*Giurisdizione e competenza – Statuizione sulle spese giudiziali, discrezionalità del giudice ed obbligo di non attribuzione di somme simboliche lesive del decoro professionale

*Giurisdizione e competenza – Statuizione sulle spese giudiziali, discrezionalità del giudice ed obbligo di non attribuzione di somme simboliche lesive del decoro professionale

1.- L’odierna appellante ha adito il TAR del Lazio per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 9929/2019, pubblicata il 13 novembre 2019 e notificata il 30 dicembre 2019, passata in giudicato, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1- Ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito in persona del suo Ministro pro-tempore, il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, n. 9929/2019 – RG n. 10787/2017 passata in giudicato e notificata il 30/12/2019, così facendo adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari per dare attuazione alla indicata sentenza affinché al ricorrente sia riconosciuto: – i servizi a tempo determinato successivi ai primi quattro anni di pre-ruolo prestati successivamente al 10/07/2001, a tutti gli effetti giuridici ed economici, con conseguente valutazione della corretta anzianità di servizio ai fini della ricostruzione della carriera e della corretta posizione stipendiale, con conseguente incremento dello stipendio mensile; – il pagamento delle relative differenze retributive maturate come indicate in parte motiva della sentenza al punto 7, pari a €15.923,94, oltre interessi di legge”.

2.- Il Tribunale, con la sentenza qui impugnata, ha accolto il ricorso e ha ordinato l’ottemperanza del giudicato civile, condannando il Ministero a rifondere le spese del giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 500,00, oltre accessori come per legge.

3.- Avverso il capo di tale sentenza che ha liquidato la sola somma di € 500,00 per le spese ha proposto appello la ricorrente, lamentandone l’erroneità, e ne ha chiesto la riforma, condannando il Ministero a rifondere all’appellante le spese sostenute per il primo grado di giudizio nella misura di € 4.427,00, o nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, con attribuzione in favore del difensore antistatario e rimborso del contributo unificato ove versato

4.- Ha resistito il Ministero appellato.

5.- Alla udienza in camera di consiglio dell’11 novembre 2025, la causa è passata in decisione.

6.- L’appello è parzialmente fondato.

Meritano in particolare accoglimento le censure con le quali l’odierna appellante deduce che la sentenza impugnata è errata e illegittima nella parte in cui il giudice di prime cure, pur avendo accolto integralmente la domanda proposta dalla parte ricorrente, ha liquidato le spese di giudizio nel modesto importo di € 500,00 in violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014 in tema di “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.

Sulla base, infatti, dell’indirizzo consolidato seguito da questo Consiglio di Stato (v., da ultimo, Cons. St., sez. VII, 10 novembre 2025, n. 8702; Id., 25 novembre 2025, n. 9272), si è già posto in rilievo che anche nel giudizio amministrativo occorre fare riferimento al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della L. 31 dicembre 2012, n. 247) (Cons. St., sez. V, 20 maggio 2024, n. 4457, Cons. St., sez. V, 19 luglio 2023, n. 7078, ma v. anche Cons. St., sez. IV, 23 novembre 2020, n. 7314) e, in particolare, a quanto previsto dagli art. 4 e 5 di detto decreto.

Nel definire la controversia, il giudice procedente è dunque tenuto a regolare le spese del giudizio avendo riguardo ai parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale dettati dal D.M. n. 55 del 2014, assumendo una decisione idonea ad influire sui rapporti tra le parti processuali, senza incidere sul differente ed autonomo rapporto tra l’avvocato e il cliente (cfr. Cass. civ., sez. II, 6 novembre 2018, n. 28267, ord., ma si veda anche, più di recente, Cass. civ., sez. II, 16 giugno 2024, n. 17613).

In particolare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, nel definire l’importo delle spese del giudizio, ai fini della liquidazione del compenso, occorre valutare le peculiarità del caso concreto, tenuto conto «delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate».

Inoltre, la disposizione prevede che «in ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti»e che«il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento» mentre «per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento».

L’art. 4, comma 5, del vigente D.M. n. 55 del 2014 specifica poi che «il compenso è liquidato per fasi», avuto riguardo alla fase di studio della controversia, a quella introduttiva del giudizio, alla fase istruttoria e a quella decisionale, per la valutazione delle quali il giudice tener conto della complessità della questione oggetto del giudizio di primo grado.

Tali “parametri”, indicati dal comma 1 dell’articolo 4 del citato D.M., operano quindi come fattori di concretizzazione della liquidazione del compenso professionale, che muove da valori medi (indicati nella tabella allegata allo stesso D.M. n. 55 del 2014) su cui poter effettuare, poi, aumenti e diminuzioni secondo determinate percentuali indicate dalla norma.

Come è noto, il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato ad opera dell’art. 9, comma 1, della l. n. 27 del 2012.

Successivamente, con la l. n. 247 del 2012 si è espressamente affermato che il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale (art. 13) e che, quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, il compenso è liquidato dal giudice con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia (aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della stessa l. n. 247 del 2012), ossia in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, di recente rivisti e aggiornati dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147.

