1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Barletta del 13 dicembre 2018 n. 83, con la quale il Comune di Barletta ha approvato le norme relative ai “criteri e parametri per l’istallazione di impianti di distribuzione carburanti e la realizzazione delle annesse strutture per attività e servizi integrativi per attività prevalentemente primarie, in adeguamento del vigente PRG/2003, del 17.04.2008”, pubblicata all’albo pretorio informatico del Comune in data 15 gennaio 2019.
2. Con la menzionata deliberazione, il Comune ha determinato i criteri e i parametri per l’istallazione di impianti di distribuzione di carburanti e la realizzazione delle annesse strutture per attività e servizi integrativi di adeguamento del vigente P.R.G..
3. Si espongono i fatti rilevanti per il giudizio.
3.1. Con l’istanza del 3 ottobre 2017, la società SD Costruzioni Srl richiedeva il rilascio del P.A.U. (provvedimento autorizzativo unico) per la realizzazione di un distributore di carburante per autotrazione, con annesso fabbricato Motel e ristoro/bar, alla via Traetta snc, su di un fondo identificato catastalmente al Fg. n. 18 particella n. 1957 del Comune di Barletta, ad una distanza dal presidio ospedaliero compresa tra i 200 e i 700 metri.
3.2. Nel corso del procedimento, il Comune ha acquisito una serie di apporti istruttori e pareri favorevoli. Il P.A.U. non è stato però emanato.
3.3. Con la deliberazione del consiglio comunale del 13 dicembre 2018 n. 83, il Comune ha disciplinato i criteri e i parametri per l’istallazione di impianti di distribuzione carburanti e la realizzazione delle annesse strutture per le attività e i servizi integrativi, in adeguamento del P.r.g. vigente.
4. La società S.D. Costruzioni s.r.l., assumendone la lesività con riferimento all’iniziativa edilizia già intrapresa con la presentazione della richiesta di rilascio del provvedimento autorizzativo unico (P.A.U.), avvenuta in data 3 ottobre 2017, ha impugnato la deliberazione innanzi al T.a.r. per la Puglia, formulando tre motivi di ricorso.
4.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Barletta, resistendo al ricorso.
5. Con la sentenza n. 365/2022, il T.a.r. ha respinto il ricorso e ha compensato le spese del giudizio.
6. La società ha impugnato la pronuncia, formulando tre motivi di appello.
6.1. Si è costituito il Comune di Barletta, resistendo all’appello.
6.2. In vista dell’udienza del 7 novembre 2024, le parti hanno depositato scritti difensivi.
6.3. All’udienza del 7 novembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di possibili profili di inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse a ricorrere, non essendo stato emanato l’atto applicativo del provvedimento generale.
6.4. Con l’ordinanza n. 9548 del 27 novembre 2024, pronunciata all’esito dell’udienza di discussione, il Collegio ha disposto alcuni incombenti istruttori a carico del Comune, domandando se:
“i. è stato concluso il procedimento volto all’emanazione del provvedimento unico di autorizzazione;
ii. ci sono, e eventualmente quali sono, gli impianti di distribuzione carburanti, con annesse strutture per attività e servizi integrativi, nel territorio del comune resistente e, in particolare, nella zona interessata dall’odierna controversia”.
6.5. In data 22 e 24 gennaio 2025, il Comune ha adempiuto all’ordinanza istruttoria.
6.6. Con la memoria del 14 aprile 2025, il Comune ha poi formulato l’eccezione di inammissibilità per difetto d’interesse a ricorrere, già rilevata d’ufficio dal Collegio all’udienza del 7 novembre 2024.
7. All’udienza del 15 maggio 2025, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
8. In via pregiudiziale, a scioglimento del rilievo di inammissibilità formulato all’udienza del 7 novembre 2024, va dichiarata l’ammissibilità del ricorso per le seguenti ragioni.
8.1. Il Collegio aderisce all’orientamento tradizionale di questo Consiglio che ritiene non direttamente impugnabili i regolamenti e gli atti generali se non unitamente all’atto applicativo, nel caso di specie, mancante.
Tuttavia, la giurisprudenza di questo Consiglio ha anche chiarito che “Gli atti regolamentari o i provvedimenti amministrativi a carattere generale non sono immediatamente impugnabili quando la lesione non derivi direttamente dagli stessi, ma solo dai successivi atti esecutivi, i cui contenuti non siano già preordinati e vincolati dalla fonte regolamentare. Sono, invece, immediatamente impugnabili quando tale vincolo sia configurabile e gli atti da emanare in base al regolamento assumano quindi carattere di mera applicazione delle norme in esso contenute” (Cons. Stato, sez. V, 01 ottobre 2018, n. 5619; sez. V, 13 giugno 2016, n. 2518; sez. IV, 17 marzo 2003, n.1379; sez. V, 27 aprile 1990; n. 379; sez. V, 9 dicembre 1986, n. 601)” (Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2023 n. 8277).
