1. In data 2 marzo 2018 la signora -OMISSIS- -OMISSIS-, di nazionalità marocchina, ha presentato istanza di conferimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, «essendo la medesima coniugata con cittadino italiano […]».
2. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Prefettura di -OMISSIS- ha dichiarato inammissibile l’istanza in quanto la documentazione inviata on line risultava carente del certificato penale del Paese di origine legalizzato e tradotto con validità di sei mesi dalla data del rilascio.
3. Avverso il suddetto provvedimento è insorta la signora -OMISSIS- -OMISSIS- con ricorso straordinario notificato in data 1°agosto 2019. Ella, evidenziando come la domanda di cittadinanza fosse corredata della richiesta documentazione, affidava il gravame a plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione.
4. In data 13 aprile 2024 il Ministero dell’interno ha trasmesso il ricorso corredato dalla relativa documentazione nonché la relazione ministeriale con la quale ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso straordinario per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto
5. All’adunanza del 15 gennaio 2026 il ricorso è stato esaminato.
Considerato in diritto.
1. Deve darsi preliminarmente atto che risulta pienamente garantito il contraddittorio, atteso che la relazione ministeriale è stata inviata con nota della Sezione prot. n. 42960 del 17 dicembre 2025 al ricorrente che, tuttavia, non ha svolto osservazioni o controdeduzioni.
2. L’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Ministero è fondata.
In base al più recente e prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa (ex multis, T.A.R. Lazio, sez. V-bis, 15 marzo 2024, n. 5258; Cons. Stato, sez. III, 19 agosto 2022, n. 7324), rispetto alla pretesa acquisizione della cittadinanza per iuris communicatio, il coniuge del cittadino italiano è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo, che affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte dell’Amministrazione, del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto.
Pertanto, relativamente all’acquisto della cittadinanza italiana, l’unica causa preclusiva demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione è quella di cui all’art. 6, comma 1, lett. c) della legge n. 91 del 1992, ossia i “comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”. In tutti gli altri casi – quale quello di specie – la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
In tal senso, peraltro, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 1993, n. 7441; 27 gennaio 1995, n. 1000; da ultimo, il predetto orientamento è stato richiamato, e condiviso, da Cass., Sez. Un., 21 ottobre 2021, n. 29297) e, ancorché limitatamente ai provvedimenti di diniego emessi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132) – il cui art. 14 ha abrogato il comma 2 dell’art. 8, legge n. 91 del 1992, disposizione che precludeva l’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza “quando dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni” – questa stessa Sezione (parere n. 512 del 23 marzo 2023), che ha peraltro condiviso integralmente l’orientamento prevalente, sopra richiamato, con il parere n. 405 del 28 aprile 2025.
È da considerare pertanto superato il precedente contrario orientamento in passato condiviso anche da questa Sezione (parere n. 1387 del 5 agosto 2020).
3. La Sezione, pertanto, esprime il parere che il ricorso, assorbita l’istanza cautelare, debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Ferme restando le preclusioni e le decadenze già intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, laddove essa verrà riproposta dinanzi al giudice ordinario, nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione del presente ricorso adottata dal Presidente della Repubblica.
CONSIGLIO DI STATO, I – parere 27.01.2026 n. 205