Considerato che con sentenza n. 4124 del 2025 sul ricorso r.g. 6655 del 2024 il ricorso è stato accolto con compensazione delle spese di lite ed è stata rinviata la decisione sull’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato alla camera di consiglio del 9 luglio 2025, tenuto conto della richiesta di integrazione documentale formulata dalla apposita commissione e della pendenza del relativo termine;
Considerato che parte ricorrente non ha provveduto ad integrare la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la documentazione richiesta;
Ritenuto, pertanto, di respingere l’istanza di ammissione al patrocinio dello Stato presentata dal ricorrente.
TAR CAMPANIA – NAPOLI, VII – sentenza 30.07.2025 n. 5751