8.2. La decisione del Collegio risulta coerente anche con l’orientamento altrettanto consolidato di questo Consiglio in materia di impugnazione delle previsioni di pianificazione urbanistica, secondo cui: “in tema di disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, si distinguono le norme che, in via immediata, stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo), e le altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l’esercizio dell’attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze, sull’osservanza di canoni estetici, sull’assolvimento di oneri procedimentali e documentali, regole tecniche sull’attività costruttiva, ecc.)” (Cons. Stato, sez. IV, 1 febbraio 2022 n. 678; sez. IV, n. 1276 del 2021, n. 5235 del 2015, sez. III, n. 1955 del 2014, sez., VI n. 3888 del 2011, sez. IV, 9375 del 2010, n. 4546 del 2010).
8.3. Richiamati i due orientamenti, va evidenziato come la previsione regolamentare impugnata nel caso in esame non rientra all’interno della categoria “disposizioni sul calcolo delle distanze”, suscettibile di essere “concretizzata” soltanto mediante l’emanazione dell’atto applicativo, ma pone, invece, un vero e proprio divieto di localizzazione che, come tale, presenta “immediato effetto conformativo dello ius aedificandi” e rientra pertanto in quella tipologia di previsioni urbanistiche che impone a chi se ne assume leso l’immediata impugnazione senza attendere l’atto applicativo.
8.4. Conseguentemente, per le motivazioni sin qui esposte, l’eccezione di inammissibilità formulata dal Comune va respinta.
9. Può pertanto procedersi all’esame dei motivi di appello.
9.1. Con il primo motivo di appello, con una prima censura, la società deduce che il T.a.r., nel respingere il primo motivo di ricorso, avrebbe violato l’art. 2, comma 1bis, d.lgs. n. 32/1998, che avrebbe stabilito la regola della libera allocazione degli impianti di distribuzione del carburante.
Mediante la deliberazione impugnata si sarebbero introdotti divieti di localizzazione in alcune zone del territorio comunale invece vietate e si sarebbe effettuata l’illegittima duplicazione dei vincoli contenuti nello strumento urbanistico.
Con la seconda censura, si deduce che l’atto “non risponde ai canoni di adeguatezza e proporzionalità”, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza, “l’invocata esigenza di tutela della salute pubblica non integra un motivo imperativo di interesse generale idoneo a comprimere la libertà di iniziativa economica e la massima concorrenza”.
L’appellante deduce inoltre la violazione dell’art. 83 bis, comma 17, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 (conv. in legge 6 agosto 2008 n. 133), che avrebbe ulteriormente confermato la libera installazione degli impianti di distribuzione, privando l’ente locale di ogni potere di “interdizione”.
In ragione di questa norma, secondo l’appellante, dovrebbe intendersi pienamente superata la disciplina che – come quella introdotta dal Comune – condiziona l’installazione degli impianti di carburante ad obblighi di distanze minime.
Si citano ad ulteriore supporto di questa censura precedenti della giurisprudenza nazionale e della Corte di Giustizia.
Secondo l’appellante, dunque, “…il limite dei 700 metri introdotto con la delibera impugnata non è riconducibile ad un motivo imperativo di interesse generale, e perciò deve ritenersi illegittimo, in quanto: i.- applicandosi solo agli impianti nuovi, realizza una discriminazione sostanziale a vantaggio non solo degli operatori nazionali già stabiliti nel mercato ma anche di altre categorie di esercizi commerciali liberamente insediabili; ii.- non risponde ad un giudizio di vera necessità, dovendosi comunque svolgere la verifica di conformità alle prescrizioni sanitarie in sede di rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione dell’impianto.”.
Si censura, inoltre, la sentenza che avrebbe menzionato l’art. 31 d.l. n. 201/2011, senza coordinarlo con l’art. 34, comma 2, d.l. n. 201/2011 “secondo cui le esigenze imperative di interesse generale possono giustificare l’introduzione di atti amministrativi di autorizzazione o controllo solo nel rispetto del principio di proporzionalità”.
Le norme in questioni sarebbero corroborate sul piano dell’interpretazione sistematica dall’art. 1 d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012.
9.2. Con il secondo motivo di appello, la società deduce che il T.a.r. avrebbe errato a respingere il terzo motivo di ricorso.
