto messaggio di rinnovo mensile dell’offerto, non avessero rispettato i requisiti di chiarezza e conoscibilità imposti dall’art. 70, comma 4, d.lgs. n. 259/2003, e dell’art. 6 del regolamento;
– ha ritenuto che la sanzione pecuniaria inflitta fosse proporzionata ed in linea con i criteri di cui all’art. 11 l. n. 689/1981 ed alla delibera n. 265/15/CONS, tenuto conto della gravità delle condotte accertate, del fatturato della società sanzionata e dell’irrilevanza del numero di segnalazioni ricevute.
Avverso la predetta sentenza Tim S.p.a. ha proposto appello deducendo:
1) Error in iudicando e/o in procedendo. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, par. 4, della direttiva n. 2005/29/CE e 27, comma 1 bis, d.lgs. n. 206/2005. Perplessità e insufficienza della motivazione. violazione e/o falsa applicazione dei principi generali in materia di riparto di competenza tra Autorità amministrative. Incompetenza dell’AGCom ad occuparsi della fattispecie. Al riguardo la società appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente la competenza dell’AGCom sulla base del principio della specialità per settori espresso dalla sentenza n. 11/2012 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, senza tenere conto del più recente orientamento della Corte di Giustizia secondo cui la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte di professionisti che integrano pratiche commerciali scorrette spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato salvo il caso, non sussistente nella fattispecie in esame, in cui vi sia una incompatibilità tra la disciplina generale e quella di settore e, cioè, “una divergenza che non può essere superata mediante una formula inclusiva che permetta la coesistenza di entrambe le realtà, senza che sia necessario snaturarle” (Corte di Giustizia, 13 settembre 2018, in C-54/17 e C-55/17). L’appellante deduce, inoltre, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l’ambito di competenza generale dell’AGCM comprende la tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica per fronteggiare le intese restrittive della concorrenza, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni tra imprese con conseguente impossibilità di sovrapposizione con la disciplina speciale in materia di pubblicità; sul punto la società evidenzia, infatti, che tale affermazione oblitera completamente la competenza dell’AGCM relativa alla tutela del consumatore a fronte di pratiche commerciali scorrette, rilevante nel caso in esame;
2) Error in iudicando e/o in procedendo. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 70 d.lgs. n. 259/2003 e 2, comma 2, della delibera n. 326/10/CONS e del principio del buon andamento, nonché eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche. Motivazione apparente e travisamento del fatto. Omessa pronuncia. Al riguardo la società appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che la funzionalità “Sempre connesso” potesse essere introdotta con l’esercizio dello ius variandi previsto dall’art. 70, comma 4, d.lgs. n. 259/2003, dovendo essere invece oggetto di un consenso esplicito del cliente. Inoltre, l’appellante deduce che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che la funzionalità in esame determinasse una novazione oggettiva del rapporto, trattandosi invece di una modifica accessoria non incidente sull’oggetto del rapporto contrattuale. Per quanto riguarda l’informazione ai nuovi clienti relativa alla funzionalità “Sempre connesso”, l’appellante rappresenta che l’informativa sul sito web di Tim in una sottosezione della pagina dedicata alla “Trasparenza tariffaria” sarebbe pienamente compatibile con quanto richiesto dall’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 259/2003, tenuto anche conto dei numerosi alert che avvertivano il cliente dell’approssimarsi del momento di eventuale entrata in funzione della modalità “Sempre connesso”. Ancora, la società deduce l’omessa pronuncia del Tribunale sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, della delibera n. 326/10/CONS che viene riproposto in appello; sul punto l’appellante evidenzia che nel caso in esame la navigazione veniva pacificamente bloccata da Tim una volta esauriti il plafond oggetto di offerta e la soglia propria della modalità “Sempre Connesso”. Infine, la società evidenzia che ove si dovesse ritenere che la modalità Sempre Connesso abbia effetto novativo, l’incompetenza dell’AGCom sarebbe ancora più palese, venendo in rilievo, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, una fattispecie tipica di pratica commerciale scorretta;
3) error in iudicando e/o in procedendo. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 70, comma 4, d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 6 dell’allegato A alla delibera n. 519/15/CONS. Violazione del principio del risultato. Eccesso di potere per sproporzionalità e ragionevolezza. Al riguardo la società appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, adottando un’impostazione formalistica, non ha valorizzato la più ampia campagna informativa posta in essere in relazione alle altre modifiche contrattuali contestate dall’Autorità, diverse dalla funzionalità “Sempre connesso”, né la circostanza che gli sms relativi a tali modifiche erano inviati individualmente ai clienti interessati dalla modifica contrattuale;
4) error in iudicando e/o in procedendo. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 98, comma 16, d.lgs. n. 259/2003 e 11 l. n. 689/1981. Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Difetto di motivazione, contraddittorietà e travisamento dei fatti. Omessa pronuncia. Sul punto la società appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la sanzione inflitta dall’Autorità fosse proporzionata e rispondente ai criteri legali di quantificazione, senza valorizzare il ridotto numero di segnalazioni e la disponibilità della società a mettere in atto misure di miglioramento dell’informazione in relazione al servizio “Sempre Connesso”.