Il D.M. n. 55 del 2014 è stato, quindi, introdotto in un assetto ordinamentale che già contemplava l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (d.l. n. 1 del 2012, articolo 9, convertito, con mod., dalla l. n. 27 del 2012).

Pertanto, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali (l. n. 794 del 1942, art. 24), i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal D.M. n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale.

Sicché, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, il giudice è tenuto ad indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione del compenso, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233, comma secondo, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.

La disposizione da ultimo richiamata fa difatti salva la libera pattuizione del compenso tra il professionista e la parte che si avvale della prestazione professionale, fermo restando che «la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione (art. 2233, comma secondo, c.c.).

Il rispetto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 assicura la proporzione tra la prestazione professionale resa dall’avvocato e il compenso a questi liquidato (negli stessi termini, Cons. St., sez. IV, 10 aprile 2024, n. 3270).

A norma dell’art. 2, comma 1, del predetto decreto, infatti, «il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera”.

Importa, altresì, richiamare l’art. 5, comma 2 del citato decreto, il quale stabilisce che «nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda» e che«si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti».

La necessità di assumere a base della determinazione del compenso in sede giudiziale la disciplina dettata dal D.M. n. 55 del 2014 non impedisce, tuttavia, all’organo giudicante di valorizzare la particolarità del caso concreto ai fini di una compensazione integrale o parziale delle spese (sul punto, si veda quanto chiarito dalla già citata sentenza di Cons. St., sez. VI, 26 aprile 2021, n. 3345).

Infatti, la condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio non risulta avere una portata assoluta ed inderogabile, potendosene profilare la derogabilità – oltre che ex lege, con riguardo al tipo di procedimento e in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale – anche su iniziativa del giudice del singolo processo, in caso di soccombenza reciproca, oltre che di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Del resto, proprio in relazione al processo amministrativo, in cui si valuta la corretta applicazione delle regole che governano l’azione amministrativa, spesso connotate da complessità e «soggette a mutamento nel tempo con effetto sulla graduazione degli interessi dalla stessa coinvolti, alla cui cura è preposto l’organo pubblico chiamato in giudizio» (Cons. St., sez. IV, 15 ottobre 2020, n. 6244), l’emersione di fattispecie particolari, caratterizzate dalla novità e dalla complessità delle questioni esaminate, è suscettibile di essere valorizzata ai fini della compensazione delle spese del giudizio, totale o anche soltanto parziale (con liquidazione delle spese in tale ultima ipotesi in un importo pure inferiore rispetto a quello altrimenti determinabile sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014).

Infine, va ribadito che per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui «la sindacabilità in appello della condanna alle spese di lite comminata dal primo giudice, in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, è limitata solo all’ipotesi in cui venga modificata la decisione principale, salvo la manifesta abnormità»(v., ex multis, Cons. St., sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4808).

Come noto infatti, pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. VII, 30 settembre 2025, n. 7624).

8.- Ed è proprio quanto è in realtà avvenuto nella presente controversia ove, con riferimento al caso in esame, il Tribunale, nel regolare le spese del giudizio, ha liquidato, in favore dell’odierna appellante e a carico dell’amministrazione resistente, l’esiguo importo di € 500,00, oltre rifusione del contributo unificato e accessori come per legge, ove dovuti, importo che, in modo lampante, appare lesivo del decoro professionale.

È evidente come tale liquidazione, avuto riguardo a quanto prevedono gli artt. 4 e 5 del citato D.M. n. 55 del 2014 e comunque, in via sussidiaria, lo stesso art. 2233, comma secondo, c.c., sia meramente simbolica e non costituisca il frutto di una congrua commisurazione delle spese all’impegno professionale effettivamente richiesto per la proposizione del ricorso.

La pretesa dell’appellante, avuto riguardo a quanto previsto dal citato D.M. n. 55 del 2014, può dunque essere accolta nella misura di € 2.000,00, apparendo per altro verso eccessiva la somma qui richiesta di € 4.427,00, che non appare proporzionata all’importanza dell’opera prestata, essendo il ricorso proposto nel presente giudizio non connotato da particolare complessità e contraddistinto, invece, da una elevata serialità comune ad altri ricorsi, sempre per ottemperanza, proposti dallo stesso difensore per altrettanti ricorrenti e per le medesime questioni, di pronta risoluzione.

Si deve infatti rilevare che, come questa Sezione ha statuito in similari vicende, la motivazione del primo giudice non può ritenersi del tutto errata allorché ha rilevato la serialità del contenzioso e, dunque, lo scarso impegno difensivo da esso richiesto, «venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, stanti i “numerosi, analoghi, precedenti”» (v., sul punto, Cons. St., sez. VII, 13 giugno 2025, n. 5201).

9.- Le spese del presente grado del giudizio, stante il solo parziale accoglimento della pretesa attorea, possono essere compensate per la metà tra le parti. La restante metà delle spese, liquidata in dispositivo, segue la soccombenza del Ministero anche nel presente grado del giudizio. Inoltre, il Ministero deve essere altresì condannato a rimborsare all’odierna appellante il contributo unificato effettivamente versato per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.

CONSIGLIO DI STATO, VII – sentenza 30.12.2025 n. 10398

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