Giurisdizione e competenza – Vicinanza ad un bacino commerciale e accertamento in concreto

Giurisdizione e competenza – Vicinanza ad un bacino commerciale e accertamento in concreto

– deve essere reiterato l’ordine istruttorio di cui alla predetta ordinanza, ribadendo che il medesimo è rivolto al Responsabile dell’Unità operativa complessa di Psichiatria dell’Azienda ospedaliera universitaria – Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, con facoltà di delega ad un medico della stessa U.O.;

– devono, a tal fine, essere assegnati nuovi termini, compatibili con la già fissata trattazione del ricorso alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025;

– l’incarico istruttorio dovrà dunque essere assolto nei seguenti termini:

1) il termine del 30 ottobre 2025, per la corresponsione al verificatore di un anticipo sul suo compenso, nella misura di euro 500,00, provvisoriamente a carico di parte ricorrente e per la nomina, a cura delle parti, di propri consulenti tecnici;

2) il termine del 10 novembre 2025, per effettuare le operazioni di verificazione; il verificatore darà alle parti ed ai loro consulenti tecnici, se nominati, avviso dell’inizio delle operazioni con tre giorni di anticipo, al fine di rendere possibile il contraddittorio;

3) il termine del 14 novembre 2025 per la trasmissione a cura del verificatore alle parti, ovvero, se nominati, ai consulenti tecnici di parte, di uno schema della relazione;

4) il termine del 20 novembre 2025, per la trasmissione al verificatore, a cura delle parti o dei loro consulenti, delle loro eventuali osservazioni e conclusioni;

5) il termine del 25 novembre 2025 per il deposito in segreteria della relazione finale del verificatore; deposito che dovrà avvenire secondo le regole tecniche del PAT (firma digitale; ove occorra, asseverazione) sulle quali la segreteria (ufficio mini-URP: [email protected]) fornirà, a richiesta del verificatore, informazioni e collaborazione;

Ritenuto di dover precisare che:

– ai sensi dell’art. 71, d.P.R. n. 115/2002, le spettanze agli ausiliari del magistrato sono corrisposte a domanda degli interessati e la domanda deve essere presentata “a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato”;

– il verificatore deve ritenersi sin d’ora autorizzato all’uso del mezzo proprio (cfr. art. 55 del citato d.P.R., art. 8 della l. n. 417/1978 e Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, art. 56 del citato d.P.R.);

Ritenuto, altresì, che:

– con la suddetta ordinanza -OMISSIS-/2025, in via cautelare, è stato disposto il ripristino, a cura dell’A.S.P. di Trapani, del trattamento ABA intensivo in favore del -OMISSIS- – trattamento di cui è stata disposta l’interruzione con provvedimento gravato innanzi a questo Tribunale con ricorso r.g. n. 998/2025 – per come precedentemente erogato;

– con atto depositato in data 29 settembre 2025, parte ricorrente ha riferito che l’Azienda resistente non ha provveduto al ripristino del menzionato trattamento e che la medesima parte ricorrente sarebbe nelle condizioni di attivare il trattamento disposto in via cautelare, impegnandosi a trasmettere ai competenti Uffici dell’ASP di Trapani un piano esecutivo degli interventi, con indicazione di obiettivi ed attività programmate, oltre a periodiche relazioni sull’andamento del trattamento, fermo restando che l’Azienda sanitaria, in questo caso, procederebbe al rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente, previa specifica rendicontazione e fatturazione mensile delle terapie erogate;

– il collegio ritiene opportuno concedere all’A.S.P. di Trapani, per l’esecuzione del provvedimento cautelare, l’ulteriore termine di giorni sette (7) dalla comunicazione della presente ordinanza (o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore), decorso il quale parte ricorrente potrà ritenersi autorizzata all’attivazione del trattamento in via autonoma, anticipando le relative spese, che l’amministrazione dovrà rimborsare previa rendicontazione ed esibizione di prova documentale;

TAR SICILIA – PALERMO, II – sentenza 27.10.2025 n. 2363

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