Si è costituita in giudizio l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado e chiedendo la reiezione dell’appello.
A seguito del deposito di memorie, all’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il primo motivo di appello è infondato.
Parte appellante sostiene che nella fattispecie in esame, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, sussisterebbe la competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e non la competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in quanto verrebbe in rilievo una pratica commerciale scorretta e non vi sarebbe un’incompatibilità tra la disciplina generale in materia di tutela del consumatore e la disciplina settoriale in materia di comunicazioni, unico presupposto che potrebbe fondare la competenza dell’Autorità di settore.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
2.1. Ai sensi dell’art. 27, comma 1 bis, d.lgs. n. 206/2005 “Anche nei settori regolati, ai sensi dell’art. 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell’Autorità di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze”.
Il riparto delle competenze tra Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è stato poi esaminato anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con sentenza 13 settembre 2018, emessa in causa C-54/17 e C-55/17.
La Corte di Giustizia ha evidenziato che, in base all’art. 3, par. 4, della direttiva 2005/29/CE, la disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette si applica, con conseguente competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche in presenza di altre norme comunitarie che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali; solo ove sussista un contrasto tra la disciplina delle pratiche commerciali scorrette e le disposizioni che disciplinano aspetti specifici di tali pratiche prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici.
Secondo la Corte di Giustizia, il predetto contrasto, idoneo a determinare la prevalenza delle disposizioni che regolano aspetti specifici, sussiste esclusivamente quando vi è “una divergenza che non può essere superata mediante una formula inclusiva che permetta la coesistenza di entrambe le realtà, senza che sia necessario snaturarle. Pertanto un contrasto come quello contemplato dall’art. 3, par. 4, della direttiva 2005/29 sussiste unicamente quando disposizioni estranee a quest’ultima, disciplinanti aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, impongono ai professionisti, senza alcun margine di manovra, obblighi incompatibili con quelli stabiliti dalla direttiva 2005/29” (v. Corte di Giustizia, 13 settembre 2018, in C-54/17 e C-55/17, in particolare punti 60 e 61 della motivazione).
2.2. Ciò premesso, perché si ponga un problema di concorso tra le disposizioni generali in materia di pratiche commerciale scorrette e le disposizioni di regolazione settoriale e conseguentemente un problema di riparto di competenze tra autorità amministrative, è necessario che la fattispecie presa in esame sia sussumibile in entrambe le fattispecie astratte, imponendo così di verificare quale di essa prevalga e quale Autorità amministrativa sia tenuta a sanzionare l’illecito. Viceversa, se la condotta non integra una pratica commerciale scorretta ma comporta solo la violazione della disciplina regolatoria di settore, resta ferma la competenza dell’Autorità di regolazione, come chiaramente evincibile dall’art. 27, comma 1 bis, d.lgs. n. 206/2005, sopra citato.