Con la prima censura, si contesta che le richiamate previsioni regionali atterrebbero a fattispecie differenti e dunque non sarebbero idonee a superare la doglianza di mancata valutazione di congruità ex ante del vincolo. Si insiste sulla circostanza che non vi sarebbe evidenza di alcuna ragione tecnica o di alcuno studio specifico dello stato dei luoghi che renda necessaria l’imposizione di tale vincolo, mentre, al contrario, l’unica evidenza attiene al parere tecnico sfavorevole all’introduzione del limite.
Sarebbe dunque mancata un’effettiva rigorosa istruttoria che si imporre viepiù per la circostanza che si impone un limite alla libertà di impresa e al principio di concorrenza.
Con la seconda censura, si allega che il T.a.r. ha ritenuto soddisfatto l’onere motivazionale gravante in capo all’amministrazione sulla base di circostanze, tra cui “la funzionalità e il possibile potenziamento di un complesso ospedaliero di grandi dimensioni” o “il numero crescente dei possibili fruitori”, che però non sarebbero state menzionate nel provvedimento impugnato, integrando, in tal modo, la motivazione del provvedimento, in maniera inammissibile.
Secondo l’appellante, si tratterebbe, comunque, di una motivazione non sufficiente, in quanto trattandosi di un limite che si aggiunge ad un vincolo particolare già esistente a tutela del presidio ospedaliero, necessiterebbe di una motivazione specifica a sostegno delle precipue ragioni della sua imposizione.
Si richiama quell’orientamento che impone l’onere di motivazione rafforzata per gli atti di pianificazione comunale che – come nel caso di specie – incidono su un’area determinata, ledendo, quelle che per la società, costituirebbero legittime aspettative.
9.3. Con il terzo motivo di appello, la società si duole dell’omesso esame del secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente deduce la violazione della regolamentazione regionale, di prevalente applicazione, in spregio alle esigenze di armonizzazione ed adeguamento alla liberalizzazione del settore intervenuta a livello comunitario e statale, e cui la stessa normativa regionale si è conformata.
Secondo l’appellante, ai sensi dell’art. 64 della legge regionale n. 24/2015, nelle more dell’approvazione dei provvedimenti attuativi di definizione dei requisiti e delle procedure per l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione carburante, continua a trovare applicazione il regolamento regionale ratione temporis vigente, nella specie il R.R. 02/2006.
Assumerebbero rilievo, in tesi, le disposizioni di cui agli artt. 6, 9 e 12 del regolamento che non conterrebbero alcuna indicazione che ammetta l’esercizio di una potestà limitatrice quale quella esercitata dal Comune.
9.4. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per connessione e stretta interdipendenza delle questioni sollevate, sono solo parzialmente fondati, nei termini, nei limiti e per le ragioni che seguono.
9.5. Preliminarmente va ricostruito il complesso quadro normativo a vario titolo rilevante per inquadrare e decidere il caso di specie.
Innanzitutto, va riportato l’art. 1 del d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 che detta le “norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti”, prevedendo che: “L’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati «impianti», sono attività liberamente esercitate sulla base dell’autorizzazione di cui al comma 2 e con le modalità di cui al presente decreto”, disponendo altresì al richiamato comma 2 che “L’autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni”.
Va successivamente, richiamato anche l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 32/1998, espressamente invocato nel primo motivo di appello, che dispone: “La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee”.
Accanto a tale norma, vanno doverosamente menzionati l’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 32/1998 che prevede: “…i comuni…individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti” L’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 32/1998 inoltre dispone: “Il comune […] individua le destinazioni d’uso compatibili con l’installazione degli impianti all’interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, e successive modificazioni”.
Accanto a questo compendio di norme, va altresì richiamato l’art. 83 bis, comma 17, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 (conv. in legge 6 agosto 2008 n. 133), che stabilisce: “…al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti ne’ al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi”.
In tale quadro normativo vanno altresì richiamata gli artt. 31 e 34 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, in quanto citati dalla sentenza e dall’appellante.
La prima delle due disposizioni, al comma 2, dispone, per la parte che interessa, “la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali”.