Al riguardo occorre infatti precisare che affinché una condotta integri una pratica commerciale scorretta non è sufficiente la violazione di specifiche norme di settore, anche se previste a tutela dei clienti consumatori, ma è necessaria l’idoneità della condotta del professionista ad indurre in errore il consumatore medio su alcuni elementi importanti del contratto o ad indurre il consumatore medesimo ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso (pratiche commerciali ingannevoli; v. art. 21 d.lgs. n. 206/2005) o l’idoneità della condotta a limitare la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto, mediante molestie, coercizione compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento (pratiche commerciali aggressive; v. art. 24 d.lgs. n. 206/2005).
Nel caso in esame, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha sanzionato esclusivamente la violazione della disciplina di settore prevista dall’art. 70, commi 1 e 4, d.lgs. n. 253/2003 e dall’art. 2, comma 2, della delibera 326/10 /CONS, senza accertare specificamente, ai fini dell’esercizio del proprio potere sanzionatorio, la sussistenza degli altri presupposti richiesti dal d.lgs. n. 206/2005 per la configurabilità di una pratica commerciale scorretta né i presupposti per l’operatività della presunzione di ingannevolezza o aggressività previsti dagli artt. 23 e 26 d.lgs. n. 206/2005.
Inoltre, non risulta che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia mai esercitato il proprio potere avviando un procedimento per l’accertamento di una pratica commerciale scorretta e questo giudice non può sostituirsi alla predetta Autorità nell’accertamento dell’esistenza di pratiche commerciali scorrette, potere amministrativo peraltro mai esercitato.
Da tutto quanto esposto consegue quindi che, venendo in rilievo solamente la violazione di specifici obblighi informativi previsti dalla disciplina di settore, deve ritenersi sussistente la competenza dell’Autorità appellata.
3. Il secondo motivo di appello è infondato.
Preliminarmente, va rilevato che l’art. 70, comma 4, d.lgs. n. 259/2003 (nella versione vigente ed applicabile ratione temporis), consente all’impresa di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, salvo il diritto di recesso del cliente senza penali e costi di disattivazione.
Come evincibile dalla disposizione citata, la modifica deve riguardare condizioni contrattuali già pattuite tra le parti (si pensi alla modifica di tariffe o alla modifica di termini, etc.) e non può comportare l’inserzione di clausole nuove che comportino diritti ed obblighi delle parti ulteriori rispetto a quelli originariamente previsti (v. sul punto Cons. Stato, sez. VI, 25 novembre 2019, n. 8024, che, nell’individuare i limiti al potere di modifica unilaterale dell’impresa, afferma che “le modifiche unilaterali possono riguardare soltanto la variazione di condizioni già contemplate nel contratto”).
Ogni regolamentazione del rapporto contrattuale che non integra una mera modifica delle condizioni contrattuali già previste, essendo sottratta al potere di modifica unilaterale contemplato dall’art. 70, comma 4, d.lgs. n. 259/2003, deve essere oggetto di accordo tra le parti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 70, comma 1, d.lgs. citato.
Deve peraltro precisarsi che il consenso del cliente ai sensi dell’art. 70, comma 1, d.lgs. citato, è richiesto in presenza di qualsivoglia regolamentazione del contratto diversa da una mera modifica delle condizioni contrattuale già concordate tra le parti, senza che sia necessario verificare ulteriormente se tale nuova regolamentazione determini una vera e propria novazione oggettiva del contratto ai sensi dell’art. 1230 c.c., requisito non richiamato dal comma 1 né dal comma 4 dell’art. 70.
La sopra esposta interpretazione dell’art. 70, comma 4, oltre ad essere suggerito dal dato testuale della disposizione, deriva anche dalla circostanza che il potere di modifica unilaterale costituisce eccezione al principio generale secondo cui il contratto può essere modificato con il consenso di entrambe le parti. Inoltre, il potere di modifica unilaterale in esame è attribuito alla parte forte del rapporto contrattuale, elemento che induce ulteriormente a fornire un’interpretazione restrittiva di tale potere idonea a non comprimere oltremodo la libertà negoziale del cliente (il quale in caso di applicazione dell’art. 70, comma 4, si trova nell’alternativa tra il recesso dal contratto e l’essere vincolato a la modifica unilateralmente imposta).
Nel caso in esame la modalità “Sempre connesso”, che l’impresa pretenderebbe di introdurre unilateralmente, non costituisce una modifica di condizioni contrattuali già pattuite ma prevede nuovi diritti ed obblighi delle parti, originariamente non previsti e consistenti, in particolare, nella possibilità per il cliente di continuare ad usare i servizi telefonici di chiamata, navigazione ed invio SMS al costo di euro 0,90 giornalieri per un massimo di 48 ore.
Da ciò consegue quindi che l’introduzione di questa modalità avrebbe richiesto il consenso del cliente ai sensi dell’art. 70, comma 1, non essendo invece sufficiente una modifica unilaterale accompagnata dal diritto di recesso (sull’impossibilità di considerare il mancato esercizio del diritto di recesso come assenso per facta concludentia, v. la citata sentenza Cons. Stato, sez. VI, 25 novembre 2019, n. 8024).
3.2. Per quanto riguarda poi i nuovi clienti, il collegio ritiene pienamente condivisibile la valutazione dell’Autorità, secondo la quale, in relazione al servizio “Sempre Connesso”, non sarebbe stato assolto dall’impresa l’obbligo di trasparenza contrattuale imposto dall’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 259/2003.
Quest’ultima disposizione, infatti, impone di indicare le condizioni contrattuali in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile, mentre nel caso in esame, in sede di presentazione delle offerte, la modalità “Sempre Connesso” compare non all’interno delle condizioni giuridiche ed economiche immediatamente visualizzabili ma solamente nella sezione dettagli e quindi non immediatamente percepibile e conoscibile dal contraente.
Una diversa conclusione non può raggiungersi neanche valorizzando quanto evidenziato da Tim atteso che:
– anche nei prospetti informativi disponibili sul sito nella sezione “Trasparenza tariffaria” è possibile acquisire l’informazione solo dopo diversi passaggi, consistenti nell’accesso alla sezione “Condizioni sul traffico internet e sul credito residuo” e nell’accesso alla sottosezione “Indicazioni credito residuo”;
– la circostanza che Tim inviasse numerosi alert prima dell’esaurimento del credito ed all’approssimarsi del momento di eventuale entrata in funzione della modalità “Sempre Connesso” è irrilevante in quanto si tratta di misure adottate in fase esecutiva che non possono in alcun modo supplire alla mancanza di informazione, imposta dall’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 259/2003, al momento della stipula del contratto.
3.3. Anche la contestazione relativa alla violazione/falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, delibera n. 326/10/CONS, non esaminata dal Tribunale e riproposta in appello, è infondata.
Al riguardo si osserva che ai sensi della citata disposizione “2. Qualora il cliente non abbia dato indicazioni diverse in forma scritta, gli operatori provvedono a far cessare il collegamento dati non appena il credito o il traffico disponibile residuo (di tempo o di volume) di cui al comma 1 sia stato interamente esaurito dal cliente, senza ulteriori addebiti o oneri per quest’ultimo, avvisandolo di tale
circostanza. La connessione dati è riattivata nel più breve tempo possibile dopo che l’utente ha fornito, mediante una modalità semplice, il proprio consenso espresso, che non può, quindi, essere tacito o presunto”.
Nel caso in esame, come correttamente ritenuto dall’Autorità e dal Tar, tale disposizione regolamentare è stata violata giacché l’impresa, mediante la modalità “Sempre Connesso” non previamente approvata dallo stesso, consente la prosecuzione del collegamento dati, in assenza di indicazioni in forma scritta del cliente, per un arco temporale di 48 ore nonostante l’esaurimento del credito residuo, provvedendo alla cessazione del collegamento dati solamente dopo il termine massimo di operatività del servizio “Sempre Connesso”.
4. Il terzo motivo di appello è infondato.
Al riguardo il collegio condivide la valutazione dell’Autorità e del Tar, secondo cui la modifica contrattuale relativa alla variazione del costo mensile delle offerte di tipo ricaricabile non rispetta i requisiti previsti dall’art. 70, comma 4, d.lgs. n. 253/2003, in combinato disposto con l’art. 6 dell’allegato A della delibera n. 519/15/CONS.