La seconda, invece, rileva in quanto dispone, al comma 2, che: “La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, che possono giustificare l’introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità”; e, al comma 3, che: “Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area;
b) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio di una attività economica;
[…]”
9.6. Dal suesposto quadro normativo, stratificatosi nel tempo, e degradante da disposizioni di carattere generale riguardanti tutte le attività economiche sino alle norme invece direttamente attinenti agli impianti di distribuzione di carburante, emerge che la regola di fondo che connota l’ordinamento giuridico risulta essere quella secondo cui le attività economiche non possono essere sottoposte a contingentamenti e limiti motivati da ragioni collegate ad obiettivi di programmazione economica, mentre limiti all’esercizio della libera iniziativa privata ben possono ancora discendere dalla presenza, motivatamente accertata e proporzionalmente ponderata dalle amministrazioni, di interessi di primaria rilevanza – le “esigenze imperative di interesse generale” – antagonisti alla localizzazione, apertura e gestione di un’attività economica, variamente e nominativamente individuati dalla legge oppure indicati con la richiamata locuzione di sintesi.
Anche a tutela di questi interessi “antagonisti”, è stato previsto, all’atto della liberalizzazione del mercato degli impianti di distribuzione del carburante, il potere pianificatorio comunale di adeguamento del piano regolatore generale vigente. Al Comune è stato pertanto conferito dal legislatore il “compito di definire i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree su cui possono essere istallati gli impianti, con un apposito atto di raccordo con la disciplina urbanistica, in modo da consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 maggio 2024; Sez. V, 5 ottobre 2015, n. 4624).
9.7. In ragione di quanto evincibile dal ricostruito quadro normativo su riportato, si rivelano, perciò, non rilevanti, e pertanto inammissibili, o comunque infondate le censure articolate nel terzo motivo di appello che mirano a dimostrare che il regolamento regionale n. 2/2006, emanato in applicazione della legge regionale 13 dicembre 2004 n. 23, non conterebbe previsioni che autorizzino l’ente locale ad imporre limitazioni alla localizzazione degli impianti, collegate a ragioni di pubblica incolumità.
Vale in proposito il rilievo che il potere di imporre siffatte limitazioni alla localizzazione degli impianti è previsto dalla disciplina generale innanzi richiamata, mentre va evidenziato che il regolamento regionale invocato risulta preordinato a disciplinare l’attività realizzativa degli impianti con esclusivo riferimento alla loro compatibilità con la rete stradale e il traffico veicolare, come reso evidente dalla circostanza che le “fattispecie di incompatibilità” che di seguito si trascrivono risultano riferite al solo interesse di sicurezza e viabilità del traffico:
“Ricadono nella fattispecie di incompatibilità:
a) gli impianti situati in zone pedonali e quelle a traffico limitato in modo permanente;
b) gli impianti aventi le estremità degli accessi a distanza dai bordi degli incroci non conforme alle norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
c) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
d) gli impianti ricadenti all’interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati.
e) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, sia all’interno che fuori dei centri abitati;
f) gli impianti dotati di fuoristrada con profondità non superiore a mt. 2,5 dalla carreggiata, all’interno dei centri abitati;
g) gli impianti dotati di fuoristrada con profondità non superiore a mt. 4 dalla carreggiata, fuori dei
centri abitati” (art. 6, comma 1, regolamento regionale n. 2 del 10 gennaio 2006, “Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria”).
Tale conclusione è resa ulteriormente manifesta dalla circostanza che il regolamento è stato emanato in dichiarata attuazione dell’art. 2, lett. a, legge regionale 13 dicembre 2004 n. 23 che dispone che: “Fermo restando quanto previsto dal Codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, nonché dalle norme regolamentari stabilite dall’ente proprietario della strada, l’attuazione della presente legge avviene attraverso i seguenti regolamenti attuativi:
a) rete stradale ordinaria contenente: […]”, che fa esclusivamente riferimento a discipline relative alla circolazione stradale.
9.8. Parimenti, muovendo dai principi ricavabili dal quadro normativo che fa da sfondo alla vicenda, risultano infondate le due censure articolate con il primo motivo di appello, che partono dal presupposto, infondato, che il Comune abbia esercitato un potere di limitazione alla collocazione dell’impianto motivato da valutazioni di opportunità di programmazione economica e razionalizzazione della rete di commercio, non più attribuite alla sua competenza.
Tale apodittica affermazione è in realtà smentita dai lavori procedimentali che manifestano, per converso, l’intenzione dell’ente di individuare una fascia di rispetto a partire dal locale nosocomio entro cui non sarebbe possibile la localizzazione di impianti, che, in ragione della merce commercializzata, sono potenzialmente forieri di rischi per i degenti dell’ospedale, per coloro che vi lavorano e per coloro che vi si recano per ragioni di visita e conforto degli ammalati.
Il Collegio dunque, in risposta alla prima censura, in ragione di quanto sin qui osservato, non ravvisa alcuna volontà comunale di comprimere la libera iniziativa economica, essendo la decisione comunale finalizzata a tutt’altro obiettivo.
9.9. Quanto poi alla circostanza secondo cui, in astratto, la “tutela della salute pubblica non integra un motivo imperativo di interesse generale idoneo a comprimere la libertà di iniziativa economica e la massima concorrenza”, ne va dichiarata la manifesta infondatezza, essendo per espressa previsione costituzionale la salute quale “fondamentale diritto dell’individuo” (Art. 32, comma 1, Cost.) un limite espresso del diritto costituzionale alla libera iniziativa economica, che non può svolgersi in modo da recare danno ad essa (art. 41, comma 2, Cost.).
9.10. La questione formulata “in astratto” nella seconda censura va pertanto dichiarata infondata e sposta la disamina a cui il Collegio è chiamato, come si vedrà nel prosieguo della motivazione, sul piano delle scelte concrete operate dall’ente, per far prevale il primo diritto costituzionale sul diritto alla libera iniziativa economica, secondo quella logica di “integrazione reciproca”, compendiata nelle motivazioni della sentenza n. 85/2013 della Corte Costituzionale, in verità con riferimento ai “diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione”, e tale per cui non vi sono nella Costituzione “diritti tiranni” capaci ex se di un’“illimitata espansione” a discapito di tutti gli altri
10. Quanto appena evidenziato introduce e costituisce la cornice concettuale entro cui inquadrare la disamina del secondo motivo di appello, con cui la società lamenta il difetto d’istruttoria e di motivazione che inficerebbe la legittimità del provvedimento, non avendo il Comune palesato alcuna ragione giustificatrice a supporto della scelta di aumentare la fascia di rispetto già fissata dal piano regolatore e non essendo stata fornita, altresì, alcuna motivazione sulla circostanza che gli impianti preesistenti inseriti all’interno della “nuova” fascia di settecento metri possano permanere nella loro attuale localizzazione, malgrado le esigenze di pubblica incolumità che giustificherebbe la scelta dell’amministrazione, mentre quelli per cui il procedimento risultava pendente alla data di avvenuta modifica della zona di rispetto vengano invece pregiudicati.
10.1. Il Collegio evidenzia che le censure formulate dall’appellante sono meritevoli di accoglimento, avendo l’amministrazione motivato la scelta di aumentare la fascia di rispetto, portandola da duecento metri dall’edificio ospedaliero a settecento metri da esso, giustificandola laconicamente con il richiamo alla finalità “di tutelare ulteriormente l’incolumità dei pazienti e propri familiari”, esposta nell’emendamento alla proposta di deliberazione.
10.2. Tale motivazione, tuttavia, non può essere giudicata congrua, da un lato, perché l’inasprimento della limitazione da duecento a settecento metri, introdotta a procedimento in corso, non reca alcuna evidenza giustificativa (parere, apporto istruttorio di organi tecnici, studio giustificativo, argomentazione, riferimento normativo) per corroborare la necessità o l’opportunità di un aumento della fascia di rispetto.
Dall’altro, l’incongruità della motivazione della previsione risalta perché non reca alcuna giustificazione della circostanza che ben quattro impianti possono permanere nell’ambito di una distanza inferiore a quella prescritta per il futuro, senza che venga previsto un obbligo di delocalizzazione alla distanza ritenuta di sicurezza o spiegata la ragione per la quale essi possano continuare ad operare nella zona di rispetto senza che ciò comporti un detrimento per il superiore interesse alla pubblica incolumità.
10.3. Non rileva invece la circostanza, dedotta dall’appellante a sostegno della censura, della presenza di un parere tecnico negativo. Tale parere, infatti, è stato espresso dal competente tecnico comunale, partendo dall’errata considerazione che la fascia di rispetto presentasse una “finalità commerciale”.
Le evidenze procedimentali, nondimeno, manifestano che non fosse questa la finalità perseguita dall’ente locale.
11. In conclusione, dunque, per le motivazioni suesposte, va accolto il secondo motivo di appello e per l’effetto in riforma dell’impugnata sentenza va disposto l’annullamento, per difetto di motivazione, della deliberazione del Consiglio comunale di Barletta del 13 dicembre 2018 n. 83, nella parte in cui prevede che l’Amministrazione rilasci le autorizzazioni amministrative per l’insediamento di impianti di distribuzione carburanti e attività connesse nei pressi di presidi ospedalieri, al fine di tutelare ulteriormente l’incolumità dei pazienti e dei propri familiari, ad una distanza superiore a 700 mt. dai presidi ospedalieri. Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione da adottarsi in considerazione dei principi espressi in precedenza.
12. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza nei confronti del Comune di Barletta sono liquidate in dispositivo.
CONSIGLIO DI STATO, IV – sentenza 30.07.2025 n. 6751