Ai sensi dell’art. 70, comma 4, ultimo inciso, spetta all’Autorità il potere di specificare la forma delle comunicazioni contenenti le modifiche contrattuali.
In attuazione di tale disposizione l’Autorità, all’allegato 1 del “Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche”, approvato con la delibera n. 519/15/CONS, ha previsto che “la comunicazione avviene anche tramite pubblicazione da parte dell’operatore di apposita informativa presso i punti vendita e sul proprio sito web, con avviso in home page, nonché: a) per le utenze mobili, tramite invio alle utenze interessate di un SMS informativo che inizi con la seguente dicitura “Modifica delle condizioni contrattuali”, o similare, e che indichi, almeno, il contenuto delle modifiche e la data di entrata in vigore delle stesse, con l’invito a verificarne gli ulteriori dettagli tramite i canali divulgativi sopra elencati, fermo restando l’obbligo di informativa sul diritto di recesso di cui al paragrafo 4”.
Nel caso in esame la comunicazione è avvenuta in calce agli sms di rinnovo mensile dell’offerta, non essendo pertanto stato rispettato il requisito, previsto dalla norma regolamentare citata, secondo cui la modifica deve essere comunicata mediante un messaggio che, per attirare l’attenzione del cliente sull’importanza della comunicazione, inizi con la dicitura “Modifica delle condizioni contrattuali”. Anzi l’inserimento della comunicazione in calce al periodico messaggio di rinnovo mensile dell’offerta ha determinato una minore attenzione al contenuto della comunicazione, che il cliente potrebbe non avere letto interamente proprio in ragione del carattere abituale della comunicazione visibile per prima (il rinnovo dell’offerta).
Né può valorizzarsi quanto dedotto dalla società appellante – cioè che la modifica sia stata adeguatamente pubblicizzata anche mediante informative distribuite presso i punti vendita e sulla home del sito web – giacché tale informazione generale non è prevista e non può essere ritenuta come sostitutiva di un’adeguata informazione individuale imposta dalla legge e necessaria per garantire l’effettiva conoscenza della modifica e, conseguentemente, l’eventuale esercizio del diritto di recesso. D’altronde la stessa disciplina regolamentare sopra citata, mediante l’impiego della congiunzione “nonché”, conferma che la pubblicizzazione della modifica mediante informativa nei punti vendita e sulla home del sito è aggiuntiva e non sostitutiva della comunicazione individuale mediante sms.
5. Infine, anche il quarto motivo di appello, relativo alla quantificazione della sanzione, è infondato.
Va al riguardo rilevato che la commisurazione della sanzione non presenta i vizi dedotti atteso che:
– quanto alla gravità, si è trattato effettivamente di violazioni che hanno riguardato una rilevante platea di utenti, senza che possa avere rilievo il numero di reclami proposti, che può dipendere dalle più diverse e personali circostanze e, comunque, non può considerarsi irrisorio (la stessa società appellante riferisce la presentazione di 13.445,00 reclami);
– per quanto riguarda poi la rilevanza, ai fini della commisurazione della sanzione, della condotta tenuta nel corso del procedimento dalla società (la quale si è impegnata a mettere in atto entro gennaio 2020 migliorie informative in relazione al servizio “Sempre connesso”), va rilevato che alla pag. 12 del provvedimento l’Autorità ha bene evidenziato le ragioni di inadeguatezza delle misure proposte, che non comportano l’acquisizione di un consenso espresso del cliente in relazione alla modalità “Sempre Connesso,” come è invece richiesto dal violato art. 70, comma 1, d.lgs. n. 259/2003;
– infine l’Autorità ha tenuto adeguatamente conto sia della organizzazione interna della società, idonea ad assicurare la osservanza degli obblighi invece violati, sia le condizioni economiche della società medesima, che nell’esercizio di bilancio del 2018 ha realizzato un fatturato netto di 19,11 miliardi di euro.
6. Per tutte le ragioni sopra esposte l’appello va respinto.
7. Le spese processuali del presente grado del giudizio vanno poste a carico dell’appellante soccombente e sono liquidate, in favore dell’Autorità appellata, nella somma di euro 6.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.
CONSIGLIO DI STATO, VI – sentenza 03.02.2026 n. 887